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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19939/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RACHELI LAURA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LUISA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 21/10/2024, con cui e , Parte_1 CP_1 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio (nato Per_1 il 24.6.2023);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 23.10.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori non essendovi motivi ostativi in tal senso, pertanto, Per_1
è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore.
2. Disporre la collocazione prevalente del minore presso la madre, con attribuzione alla medesima dei compiti domestici e di ordinaria amministrazione del minore con facoltà del padre di vedere nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 19.30 alle 20.30 presso il domicilio dei nonni materni - ove madre e minore risiedono di fatto.
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3. Disporre che la frequentazione del padre possa essere estesa, in termini di giorni ed orari, inclusa l'introduzione del pernottamento presso l'abitazione paterna, di pari passo con lo sviluppo e la crescita del figlio, nel rispetto delle modalità che saranno consigliate all'esito del percorso (di mediazione ovvero di sostegno alla genitorialità) che le parti si impegnano sin da ora a intraprendere entro il 31.12.2024 presso il Consultorio “Crescere Insieme” di San Polo (BS), gestito con la con la Dott.ssa Gisella Pricoco. Controparte_2
4. Al raggiungimento del terzo anno d'età di tenuto conto delle esigenze e dell'interesse della minore e delle indicazioni Per_1 che verranno fornite all'esito del percorso di cui al precedente punto che i genitori avranno intrapreso, il padre avrà diritto di tenerlo con sé durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando, con cadenza annuale, il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1° al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi alternando, con cadenza annuale, il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e il periodo da Lunedì dell'Angelo al mercoledì; durante il periodo estivo per una settimane, previo accordo delle date con la madre.
5. Disporre che il padre versi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, intestato alla IG.ra , n. CP_1
[...] a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, nonché a corrispondere le spese straordinarie, intese come scolastiche, ricreative, sportive e mediche inerenti il figlio nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso dall'intestato Tribunale del 2016, che di seguito si trascrive, fatta eccezione per la retta d'asilo che verrà sostenuta dalle parti secondo le modalità di cui al successivo punto 6): “Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: § visite specialistiche prescritte dal medico curante;
§ cure dentistiche presso strutture pubbliche;
§ trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
§ tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
§ cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
§ cure termali e fisioterapiche;
§ farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: § tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
§ libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
§ gite scolastiche senza pernottamento;
§ trasporto pubblico;
b) Spese che non richiedono il preventivo accordo: § spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, ni caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario ni mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
§ centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: § attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
§ corsi di lingua straniera;
§ viaggi e vacanze. Le spese per la retta dell'asilo nido privato, individuato dalla madre di e concordato Per_1 tra le parti nel centro “Alice nelle meraviglie” verranno sostenute dalla IG.ra ed il IG. vi contribuirà nella CP_1 Pt_1 misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% della quota di pre – iscrizione, già anticipata dalla ricorrente nel mese di gennaio 2024 per un importo di € 280,00 e che alla data di firma del presente accordo il sig. rimborserà alla madre. Pt_1
7. Le spese straordinarie ad oggi sostenute da entrambi i genitori per il figlio vengono tra gli stessi compensate. Le spese dovranno essere: documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 g. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente (li cui codice IBAN è il seguente: PADRE: [...]; MADRE [...]).
8. le parti convengono che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente dalla IG.ra , comprese le somme CP_1
a tale titolo versate alla ricorrente a decorrere dalla nascita del minore.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
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11. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, null'altro a pretendere».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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