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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 714/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
BARATTELLI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Controparte_1 C.F._1
CIUCCI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 518/24 del 18 luglio
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.2.Il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'opposizione che , nella qualità di Controparte_1 proprietaria dell'immobile sito in Barete ed identificato in catasto al fg 16 p.lla 1163 sub 1 nonché di committente, ha proposto al decreto con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito, e per brevità, della somma di € 12.766,49 (maggiorata degli Parte_1 Pt_1
interessi per le transazioni commerciali).
L'iniziativa monitoria si è basata sull'attività professionale svolta dalla predetta società per i lavori di ristrutturazione, per un importo complessivo di € 155.000,00, dell'immobile sopra indicato.
1 1.1.2.Le ragioni dell'opposizione hanno, in buona sostanza, riguardato un profilo di rito ed uno di merito.
Quanto al primo, la ha lamentato il difetto di legittimazione attiva (opzione da preferirsi rispetto CP_1
a quella parimenti dedotta dell'assenza della titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio) della società n quanto il rapporto negoziale è intercorso tra il padre e l'ing. Pt_1 CP_2
Persona_1
Per quanto attiene, invece, al merito l'opponente ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum specificando anche che alcuna attività di direzione dei lavori è stata svolta dalla controparte così come in forza di un accordo intervenuto nelle more al compenso sarebbe dovuta essere applicata una decurtazione del 30%.
1.2. La società ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti ponendo in particolare l'attenzione sul fatto che la disciplina degli appalti pubblici (trattasi segnatamente dell'art. 46) prevede il riconoscimento delle società di ingegneria ed il fatto che le stesse, anche per quanto concerne la direzione tecnica dei lavori, si devono avvalere di professionisti iscritti negli appositi albi.
1.3. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure può sintetizzarsi nei seguenti punti:
- sulla questione del difetto di legittimazione, occorre attenersi ai principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova e, di conseguenza, grava sulla parte che ha agito in sede monitoria dimostrare la propria legittimazione;
- il tema della legittimazione delle società di professionisti è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità ed i criteri indicati per le associazioni non riconosciute (per le quali è indispensabile che dall'atto costitutivo risulti il diritto alla riscossione del credito del singolo socio) ben possono estensivamente trovare applicazione per le società di ingegneria;
- nella fattispecie, però, l'onere probatorio non è stato assolto in difetto della produzione dell'atto costitutivo;
- passando al merito, la sola parcella, ancorchè vidimata dall'ordine professionale di appartenenza, non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
1.4. La ha provveduto ad impugnare tempestivamente e ritualmente la pronunzia di primo Pt_1
grado.
Sono stati sollevati tre motivi.
2 Il primo, ha riguardato l'errata valutazione del plesso normativo rappresentato dall'art 46 del codice degli appalti nonché dell'art. 24 del d.lvo 50/2016 da cui, al contrario, dove desumersi la propria legittimazione attiva.
Con il secondo motivo, riguardo al profilo dell'an debeatur, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione del compendio probatorio da ritenersi, al contrario, certamente idoneo ai fini della dimostrazione dell'esistenza del credito.
L'ultima doglianza, infine, si è appuntata sul versante del quantum ed a tal riguardo ha Pt_1
evidenziato che la congruità della parcella vidimata deriva dal fatto che la stima del compenso è stata operata attenendosi alle tariffe professionali vigenti.
La ha resistito all'interposto gravame insistendo per il suo rigetto. CP_1
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.Va preliminarmente preso atto del mancato deposito da parte della della comparsa CP_1
conclusionale.
Deve, a tal riguardo, farsi applicazione del principio secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
Peraltro, l'appellata ha depositato tempestivamente la memoria di replica in cui ha preso posizione sulla conclusionale avversaria.
3.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni nel prosieguo meglio illustrate.
La disamina dei motivi deve procedere separatamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. Come (in parte) già anticipato, l'essenza del primo motivo riguarda il tema del difetto di legittimazione attiva in capo a Pt_1
A tale riguardo, senza invero prendere compiuta posizione sul percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata (ed a cui si è già fatto sinteticamente cenno), l'appellante ha insistito su due aspetti per giungere ad una soluzione diversa e quindi ritenere la propria titolarità della pretesa
3 creditoria azionata in via monitoria: un primo, ha investito la disamina della normativa in tema di appalti pubblici ritenuta implicitamente estensibile anche ai rapporti privati;
un secondo, invece, più strettamente fattuale, imperniato sul fatto che gli elaborati grafici (peraltro consegnati alla controparte senza ricevere alcuna contestazione) riportano il logo della società di cui il risulta Per_1
pacificamente essere socio nonché amministratore unico e dunque legale rappresentante.
3.1.2.Sul versante della normativa di riferimento, in effetti l'art. 46 del codice degli appalti (nella versione vigente all'epoca dei fatti) ha previsto la partecipazione alle procedure di assegnazione di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche (alla lettera c) a “societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;”.
Secondo l'art. 24 comma 5 d.lvo 50/2016 “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico e' espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80nonche' il possesso dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, comma 1.”.
Per completezza espositiva, ai fini di una più articolata ed esaustiva ricostruzione della cornice normativa di riferimento ( e quindi delle deduzioni svolte dall'appellante) deve evidenziarsi
(attenendosi a quanto riportato nella recente pronunzia della Corte Costituzionale n. 184/24 della quale in seguito meglio si dirà) che:
- L'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 ha per la prima volta regolato l'ipotesi dell'associazione di più professionisti per l'esercizio delle attività per cui gli stessi avevano conseguito la prescritta abilitazione prevedendo espressamente l'utilizzo nella denominazione del loro
4 ufficio e nei rapporti coi terzi, della dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”;
- La giurisprudenza ha tuttavia interpretato in termini restrittivi l'ambito dell'attività degli studi professionali e così pur riconoscendo loro un'autonoma soggettività giuridica, ha affermato tale soggettività per fini meramente strumentali e specificatamente “al solo scopo di consentire rapporti giuridici non professionali (per garantire, ad esempio, la continuità di un rapporto di locazione dell'ufficio, pur al variare degli associati).” (cfr parte motiva sentenza
Consulta citata);
- Nel processo di superamento della disciplina del 1939 (favorito anche da alcune pronunzie demolitorie dell'art. 2 e quindi del sostanziale divieto di espletamento di attività tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria) vanno individuati due passaggi salienti;
un primo, favorito da una serie di norme che hanno consentito alle società di ingegneria di concludere “contratti che non avessero a oggetto un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere o dell'architetto, sicché l'apporto intellettuale di tali professionisti doveva essere solo uno dei fattori del più complesso risultato promesso”; un secondo, coincidente con l'entrata in vigore dell'art. 17 comma 9 L. 109/94 secondo cui “l'attività di progettazione d[oveva] far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili», rinviando a un regolamento la disciplina concernente i «requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria».
- Dopo che la legge n. 109 del 1994 aveva, dunque, regolamentato, sia pure al fine della stipula di contratti pubblici, le modalità di esercizio dell'attività professionale da parte di società di ingegneria costituite nella forma delle società di capitali o delle società cooperative, è intervenuta la legge n. 266 del 1997.
- L'art. 24, comma 1, di tale legge ha abrogato l'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, eliminando, in generale, il divieto di costituire società professionali e di esercitare l'attività professionale nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperative;
- Un ulteriore passaggio significativo è rappresentato dall'art. 10 L. 183/11 in ordine alla
«costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».
- L'ultimo, in ordine cronologico intervento normativo (applicabile al caso di specie) deve individuarsi nell'art. 1 commi 148 e 149 L. 124/17. In particolare, il primo periodo del comma
5 148 prevede che, “in applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile»; il secondo periodo del comma 148 si occupa, al contrario, dei contratti che coinvolgono le stesse società evocate nel primo periodo, ma che vengono conclusi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. La previsione stabilisce, infatti, che, “con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali»; in ultimo, il comma 149 dispone che «il comma 2 dell'articolo
24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato»: è stata pertanto abrogata la previsione che demandava a un decreto ministeriale (peraltro mai emanato) la regolamentazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale da parte delle società di professionisti;
- Nei lavori preparatori della suddetta disposizione si legge che la sua finalità è“risolvere, per via interpretativa, una situazione di incertezza normativa, chiarendo che le società di ingegneria costituite in forma di capitali o di cooperativa [potessero, già a seguito della legge
n. 266 del 1997,] operare legittimamente con committenti sia pubblici che privati» (si vedano il resoconto stenografico della seduta n. 496 del 6 ottobre 2015 dell'Assemblea della Camera dei deputati - XVII legislatura, nonché l'analisi tecnico-normativa del disegno di legge A.C.
3012 - XVII legislatura);
Per quanto concerne, invece, la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “Il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile - a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815 del 1939 per effetto del richiamo all'art. 24 della l. n. 266 del 1997 da parte dell'art. 1, commi 148 e 149, della l. n. 124 del 2017 - non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista
(ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative” (cfr
Cass Civ, Sez II, 18.7.2022 n. 22534);
6 3.1.3. Dal quadro così come sopra tratteggiato possono in definitiva trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
a) le società di ingegneria possono sottoscrivere contratti, inquadrabili all'interno dello schema tipico del contratto di prestazione d'opera, con soggetti sia pubblici, ma anche privati;
b) tali contratti, sono sicuramente validi essendo nella sostanza venuto meno l'unico limite normativo costituito dalla normativa del 1939 definitivamente abrogata;
c) la qualificazione giuridica delle società di ingegneria presenta contorni giuridici diversi rispetto alle associazione professionali (a cui ha fatto cenno il primo giudice nella sentenza impugnata) in quanto, pur essendo entrambe dotate di una propria autonomia e costituendo un valido centro di imputazione di situazioni giuridiche (sia attive che passive), la prima è dotata anche di una sua specifica soggettività giuridica distinta rispetto a quello dei soci che la compongono;
d) per tale ragione, il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata può essere condiviso essenzialmente nelle conclusioni ed infatti è fuor di dubbio che per attribuire (ed a maggior ragione) ad una società di capitali la legittimazione ad agire per rivendicare un credito occorre fornire la prova
(che non può che ritenersi a carico della medesima società) della titolarità del rapporto negoziale di prestazione d'opera;
e) ebbene, su tale profilo dirimente in effetti il quadro probatorio, essenzialmente di connotazione documentale, deve ritenersi inidoneo ed insufficiente in quanto dalla disamina del materiale prodotto
è emerso che la persona dell'ing. non ha in alcuni modo speso il nome della Parte_2 Pt_1
[... in nome della quale ha (rectius avrebbe) svolto l'incarico professionale sebbene risulti altrettanto indubitabile l'impiego sempre di carte intestata della predetta società; scendendo ancor più nel dettaglio, infatti, nella relazione cronologica dei lavori, il si è limitato a descrivere la tipologia Pt_2 di attività svolta;
analogamente, nella rinunzia all'incarico vi è la sola firma del professionista senza quindi alcun cenno al suo ruolo nella compagine societaria di anche la richiesta di Pt_1
vidimazione della parcella al competente consiglio professionale è stata chiaramente formulata come persona fisica non avendo, pur potendolo fare, indicato la ragione sociale della parte istante e risultando specificati dati anagrafici (in particolare codice fiscale) ed indirizzo di posta elettronica certificata del diversi rispetto a quelli presenti sulla carta intestata della società; la nota della Pt_2
Regione Abruzzo contenente il parere favorevole alla sanatoria, come progettista e direttore dei lavori
è stato indicato l'ing. ; Pt_2
f) nel corso del giudizio di prime cure, l'odierna appellante non ha evidentemente offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti. Il primo giudice, accolta l'istanza di provvisoria esecuzione, ha infatti rinviato per la precisazione delle conclusioni. a cui questa Pt_1
7 soluzione era favorevole non ha insistito per l'ammissione di ulteriori mezzi di prova di contro indispensabili ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ed ancor prima dell'esistenza del contratto;
g) anche volendo richiamare il ragionamento del primo giudice, non vi è stata la produzione in corso di causa dello statuto o comunque dell'atto costitutivo della da cui poter fondatamente Pt_1
rilevare il riconoscimento di un diritto della predetta società ad agire per il recupero del credito del singolo socio. Per la prima volta la spendita del nome si è avuta con l'introduzione del giudizio;
h) deve farsi pertanto applicazione dei principi oramai granitici della giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa e quindi affermare che la parte che agisce per conseguire il pagamento di un credito è tenuta anzitutto a fornire la prova dell'esistenza della causa petendi e quindi della ragione giustificativa dello stesso che in situazioni analoghe a quella che ci occupa non può che essere il contratto. Di certo vi è che non può condividersi l'assunto (che sostanzialmente l'appellante ha inteso perorare nel corso del giudizio) che l'inserimento nella compagine societaria comporta in maniera automatica la traslazione alla del credito derivante dall'attività svolta, ma come persona fisica, dal singolo professionista;
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
La valenza assorbente di quanto sin qui esposto esonera anche dall'addentrarsi nella disamina dell'ulteriore questione relativa alla sussistenza del credito sia in punto di an che di quantum debeatur.
4.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 2.776,20 per compensi professionali attenendosi ai valori Controparte_1
medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000 fase di istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
8 4.Visto l'esito degli appelli principale ed incidentale e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 518/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 2.776,20 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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