Sentenza 17 gennaio 2023
Decreto collegiale 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00844/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11082 del 2022, proposto da
AR ET LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Italia Ferraro e Maira Ferrante, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara in Roma, via Sardegna;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale civile di Roma, all'esito della procedura esecutiva ex art. 5 quinquies della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto) nel procedimento iscritto al n.R.G. 7347/2021, depositata il 7 luglio 2021, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la ricorrente lamenta l’inottemperanza all'ordinanza di assegnazione specificata in epigrafe, emessa dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento disciplinato dall’art. 5 quinquies della legge 24 marzo 2001 n. 89, (c.d. “Legge Pinto”), come inserito dall'art. 6 della legge 8 aprile 2013 n. 35;
RILEVATO che parte ricorrente chiede, per l’ipotesi di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), del cod. proc. amm. ;
RILEVATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;
RILEVATO che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti all’art. 114 c.p.a., atteso il comprovato passaggio in giudicato del titolo azionato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria in calce all’atto, e l’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies , della l. n. 89/2001, che, data la sua natura speciale, assorbe, altresì, quello dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
RITENUTO che la peculiarità della materia e l’esiguità del credito azionato - oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica - giustifichino, invece, il rigetto della domanda volta al pagamento dell’invocata penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., facendola apparire eccessivamente afflittiva;
CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento - nei limiti sopra specificati - del gravame proposto, stante il palese inadempimento del Ministero intimato, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere in detti limiti accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore - al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dall’amministrazione intimata;
RITENUTO di dover accogliere, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, la domanda di nomina di un commissario ad acta , individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su istanza di parte, al pagamento di quanto dovuto, entro il successivo termine di trenta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al titolo azionato entro il termine di cui in motivazione; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni; 3) condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO