Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 00512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Sud Occidentale-Palermo, Guardia di Finanza-Comando Regionale Calabria-Catanzaro, Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo Valentia, Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- del provvedimento del Comando Interregionale della Guardia di Finanza dell'Italia Sud-Occidentale prot. n. 0078089/2022 del 08.02.2022 con il quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio prestato in qualità di -OMISSIS- in servizio presso la Guardia di Finanza, sede di -OMISSIS-, a decorrere dalla data dello 09.02.2022 sino alla data dello 08.08.2022, per la durata di mesi 6 con conseguente detrazione di anzianità prevista dagli artt. 858, comma 1, lett. C) e 215 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e decurtazione del salario in misura pari alla metà;
nonché per l'annullamento
- di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il verbale della riunione della Commissione di disciplina del 13.01.2022 mai trasmesso al ricorrente; 2) la nota di deferimento prot. n. 358719 del 02.11.2021 del Comando Regionale con la quale il -OMISSIS- è stato deferito dinnanzi alla Commissione di disciplina; 3) l'ordine di deferimento e di nomina e convocazione di una commissione di disciplina del Comando regionale della Calabria prot. n. 358644 del 02.11.2021; 4) il Rapporto finale prot. n. 329595 del 06.10.2021 redatto dall'Ufficiale Inquirente, -OMISSIS-, del Comando provinciale di Vibo Valentia, recante le valutazioni condotte all'esito dell'inchiesta disciplinare e la relativa nota di trasmissione prot. n. 330213 di para data; 5) la nota n. 271347 del 10 agosto 2021 del Comando Provinciale di Vibo Valentia di riassunzione dell'inchiesta formale con contestuale ordine di inchiesta formale e nomina dell'Ufficiale inquirente con la quale il -OMISSIS- è stato incaricato, in qualità di Ufficiale inquirente, di condurre formale inchiesta a carico del -OMISSIS-; 5) la richiamata nota n. 266066/1295 del 05.08.2021 del Comandante della Guardia di finanza di Catanzaro, di contenuto ignoto perché mai trasmessa al ricorrente, con la quale sarebbe stata disposta un'inchiesta formale a carico del -OMISSIS-; 6) la nota n. 50418/2022 del 14.2.2022, di riduzione del trattamento economico;
e per l’adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Sud Occidentale-Palermo, della Guardia di Finanza- Comando Regionale Calabria-Catanzaro, del Comando Provinciale Guardia di Finanza-Vibo Valentia e del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16.02.2022 e depositato in data 18.02.2022, il -OMISSIS-, in servizio presso la Guardia di Finanza di -OMISSIS- (RC), ha impugnato il provvedimento disciplinare, meglio indicato in epigrafe, con il quale gli veniva comunicata la sospensione dal servizio, per mesi sei, con la seguente motivazione “ -OMISSIS- della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti in forza presso la Compagnia di -OMISSIS-, in concorso con un Ufficiale del Corpo e altri civili, così come emerge dalle intercettazioni captate tra il 28 febbraio e il 3 luglio 2008, partecipava all’organizzazione della simulazione delle tracce di un incidente stradale (asseritamente avvenuto in data 13.03.2008) in realtà mai avvenuto, ma in relazione al quale veniva prodotta una denuncia di sinistro allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto dalla compagnia assicurativa “FONDIARIA SAI”, consistito nella somma di € 6.400/00, derivante dalla liquidazione dell’incidente e delle conseguenti lesioni, in realtà mai verificatosi ”.
2. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha rappresentato in fatto che:
- i fatti contestati nel procedimento disciplinare sono gli stessi da cui aveva tratto origine il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria - D.D.A., in cui egli, unitamente ad altri colleghi, era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (concorso in truffa);
- con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS-, riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 642 c.p. (concorso in fraudolento danneggiamento dei beni assicurati) lo aveva condannato alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa il 23.03.2021 e divenuta irrevocabile l’08.05.2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria lo aveva assolto perché “il fatto non sussiste”, in conseguenza della dichiarata inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari;
- ciò nondimeno, all’esito del processo penale, l’Amministrazione lo aveva comunque sottoposto a procedimento disciplinare, contestandogli formalmente l’addebito astrattamente punibile con la perdita del grado per rimozione e deferendolo al giudizio della Commissione di Disciplina;
- all’esito dell’istruttoria, il Comando Interregionale, discostandosi sia dalle valutazioni del Comandante Regionale Calabria, sia dal giudizio della Commissione di Disciplina, aveva adottato il provvedimento impugnato, irrogando la sospensione dal servizio per la durata di mesi sei, in luogo della perdita del grado per rimozione.
3. Il ricorrente, in punto di diritto, denuncia l’illegittimità del provvedimento gravato, formulando cinque distinte doglianze:
3.1. Con la prima di esse, si censura la violazione e la falsa applicazione dei commi primo e terzo dell’art. 1392 comma 1 e comma 3 D.lgs. n. 66/2010, lamentando l’inosservanza sia del termine per l’avvio del procedimento disciplinare di stato (avvenuto in data 10.08.2021 mediante la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti) sia di quello per la sua conclusione coincidente con l’adozione della sanzione della sospensione dal servizio.
3.2. Con la seconda doglianza, si lamenta l’eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, per l’asserita inosservanza degli artt. 1387 e 1392, D.lgs. n. 66/2010 nonché dell’art. 9, L. n. 241/1990, non avendo la Commissione di disciplina disposto il rinvio dell’audizione nonostante il legittimo impedimento a comparire comprovato con nota prot. 6796 del 10 gennaio 2022.
3.3. Con la terza doglianza, il ricorrente critica la legittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria e dell’ingiustizia grave e manifesta, derivanti dalla violazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p. in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 251 del 23.03.2021 che, in riforma della sentenza condanna di primo grado, lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 642 c.p. con formula piena (“ il fatto non sussiste ”) avrebbe dovuto spiegare efficacia vincolante anche nell’ambito del giudizio per responsabilità disciplinare davanti all’Amministrazione di appartenenza.
3.4. Con la quarta doglianza, il ricorrente lamenta il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’ingiustizia grave e manifesta, la violazione degli artt. 270 c.p. e 15 Cost, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché il giudizio di responsabilità assunto dalla Commissione di Disciplina e successivamente fatto proprio dai vertici gerarchici si sarebbe incentrato su trascrizioni letterali di intercettazioni telefoniche e ambientali che, già dichiarate inutilizzabili nel processo penale, non sarebbero suscettibili di essere utilizzate neppure in sede disciplinare.
3.5. Si deduce, infine, quale ultimo vizio di legittimità del gravato provvedimento disciplinare, l’eccesso di potere emergente dalla sequenza contraddittoria dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione.
Secondo la versione dei fatti riportata dal ricorrente, infatti, con nota n. 280433 del 2010 il Comando della Guardia di Finanza Provinciale di Reggio Calabria avrebbe avviato un procedimento per la sospensione cautelare dal servizio, definito con determina del Comando interregionale del 19.11.2010 con cui si sarebbe deciso di non adottare alcun provvedimento in tal senso, salvo poi “riaprire” con comunicazione n. 271347 del 10 agosto 2021 il procedimento disciplinare e concluderlo con la richiamata sanzione afflittiva, nonostante la sopravvenuta sentenza di assoluzione per l’insussistenza del fatto.
4. L’Amministrazione statale intimata ha resistito al ricorso con atto di costituzione di mera forma, depositato in data 02.03.2022.
5. Con ordinanza n. 70 del 10.03.2022, non appellata, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus .
6. Con memoria difensiva depositata il 23.03.2023, l’Amministrazione resistente ha rivendicato, in primo luogo, il rispetto dei termini del procedimento disciplinare stabiliti dai commi 1 e 3 dell’art. 1392, D.lgs. 66/2010, dovendosi individuare il dies a quo nel momento dell’acquisita conoscenza della sentenza irrevocabile di secondo grado avvenuta il 24.05.2021; quanto al resto dei motivi di gravame, ne ha evidenziato l’infondatezza, chiedendone la reiezione. In particolare, non opererebbe il disposto dell’art. 653 co.1 c.p.p. poiché il giudicato penale assolutorio non avrebbe escluso la materiale sussistenza del fatto storico, addivenendo all’assoluzione soltanto in virtù dell’inutilizzabilità processuale della relativa prova, data nello specifico dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
7. Con memoria del 29.03.2023, il ricorrente ha insistito invece sull’accoglimento del ricorso, adducendo a supporto delle difese articolate in atti la sentenza n. 166 del 03.02.2022, non definitiva, con cui il TAR Catanzaro aveva accolto la domanda di annullamento della sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione” nei confronti di un collega imputato nella stessa vicenda penale presupposta al presente giudizio disciplinare e che, allo stesso modo, era stato assolto con la formula più ampia.
Parte ricorrente si è poi nuovamente soffermata sul carattere patologico del vizio che inficerebbe le intercettazioni valorizzate dall’amministrazione, captate al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, in quanto tali, non utilizzabili come fonti di prova neppure nel procedimento disciplinare.
8. All’udienza pubblica del 10 maggio 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
9. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dei termini normativamente previsti per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento disciplinare, è infondato.
L’art. 1392 co.1 D.lgs n. 66/2010 dispone che: " il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ” e al co. 3 che “ Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”.
Com’è noto, la giurisprudenza ha interpretato la prima delle due disposizioni poc’anzi richiamate nel senso che “ il termine iniziale per l’esercizio dell’azione disciplinare, che, ai sensi dell’art. 1392 d. lgs. n. 66/2010, coincide con la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, più specificamente si identifica – in assenza di diversa disposizione di legge – con la data in cui un ufficio dell’amministrazione medesima (a ciò deputato) ha ricevuto cognizione dell’atto, essendo questo così pervenuto nella sfera di disponibilità della stessa” (v. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017 n.4586).
Quanto alla seconda (art. 1392 co.3) si è stabilito che “ L'art. 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato "la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono" , fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità. Di converso, la norma non individua un termine entro il quale l'amministrazione deve provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste (v. Cons. Stato Sez. IV, 6 novembre 2020 n. 6828) e ancora che “ la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ” (v. A.P. n. 14/2022).
Nella specie, è documentato in atti che solo in data 24 maggio 2021 (v. prot. n. 178442 in data 24.05.2021 indicato sulla prima pagina della sentenza) l’ufficio “competente” dell’Amministrazione resistente ha acquisito conoscenza integrale della sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Reggio Calabria con l’annotazione, apposta in calce il 14 maggio 2021, della sua irrevocabilità (v. doc. n. 3 di parte resistente).
Trattandosi dell’unico documento valido ai fini del computo del termine per l’avvio e la chiusura del procedimento disciplinare, ne deriva che la data del 24 maggio 2021 (di ricezione al protocollo dell’Amministrazione della copia integrale della sentenza irrevocabile) deve essere individuata come dies a quo ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti (pacificamente avvenuta il 10 agosto 2021) e di quello di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare tempestivamente avvenuta con il provvedimento di sospensione dal servizio adottato in data 08.02.2022, termini che pertanto risultano correttamente rispettati (lo stesso dicasi se la prima data utile fosse individuata nel 14.05.2021 coincidente con l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza).
10. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto al contraddittorio in ragione del mancato rinvio della riunione della Commissione di Disciplina tenutasi il 13.01.2022, nonostante egli avesse fatto pervenire in data 10.01.2022 certificazione medica attestante l’impedimento a comparire a causa della riscontrata positività al test Covid 19.
Va rammentato preliminarmente che, ai sensi dell’art. 1370 comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010, “Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l’impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; b) l’autorità disciplinare può recarsi presso l’inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento ”.
Orbene, la comunicazione, per quanto tempestiva, del legittimo impedimento di ordine medico-sanitario del militare equivale al preavviso della sua assenza nel giorno fissato per l’audizione davanti alla Commissione di Disciplina, non certo ad una richiesta di un rinvio di cui non v’è alcuna traccia a verbale, senza contare che l’interessato ha dimostrato di essersi difeso dagli addebiti con memoria scritta depositata a mani del suo difensore.
Il mezzo è, pertanto, destituito di fondamento.
11. Il terzo motivo non coglie nel segno.
Il ricorrente rileva che ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare e dell'irrogazione della sanzione nei suoi confronti, l'Amministrazione ha proceduto per gli stessi fatti materiali la cui sussistenza è stata esclusa in sede penale, con efficacia di giudicato, in palese violazione dell’art.653 c.p.p.
In linea generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché i due giudizi sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare (v. Cons. Stato Sez. IV 3 maggio 2011 n. 2643).
In altri termini, l'Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l'onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell'ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale (v. Cons. Stato Sez. IV 15 settembre 2010 n. 6927).
A mente dell'art. 653, comma 1, c.p.p. “… la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso …”.
Ciò significa che una questione disciplinare non può essere posta soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula ampia, cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti oppure la sentenza ricostruisce la condotta materiale o l'elemento psicologico in modo tale da collocare con sicurezza gli episodi esaminati al di fuori delle fattispecie disciplinari, recidendo alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati (v. TAR Lazio, sez. I, 14 aprile 2015 n. 5419).
Altrimenti detto, non è consentito porre a fondamento dell'incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è stata accertata dal giudice penale, così come non è consentito all'Amministrazione di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato.
Qualora, però, questa condizione venga meno, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di valutare autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare con l’unico limite, rispettato nella vicenda in esame, dell’identità materiale dei fatti medesimi oggetto del procedimento penale (v. TAR Lazio, sez. III, 13 dicembre 2021 n.12845).
Nel caso di specie, la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Reggio Calabria ha escluso la responsabilità penale del ricorrente non perché sia stata raggiunta la prova della non colpevolezza dello stesso rispetto al reato a lui ascritto, ma in quanto ha ritenuto inutilizzabile il compendio delle intercettazioni e “… l’accertamento dei reati e l’individuazione delle responsabilità soggettive per i suddetti capi di imputazione è interamente affidata alle intercettazioni da ritenersi inutilizzabili ” (pag. 18 sentenza – v. doc. n. 3 di parte resistente).
Anticipando quanto tra poco si dirà sul successivo motivo di ricorso, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p, affermato nella menzionata sentenza della Corte di Appello, di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, esplica i propri effetti esclusivamente sul piano processuale penale, ma non ne cancella la valenza di fatti storici autonomamente e motivatamente apprezzabili nel distinto procedimento disciplinare (v. TAR Lazio, sez. II, 6 giugno 2013 n. 5638).
Semmai, la sopravvenuta dichiarazione di nullità degli atti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche sulla cui base è stata formulata l'accusa per i reati da cui il ricorrente è stato dichiarato prosciolto, può incidere unicamente sul profilo della congruità dell'istruttoria svolta e della corretta valutazione dei mezzi di prova raccolti in ambito disciplinare, ferma la sua non idoneità ad inibire lo svolgimento del procedimento disciplinare (cfr. TAR Palermo, sez. I, 21 febbraio 2019 n. 521) (v. infra ).
12. Quanto fin qui argomentato conduce inevitabilmente il Collegio a non poter far proprie le conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 166/2023 del TAR Catanzaro, peraltro non ancora passata in giudicato, che, nel giudicare una vicenda pressoché identica a quella qui scrutinata, ha esteso la portata preclusiva dell’utilizzo delle intercettazioni disciplinari oltre l’ambito processuale penale, negando ogni rilevanza materiale ai fatti ad esse riconducibili (v. pag. 5 sent. TAR Catanzaro, sez. I, n. 166/2023 – doc. n. 20 di parte ricorrente).
Soffermando nuovamente l’attenzione sul dato testuale, il Collegio osserva che l’art. 653, comma 1 c.p.p. aggiunge al richiamo al dispositivo di assoluzione la specificazione “ quanto all’accertamento che il fatto non sussiste ” o “ che l’imputato non lo ha commesso ”.
La disposizione, che regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare allorquando la stessa condotta dia luogo ad entrambe le responsabilità, richiede, per la sua applicazione nel procedimento disciplinare (e quindi anche nel relativo giudizio), due requisiti: i) la pronuncia di assoluzione; ii) l’“accertamento che il fatto non sussiste”.
Nel caso di specie, alla formula assolutoria “il fatto non sussiste” non corrisponde l’accertamento da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria della non sussistenza del fatto.
In altri termini, l’accertamento “positivo” di circostanza “negativa”, da rinvenire non solo nel dispositivo, ma anche e soprattutto nella motivazione, non è presente nella sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello, che non ha smentito la sussistenza dei fatti materiali fonte di responsabilità disciplinare.
In nessun punto di essa si afferma “in positivo” che vi è la prova che il fatto non è stato commesso, ma solo che manca la prova utilizzabile in sede penale della commissione del fatto.
La stessa decisione, peraltro, attribuisce “quel” fatto come avvenuto e provato in capo all’imputato (“ Sono proprio i contatti telefonici … che provano l’ideazione e l’attuazione dell’evento delittuoso (il -OMISSIS- … ” v. pag. 18 sentenza n. -OMISSIS- cit.), salvo che tale mezzo di prova, come già detto, non si poteva utilizzare in “quel” processo.
In applicazione, del resto, di noti principi generali, va inoltre considerato che la formula “il fatto non sussiste” contenuta nel dispositivo della sentenza penale non può che essere letto alla luce della motivazione contenente l’ampia e analitica rappresentazione delle ragioni della decisione (v. Cass. Civ. sez. VI, ord. 29 ottobre 2018, n.27326), tanto più che, come detto, l’art. 653 c.p.p. non risulta riferire in alcun modo il vincolo ad una formula o ad una parte formale della sentenza penale, ma al suo contenuto “sostanziale”, da interpretarsi ai fini disciplinari da parte della “Pubblica autorità”, sia essa datore di lavoro o giudice.
Il Collegio sottolinea, del resto, che se da un lato l’Amministrazione resistente ha utilizzato il materiale istruttorio a sua disposizione (v. trascrizioni di intercettazioni telefoniche) in funzione delle successive autonome valutazioni compiute in sede disciplinare e quindi superando il dato formale del dispositivo della sentenza assolutoria, dall’altro il ricorrente non ha mai contestato nel merito la verità storica dei fatti riscontrati a suo carico.
La censura deve, quindi, essere respinta.
13. Né miglior sorte merita il quarto motivo di ricorso concernente l’utilizzabilità nel procedimento disciplinare dei risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali vietate nel processo penale ai sensi dell’art. 270 c.p.p.
L’inutilizzabilità in “procedimenti diversi”, prevista dall’art. 270 c.p.p, non è generalizzata, trattandosi di previsione che riguarda specificamente il processo penale (cfr. SS.UU. n. 3271 del 2013), laddove il divieto è posto a presidio della tutela della libertà personale e di interessi generali di ben altra natura.
Il Collegio pertanto, in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale, ritiene che “ …l’inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, non impedisce la valutazione di quegli stessi fatti così come storicamente accertati (…) ai fini del profilo disciplinare della vicenda. In tal senso si è espresso questo Consiglio, riguardo ai rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, sulla base di un orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi in questa sede (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703 ” (v. Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2022 n. 2004; Sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 1015).
E ancora che “ gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'Autorità giudiziaria, che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale, non ne comportano, infatti, l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa nel procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente (…); e tanto perché il principio dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (art. 191, c.p.p.) opera nel solo processo penale e non dispiega effetti nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla pubblica amministrazione nei confronti del proprio dipendente (…). In tal senso: Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 22-11-2021, n. 7824; Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 26-05-2014, n. 2689; id., sez. IV, 10-02-2020, n. 1015; id., 20-10-2016 n. 4381; id., 31-07- 2012, n. 4346; id., 10-12-2009, n. 7703; T.A.R. Marche, Ancona, I, sent. 26-10-2021, n. 754; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 14- 08-2019, n. 950… ” (cfr. TAR Milano, 3 febbraio 2022, n. 256).
Ma anche a voler escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare, deve comunque rilevarsi che l’Amministrazione resistente non si è limitata all’acquisizione dei contenuti delle conversazioni intercettate, ma ha svolto un’accurata istruttoria dalla quale ha autonomamente tratto conferma della sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente nella loro materialità storica, senza che costui -si ripete- li abbia mai contestati nel merito (v. trascrizioni dettagliatamente richiamate a pag. 5 del provvedimento impugnato).
In altre parole, effettuando una autonoma e per nulla arbitraria ricostruzione dei fatti dimostrativa di un inequivoco comportamento del ricorrente contrario ai doveri d’ufficio per come emergente anche dal contenuto delle intercettazioni trascritte, l’Amministrazione non si è contraddetta rispetto agli accadimenti posti a base del procedimento penale, giudicandoli come avvenuti e rilevanti ai fini disciplinari, pur se esitati in una pronuncia assolutoria cui il giudice penale è stato vincolato per ragioni di ordine squisitamente tecnico-processuale.
14. Quanto appena dedotto consente al Collegio di ritenere parimenti infondato il quarto motivo di ricorso incentrato su un presunto difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere l’Amministrazione approfondito ulteriori elementi inerenti alla affermata antigiuridicità della condotta tenuta dal ricorrente rispetto a quelli emergenti dalle intercettazioni trascritte.
Come puntualmente colto dalla difesa erariale, l’organo disciplinare non ha obnubilato gli encomi solenni ricevuti in passato dal ricorrente per l’attività meritoria svolta al servizio della Guardia di Finanza, ma, in parziale dissenso con quanto divisato dalla Commissione di Disciplina- li ha ragionevolmente valorizzati per “derubricare” l’ipotizzata, e ben più grave, sanzione della perdita del grado per rimozione con quella della sospensione dal servizio per sei mesi.
Il mezzo è, quindi, infondato.
15. Il quinto motivo di ricorso è, infine, privo di pregio.
Coglie ancora una volta nel segno la difesa erariale, laddove non è dato di ravvisare alcuna contraddittorietà di giudizio tra il momento cautelare del procedimento disciplinare, cui l’Amministrazione ha peraltro rinunciato nel lontano 2010 (v. doc. n. 14 di parte ricorrente), e quello delle valutazioni definitive assunte all’esito del processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione per insussistenza dei fatti di reato, pur non escludendo, come si è visto, la materialità della loro verificazione.
È del tutto evidente la diversità funzionale della decisione cautelare che può essere adottata nell’immediatezza della conoscenza della rilevanza disciplinare dei fatti da quella adottata a seguito di una compiuta fase istruttoria, alimentata, nel caso di specie, dal materiale probatorio acquisito dal processo penale e autonomamente valutato dalla P.A.
16. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, respinto.
17. La peculiarità della vicenda processuale e l’esistenza del recente orientamento giurisprudenziale contrario su un punto decisivo della controversia inducono il Collegio a compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.