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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2249/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, giorno 30 del mese di ottobre davanti al Giudice Monocratico dott.ssa Rosaria Leonello viene chiamata la causa n. 2249/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Vittorio Milardi e dall'Abogado Donato Leonardo Caracciolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Reggio Calabria alla via Marsala n. 6/B, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-attore- CONTRO
● cod. fisc. e p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dall'avv. William CP_2
Lo CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Villa San Giovanni al Viale Italia n. 52, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
SONO PRESENTI: Per parte convenuta l'avv.to Ugo Lo CE per delega verbale dell'avv.to William Lo CE. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa nonché nelle note difensive conclusionali e discute la lite richiamando tutte le difese articolate e sviluppate nel corso del processo. Nessuno è presente per parte attrice.
Il Giudice
pagina 1 di 11 Terminata la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 15:11 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 29.07.2020, Parte_1
evocava in lite, davanti a questo Tribunale, la
[...] Controparte_1 per ivi sentire “a) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa, condannare a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di € 29.028,01 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino all'effettivo soddisfo;
b) previo accertamento del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita di condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda specificava che: era proprietario dell'autovettura Audi, modello Q3, targata FG854VA, acquistata in data 16 gennaio 2018 presso “Motorg s.a.s di Erzilio C. s.a.s.”, assicurata sia CP_3 per RCA che per furto con in forza della polizza n. Controparte_1
154495144; l'anzidetta autovettura, in data 05.08.2018, alle ore 15.00, veniva parcata in Reggio Calabria al Viale Messina, altezza bar Fragomeni;
la stessa veniva regolarmente chiusa a chiave con antifurto inserito;
in data 07.08.2018, veniva sporta denuncia orale presso i Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena, e veniva dichiarato che “in data odierna alle precedenti ore 15.00 realizzavo che ignoti malfattori furtivamente si erano impossessati della mia autovettura”; in data 08.08.2018 ore 08.30, l'autovettura veniva rinvenuta alla via Emilia in località Rosalì – Reggio Calabria, con i seguenti danni:
“mancanza di tutte le portiere – n. 4, mancanza di tutti i sedili, nonché mancanza del paraurti pagina 2 di 11 anteriore e dei fanali anteriori, fascioni in plastica anteriori”; il veicolo era, altresì, presente il GPS di proprietà della società assicurativa;
l'autovettura così descritta veniva consegnata alla Ditta 3S che, successivamente, la restituiva al proprietario, dietro pagamento;
in conseguenza del denunciato furto, il veicolo aveva riportato danni per un totale complessivo di € 29.028,01; invero, prima del furto, lo stesso era idoneo a svolgere la propria funzione quale mezzo di trasporto;
a seguito di richiesta di risarcimento del danno avanzata alla questa aveva Controparte_1 comunicato l'intenzione di non ammettere il danno al beneficio dell'indennizzo rilevando che erano emersi “elementi contraddittori” che impedivano la liquidazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, tempestivamente, la la quale contestava il dedotto Controparte_1 avverso, considerato inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto. In via preliminare, eccepiva il “mancato avviso alla società
[...] del furto del veicolo assicurato – Inoperatività della polizza n. Controparte_1
154495144- Decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia e dl diritto Parte_1 all'indennizzo per violazione dell'obbligo di salvataggio” di cui agli artt. 1913-1915 c.c., evidenziando, sul punto, che secondo le regole generali di assicurazione (art. 5), l'attore aveva assunto l'obbligo di “denunciare l'accaduto alle competenti Autorità e comunicare per iscritto alla entro il termine di tre giorni da quando Controparte_1
[aveva] avuto conoscenza il furto”, tuttavia, lo stesso aveva comunicato l'evento alla società e avviato l'istruttoria del sinistro solo nel novembre 2019, il che comportava che la società non era tenuta a risarcire il danno “per la assoluta inoperatività della polizza”. Nel merito, premettendo che mancava agli atti “la prova del contratto assicurativo”, segnatamente delle condizioni generali negoziali costituenti parte integrante del contratto de quo, deduceva che: la domanda era priva di valida prova sia in relazione all'evento furto che con riguardo alla perfetta funzionalità del veicolo al momento del fatto, atteso che l'autovettura, nell'anno 2016, era stata oggetto di un serio incidente allorquando recava la targa HH-CC3345; mancava la prova della riparazione dell'autovettura, avendo l'attore prodotto solo dei preventivi di spesa;
non poteva escludersi un concorso di colpa del , non essendo stato provato “che il veicolo Pt_1 fosse effettivamente del tutto chiuso e che il medesimo non avesse dimenticato le chiavi attaccate al cruscotto o alla portiera dell'autoveicolo”; l'originale delle chiavi del veicolo non era stato esibito in sede di denuncia sporta innanzi ai Carabinieri di Reggio Calabria, per come emergeva dalla denuncia stessa;
da quest'ultima, ancora, si poteva evincere come l'attore non avesse richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per constatare l'accaduto e per effettuare i primi rilievi;
gravava sull'assicurato l'onere di provare le condizioni dell'autovettura prima del furto;
la quantificazione dell'indennizzo doveva, in pagina 3 di 11 ogni caso, avvenire ai sensi dell'art. 1908, comma 1, c.c., considerando che il valore massimo assicurato era fino ad € 25.000,00 quale tetto risarcibile, dal quale doveva detrarsi la franchigia contrattuale del 10%; il valore del mezzo era pari ad € 21.000,00 e, pertanto, era su tale valore che doveva essere parametrato l'eventuale indennizzo, con decurtazione dell'indennizzo della franchigia contrattuale del 10%. Concludeva chiedendo “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare la decadenza dell'attore Parte_1 dal diritto alla garanzia e dal diritto all'indennizzo per la palese violazione
[...] dell'obbligo contrattuale di salvataggio per non avere denunciato il furto della propria autovettura alla convenuta società a entro tre giorni dal Controparte_1 presunto evento;
2) Senza recesso dalla superiore eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto, nonché sfornita di valida prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, diminuire e limitare la somma dovuta a titolo di indennizzo in base ai principi sanciti dall'art. 1907 e 1908 c.c., tenendo conto del valore commerciale del veicolo alla data del furto e dell'eventuale valore commerciale dello stesso, già targato HH-CC3345 in ordine al sinistro già avvenuto nell'anno 2016, meglio indicato nella narrativa della presente comparsa di costituzione e tenere altresì conto della franchigia contrattuale del 10%, dello scoperto e del limite massimo rimborsabile per valore attribuito al predetto veicolo al momento della stipula del contratto assicurativo;
4) Eliminare dall'eventuale risarcimento la franchigia contrattuale del 10% e la voce relativa all'IVA, non avendo proceduto l'attore alla riparazione e/o all'acquisto dei pezzi di ricambio preso atto della produzione di un semplice preventivo di spesa;
5) Considerare l'eventuale concorso di colpa di parte attrice nell'evento in questione, preso atto che il sinistro stesso potrebbe essere stato facilitato dalla negligenza dell'attore
il quale non ha messo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare il Parte_1 danno riportato dall'autovettura”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalle parti all'udienza di prima comparizione, con la prima memoria parte attrice precisava che, successivamente, al denunciato furto, l'autovettura era stata venduta.
Con ordinanza istruttoria del 13 settembre 2021, questa Giudice “rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di inoperatività della polizza per decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 1915 codice civile, e considerato che la stessa verrà vagliata al momento della decisione, dovendosi procedere, anche al predetto fine, all'istruttoria documentale ed orale dedotta dalle parti del rapporto processuale;
pagina 4 di 11 ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale offerta da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente alle circostanza n. 1, 2, 3 e 6, con l'esclusione della parte “sprovvista delle chiavi” perché negativa, 8, e con i testi indicati in relazione ai capitoli ammessi, mentre inammissibile è la prova orale sul restante capitolato, atteso che la circostanza n. 4 è generica e valutativa, quella 5 è negativa, non potendosi dimostrare fatti non avvenuti se non con prova positiva di fatti secondari ovvero mediante presunzioni, le circostanze n. 7 e 9 richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, mentre la circostanza n. 10 è generica (quali danni?); ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova articolata da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità della prova contraria dedotta da parte attrice nella memoria n. 3, atteso che non ha indicato lo specifico testimonio;
ritenuta l'inammissibilità della prova contraria dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva n. 3 perché non risulta dedotta né in termini di prova diretta contraria né in termini di prova indiretta, non potendosi ammettere che lo stesso testimone affermi e neghi la stessa circostanza, e ferma restando la facoltà di sollecitare chiarimenti e precisazioni ai sensi dell'art. 253 c.p.c.; ritenuto di differire la decisione in merito alla c.t.u. all'esito della prova orale”; ammetteva le prove orali, riservando all'esito della prova testimoniale ogni determinazione in merito alla C.T.U., e fissava l'udienza del 20 gennaio 2022 per escutere i testimoni.
La causa veniva istruita con prova testimoniale espletata alle udienze del 20 gennaio 2022 e del 29 giugno 2023.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, la scrivente “ritenuto inopportuno disporre la C.T.U. sollecitata da parte attrice “al fine di valutare, …, la natura ed entità dei danni subiti dall'autovettura” in lite “in conseguenza del furto nonché il valore economico della stessa all'epoca della lamentata sottrazione” (così memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), alla luce delle emergenze processuali;
ritenuta la causa matura per la decisione”, rigettava la richiesta di CTU e fissava l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note difensive conclusionali.
pagina 5 di 11 La causa veniva discussa e decisa, con lettura di dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto secondo il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ratione temporis applicabile, all'esito dell'odierna udienza.
2 .- La domanda dell'attore va respinta per quanto dappresso si espone.
3. – Va premesso che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 9936 del 2014). In definitiva, per la ragione più liquida, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. “ (così Cass. Civ. ord. n. 363 del 2019; nello stesso senso Corte Cass. Sentt. nn. 12002 del 2014 e 11458 del 2018).
4. – Ciò posto, ritenendo di potere soprassedere, giusta il superiore principio, in merito all'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia di assicurazione di “mancato avviso alla società del furto del veicolo assicurato – Inoperatività della Controparte_1 polizza n. 154495144- Decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia e Parte_1 dl diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di salvataggio”, la richiesta attorea di
“accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto” e di condanna della controparte alla somma di euro 29.028,01 per i danni subiti dall'autovettura Audi, modello Q3, targata FG 854 VA, di proprietà dell'attore, in conseguenza dell'evento assicurato, il furto, è infondata per mancata prova del suddetto fatto così come allegato in citazione.
4.1 – Va rammentato che, secondo la Corte di Cassazione, “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533). Peraltro, come questa Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno pagina 6 di 11 verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426)” (si veda parte motiva Cass. Civ. n. 30656 del 2017).
4.2 – Occorre, dunque, che l'assicurato fornisca la prova dell'evento assicurato.
4.2.1 - Ora, nella fattispecie, risulta allegato al fascicolo di parte attrice (si veda doc. all. 4) il verbale di ricezione della denuncia orale relativa al furto del sopra menzionato veicolo, sporta da presso la Stazione dei Carabinieri di Reggio Parte_1
Calabria, Rione Modena, il 7 agosto 2018, prot. n. RCCS09 2028 VD 902519. Dalla stessa risulta che l'attore, in data 5 agosto 2018, alle ore 15:00, parcava regolarmente il veicolo predetto in Reggio Calabria, viale Messina, altezza Bar Fragomeni, e che, alla data della denuncia (7 agosto 2018), “alle precedenti ore 15.00 circa” realizzava “che ignoti malfattori furtivamente si erano impossessati della” suddetta autovettura, aggiungendo di essere stato “vittima di furto presumibilmente dal 05/08/2018 al 07/08/2018, fra le ore 15.00 e le 15:00 in pubblica via” e di non avere null'altro da aggiungere a fini investigativi.
4.2.2 - Ora detta denuncia, sporta contro ignoti, non è di per sé sufficiente a dare la prova dei fatti controversi e contestati dalla contendente compagnia assicuratrice. E' noto, infatti, rispetto alle denunce, l'indirizzo di legittimità che, seppure espresso in materia di sinistro stradale, afferendo al valore della denuncia di un fatto o della sua omissione, esprime un principio generale, come tale applicabile alla fattispecie in causa in cui la denuncia riguarda l'evento furto, segnatamente che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia pagina 7 di 11 senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20066 del 2013).
4.2.3 – Allo stesso modo, alcun valore probatorio circa l'effettiva verificazione dell'evento assicurato (il furto) può riconoscersi al verbale di constatazione e/o rinvenimento e consegna dell'otto agosto 2018, redatto dalla Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di Reggio Calabria, allegato al documento n. 5 del fascicolo attoreo, che attesta il rinvenimento dell'autovettura in causa e le condizioni in cui lo stesso si presentava, nella specie con la mancanza delle quattro portiere, di tutti i sedili, del paraurti anteriore, dei fanali anteriori e dei fascioni in plastica anteriori. In forza del principio per cui “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla 'probabile' dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica)” (così Cass. Civ. sent. n. 10128/2003; nello stesso senso, la successiva Cass. Civ. n. 13449/2004), nulla, il verbale in questione, può provare circa l'avvenuto furto con le modalità descritte in citazione. E questo malgrado la spunta, nel suddetto verbale, della dicitura “veniva restituito il seguente veicolo oggetto di furto”.
4.2.4 – Alla denuncia ed al superiore verbale, in sé considerati, può riconoscersi soltanto il valore di meri indizi dell'effettivo accadimento dell'evento assicurato.
4.2.5 - Sennonchè, anche il suddetto valore indiziario perde di consistenza considerando le risultanze dell'istruttoria orale. La signora compagna dell'attore dall'anno 2016 e sua Persona_1 convivente dal 2019, ha infatti dichiarato: “Ricordo che in un tardo pomeriggio, precisamente tra le ore 15,30 e le 16,00 di un giorno di agosto che non ricordo esattamente, avevo un appuntamento con per prendere un caffè al Bar Fragomeni del Viale Pt_1
Calabria di Reggio Calabria. Io mi recai con la mia autovettura e con l'Audi che Pt_1 aveva comprato qualche mese prima, a Febbraio. Ricordo che prendemmo il caffè e poi andammo con la mia macchina in spiaggia. Aveva parcheggiato la macchina sul Viale Messina che è una traversa parallela alla via a quella dove si trova il Bar Fragomeni. Prima di andare in spiaggia, dopo il caffè, ci portammo presso l'autovettura Audi per prendere lo zaino. La pagina 8 di 11 macchina venne chiusa con la chiusura centralizzata. Io avvertii il “Bip” che era abbastanza rumoroso come suono. Andammo al mare a Bocale, rientrando tra le ore 21,30/22,00 e la macchina non c'era. Ricordo che la macchina era stata parcheggiata sulla via principale tra due alberi. La denuncia non è stata fatta nella immediatezza un po' perché abbiamo pensato che fosse stata prelevata da un carroattrezzi comunale, per parcheggio errato, eventualmente, un po' perché i furti di autovetture sono diffusi e capita, purtroppo, che si chiedano riscatti per riavere la macchina, la denuncia è stata fatta, se non ricordo male, due giorni dopo. (…). La macchina è scomparsa a sera dello stesso giorno in cui il Lucisano l'ha parcheggiata. Confermo che, quando ci siamo accorti che la macchina non c'era, non abbiamo chiamato i Carabinieri. Il giorno successivo, il è andato presso i Vigili Urbani di Reggio per verificare se l'auto Pt_1 era stata prelevata dal carroattrezzi per violazione del Codice della Strada. Quando è stata fatta la denuncia ho accompagnato il mio compagno presso la Stazione die Carabinieri” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza del 20 gennaio 2022).
4.2.6 - Ebbene, la suddetta prova sconfessa in pieno quanto dichiarato dall'attore ai Carabinieri e cioè che si avvedeva (o “realizzava”) del possibile furto dell'autovettura assicurata, alle ore 15.00 del 7 agosto 2018. Invero, l'attore, secondo la prova orale della compagna - che constatava, essendo presente personalmente, la mancanza della macchina -, scopriva che il veicolo parcheggiato sul viale Messina di Reggio Calabria, non c'era nel luogo in cui era stato posto in sosta, già la sera stessa del giorno del parcheggio, alle ore 21.30-22.00. Quindi, già a quell'ora, e nella giornata dell'effettuata sosta, ossia il 5 agosto 2028, l'attore era in grado, stante l'assenza della macchina, di denunziare l'asserito furto. Il ritardo, di ben due giorni, della denuncia - nella quale, appunto, si è omesso di dire che la macchina risultava “scomparsa a sera dello stesso giorno in cui il ” l'aveva Pt_1 parcheggiata -, è circostanza del tutto anomala ed ingiustificabile. Al riguardo, per altro, non può ritenersi valida e persuasiva la ragione addotta dalla compagna ovverosia che la denuncia non veniva sporta nell'immediatezza della constatazione dell'assenza del veicolo in quanto “abbiamo pensato che fosse stata prelevata da un carroattrezzi comunale, per parcheggio errato”, non solo perché non è emersa alcuna sosta vietata o soggetta a rimozione forzata, avendo la stessa testimone dichiarato che la macchina veniva parcheggiata sulla via principale tra due alberi, ma soprattutto perché ben avrebbe potuto, il , denunciare tempestivamente l'assenza del Pt_1 veicolo, comprato qualche mese prima, e recarsi il giorno successivo, come sembra fece dalla stessa prova orale resa, dai Vigili Urbani di Reggio Calabria onde verificare l'eventuale prelievo forzoso del veicolo per violazioni del codice della strada.
pagina 9 di 11 4.2.7 - Il tutto senza considerare altre incongruenze/omissioni che affiorano dal raffronto tra la dichiarazione dell'attore in sede di denuncia, la dichiarazione testimoniale e le ulteriori emergenze processuali. Nella denuncia il dichiara di avere lasciato la macchina su viale Messina, Pt_1 all'altezza del bar Fragomeni, il giorno 5 agosto 2018, alle ore 15.00, omettendo di dire che ritornava sul luogo del parcheggio, come riferito dalla compagna, in un momento successivo, verosimilmente, considerando che l'appuntamento con la compagna era tra le ore 15.30 e le 16.00, che con la stessa consumava un caffè al bar Fragomeni del viale Calabria di Reggio Calabria e che il Viale Messina, sempre a dire della testimone, è una traversa parallela alla via del suddetto esercizio commerciale, dopo le 16.00 per prendere lo zaino. Ancora nella denuncia non riferisce della presenza della compagna - presente al momento della denuncia del furto (la stessa ha dichiarato in sede di escussione “quando è stata fatta la denuncia ho accompagnato il mio compagno presso la stazione dei Carabinieri”) - quale testimone in grado di fornire elementi utili alle indagini. Inoltre, quanto emerso dalla testimonianza e dalle dichiarazioni rese in denuncia cozza con le risultanze del dettaglio delle ultime posizioni GPS registrate per il dispositivo satellitare della vettura in causa, depositate in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dalla stessa parte attrice. Invero, premesso che, dal verbale di constatazione e rinvenimento dell'autovettura, già sopra menzionato, risulta che “all'interno dell'autovettura era anche presente il GPS di proprietà della società assicurativa”, dal dettaglio in parola emerge che l'automobile è rimasta spenta nella serata del 05 agosto 2018, segnatamente all'ora in cui la teste ha riferito che non c'era più nel luogo del parcheggio, e che, successivamente, il 06 agosto 2018 ore 08.30 ed ore 10.30, si registravano due eventi crash, il primo dei quali localizzabile proprio sul viale Messina.
5. – In definitiva, sulla scorta di quanto esposto, non possono dirsi fondate le allegazioni di parte attrice, atteso che non è possibile la formazione di alcun convincimento circa la veridicità del dedotto furto del veicolo in causa (non provato) nelle circostanze spaziali e temporali allegate in citazione
6.- Il rigetto della domanda attorea per mancata prova dell'evento assicurato assorbe le ulteriori questioni afferenti alla prova dei danni e del funzionamento del veicolo.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue: € 851,00 per la fase di studio, €
pagina 10 di 11 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di euro 3.809,00, oltre accessori. Si precisa che gli importi sono calcolati sulla base dei tariffari minimi per la semplicità e la speditezza della lite, nonché per l'attività difensiva svolta. Non sono state documentate spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Rosaria Leonello definendo la causa iscritta al n. 2249/2020 R.G.A.C., proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata dall'attore;
- condanna a rimborsare alla società convenuta le spese del Parte_1 giudizio che vengono liquidate nella somma di € 3.809,00 per onorari, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 13 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, giorno 30 del mese di ottobre davanti al Giudice Monocratico dott.ssa Rosaria Leonello viene chiamata la causa n. 2249/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Vittorio Milardi e dall'Abogado Donato Leonardo Caracciolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Reggio Calabria alla via Marsala n. 6/B, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-attore- CONTRO
● cod. fisc. e p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dall'avv. William CP_2
Lo CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Villa San Giovanni al Viale Italia n. 52, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
SONO PRESENTI: Per parte convenuta l'avv.to Ugo Lo CE per delega verbale dell'avv.to William Lo CE. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa nonché nelle note difensive conclusionali e discute la lite richiamando tutte le difese articolate e sviluppate nel corso del processo. Nessuno è presente per parte attrice.
Il Giudice
pagina 1 di 11 Terminata la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 15:11 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 29.07.2020, Parte_1
evocava in lite, davanti a questo Tribunale, la
[...] Controparte_1 per ivi sentire “a) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa, condannare a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di € 29.028,01 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del furto fino all'effettivo soddisfo;
b) previo accertamento del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita di condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda specificava che: era proprietario dell'autovettura Audi, modello Q3, targata FG854VA, acquistata in data 16 gennaio 2018 presso “Motorg s.a.s di Erzilio C. s.a.s.”, assicurata sia CP_3 per RCA che per furto con in forza della polizza n. Controparte_1
154495144; l'anzidetta autovettura, in data 05.08.2018, alle ore 15.00, veniva parcata in Reggio Calabria al Viale Messina, altezza bar Fragomeni;
la stessa veniva regolarmente chiusa a chiave con antifurto inserito;
in data 07.08.2018, veniva sporta denuncia orale presso i Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena, e veniva dichiarato che “in data odierna alle precedenti ore 15.00 realizzavo che ignoti malfattori furtivamente si erano impossessati della mia autovettura”; in data 08.08.2018 ore 08.30, l'autovettura veniva rinvenuta alla via Emilia in località Rosalì – Reggio Calabria, con i seguenti danni:
“mancanza di tutte le portiere – n. 4, mancanza di tutti i sedili, nonché mancanza del paraurti pagina 2 di 11 anteriore e dei fanali anteriori, fascioni in plastica anteriori”; il veicolo era, altresì, presente il GPS di proprietà della società assicurativa;
l'autovettura così descritta veniva consegnata alla Ditta 3S che, successivamente, la restituiva al proprietario, dietro pagamento;
in conseguenza del denunciato furto, il veicolo aveva riportato danni per un totale complessivo di € 29.028,01; invero, prima del furto, lo stesso era idoneo a svolgere la propria funzione quale mezzo di trasporto;
a seguito di richiesta di risarcimento del danno avanzata alla questa aveva Controparte_1 comunicato l'intenzione di non ammettere il danno al beneficio dell'indennizzo rilevando che erano emersi “elementi contraddittori” che impedivano la liquidazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, tempestivamente, la la quale contestava il dedotto Controparte_1 avverso, considerato inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto. In via preliminare, eccepiva il “mancato avviso alla società
[...] del furto del veicolo assicurato – Inoperatività della polizza n. Controparte_1
154495144- Decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia e dl diritto Parte_1 all'indennizzo per violazione dell'obbligo di salvataggio” di cui agli artt. 1913-1915 c.c., evidenziando, sul punto, che secondo le regole generali di assicurazione (art. 5), l'attore aveva assunto l'obbligo di “denunciare l'accaduto alle competenti Autorità e comunicare per iscritto alla entro il termine di tre giorni da quando Controparte_1
[aveva] avuto conoscenza il furto”, tuttavia, lo stesso aveva comunicato l'evento alla società e avviato l'istruttoria del sinistro solo nel novembre 2019, il che comportava che la società non era tenuta a risarcire il danno “per la assoluta inoperatività della polizza”. Nel merito, premettendo che mancava agli atti “la prova del contratto assicurativo”, segnatamente delle condizioni generali negoziali costituenti parte integrante del contratto de quo, deduceva che: la domanda era priva di valida prova sia in relazione all'evento furto che con riguardo alla perfetta funzionalità del veicolo al momento del fatto, atteso che l'autovettura, nell'anno 2016, era stata oggetto di un serio incidente allorquando recava la targa HH-CC3345; mancava la prova della riparazione dell'autovettura, avendo l'attore prodotto solo dei preventivi di spesa;
non poteva escludersi un concorso di colpa del , non essendo stato provato “che il veicolo Pt_1 fosse effettivamente del tutto chiuso e che il medesimo non avesse dimenticato le chiavi attaccate al cruscotto o alla portiera dell'autoveicolo”; l'originale delle chiavi del veicolo non era stato esibito in sede di denuncia sporta innanzi ai Carabinieri di Reggio Calabria, per come emergeva dalla denuncia stessa;
da quest'ultima, ancora, si poteva evincere come l'attore non avesse richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per constatare l'accaduto e per effettuare i primi rilievi;
gravava sull'assicurato l'onere di provare le condizioni dell'autovettura prima del furto;
la quantificazione dell'indennizzo doveva, in pagina 3 di 11 ogni caso, avvenire ai sensi dell'art. 1908, comma 1, c.c., considerando che il valore massimo assicurato era fino ad € 25.000,00 quale tetto risarcibile, dal quale doveva detrarsi la franchigia contrattuale del 10%; il valore del mezzo era pari ad € 21.000,00 e, pertanto, era su tale valore che doveva essere parametrato l'eventuale indennizzo, con decurtazione dell'indennizzo della franchigia contrattuale del 10%. Concludeva chiedendo “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare la decadenza dell'attore Parte_1 dal diritto alla garanzia e dal diritto all'indennizzo per la palese violazione
[...] dell'obbligo contrattuale di salvataggio per non avere denunciato il furto della propria autovettura alla convenuta società a entro tre giorni dal Controparte_1 presunto evento;
2) Senza recesso dalla superiore eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto, nonché sfornita di valida prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, diminuire e limitare la somma dovuta a titolo di indennizzo in base ai principi sanciti dall'art. 1907 e 1908 c.c., tenendo conto del valore commerciale del veicolo alla data del furto e dell'eventuale valore commerciale dello stesso, già targato HH-CC3345 in ordine al sinistro già avvenuto nell'anno 2016, meglio indicato nella narrativa della presente comparsa di costituzione e tenere altresì conto della franchigia contrattuale del 10%, dello scoperto e del limite massimo rimborsabile per valore attribuito al predetto veicolo al momento della stipula del contratto assicurativo;
4) Eliminare dall'eventuale risarcimento la franchigia contrattuale del 10% e la voce relativa all'IVA, non avendo proceduto l'attore alla riparazione e/o all'acquisto dei pezzi di ricambio preso atto della produzione di un semplice preventivo di spesa;
5) Considerare l'eventuale concorso di colpa di parte attrice nell'evento in questione, preso atto che il sinistro stesso potrebbe essere stato facilitato dalla negligenza dell'attore
il quale non ha messo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare il Parte_1 danno riportato dall'autovettura”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalle parti all'udienza di prima comparizione, con la prima memoria parte attrice precisava che, successivamente, al denunciato furto, l'autovettura era stata venduta.
Con ordinanza istruttoria del 13 settembre 2021, questa Giudice “rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di inoperatività della polizza per decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 1915 codice civile, e considerato che la stessa verrà vagliata al momento della decisione, dovendosi procedere, anche al predetto fine, all'istruttoria documentale ed orale dedotta dalle parti del rapporto processuale;
pagina 4 di 11 ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale offerta da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente alle circostanza n. 1, 2, 3 e 6, con l'esclusione della parte “sprovvista delle chiavi” perché negativa, 8, e con i testi indicati in relazione ai capitoli ammessi, mentre inammissibile è la prova orale sul restante capitolato, atteso che la circostanza n. 4 è generica e valutativa, quella 5 è negativa, non potendosi dimostrare fatti non avvenuti se non con prova positiva di fatti secondari ovvero mediante presunzioni, le circostanze n. 7 e 9 richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, mentre la circostanza n. 10 è generica (quali danni?); ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova articolata da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità della prova contraria dedotta da parte attrice nella memoria n. 3, atteso che non ha indicato lo specifico testimonio;
ritenuta l'inammissibilità della prova contraria dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva n. 3 perché non risulta dedotta né in termini di prova diretta contraria né in termini di prova indiretta, non potendosi ammettere che lo stesso testimone affermi e neghi la stessa circostanza, e ferma restando la facoltà di sollecitare chiarimenti e precisazioni ai sensi dell'art. 253 c.p.c.; ritenuto di differire la decisione in merito alla c.t.u. all'esito della prova orale”; ammetteva le prove orali, riservando all'esito della prova testimoniale ogni determinazione in merito alla C.T.U., e fissava l'udienza del 20 gennaio 2022 per escutere i testimoni.
La causa veniva istruita con prova testimoniale espletata alle udienze del 20 gennaio 2022 e del 29 giugno 2023.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, la scrivente “ritenuto inopportuno disporre la C.T.U. sollecitata da parte attrice “al fine di valutare, …, la natura ed entità dei danni subiti dall'autovettura” in lite “in conseguenza del furto nonché il valore economico della stessa all'epoca della lamentata sottrazione” (così memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), alla luce delle emergenze processuali;
ritenuta la causa matura per la decisione”, rigettava la richiesta di CTU e fissava l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note difensive conclusionali.
pagina 5 di 11 La causa veniva discussa e decisa, con lettura di dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto secondo il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ratione temporis applicabile, all'esito dell'odierna udienza.
2 .- La domanda dell'attore va respinta per quanto dappresso si espone.
3. – Va premesso che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 9936 del 2014). In definitiva, per la ragione più liquida, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. “ (così Cass. Civ. ord. n. 363 del 2019; nello stesso senso Corte Cass. Sentt. nn. 12002 del 2014 e 11458 del 2018).
4. – Ciò posto, ritenendo di potere soprassedere, giusta il superiore principio, in merito all'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia di assicurazione di “mancato avviso alla società del furto del veicolo assicurato – Inoperatività della Controparte_1 polizza n. 154495144- Decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia e Parte_1 dl diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di salvataggio”, la richiesta attorea di
“accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto” e di condanna della controparte alla somma di euro 29.028,01 per i danni subiti dall'autovettura Audi, modello Q3, targata FG 854 VA, di proprietà dell'attore, in conseguenza dell'evento assicurato, il furto, è infondata per mancata prova del suddetto fatto così come allegato in citazione.
4.1 – Va rammentato che, secondo la Corte di Cassazione, “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533). Peraltro, come questa Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno pagina 6 di 11 verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426)” (si veda parte motiva Cass. Civ. n. 30656 del 2017).
4.2 – Occorre, dunque, che l'assicurato fornisca la prova dell'evento assicurato.
4.2.1 - Ora, nella fattispecie, risulta allegato al fascicolo di parte attrice (si veda doc. all. 4) il verbale di ricezione della denuncia orale relativa al furto del sopra menzionato veicolo, sporta da presso la Stazione dei Carabinieri di Reggio Parte_1
Calabria, Rione Modena, il 7 agosto 2018, prot. n. RCCS09 2028 VD 902519. Dalla stessa risulta che l'attore, in data 5 agosto 2018, alle ore 15:00, parcava regolarmente il veicolo predetto in Reggio Calabria, viale Messina, altezza Bar Fragomeni, e che, alla data della denuncia (7 agosto 2018), “alle precedenti ore 15.00 circa” realizzava “che ignoti malfattori furtivamente si erano impossessati della” suddetta autovettura, aggiungendo di essere stato “vittima di furto presumibilmente dal 05/08/2018 al 07/08/2018, fra le ore 15.00 e le 15:00 in pubblica via” e di non avere null'altro da aggiungere a fini investigativi.
4.2.2 - Ora detta denuncia, sporta contro ignoti, non è di per sé sufficiente a dare la prova dei fatti controversi e contestati dalla contendente compagnia assicuratrice. E' noto, infatti, rispetto alle denunce, l'indirizzo di legittimità che, seppure espresso in materia di sinistro stradale, afferendo al valore della denuncia di un fatto o della sua omissione, esprime un principio generale, come tale applicabile alla fattispecie in causa in cui la denuncia riguarda l'evento furto, segnatamente che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia pagina 7 di 11 senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20066 del 2013).
4.2.3 – Allo stesso modo, alcun valore probatorio circa l'effettiva verificazione dell'evento assicurato (il furto) può riconoscersi al verbale di constatazione e/o rinvenimento e consegna dell'otto agosto 2018, redatto dalla Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di Reggio Calabria, allegato al documento n. 5 del fascicolo attoreo, che attesta il rinvenimento dell'autovettura in causa e le condizioni in cui lo stesso si presentava, nella specie con la mancanza delle quattro portiere, di tutti i sedili, del paraurti anteriore, dei fanali anteriori e dei fascioni in plastica anteriori. In forza del principio per cui “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla 'probabile' dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica)” (così Cass. Civ. sent. n. 10128/2003; nello stesso senso, la successiva Cass. Civ. n. 13449/2004), nulla, il verbale in questione, può provare circa l'avvenuto furto con le modalità descritte in citazione. E questo malgrado la spunta, nel suddetto verbale, della dicitura “veniva restituito il seguente veicolo oggetto di furto”.
4.2.4 – Alla denuncia ed al superiore verbale, in sé considerati, può riconoscersi soltanto il valore di meri indizi dell'effettivo accadimento dell'evento assicurato.
4.2.5 - Sennonchè, anche il suddetto valore indiziario perde di consistenza considerando le risultanze dell'istruttoria orale. La signora compagna dell'attore dall'anno 2016 e sua Persona_1 convivente dal 2019, ha infatti dichiarato: “Ricordo che in un tardo pomeriggio, precisamente tra le ore 15,30 e le 16,00 di un giorno di agosto che non ricordo esattamente, avevo un appuntamento con per prendere un caffè al Bar Fragomeni del Viale Pt_1
Calabria di Reggio Calabria. Io mi recai con la mia autovettura e con l'Audi che Pt_1 aveva comprato qualche mese prima, a Febbraio. Ricordo che prendemmo il caffè e poi andammo con la mia macchina in spiaggia. Aveva parcheggiato la macchina sul Viale Messina che è una traversa parallela alla via a quella dove si trova il Bar Fragomeni. Prima di andare in spiaggia, dopo il caffè, ci portammo presso l'autovettura Audi per prendere lo zaino. La pagina 8 di 11 macchina venne chiusa con la chiusura centralizzata. Io avvertii il “Bip” che era abbastanza rumoroso come suono. Andammo al mare a Bocale, rientrando tra le ore 21,30/22,00 e la macchina non c'era. Ricordo che la macchina era stata parcheggiata sulla via principale tra due alberi. La denuncia non è stata fatta nella immediatezza un po' perché abbiamo pensato che fosse stata prelevata da un carroattrezzi comunale, per parcheggio errato, eventualmente, un po' perché i furti di autovetture sono diffusi e capita, purtroppo, che si chiedano riscatti per riavere la macchina, la denuncia è stata fatta, se non ricordo male, due giorni dopo. (…). La macchina è scomparsa a sera dello stesso giorno in cui il Lucisano l'ha parcheggiata. Confermo che, quando ci siamo accorti che la macchina non c'era, non abbiamo chiamato i Carabinieri. Il giorno successivo, il è andato presso i Vigili Urbani di Reggio per verificare se l'auto Pt_1 era stata prelevata dal carroattrezzi per violazione del Codice della Strada. Quando è stata fatta la denuncia ho accompagnato il mio compagno presso la Stazione die Carabinieri” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza del 20 gennaio 2022).
4.2.6 - Ebbene, la suddetta prova sconfessa in pieno quanto dichiarato dall'attore ai Carabinieri e cioè che si avvedeva (o “realizzava”) del possibile furto dell'autovettura assicurata, alle ore 15.00 del 7 agosto 2018. Invero, l'attore, secondo la prova orale della compagna - che constatava, essendo presente personalmente, la mancanza della macchina -, scopriva che il veicolo parcheggiato sul viale Messina di Reggio Calabria, non c'era nel luogo in cui era stato posto in sosta, già la sera stessa del giorno del parcheggio, alle ore 21.30-22.00. Quindi, già a quell'ora, e nella giornata dell'effettuata sosta, ossia il 5 agosto 2028, l'attore era in grado, stante l'assenza della macchina, di denunziare l'asserito furto. Il ritardo, di ben due giorni, della denuncia - nella quale, appunto, si è omesso di dire che la macchina risultava “scomparsa a sera dello stesso giorno in cui il ” l'aveva Pt_1 parcheggiata -, è circostanza del tutto anomala ed ingiustificabile. Al riguardo, per altro, non può ritenersi valida e persuasiva la ragione addotta dalla compagna ovverosia che la denuncia non veniva sporta nell'immediatezza della constatazione dell'assenza del veicolo in quanto “abbiamo pensato che fosse stata prelevata da un carroattrezzi comunale, per parcheggio errato”, non solo perché non è emersa alcuna sosta vietata o soggetta a rimozione forzata, avendo la stessa testimone dichiarato che la macchina veniva parcheggiata sulla via principale tra due alberi, ma soprattutto perché ben avrebbe potuto, il , denunciare tempestivamente l'assenza del Pt_1 veicolo, comprato qualche mese prima, e recarsi il giorno successivo, come sembra fece dalla stessa prova orale resa, dai Vigili Urbani di Reggio Calabria onde verificare l'eventuale prelievo forzoso del veicolo per violazioni del codice della strada.
pagina 9 di 11 4.2.7 - Il tutto senza considerare altre incongruenze/omissioni che affiorano dal raffronto tra la dichiarazione dell'attore in sede di denuncia, la dichiarazione testimoniale e le ulteriori emergenze processuali. Nella denuncia il dichiara di avere lasciato la macchina su viale Messina, Pt_1 all'altezza del bar Fragomeni, il giorno 5 agosto 2018, alle ore 15.00, omettendo di dire che ritornava sul luogo del parcheggio, come riferito dalla compagna, in un momento successivo, verosimilmente, considerando che l'appuntamento con la compagna era tra le ore 15.30 e le 16.00, che con la stessa consumava un caffè al bar Fragomeni del viale Calabria di Reggio Calabria e che il Viale Messina, sempre a dire della testimone, è una traversa parallela alla via del suddetto esercizio commerciale, dopo le 16.00 per prendere lo zaino. Ancora nella denuncia non riferisce della presenza della compagna - presente al momento della denuncia del furto (la stessa ha dichiarato in sede di escussione “quando è stata fatta la denuncia ho accompagnato il mio compagno presso la stazione dei Carabinieri”) - quale testimone in grado di fornire elementi utili alle indagini. Inoltre, quanto emerso dalla testimonianza e dalle dichiarazioni rese in denuncia cozza con le risultanze del dettaglio delle ultime posizioni GPS registrate per il dispositivo satellitare della vettura in causa, depositate in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dalla stessa parte attrice. Invero, premesso che, dal verbale di constatazione e rinvenimento dell'autovettura, già sopra menzionato, risulta che “all'interno dell'autovettura era anche presente il GPS di proprietà della società assicurativa”, dal dettaglio in parola emerge che l'automobile è rimasta spenta nella serata del 05 agosto 2018, segnatamente all'ora in cui la teste ha riferito che non c'era più nel luogo del parcheggio, e che, successivamente, il 06 agosto 2018 ore 08.30 ed ore 10.30, si registravano due eventi crash, il primo dei quali localizzabile proprio sul viale Messina.
5. – In definitiva, sulla scorta di quanto esposto, non possono dirsi fondate le allegazioni di parte attrice, atteso che non è possibile la formazione di alcun convincimento circa la veridicità del dedotto furto del veicolo in causa (non provato) nelle circostanze spaziali e temporali allegate in citazione
6.- Il rigetto della domanda attorea per mancata prova dell'evento assicurato assorbe le ulteriori questioni afferenti alla prova dei danni e del funzionamento del veicolo.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue: € 851,00 per la fase di studio, €
pagina 10 di 11 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di euro 3.809,00, oltre accessori. Si precisa che gli importi sono calcolati sulla base dei tariffari minimi per la semplicità e la speditezza della lite, nonché per l'attività difensiva svolta. Non sono state documentate spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Rosaria Leonello definendo la causa iscritta al n. 2249/2020 R.G.A.C., proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata dall'attore;
- condanna a rimborsare alla società convenuta le spese del Parte_1 giudizio che vengono liquidate nella somma di € 3.809,00 per onorari, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 13 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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