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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ.III CIVILE
in composizione monocratica,in persona del gop dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 1651/2024, riservata a sentenza all'udienza del
22/09/2025
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Gragnano Parte_1 C.F._1
alla Piazza Aubry n.4 presso lo studio dell'avv. Paolo Notomista che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo opponente
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Salerno al C. so Vitt. Emanuele n. 126 presso lo studio dell'avv. Caprio Alessandra che la rappresenta e difende in virtù di i procura in atti opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione e preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni : come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono. Invero l'opponente ha posto a fondamento della domanda la illegittimità dell'atto di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400004516000 con relativo dettaglio di debito allegato relativo all'iscrizione a ruolo avente ad oggetto spese processuali, multe ed ammende di cui alle cartelle esattoriali n. 07120170059359610000,
07120170097100828000, 07120180068265551000 e n. 07120210092788279000 in mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione nel Pubblico registro automobilistico del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del ricorrente tg. FA01020.
Invero l'atto impugnato, assimilabile all'avviso di mora, costituisce un atto autonomamente impugnabile essendo l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una procedura di fermo amministrativo del veicolo, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse alla tutela giurisdizionale ed è quindi finalizzato ad assicurare al contribuente il controllo della legittimità della pretesa impositiva ( in tal senso Cass. sez. Unite 11/05/2009 n.
10672).
In effetti l'art. 86 comma 1 del D.p.r. 29/09/1973 n. 602 modificato dal D.lgs. del
27/04/2001 n. 193 non prevede il precetto in quanto, se il contribuente non ha pagato dopo che sono trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, il concessionario,
può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. In concreto l'atto impugnato è riconducibile ad un'intimazione ad adempiere che ha sostituito l'avviso di mora;
la disciplina dell'esecuzione forzata esattoriale contenuta nell'art. 45 del D.p.r.
29/09/1973 n. 602 modificato dal D.lgs 26/02/1999 n. 46 prevede che tale atto deve precedere l'esecuzione forzata qualora l'agente di riscossione, decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, non ha provveduto a dare inizio all'azione esecutiva con l'indicazione di un ulteriore termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il concessionario procederà
all'iscrizione del fermo.
Ciò posto il preavviso di azione esecutiva impugnato si fonda su cartelle di pagamento che sarebbero state notificate dall'agente di riscossione e rimaste insolute, pur tuttavia dall'istruttoria espletata e stante l'opposizione del ricorrente, non si rileva la sussistenza di un titolo idoneo ad esercitare l'azione esecutiva in quanto non vi è la prova rigorosa che le cartelle summenzionate siano state regolarmente notificate ed anche che non sia più opponibile sia per mancata opposizione o pure per acquiescenza.
In definitiva l'opposta ha provveduto a depositare documentazione con cui sarebbero state notificate le cartelle summenzionate inidonea a provare la regolarità della notifica in quanto, alla serie di relate di notifica depositate non ha allegato i relativi atti costituiti dalle indicate carelle.
In disparte mette conto osservare che anche l'intimazione di pagamento n.
071.2023.9024171021000 (richiamata da parte opposta) non è utile a legittimare l'intrapresa azione esecutiva in considerazione del fatto che essa risulta essere stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc senza che siano seguite le formalità previste dalla norma a completamento dell'iter di notificazione.
Per i suesposti motivi, e considerato l'opposizione precisa e circostanziata sul punto decisivo della controversia e dovendo ritenere nulle le notifiche delle cartelle esattoriali presupposte, deve ritenersi nullo l'atto impugnato.
Alla luce delle suesposte motivazioni è emersa l'inesistenza di un titolo esecutivo che legittimi l'iscrizione del fermo amministrativo di cui trattasi e ciò in mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate e riportate nel preavviso di fermo amministrativo che pur indica i titoli, la natura del tributo e la data di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ma, in mancanza di prova dell'avvenuta rituale notifica delle stesse, l'atto di preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi privo di qualsivoglia efficacia e quindi inidoneo a dare inizio all'azione esecutiva.
Per suesposti motivi, deve ritenersi nullo il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo presso il Pubblico registro automobilistico su richiesta della opposta sul veicolo di proprietà del ricorrente tg. FA01020. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come da dispositivo in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo tg. FA01020 emesso dalla
[...]
relativamente alla intimazione di pagamento e cartelle esattoriali Controparte_1
come richiamate in narrativa;
b) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in mancanza di nota specifica, in Euro 30,00 per spese vive (cu non corrisposto) , Euro
1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 21.10.2025 Il GOP
dr. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ.III CIVILE
in composizione monocratica,in persona del gop dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 1651/2024, riservata a sentenza all'udienza del
22/09/2025
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Gragnano Parte_1 C.F._1
alla Piazza Aubry n.4 presso lo studio dell'avv. Paolo Notomista che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo opponente
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Salerno al C. so Vitt. Emanuele n. 126 presso lo studio dell'avv. Caprio Alessandra che la rappresenta e difende in virtù di i procura in atti opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione e preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni : come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono. Invero l'opponente ha posto a fondamento della domanda la illegittimità dell'atto di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400004516000 con relativo dettaglio di debito allegato relativo all'iscrizione a ruolo avente ad oggetto spese processuali, multe ed ammende di cui alle cartelle esattoriali n. 07120170059359610000,
07120170097100828000, 07120180068265551000 e n. 07120210092788279000 in mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione nel Pubblico registro automobilistico del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del ricorrente tg. FA01020.
Invero l'atto impugnato, assimilabile all'avviso di mora, costituisce un atto autonomamente impugnabile essendo l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una procedura di fermo amministrativo del veicolo, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse alla tutela giurisdizionale ed è quindi finalizzato ad assicurare al contribuente il controllo della legittimità della pretesa impositiva ( in tal senso Cass. sez. Unite 11/05/2009 n.
10672).
In effetti l'art. 86 comma 1 del D.p.r. 29/09/1973 n. 602 modificato dal D.lgs. del
27/04/2001 n. 193 non prevede il precetto in quanto, se il contribuente non ha pagato dopo che sono trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, il concessionario,
può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. In concreto l'atto impugnato è riconducibile ad un'intimazione ad adempiere che ha sostituito l'avviso di mora;
la disciplina dell'esecuzione forzata esattoriale contenuta nell'art. 45 del D.p.r.
29/09/1973 n. 602 modificato dal D.lgs 26/02/1999 n. 46 prevede che tale atto deve precedere l'esecuzione forzata qualora l'agente di riscossione, decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, non ha provveduto a dare inizio all'azione esecutiva con l'indicazione di un ulteriore termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il concessionario procederà
all'iscrizione del fermo.
Ciò posto il preavviso di azione esecutiva impugnato si fonda su cartelle di pagamento che sarebbero state notificate dall'agente di riscossione e rimaste insolute, pur tuttavia dall'istruttoria espletata e stante l'opposizione del ricorrente, non si rileva la sussistenza di un titolo idoneo ad esercitare l'azione esecutiva in quanto non vi è la prova rigorosa che le cartelle summenzionate siano state regolarmente notificate ed anche che non sia più opponibile sia per mancata opposizione o pure per acquiescenza.
In definitiva l'opposta ha provveduto a depositare documentazione con cui sarebbero state notificate le cartelle summenzionate inidonea a provare la regolarità della notifica in quanto, alla serie di relate di notifica depositate non ha allegato i relativi atti costituiti dalle indicate carelle.
In disparte mette conto osservare che anche l'intimazione di pagamento n.
071.2023.9024171021000 (richiamata da parte opposta) non è utile a legittimare l'intrapresa azione esecutiva in considerazione del fatto che essa risulta essere stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc senza che siano seguite le formalità previste dalla norma a completamento dell'iter di notificazione.
Per i suesposti motivi, e considerato l'opposizione precisa e circostanziata sul punto decisivo della controversia e dovendo ritenere nulle le notifiche delle cartelle esattoriali presupposte, deve ritenersi nullo l'atto impugnato.
Alla luce delle suesposte motivazioni è emersa l'inesistenza di un titolo esecutivo che legittimi l'iscrizione del fermo amministrativo di cui trattasi e ciò in mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate e riportate nel preavviso di fermo amministrativo che pur indica i titoli, la natura del tributo e la data di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ma, in mancanza di prova dell'avvenuta rituale notifica delle stesse, l'atto di preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi privo di qualsivoglia efficacia e quindi inidoneo a dare inizio all'azione esecutiva.
Per suesposti motivi, deve ritenersi nullo il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo presso il Pubblico registro automobilistico su richiesta della opposta sul veicolo di proprietà del ricorrente tg. FA01020. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come da dispositivo in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo tg. FA01020 emesso dalla
[...]
relativamente alla intimazione di pagamento e cartelle esattoriali Controparte_1
come richiamate in narrativa;
b) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in mancanza di nota specifica, in Euro 30,00 per spese vive (cu non corrisposto) , Euro
1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 21.10.2025 Il GOP
dr. Salvatore Di Biase