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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2046/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/04/2025 dai coniugi
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. ZORZ MANOLITA
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. ZORZ MANOLITA
- ricorrenti
e e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/06/1999 a IO EN
(TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 15/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/06/1999 da (n. Parte_1
a CO (TV) il 04/09/1970) e (n. a OR VE (TV) il 07/09/1968) e CP_1 trascritto al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
IO EN (TV) alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto a OR VE in data
19.06.1999 e trascritto presso i Registri Civili del Comune di OR VE nell'anno 1999, parte II, serie A, n. 23;
2. Ordinare al Comune di OR VE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. I coniugi dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere nulla uno dall'altro
a titolo di assegno divorzile. Per 4. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto di per il tempo che trascorrerà presso ciascun genitore fino
a quando non diverrà economicamente autosufficiente. Per_ 5. Ciascun genitore provvederà in pari misura alle spese straordinarie di , come da Protocollo del Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso.
6. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate al 100% dalla signora . Parte_1
7. L'assegno unico universale viene percepito dalla signora nella misura del 100%.” Parte_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di IO EN (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 22/04/2025. Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera