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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2974/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
( ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Avola (SR), Via Papa Paolo VI n. 58, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- contumace -
In esito all'udienza cartolare del 9.9.2025, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Con ricorso depositato il 6/09/2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
provvedimento emesso in data 24.7.2024 –notificato il 29.7.2024- dal giudice civile di questo tribunale con cui è stata revocata la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato -disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa con delibera n.
1390/2021- ed è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività defensionale svolta in favore della predetta dall'avv. Sebastiana Di Maria nel giudizio n. 3051/2021 definito con sentenza di rigetto n. 2084/2023 del 20.11.2023.
pagina 1 di 4 A fondamento della proposta opposizione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 136 DPR
115/2002 in riferimento alla tassatività delle ipotesi di revoca dell'ammissione al beneficio previste dalla norma di stretta interpretazione.
In particolare deduce di avere proposto il giudizio presupposto in quanto vittima di phishing bancario svolgendo l'attività processuale volta all'accertamento della fondatezza della propria pretesa, tra cui la richiesta di CTU, disattesa dal giudice che ha definito la causa con il rigetto della domanda.
Deduce, ancora, di non avere agito con colpa grave essendo stata vittima di truffa prontamente denunciata e che non vi è stato un accertamento della propria mala fede o della colpa grave valido ai fini della revoca ex art. 136 cit. con giudizio disancorato rispetto all'infondatezza del giudizio di merito.
Rileva a riprova del proprio assunto che è mancata la pronuncia sulla temerarietà della lite.
Insiste quindi nella revoca del provvedimento impugnato e nella propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione.
xxx
Preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
In punto di diritto va rammentato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compito del giudice è quello di effettuare sia una valutazione ex ante del requisito della manifesta infondatezza della domanda, sia ex post, in sede di revoca, quando al termine del giudizio risulti provato che il soggetto ammesso al beneficio abbia agito con mala fede o colpa grave.” (cfr Cassazione civile sez. II,
04/12/2019, n.31681) disancorando a tal fine “il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n.
21610 del 2018)”.
pagina 2 di 4 E' stato inoltre precisato che “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In particolare, l'art. 136 d.P.R. n. 115/2002 non subordina il provvedimento a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c..” (v.Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18034).
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va rilevato che il giudice ha revocato il beneficio in favore dell'odierna opponente esplicitamente motivando che “nella proposizione della domanda da parte di , debbano scorgersi (quantomeno) gli estremi della colpa Parte_1
grave, tenuto conto che la domanda medesima è stata respinta sulla scorta della rilevata negligenza inescusabile dell'attrice nella verificazione della condotta di phishing dedotta in lite (cfr. pag. 5, sentenza n. 2084/2023 del 20.11.2023: “la condotta fraudolenta si è realizzata a causa della condotta gravemente negligente dell'attrice la quale, cliccando sul link “https://verificadati-web.com/info/” - neppure lontanamente riconducibile al sito web ufficiale di Intesa Sanpaolo S.p.A. - ha fornito al phisher tutte le proprie credenziali, sia statiche (codice utente e pin), sia dinamiche (codici OTP e
OTS), senza le quali la truffa non si sarebbe mai compiuta”), con la conseguenza che la parte attrice ben avrebbe potuto acquisire ex ante la coscienza della infondatezza della propria domanda adoperando la normale diligenza”.
Il giudice, quindi, nel revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effettuato una distinta ed autonoma valutazione in ordine alle ragioni della condotta gravemente negligente della parte ammessa evidenziando, anche con una valutazione ex ante, perché la stessa avrebbe dovuto diligentemente astenersi dall'intraprendere l'azione giudiziaria de qua.
Non può dirsi, in definitiva, che il giudice si sia limitato a revocare il beneficio sol perché la parte ammessa è risultata soccombente in giudizio, avendo di contro il giudice esplicitato convincentemente le ragioni della ritenuta condotta gravemente colposa e come tale ostativa ex art. 136 DPR cit.
Né, per le ragioni sopra ricordate, può avere rilevanza il fatto che non vi sia stata condanna per lite temeraria.
Correttamente, quindi, il giudice a mente dell'art. 136 DPR 115/02002 ha revocato l'ammissione in via provvisoria ed anticipata dell'odierna opponente.
Le spese sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2974/2024 R.G., così provvede: pagina 3 di 4 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 9.10.2025
Il PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
( ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Avola (SR), Via Papa Paolo VI n. 58, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- contumace -
In esito all'udienza cartolare del 9.9.2025, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Con ricorso depositato il 6/09/2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
provvedimento emesso in data 24.7.2024 –notificato il 29.7.2024- dal giudice civile di questo tribunale con cui è stata revocata la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato -disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa con delibera n.
1390/2021- ed è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività defensionale svolta in favore della predetta dall'avv. Sebastiana Di Maria nel giudizio n. 3051/2021 definito con sentenza di rigetto n. 2084/2023 del 20.11.2023.
pagina 1 di 4 A fondamento della proposta opposizione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 136 DPR
115/2002 in riferimento alla tassatività delle ipotesi di revoca dell'ammissione al beneficio previste dalla norma di stretta interpretazione.
In particolare deduce di avere proposto il giudizio presupposto in quanto vittima di phishing bancario svolgendo l'attività processuale volta all'accertamento della fondatezza della propria pretesa, tra cui la richiesta di CTU, disattesa dal giudice che ha definito la causa con il rigetto della domanda.
Deduce, ancora, di non avere agito con colpa grave essendo stata vittima di truffa prontamente denunciata e che non vi è stato un accertamento della propria mala fede o della colpa grave valido ai fini della revoca ex art. 136 cit. con giudizio disancorato rispetto all'infondatezza del giudizio di merito.
Rileva a riprova del proprio assunto che è mancata la pronuncia sulla temerarietà della lite.
Insiste quindi nella revoca del provvedimento impugnato e nella propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione.
xxx
Preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
In punto di diritto va rammentato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compito del giudice è quello di effettuare sia una valutazione ex ante del requisito della manifesta infondatezza della domanda, sia ex post, in sede di revoca, quando al termine del giudizio risulti provato che il soggetto ammesso al beneficio abbia agito con mala fede o colpa grave.” (cfr Cassazione civile sez. II,
04/12/2019, n.31681) disancorando a tal fine “il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n.
21610 del 2018)”.
pagina 2 di 4 E' stato inoltre precisato che “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In particolare, l'art. 136 d.P.R. n. 115/2002 non subordina il provvedimento a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c..” (v.Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18034).
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va rilevato che il giudice ha revocato il beneficio in favore dell'odierna opponente esplicitamente motivando che “nella proposizione della domanda da parte di , debbano scorgersi (quantomeno) gli estremi della colpa Parte_1
grave, tenuto conto che la domanda medesima è stata respinta sulla scorta della rilevata negligenza inescusabile dell'attrice nella verificazione della condotta di phishing dedotta in lite (cfr. pag. 5, sentenza n. 2084/2023 del 20.11.2023: “la condotta fraudolenta si è realizzata a causa della condotta gravemente negligente dell'attrice la quale, cliccando sul link “https://verificadati-web.com/info/” - neppure lontanamente riconducibile al sito web ufficiale di Intesa Sanpaolo S.p.A. - ha fornito al phisher tutte le proprie credenziali, sia statiche (codice utente e pin), sia dinamiche (codici OTP e
OTS), senza le quali la truffa non si sarebbe mai compiuta”), con la conseguenza che la parte attrice ben avrebbe potuto acquisire ex ante la coscienza della infondatezza della propria domanda adoperando la normale diligenza”.
Il giudice, quindi, nel revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effettuato una distinta ed autonoma valutazione in ordine alle ragioni della condotta gravemente negligente della parte ammessa evidenziando, anche con una valutazione ex ante, perché la stessa avrebbe dovuto diligentemente astenersi dall'intraprendere l'azione giudiziaria de qua.
Non può dirsi, in definitiva, che il giudice si sia limitato a revocare il beneficio sol perché la parte ammessa è risultata soccombente in giudizio, avendo di contro il giudice esplicitato convincentemente le ragioni della ritenuta condotta gravemente colposa e come tale ostativa ex art. 136 DPR cit.
Né, per le ragioni sopra ricordate, può avere rilevanza il fatto che non vi sia stata condanna per lite temeraria.
Correttamente, quindi, il giudice a mente dell'art. 136 DPR 115/02002 ha revocato l'ammissione in via provvisoria ed anticipata dell'odierna opponente.
Le spese sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2974/2024 R.G., così provvede: pagina 3 di 4 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 9.10.2025
Il PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4