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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 359-1/2024 promosso da
(C.F.: ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'avv. Antonio Ramera (C.F. ) e dall'avv. Andrea Giliberto (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiari (BS), Vicolo C.F._3
Pace, n. 14 nei confronti di
(C.F.: ), con sede legale in Cologno Controparte_1 P.IVA_1
Monzese (MI), Viale Emilia n. 83/A, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_2 C.F._4
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha chiesto l'apertura Parte_1
del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
;
[...]
• fissata l'udienza al 21.01.2025 il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 13.12.2024;
• la società debitrice, in persona dell'ultimo liquidatore nominato, non si è regolarmente costituita con difensore ma ha depositato la documentazione contabile successiva all'esercizio 2021
e il questionario compilato ed è comparsa all'udienza, chiedendo un rinvio per vagliare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo;
il creditore ha ritenuto di insistere con l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni indicate a verbale;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021;
- situazione contabile relativa al 2022, 2023, 2024;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti fiscali;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Cologno Monzese (MI), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, non contestata dalla società debitrice. In particolare il ricorrente si afferma creditore della somma complessiva di € 108.192,40 in forza di contratto di costituzione in pegno di titoli, sottoscritto il 3.8.2011 a garanzia, prestata in favore della debitrice, delle linee di credito aperte presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., di comunicazione di avvenuta escussione del pegno (docc. 11 e 12) e dell'assegno bancario del valore di € 20.000,00 emesso il 16.12.2013;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione e ristrutturazione di beni immobili, sia civili che industriali in genere, nonché di amministrazione, gestione e concessione in locazione degli immobili di proprietà
pag. 2 di 6 sociale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice ha depositato documentazione contabile da cui risultano debiti all'attualità superiori alla soglia di € 500.000.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dalla ricorrente.
• Quanto all'insolvenza, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse,
e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013).
Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa
Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr.
Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
pag. 3 di 6 Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Controparte_1 considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (relativo all'esercizio 2021), a fronte di un attivo di € 1.199.808, sussistono debiti per € 1.003.507. Inoltre dalla documentazione contabile depositata dal debitore in data 13.01.2025, relativa alla situazione economico-patrimoniale più recente, non si rileva che una conferma –se non un aggravamento- della critica condizione economico-finanziaria della debitrice, emergente dai bilanci. Dalla situazione contabile relativa all'anno 2024, infatti, si ricava l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, considerata l'esposizione debitoria pari ad € 998.717,73 a fronte di un attivo pari a € 929.022,57.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), con sede in Cologno Monzese (MI), Viale Emilia n. 83/A
[...] P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa (C.F.: ) con studio in Via XXIV maggio, 1, 20832 Persona_1 C.F._5
- Desio, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 4 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27.05.2025 ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala
pag. 5 di 6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 22.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
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