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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/09/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1258/20224
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2024 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ura, da a con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 30.08.2022, proponeva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 giudizio di ventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rappresentando di aver inoltrato, in data 13.05.2022, alla competente sede domanda ai sensi delle Leggi n. 18/80 e n. CP_1 508/88 e ss.mm.ii. al fine di accertare la sussist el requisito sanitario utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e di essere stato, tuttavia, riconosciuto, a seguito di visita medica collegiale, invalido nella sola misura del 99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, di cui alla L. 104/92. Costituitosi ritualmente l veniva nominato quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. CP_1
, le, con perizia depositata in data 25.03.2024, riconosceva Persona_1 tacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri Pt_2 della sua età del 100% e con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a partire dal mese di novembre 2023, data in cui veniva espletata la visita peritale dove si evidenziava un peggioramento dello stato neurologico.” Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del motivato dissenso, l'odierno ricorrente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., censurando la relazione medico-legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, in particolare, rilevando che ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento “la valutazione del ctu deve prescindere dai dati del calcolo riduzionistico e ritenere che il requisito richiesto ex lege spetta ai cittadini che per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”. Pertanto, eccepiva la parte, la generale ipovalutazione del complesso morboso, soprattutto in ordine alle patologie afferenti l'apparato osteoarticolare, e concludeva chiedendo – previa rinnovazione della CTU – di volersi accertare e dichiarare lo stato di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché portatore di handicap grave (L. 104/92 art. 3 c. 3) con riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 4 del D. L. 9 febbraio 2012 n. 5, come già riconosciuto nell'elaborato peritale del procedimento di ATP nonché “o, in subordine accertare e dichiarare il ricorrente portatore del solo requisito di handicap grave ex art 3 c. 3 L. 104/92 come già riconosciuto in sede di ATP o, in via ancor più gradata del solo requisito dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle domande amm.ve o, in subordine, dalla data che sarà accertata in corso di causa”, il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sollevava eccezioni di rito e di merito, CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso. Alla udienza del 2 025 la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato nella precedente fase, dott. , all'esito della valutazione Per_1 della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo, ha riscontrato un complesso morboso caratterizzato da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in FA cronica - Iniziale decadimento cognitivo - Tiroidectomia subtotale - Artrosi polidistrettuale - Diabete mellito di tipo 2” argomentando che: “Il periziando presenta un quadro pluri-patologico dominato dalla patologia cardiaca;
la valvulopatia riduce la sua capacità lavorativa in maniera significativa, riducendone la capacità motoria e la sopportazione allo stress fisico. Lo stato di “fatica cronica” associato alla patologia cardiaca riduce la capacità funzionale del periziando, il quale sembra inoltre affetto da un quadro di demenza con iniziale decadimento cognitivo, seppur in assenza di valutazione specialistica che veniva richiesta in sede peritale ma non ulteriormente prodotta. In base alla sola valutazione clinica durante il colloquio, il periziando appare disorientato ed oppositivo all'interazione, sebbene le funzioni superiori appaiano conservate. La gonartrosi incide sulla capacità motoria riducendone la mobilità. Allo stato attuale però, lo stato clinico non integra le condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.” A ciò ha aggiunto che “La deambulazione appare possibile, lieve zoppia per gonartrosi lato destro, possibili i cambi di posizione” e “La deambulazione appare possibile e mantenuta nel tempo. Possibile lo stazionamento in posizione eretta prolungata, anche se insorge dolorabilità dorsolombare. Possibili e mantenuti i cambi di posizione” concludendo che “il paziente risulta allo stato attuale ultrasessantacinquenne con difficoltà Pt_2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua e con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a partire dal mese di novembre 2023, data in cui veniva espletata la visita peritale dove si evidenziava un peggioramento dello stato neurologico.” 3.1. Come sopra esposto, la parte ricorrente ha contestato dette conclusioni incentrando le proprie censure sulla ipovalutazione, da parte del Consulente incaricato, del quadro clinico esistente, soprattutto in ordine alla patologia ortopedica (e le conseguenti difficoltà nella deambulazione) nonché a quella “a carico della colonna vertebrale con patologia spondiloartrosica… con ripercussioni sulla funzionalità degli arti inferiori che determina grave deficit alla deambulazione e della stazione eretta e dell'equilibrio con limitazione funzionale modesta nei movimenti del rachide e delle grandi articolazioni.” Ebbene, va preliminarmente dato atto di come non risulta che parte ricorrente abbia svolto alcuna osservazione avverso la bozza di perizia in sede di atpo, essendosi limitata a proporre direttamente ricorso. A prescindere da tale considerazione, certamente non foriera alla luce della giurisprudenza maggioritaria di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene, comunque, che le censure mosse dalla parte ricorrente non abbiano aggiunto alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o,
Pag. 2 di 4 comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto né la parte ha offerto elementi probatori a sostegno della prospettazione di cui al ricorso, nonostante l'onere della prova incombente riguardi proprio la sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Quanto alle deduzioni in ordine alla deambulazione e alla ipovalutazione delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, anch'esse risultano poste quale mero dissenso diagnostico, avendo il Ctu ritenuto il periziato in grado di deambulare autonomamente all'esito dell'esame obiettivo. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Infine, è assolutamente corretta e non sussiste l'errore lamentato dalla parte ricorrente quanto al riconoscimento dell'handicap grave ed al mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento: ed invero, la ratio della legge 104/1992 non è creare una nuova figura di invalido, ma valorizzare gli aspetti socio - relazionali delle minorazioni per apportare correttivi alle situazioni di svantaggio sociale che da queste derivano. Il termine "minorazione", inteso quale compromissione funzionale derivante da lesioni dell'integrità psicofisica può in un certo senso essere equiparato al concetto statico di danno biologico. Dalla minorazione può eventualmente derivare una disabilità, ossia un deficit, parziale o totale, nello svolgimento di quelle prestazioni attese dall'ambito familiare e sociale di appartenenza (concetto in qualche modo equiparabile a quello dinamico del danno biologico). La disabilità consiste, dunque, nella compromissione delle attività psicofisiche impiegate per realizzare il modo attivo di vivere e per adattarsi all'ambiente di vita, anche in riferimento alle attività socio-relazionali con la collettività e l'ambiente (compendiate dal legislatore nelle difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa). In altri termini, il concetto di disabilità identifica, in maniera individualizzata, le limitazioni della capacità personale nella vita. Una menomazione e/o una disabilità possono, infine, realizzare una condizione di "handicap", termine che sintetizza le compromissioni della realizzazione di una persona e della sua partecipazione alle attività della collettività, effetti che vengono percepiti dalla persona medesima quale uno svantaggio sociale perché generano bisogni e la pongono in difficoltà rispetto ai suoi consimili. In conclusione, quindi, contribuiscono a realizzare la condizione di handicap, elementi individuali (intrinseci) e socio-ambientali (estrinseci): entrambi riconoscono situazioni soggettive personali e situazioni oggettive di natura sanitaria per compromissione dell'integrità psicofisica. L'handicap non è altro, dunque, che l'estrinsecazione sociale della menomazione (e, eventualmente, della disabilità). 3.2. Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse dall'odierno ricorrente si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pag. 3 di 4 Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Pertanto, ritenendo condivisibile il percorso logico-argomentativo espresso dal Consulente incaricato nel giudizio de quo, a fronte degli elementi precisi e motivati espressi, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento. 4. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto che ricorre una chiara ipotesi di reciproca soccombenza (accoglimento parziale della domanda relativa allo status di portatore di handicap grave e rigetto integrale della domanda relativa alla indennità di accompagnamento), sicché sussiste una ipotesi di reciproca soccombenza - cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”-. cfr. anche ORDINANZA, sez. 6, CORTE DI CASSAZIONE, 2019 n. 26849 nrg 2017 23092 ud. 02/04/2019 dep. 21/10/2019. - Le spese di consulenza tecnica, esperite nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. rigetta il ricorso e, per l'effetto:
- accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 riconoscimento dello status di po nnotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere da novembre 2023;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 10.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
Pag. 4 di 4
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2024 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ura, da a con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 30.08.2022, proponeva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 giudizio di ventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rappresentando di aver inoltrato, in data 13.05.2022, alla competente sede domanda ai sensi delle Leggi n. 18/80 e n. CP_1 508/88 e ss.mm.ii. al fine di accertare la sussist el requisito sanitario utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e di essere stato, tuttavia, riconosciuto, a seguito di visita medica collegiale, invalido nella sola misura del 99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, di cui alla L. 104/92. Costituitosi ritualmente l veniva nominato quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. CP_1
, le, con perizia depositata in data 25.03.2024, riconosceva Persona_1 tacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri Pt_2 della sua età del 100% e con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a partire dal mese di novembre 2023, data in cui veniva espletata la visita peritale dove si evidenziava un peggioramento dello stato neurologico.” Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del motivato dissenso, l'odierno ricorrente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., censurando la relazione medico-legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, in particolare, rilevando che ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento “la valutazione del ctu deve prescindere dai dati del calcolo riduzionistico e ritenere che il requisito richiesto ex lege spetta ai cittadini che per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”. Pertanto, eccepiva la parte, la generale ipovalutazione del complesso morboso, soprattutto in ordine alle patologie afferenti l'apparato osteoarticolare, e concludeva chiedendo – previa rinnovazione della CTU – di volersi accertare e dichiarare lo stato di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché portatore di handicap grave (L. 104/92 art. 3 c. 3) con riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 4 del D. L. 9 febbraio 2012 n. 5, come già riconosciuto nell'elaborato peritale del procedimento di ATP nonché “o, in subordine accertare e dichiarare il ricorrente portatore del solo requisito di handicap grave ex art 3 c. 3 L. 104/92 come già riconosciuto in sede di ATP o, in via ancor più gradata del solo requisito dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle domande amm.ve o, in subordine, dalla data che sarà accertata in corso di causa”, il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sollevava eccezioni di rito e di merito, CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso. Alla udienza del 2 025 la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato nella precedente fase, dott. , all'esito della valutazione Per_1 della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo, ha riscontrato un complesso morboso caratterizzato da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in FA cronica - Iniziale decadimento cognitivo - Tiroidectomia subtotale - Artrosi polidistrettuale - Diabete mellito di tipo 2” argomentando che: “Il periziando presenta un quadro pluri-patologico dominato dalla patologia cardiaca;
la valvulopatia riduce la sua capacità lavorativa in maniera significativa, riducendone la capacità motoria e la sopportazione allo stress fisico. Lo stato di “fatica cronica” associato alla patologia cardiaca riduce la capacità funzionale del periziando, il quale sembra inoltre affetto da un quadro di demenza con iniziale decadimento cognitivo, seppur in assenza di valutazione specialistica che veniva richiesta in sede peritale ma non ulteriormente prodotta. In base alla sola valutazione clinica durante il colloquio, il periziando appare disorientato ed oppositivo all'interazione, sebbene le funzioni superiori appaiano conservate. La gonartrosi incide sulla capacità motoria riducendone la mobilità. Allo stato attuale però, lo stato clinico non integra le condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.” A ciò ha aggiunto che “La deambulazione appare possibile, lieve zoppia per gonartrosi lato destro, possibili i cambi di posizione” e “La deambulazione appare possibile e mantenuta nel tempo. Possibile lo stazionamento in posizione eretta prolungata, anche se insorge dolorabilità dorsolombare. Possibili e mantenuti i cambi di posizione” concludendo che “il paziente risulta allo stato attuale ultrasessantacinquenne con difficoltà Pt_2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua e con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a partire dal mese di novembre 2023, data in cui veniva espletata la visita peritale dove si evidenziava un peggioramento dello stato neurologico.” 3.1. Come sopra esposto, la parte ricorrente ha contestato dette conclusioni incentrando le proprie censure sulla ipovalutazione, da parte del Consulente incaricato, del quadro clinico esistente, soprattutto in ordine alla patologia ortopedica (e le conseguenti difficoltà nella deambulazione) nonché a quella “a carico della colonna vertebrale con patologia spondiloartrosica… con ripercussioni sulla funzionalità degli arti inferiori che determina grave deficit alla deambulazione e della stazione eretta e dell'equilibrio con limitazione funzionale modesta nei movimenti del rachide e delle grandi articolazioni.” Ebbene, va preliminarmente dato atto di come non risulta che parte ricorrente abbia svolto alcuna osservazione avverso la bozza di perizia in sede di atpo, essendosi limitata a proporre direttamente ricorso. A prescindere da tale considerazione, certamente non foriera alla luce della giurisprudenza maggioritaria di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene, comunque, che le censure mosse dalla parte ricorrente non abbiano aggiunto alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o,
Pag. 2 di 4 comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto né la parte ha offerto elementi probatori a sostegno della prospettazione di cui al ricorso, nonostante l'onere della prova incombente riguardi proprio la sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Quanto alle deduzioni in ordine alla deambulazione e alla ipovalutazione delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, anch'esse risultano poste quale mero dissenso diagnostico, avendo il Ctu ritenuto il periziato in grado di deambulare autonomamente all'esito dell'esame obiettivo. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Infine, è assolutamente corretta e non sussiste l'errore lamentato dalla parte ricorrente quanto al riconoscimento dell'handicap grave ed al mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento: ed invero, la ratio della legge 104/1992 non è creare una nuova figura di invalido, ma valorizzare gli aspetti socio - relazionali delle minorazioni per apportare correttivi alle situazioni di svantaggio sociale che da queste derivano. Il termine "minorazione", inteso quale compromissione funzionale derivante da lesioni dell'integrità psicofisica può in un certo senso essere equiparato al concetto statico di danno biologico. Dalla minorazione può eventualmente derivare una disabilità, ossia un deficit, parziale o totale, nello svolgimento di quelle prestazioni attese dall'ambito familiare e sociale di appartenenza (concetto in qualche modo equiparabile a quello dinamico del danno biologico). La disabilità consiste, dunque, nella compromissione delle attività psicofisiche impiegate per realizzare il modo attivo di vivere e per adattarsi all'ambiente di vita, anche in riferimento alle attività socio-relazionali con la collettività e l'ambiente (compendiate dal legislatore nelle difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa). In altri termini, il concetto di disabilità identifica, in maniera individualizzata, le limitazioni della capacità personale nella vita. Una menomazione e/o una disabilità possono, infine, realizzare una condizione di "handicap", termine che sintetizza le compromissioni della realizzazione di una persona e della sua partecipazione alle attività della collettività, effetti che vengono percepiti dalla persona medesima quale uno svantaggio sociale perché generano bisogni e la pongono in difficoltà rispetto ai suoi consimili. In conclusione, quindi, contribuiscono a realizzare la condizione di handicap, elementi individuali (intrinseci) e socio-ambientali (estrinseci): entrambi riconoscono situazioni soggettive personali e situazioni oggettive di natura sanitaria per compromissione dell'integrità psicofisica. L'handicap non è altro, dunque, che l'estrinsecazione sociale della menomazione (e, eventualmente, della disabilità). 3.2. Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse dall'odierno ricorrente si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pag. 3 di 4 Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Pertanto, ritenendo condivisibile il percorso logico-argomentativo espresso dal Consulente incaricato nel giudizio de quo, a fronte degli elementi precisi e motivati espressi, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento. 4. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto che ricorre una chiara ipotesi di reciproca soccombenza (accoglimento parziale della domanda relativa allo status di portatore di handicap grave e rigetto integrale della domanda relativa alla indennità di accompagnamento), sicché sussiste una ipotesi di reciproca soccombenza - cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”-. cfr. anche ORDINANZA, sez. 6, CORTE DI CASSAZIONE, 2019 n. 26849 nrg 2017 23092 ud. 02/04/2019 dep. 21/10/2019. - Le spese di consulenza tecnica, esperite nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. rigetta il ricorso e, per l'effetto:
- accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 riconoscimento dello status di po nnotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere da novembre 2023;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 10.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
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