Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 650/2024 R.G. promossa da:
in persona del curatore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mazzoldi
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
con sede in Milano, Piazza Tre Torri n° 3, in persona del CP_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zanoni
PARTE CONVENUTA
OGGETTO:
pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente così conclude:
“in via principale: condannare la resistente, per i motivi tutti di cui in narrativa, in esecuzione dei propri obblighi derivanti dalla polizza n. 107289837, a rimborsare e comunque pagare alla ricorrente la somma di € 38.865,09 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della resistente,
e all'effetto condannarla, per i motivi tutti di cui in narrativa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la somma di € 38.865,09 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, o nella diversa misura di giustizia.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Parte convenuta così conclude:
“In via di merito:
pagina 1 di 8
In subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese risarcitorie della ricorrente, ridursi
l'accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata ai sensi di quanto previsto all'art.1227 c.c.;
In ogni caso: con integrale vittoria delle spese di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.3.2024 il Parte_2
in persona del curatore, chiedeva, in via principale, di condannare
[...] CP_1
a versargli, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza n. 107289837, la
[...] somma di € 38.865,09 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), corrispondente al credito risarcitorio da infortunio sul lavoro liquidato in favore di tale Persona_1
già dipendente della in bonis, con provvedimento di
[...] Parte_2 quest'ufficio dd. 27.7.2021 all'esito di giudizio ex art. 99 l.fall..
Parte ricorrente chiedeva, in subordine, di accertare la responsabilità contrattuale di controparte per violazione degli obblighi informativi e di buona fede e di condannarla al pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno.
A sostegno di tali domande in ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che:
non si erano estinti per maturata prescrizione né il diritto del terzo danneggiato (azionato prima della decorrenza del termine decennale di cui all'art. 2087 c.c.), né il diritto dell'assicurata, la (avendo questa attivato tempestivamente la copertura Parte_2 assicurativa con la denuncia dd. 18.12.2006, a cui era seguita l'assegnazione del numero
983156150-7 al sinistro), né il diritto del (a cui spettava, quale avente causa Parte_1 dell'assicurata, l'indennizzo assicurativo, per averne lo stesso richiesto il versamento una volta divenuto certo, liquido ed esigibile il credito risarcitorio del danneggiato); il decorso della prescrizione era stato sospeso dall'apertura del sinistro seguita alla denuncia dell'assicurata; in subordine il quantum risarcitorio liquidato al danneggiato in sede di opposizione allo stato passivo doveva essere versato alla curatela a titolo di risarcimento del danno arrecatole dalla condotta tenuta da in violazione degli obblighi informativi e CP_1 di buona fede, a cui era tenuta nell'esecuzione del contratto;
nel rispondere, il 18 dicembre 2014, alla richiesta di notizie e documentazione sulla gestione del sinistro avanzata dalla curatela il precedente 7 novembre, la compagnia assicuratrice, anziché far presente che la garanzia non era stata ritualmente attivata per omesso inoltro della richiesta risarcitoria del danneggiato, si era limitata maliziosamente a sostenere che l'indennizzo non poteva essere ancora liquidato soltanto per l'assenza di prova della responsabilità della società assicurata, con ciò inducendo il curatore a ritenere che occorreva attendere l'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal lavoratore infortunato;
pagina 2 di 8 al solo fine di dissimulare la mancanza della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, rilevante ai fini della sospensione del termine di prescrizione, aveva, CP_1 dunque, omesso di inviare alla curatela la documentazione relativa al sinistro, con ciò impedendo al curatore di colmare la detta lacuna documentale;
in tal modo la compagnia assicurativa aveva tenuto una condotta contrastante sia con il dovere di buona fede, sia con gli obblighi informativi di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898
c.c., con ciò oltretutto impedendo al curatore “di poter svolgere il proprio compito di ricostruzione del patrimonio del fallito e di tutela di rilevanza pubblica della par condicio creditorum”.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante, contestava in CP_1 fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e ne chiedeva l'integrale rigetto, sollecitando, in subordine, una riduzione dell'eventuale quantum risarcitorio ex art. 1227
c.c..
Dopo aver evidenziato che la denuncia del sinistro dd.
4.12.2006 era stata soltanto “cautelativa”, non avendo all'epoca il danneggiato avanzato alcuna pretesa risarcitoria, e che, quindi, non aveva comportato la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2952 c.c., evidenziava che la propria risposta alla richiesta di informazioni del curatore del novembre 2014, lungi dal violare gli obblighi informativi e di buona fede, si era limitata a offrire una corretta esposizione dell'esistente situazione di fatto, per poi rilevare, fra l'altro, che: il danneggiato aveva formulato la sua prima richiesta di risarcimento del danno soltanto con l'istanza di ammissione al passivo dd. 8.1.2015, quindi dopo l'allegata corrispondenza con la curatela;
quest'ultima avrebbe dovuto inoltrarle la detta istanza ai fini e per gli effetti dell'art. 2952, 3° e 4° co., c.c.;
la curatela aveva omesso non soltanto tale inoltro, ma ogni comunicazione anche in ordine ai modi e tempi di svolgimento del giudizio di opposizione allo stato passivo;
in difetto di sospensione ex art. 2952, 4° co., c.c., al 22 ottobre 2021, data della richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte della curatela, era interamente decorso il termine di prescrizione;
la condotta tenuta da essa convenuta non aveva violato alcun obbligo contrattuale, né era risultata contrastante con il dovere di correttezza e buona fede;
di contro era stata la curatela a tenere una condotta lesiva degli interessi di essa convenuta, avendola tenuta all'oscuro del giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale peraltro la stessa curatela era rimasta contumace, con ciò omettendo di provare un'eventuale assenza di responsabilità del datore di lavoro;
all'inadempimento, da parte della curatela ricorrente, degli obblighi informativi di cui all'art.
7.17 del contratto assicurativo e all'art. 1913 c.c. non poteva che seguire il rigetto della domanda risarcitoria proposta nell'atto introduttivo o, in subordine, una riduzione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'eventuale importo liquidato.
Sulla domanda principale di parte ricorrente
pagina 3 di 8 Nel disciplinare la prescrizione in materia di assicurazione della responsabilità civile, il 3° co. dell'art. 2952 c.c. dispone che “il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”; il comma successivo stabilisce, invece, che “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia diventato liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
Stando a quanto si desume dall'allegata istanza di ammissione al passivo fallimentare dd. 8.1.2015 (v. doc. n° 6 di parte ricorrente) la prima richiesta risarcitoria del lavoratore infortunato alla e alla curatela Persona_1 Parte_2 fallimentare risale al 29 ottobre 2014 (la circostanza non appare controversa, né comunque contraddetta da altre risultanze probatorie).
Pertanto, in tale data o comunque al più tardi dall'8.1.2015, data dell'istanza di ammissione al passivo (non accolta dal provvedimento del giudice delegato dd.
12.2.2015, poi oggetto di successiva opposizione ex art. 99 l.fall.), deve essere individuato, a mente della citata disposizione codicistica, il dies a quo del termine biennale di prescrizione indicato nel 2° co. dell'art. 2952 c.c. (al riguardo v. Cass., n°
6296/2013, secondo cui “con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta”; nello stesso senso v. Cass., n° 2971/2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore”).
Di conseguenza, al fine di sospendere il corso della prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato o alla prescrizione dello stesso, la curatela fallimentare, subentrata alla società fallita nel contratto di assicurazione, era tenuta a comunicare alla compagnia assicuratrice la detta richiesta dell'infortunato dell'ottobre 2014 o comunque l'istanza di ammissione al passivo fallimentare dd.
8.1.2015 avanzata dallo stesso.
La sospensione del corso della prescrizione non può, dunque, essere temporalmente collocata al 18 dicembre 2006, allorché la in bonis ebbe a Parte_2 denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice - verosimilmente ai fini e per gli effetti dell'art. 1913 c.c. (che impone all'assicurato “di dare avviso del sinistro all'assicuratore…entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza”) e dell'art. 1915 c.c. (che disciplina le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di detto avviso) -, e ciò per la decisiva e assorbente considerazione che all'epoca, non essendovi ancora stata alcuna formale iniziativa, né stragiudiziale né giudiziale, del danneggiato, il termine di prescrizione non aveva iniziato a decorrere e, pertanto, il corso della prescrizione non poteva essere sospeso.
pagina 4 di 8 In ordine alla questione in esame non appare ascrivibile decisivo rilievo neppure alla missiva dd. 7.11.2014 (v. doc. n° 7 di parte ricorrente).
Con essa la curatela, anziché far presente di aver ricevuto la richiesta risarcitoria del lavoratore infortunato, come avrebbe dovuto fare per conseguire sin da allora la sospensione del corso della prescrizione, si limitò a chiedere alla compagnia assicuratrice la trasmissione di “tutta la documentazione/informativa in merito al sinistro” denunciato nel dicembre 2006, nonché la conferma che medio tempore non era stata liquidata alcuna somma e le ragioni di tale eventuale omissione.
Devesi poi rilevare che dal dies a quo come sopra individuato è interamente decorso il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952, 2° co., c.c., senza il compimento di atti interruttivi da parte della curatela, risultando evidentemente tardiva la lettera dd. 22.10.2021 (v. doc. n° 14 di parte ricorrente), con cui la ricorrente, nel richiamare la corrispondenza del 2014, ebbe ad allegare il provvedimento di quest'ufficio di ammissione del credito risarcitorio di al passivo Per_1 Persona_1 fallimentare e, nel contempo, a chiedere “l'attivazione della polizza assicurativa a suo tempo stipulata dalla fallita società . Parte_2
Pertanto, il diritto di conseguire l'indennizzo assicurativo azionato con la domanda principale risulta estinto per maturata prescrizione.
Sulla domanda subordinata di parte ricorrente
Come accennato nella sintetica narrativa iniziale, la curatela assume che, nel rispondere con lettera dd. 18.12.2014 (v. doc. n° 8 di parte ricorrente) alla propria citata missiva del 7.11.2014, la compagnia assicuratrice tenne una condotta contraria agli obblighi informativi a cui era tenuta per disposizioni del codice civile e del Regolamento
Isvap e comunque contrastante con il generale dovere di correttezza e buona fede, essendosi nella circostanza limitata a rappresentare di non avere ricevuto dal 2006
“indicazione alcuna, documento o altro sulla responsabilità dell'assicurato” e di non avere per tale ragione “proceduto ad effettuare alcun pagamento”, senza, invece, rappresentarle che “il sinistro non era stato liquidato in quanto ne mancava il presupposto, e cioè la richiesta di risarcimento danni da parte dell'infortunato” (così a pagina 10 del ricorso), con ciò inducendola ad attendere l'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo prima di sollecitare nuovamente il pagamento dell'indennizzo.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
Va in primo luogo rilevato che, per quanto consta, tra l'iniziale avviso del sinistro da parte della società fallita, risalente al dicembre 2006, e la sopra menzionata corrispondenza del novembre/dicembre 2014 non ebbe a ricevere informazioni e CP_1 documenti in ordine al sinistro, il che sta a significare, da un lato, che la comunicazione dd. 18.12.2014 non può essere tacciata di falsità, e dall'altro che all'epoca la compagnia assicuratrice non era nelle condizioni di inviare documenti o condividere notizie sul sinistro con la curatela, che, anzi, era verosimilmente più informata, non fosse altro che per aver ricevuto la prima effettiva richiesta risarcitoria del lavoratore infortunato, quella del 29.10.2014 menzionata nell'istanza di ammissione al passivo fallimentare dd.
8.1.2015.
pagina 5 di 8 Non appare censurabile neppure il silenzio serbato dalla compagnia assicuratrice nella missiva del 18.12.2014 in ordine al fatto che all'epoca non le fosse ancora stata inviata la richiesta di risarcimento del preteso danneggiato.
Al riguardo devesi considerare che la rilevanza della comunicazione di tale richiesta all'assicuratore ai fini della sospensione del corso della prescrizione è espressamente prevista da una norma di legge (il 4° co. dell'art. 2952 c.c.), di talché è onere dell'assicurato provvedere all'incombente in questione per conseguire il detto effetto sospensivo, indipendentemente da quanto gli venga o meno rappresentato dalla controparte contrattuale, salvo che questa non ricorra ad artifici o raggiri per indurlo fraudolentemente a ritenere superflua la detta comunicazione o a rappresentargliene falsamente l'avvenuto inoltro, al solo fine di trarlo in inganno e, quindi, di consentire la decorrenza del termine di prescrizione nell'erroneo convincimento dell'assicurato di essersi già utilmente operato per sospenderla;
evenienze, queste, di tutta evidenza non ravvisabili nella fattispecie concreta in esame, essendosi la compagnia assicuratrice limitata a esporre una veritiera situazione di fatto, rispondendo in modo del tutto pertinente alle richieste della curatela.
Avendo nella circostanza quest'ultima chiesto soltanto “tutta la documentazione/informativa in merito al sinistro n. 983156150, denunciato dalla società
[quindi non dal danneggiato, n.e.] per l'infortunio sul lavoro subito dall'ex dipendente sig. in data 4/12/2006”, nonché “le motivazioni della Persona_1 mancata liquidazione”, senza formulare alcun specifico quesito sull'eventuale pregresso inoltro da parte della società fallita di richieste risarcitorie dell'infortunato, il personale della parte convenuta, nell'allegata missiva del 18.12.2014, si limitò legittimamente, in assoluta corrispondenza alla richiesta della curatela, a far presente di non aver ricevuto alcuna documentazione dal 2006 e di non aver effettuato alcun pagamento in difetto di prova della responsabilità della propria assicurata, di talché l'omesso riferimento, nella missiva in questione, all'avvenuta effettuazione o meno della comunicazione di istanze risarcitorie del danneggiato alla compagnia assicuratrice non risulta affatto connotato dalla “malizia” denunciata da parte ricorrente, visto che all'epoca quella comunicazione effettivamente non aveva alcuna rilevanza in ordine al pagamento dell'indennizzo, che, invece, era stato verosimilmente precluso dalla mancanza di un pregresso accertamento dell'effettiva fondatezza, in punto di an e di quantum, della pretesa risarcitoria dell'infortunato (per poi divenire di fatto anche ineseguibile con il fallimento della
[...]
, tanto più che quest'ultimo, non avendo azione diretta nei confronti della Pt_2 compagnia assicuratrice, neppure avrebbe potuto fondatamente richiedere alla stessa il pagamento di quanto ritenuto dovutogli.
Si deve, quindi, escludere che con la missiva in questione la compagnia assicuratrice si sia “approfittata dell'inevitabile ignoranza dei fatti del Curatore, appena subentrato, per indurla a credere che l'unico documento mancante per procedere alla liquidazione fosse - non già l'assenza di una richiesta di risarcimento danni, bensì -
l'assenza di documenti che dimostrassero la responsabilità dell'assicurato”, come, invece, sostenuto da parte ricorrente nella memoria dd. 9.1.2025, tanto più ove si consideri che, per quanto consta, all'epoca era stata la curatela ad aver ricevuto da pochi giorni la prima (non ne risultano altre precedenti) formale richiesta risarcitoria dell'infortunato, quella stragiudiziale del 29.10.2014, menzionata nell'istanza di ammissione al passivo dd.
8.1.2015. pagina 6 di 8 A parte ciò, appare poi opportuno rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare, con riguardo a un caso (assicuratore che aveva omesso di avvisare il contraente della prossima scadenza del termine di prescrizione biennale del diritto ad incassare l'indennizzo) simile a quello oggetto di causa (qui trattandosi di assicuratore che, nella prospettazione dell'assicurato, avrebbe omesso, con dolo o quantomeno con colpa, di avvisarlo dell'omesso inoltro della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e, quindi, della mancata esecuzione dell'incombente necessario per sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952 c.c.), che “i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito” (così Cass., n° 2306/2018).
Premesso che “nessuna norma e nessun principio del nostro ordinamento impongono al debitore di avvisare il creditore che il suo credito sta per estinguersi per prescrizione” e che, pur potendo imporre alle parti anche l'esecuzione di prestazioni non previste dal contratto, il dovere di correttezza non è illimitato, si è persuasivamente sostenuto, per quanto qui rileva, che (i) il suo primo limite “sorge quando l'adempimento di esso imporrebbe al soggetto obbligato un apprezzabile sacrificio dei propri diritti o del proprio interesse”; (ii) che “l'obbligo di comportarsi con correttezza non è, infatti, un generico dovere di altruismo o di beneficenza, ma costituisce completamento di obbligazioni già esistenti”, di talché non può “essere invocato per pretendere prestazioni mai pattuite, mai remunerate, e soprattutto del tutto estranee all'oggetto del contratto e del rapporto”; (iii) che non neppure può “essere invocato per ottenere prestazioni totalmente estranee al programma contrattuale”.
Si è, quindi, giunti alla condivisibile conclusione che “un obbligo a carico dell'assicuratore di informare il contraente dell'imminenza della maturazione del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo: (a) travalica il limite dell'interesse proprio;
(b) non è accessorio rispetto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo; (c) non fa parte del programma contrattuale, e ne snaturerebbe la causa, trasformando l'assicuratore in un mandatario del contraente, quando non addirittura in un negotiorum gestor”; si è, infine, aggiunto che anche il dovere di eseguire il contratto secondo buona fede in virtù del disposto dell'art. 1375 c.c. “non può far sorgere a carico del debitore obblighi del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli contrattualmente assunti” e “non può estendersi fino al punto di ricomprendere quello di attivarsi per sopperire alle manchevolezze od alle negligenze della controparte contrattuale”.
In adesione a tale convincente impostazione interpretativa, che, riguardando proprio la condotta tenuta da assicuratore in ordine alla scadenza del termine di prescrizione del diritto dell'assicurato di incassare l'indennizzo, può venire in rilievo anche ai fini della definizione del presente giudizio, trattandosi nel caso di specie di valutare il comportamento di una compagnia assicuratrice in relazione agli incombenti che gravano sull'assicurato per conseguire la sospensione del corso della prescrizione, appare fondato addivenire alla conclusione che l'inerzia contestata in ricorso all' CP_1 quale fonte di un danno patrimoniale risarcibile, in tesi consistita nel non averle tempestivamente rappresentato la necessità di inviare la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, non contrasta con il generale principio della buona fede nella disciplina dei pagina 7 di 8 rapporti negoziali, né con altri specifici precetti normativi o contrattuali;
diversamente opinando, infatti, si verrebbe, di fatto, a sostenere che, al fine di tutelare l'utilità e gli interessi della controparte, la convenuta era gravata dall'obbligo di tenere un comportamento (a) implicante un apprezzabile sacrificio del proprio interesse, (ii) del tutto estraneo alle prestazioni poste a suo carico dal contratto e (iii) oltretutto rilevante soltanto a causa di una negligente omissione della parte assicurata (per non aver questa provveduta all'adempimento dell'onere che il 4° co. dell'art. 2952 c.c. pone, invece, a suo esclusivo carico) e, quindi, sostanzialmente diretto a porvi rimedio;
il che, complessivamente valutato, comporterebbe un'inammissibile dilatazione oltre misura del dovere di buona fede e correttezza.
Pertanto, anche la domanda subordinata di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento.
Sulle spese di lite
Gli oneri di procedura, liquidati (di ufficio in difetto di nota) in relazione alle tre fasi processuali espletate (di studio, introduttiva e decisionale), come da dispositivo
(previa riduzione dei valori medi relativi alla fase decisionale, non essendovi stata necessità nelle memorie conclusionali di trattare questioni significativamente diverse da quelle esaminate negli scritti introduttivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal in persona del curatore, nei confronti di Parte_2
con sede in Milano, Piazza Tre Torri n° 3, in persona del procuratore, CP_1 disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande della parte ricorrente;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.375,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva
e cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 17.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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