Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 17 giugno 2025
Ruolo Generale n. 5470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5470 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 2813 pubblicata il 9 agosto 2022 e notificata il
14 novembre 2022, avente a oggetto pagamento somme e vertente tra
(cf ), socio unico della “AL Srl” (p. iva e cf Parte_1 C.F._1
) cancellata dal Registro delle imprese in data 8 settembre 2022, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Minetti (cf ), C.F._2 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Castellammare di Stabia (NA),
Via Ponte della Persica, 24, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
1
(cf e p. iva ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale Dott. per atto Notaio del 19 Controparte_2 Persona_1 novembre 2015, registrato in pari data, numero 51499, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Francesco Gibilaro (cf ), elettivamente C.F._3 domiciliata in Genova, Via Arnaldo da Brescia, 23/12, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellata
nonché
, domiciliata nello studio del difensore in primo grado, Avv. Controparte_3
Michela De Risi, in Nola (NA), Via Duomo, 5, contumace;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AL srl conveniva in giudizio già per Controparte_3 Controparte_4 ottenere la refusione dei danni derivati dal deperimento delle merci spedite in
Ungheria il 29 maggio 2014, per il tramite della detta società, in particolare, fiori per un valore di € 78.691,00, che nel corso del trasporto subivano un congelamento e venivano, pertanto, rifiutati dal destinatario poiché inutilizzabili.
si costituiva in giudizio chiedendo essere autorizzata a chiamare Controparte_3 in causa con la quale aveva in essere polizza per responsabilità Controparte_1 civile nonché assicurazione sulle merci per conto di chi spetta. La Compagnia si costituiva anch'essa in causa resistendo alla domanda.
La AL srl estendeva la domanda alla compagnia di assicurazione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, sulla scorta del principio della ragione più liquida, accoglieva la domanda nei soli confronti della , rigettando la CP_3
2 domanda di garanzia, con la seguente motivazione: “Al riguardo, la polizza assicurativa, per essere efficace, richiedeva che l'assicurato, ossia la convenuta, effettuasse la manutenzione dell'impianto frigorifero nei termini contrattualmente stabiliti, vale a dire ex art. 3 lett. B appendice 9 RCV 2006, qui sotto riprodotto:
Art. 3 – La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:
a) l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la tempratura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
b)l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti successivamente,ogni sei mesi;
In sostanza, la convenuta, per soddisfare al suo onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova di aver compiuto la manutenzione de qua nei sei mesi precedenti alla data del sinistro e avrebbe dovuto farlo attraverso idonea prova documentale (allegando relativa certificazione sul libretto di manutenzione o, comunque, tale da poter essere ricollegata all'impianto refrigerante in questione) non potendo ovviamente sopperire, per la specificità dell'operazione, con mere dichiarazioni testimoniali.
Detta evenienza, oltre a escludere l'efficacia della polizza assicurativa, come allegato dalla (v. pag. 6 conclusionale), è, altresì, idonea a escludere che il CP_1 malfunzionamento dell'impianto possa rientrare nell'alveo del caso fortuito, attesa
l'inadempienza della stessa circa la corretta manutenzione del suo semirimorchio frigo.
Ne consegue che il congelamento e l'irrimediabile deterioramento dei fiori è da attribuire alla convenuta, tenuta a risarcire il danno patito dall'attrice.
2. L'attrice ha quantificato il danno così come da fattura accompagnatoria in atti allegata: sul punto specifico del quantum parte convenuta nulla osservava, mentre quanto specificamente asserito dalla alla pagina VII della CP_1 conclusionale (se ha valenza ai fini della quantificazione delle spese processuali) non può essere esteso al rapporto diretto attrice – convenuta, di talché all'attrice è dovuto
l'importo di € 78.691,00, giacché tanto avrebbe ricevuto se la convenuta avesse correttamente adempiuto alla sua obbligazione, oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora (24.03.2015) al saldo.
3. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
a carico della convenuta, reciprocamente soccombente”.
3 Avverso la decisione proponeva appello , deducendo e documentando di Parte_1 essere socio unico della AL srl, cancellata dal registro delle imprese, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 dicembre 2022, invocandone la riforma quanto al rigetto della domanda nei confronti di rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la “legittimazione sostitutiva” del sig. , nella suddetta qualità, a proporre la impugnazione Parte_1 de qua surrogandosi ai diritti della “ ” (già “ ); Controparte_3 Controparte_4
2) In via gradata accertare e dichiarare l'ammissibilità e la proponibilità del presente atto di appello;
3) In via ulteriormente gradata e nel merito, accertare e dichiarare, in riforma del capo impugnato, che la “ ha provato documentalmente la Controparte_3 circostanza di aver fatto eseguire l'intervento di manutenzione sul semirimorchio frigo marca Carrier tg. AE96872 nei termini previsti dal contratto assicurativo stipulato con la , ovvero nei 6 mesi antecedenti il viaggio Controparte_5 iniziato il 29 maggio 2014 dal suddetto semirimorchio frigo marca Carrier tg.
AE96872 per conto della “AL Srl”, e di conseguenza, essendo pienamente operativa nel caso concreto la polizza assicurativa, sentir accogliere la domanda di manleva formulata dalla “ (già “ ) nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
e, per l'effetto, sentir condannare la , Controparte_5 Controparte_5 in persona del suo l.r.p.t., a tenere indenne ed a manlevare la “ Controparte_3
” (già “ ) dal pagamento in favore del sig. , nella
[...] Controparte_4 Parte_1 suddetta qualità, della somma di €uro 78.691,00, come già accertata in Sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso fino al soddisfo, ovvero condannare direttamente la terza chiamata , Controparte_5 in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. , nella suddetta Parte_1 qualità, della somma di €uro 78.691,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso fino al soddisfo, in considerazione della estensione della domanda di risarcimento danni effettuata nel giudizio di primo grado dalla “AL Srl” nei confronti della stessa;
Controparte_5
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Con comparsa depositata il 13 febbraio 2023, si costituiva in giudizio CP_6
[..
[...] eccependo il difetto di legittimazione attiva di , per essere stata
[...] Parte_1 la società cancellata dal Registro delle Imprese senza che il credito venisse iscritto nel bilancio finale, con conseguente rinuncia tacita da parte della società; l'intervenuto mutamento della ragione sociale della , con conseguente nullità Controparte_3 della notifica che avrebbe dovuto essere effettuata alla , nella Controparte_7 sua sede legale;
la carenza di legittimazione di a impugnare in via Parte_1 surrogatoria ex art. 2900 cc, mancando l'inerzia del debitore e non essendovi pericolo concreto quanto al recupero della somma, mai neanche tentato dalla AL srl. Nel merito, la compagnia chiedeva il rigetto del gravame.
La , pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente grado. Controparte_3
Con ordinanza del 3 aprile 2023, la Corte, ritenuta la superfluità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della richiesta dalla difesa Controparte_7 appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa è stata rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
L'appellante e l'appellato hanno depositato note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Le preliminari eccezioni sollevate dalla difesa di non sono Controparte_1 fondate.
Quanto alla titolarità del diritto in capo a , va rilevato che non si versa in Parte_1 ipotesi di mere pretese, azionate o azionabili, né di crediti incerti e illiquidi, ai quali si riferiscono le argomentazioni spese, in diritto, dall'appellata.
Nel caso di specie, difatti, la sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria è stata pubblicata antecedentemente alla cancellazione della società dal Registro delle
5 Imprese e il relativo credito, sebbene ancora non fosse decorso il termine per impugnare la sentenza di primo grado, era certo nel suo ammontare e non controverso a tale data, nonché liquido ed esigibile in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Alla fattispecie va, dunque, applicato il consolidato principio di diritto espresso da
SS UU 6070/2013, secondo il quale “si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta”. Con medesima pronuncia la Corte ha, altresì, posto l'ormai pacifico principio per il quale, ove la cancellazione volontaria della società si sia verificata in un momento processuale quando il farlo constatare non sarebbe stato possibile, come nel caso di specie in pendenza del termine per impugnare,
“l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire
o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Giova anche precisare che l'indirizzo giurisprudenziale, rispetto al quale ancora si registrano contrasti, per il quale si ritiene che la mancata iscrizione a bilancio del credito determini tacita rinuncia, fonda sull'osservazione che le mere pretese, azionate o azionabili, e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, richiederebbero da parte del liquidatore, per la inclusione nel bilancio, un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, circostanza che non ricorre nel caso di specie, nel quale la AL srl era munita di un titolo esecutivo.
In ordine alla legittimazione ad agire in via surrogatoria da parte di , le Parte_1 argomentazioni dell'appellata s'incentrano sul mancato tentativo di recupero del credito da parte della società non tenendo conto che oggetto del presente giudizio non
è il diritto di credito, sul quale, tra l'altro, si è ormai formato il giudicato in assenza di appelli incidentali, bensì il rigetto della domanda formulata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Sul punto si è chiaramente espressa Cass. 26049/2020, Rel. Persona_2
Rossetti, con richiamo ai precedenti, in fattispecie del tutto simile alla presente, affermando che “L'articolo 2900 c.c., richiede ... per l'esercizio dell'azione ivi prevista, che il debitore "trascuri" di esercitare i diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi.
La norma descrive dunque una condotta puramente oggettiva, che prescinde
6 dall'atteggiamento soggettivo del debitore. Che questi trascuri di esercitare i suoi diritti verso i terzi per scelta ragionata, per colpevole inerzia o per causa di forza maggiore, ciò è irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, che sarà consentito al creditor debitoris tanto nel primo, quanto negli altri due casi...”, salvo l'espressa rinuncia al diritto, che esige una manifestazione di volontà inequivoca, ritenendo ai fini del promovimento dell'azione surrogatoria, “irrilevante la mera possibilità che la scelta dell'assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell'assicuratore sia stata frutto d'una scelta
"ponderata", e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado” (di identico tenore, Cass. 27113/2021).
Il promovimento dell'impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte di accertarne i presupposti, che, nel caso di specie, sono tutti sussistenti, ovvero, vi è il credito dell'appellante, vi è stata inerzia del debitore ed è stato compiutamente dedotto sia il rischio derivante dall'insolvenza del debitore, già sottoposto a procedura fallimentare in Italia, poi revocata, con successivo trasferimento della sede legale in
Spagna, che il pregiudizio insito nel venire meno della garanzia costituita dall'esistenza di due debitori, il quale, anche da solo, giustificherebbe l'interesse ad agire.
L'appello è stato ritualmente notificato alla presso il difensore Controparte_8 costituito in primo grado, rimanendo irrilevante l'intervenuto mutamento della denominazione sociale che non determina alcuna estinzione o modificazione del soggetto né può ingenerare, nel caso concreto, incertezza circa il soggetto convenuto nel giudizio di appello.
Da ultimo, va rilevato che il contratto stipulato dalla con CP_3 CP_9 assicurava la responsabilità del vettore nonché le merci trasportate per
[...] conto di chi spetta.
Il contratto di trasporto merci intercorso tra la AL srl e la il 28 maggio CP_3
2014 conteneva espresso ordine di assicurare a carico del vettore la merce trasportata contro ogni rischio per il valore totale (prod. AL I grado) e la società, alla prima udienza del 15 maggio 2018, ha espressamente esteso la domanda alla CP_1
La pattuizione di cui all'art. 17 del contratto assicurativo prevede, difatti,
[...]
l'assicurazione per le merci per le quali il contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare da parte degli aventi interesse (e che lo stesso abbia accettato il trasporto),
7 stabilendosi, ai fini dell'identificazione del mandato ad assicurare, tra gli altri, che sarà riconosciuto come tale: a) l'ordine ad assicurare rilasciato per iscritto prima della spedizione o congiuntamente alla consegna delle merci.
è, pertanto, anche autonomamente legittimato a impugnare il rigetto Parte_1
Con della domanda di garanzia, dovendo rispondere in solido con il vettore per il danno, sebbene a diverso titolo.
Occorre, dunque, ora scrutinare l'unico motivo di gravame formulato da , Parte_1 il quale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'operatività della garanzia per non aver l'assicurata ottemperato all'obbligo di effettuare la CP_3 manutenzione semestrale del mezzo frigorifero, senza aver correttamente esaminato il materiale probatorio.
L'appellante ha, difatti, dedotto che la ha prodotto la fattura Controparte_3
2014B002-000073 del 10 gennaio 2014, emessa dalla F.lli Giamundo s.a.s. di
Giamundo Angelo afferente all'intervento di manutenzione effettuato sul CP_10 semirimorchio marca Carrier tg AE96872, incontestatamente utilizzato per il trasporto, dunque, entro i sei mesi dall'evento dannoso.
La ha, sul punto, argomentato che la documentazione, Controparte_1 depositata dalla , non sarebbe stata prodotta nel presente grado di giudizio CP_3 nonché, nel merito, che la detta fattura non dimostrerebbe la manutenzione del mezzo frigo poiché afferente, per come si evincerebbe dagli interventi descritti, a manutenzione dell'impianto motrice. Il Tribunale, inoltre, avrebbe preso in esame la documentazione in ragione dell'inciso contenuto in sentenza col quale ha rilevato che la prova avrebbe dovuto essere fornita “... (allegando relativa certificazione sul libretto di manutenzione o, comunque, tale da poter essere ricollegata all'impianto refrigerante in questione)…”.
La tesi va disattesa.
Il primo giudice, difatti, ha chiaramente statuito che della manutenzione doveva essere fornita “... idonea prova documentale ... non potendo ovviamente sopperire, per la specificità dell'operazione, con mere dichiarazioni testimoniali”. È, pertanto, evidente che la documentazione prodotta dalla (doc. nn. 10, 11 e 12, fasc. CP_3 telematico di I grado, definitivamente acquisiti al fascicolo d'ufficio), non limitata, tra l'altro, alla sola fattura, non sia stata esaminata dal Tribunale e che l'inciso, peraltro
8 tra parentesi, sia un mero obiter dictum.
La fattura è stata emessa da ditta certamente specializzata come previsto dal contratto, trattasi, difatti, di officina EC (la quale produce, notoriamente, anche mezzi frigo), con espresso riferimento al semirimorchio marca Carrier, del quale riporta targa, telaio nonché ore diesel e ore elettriche. Non può ritenersi, come adombrato dall'appellante, che la manutenzione sia afferente all'impianto motrice, il quale ha un diverso numero di targa mentre è di palmare evidenza che il semirimorchio frigorifero fosse dotato di un motore, compiutamente assoggettato a controllo nel gennaio 2014.
Peraltro, dal libretto di circolazione del mezzo, prodotto dalla , risulta, CP_3 altresì, che il semirimorchio fosse stato anche sottoposto alle regolari revisioni annuali, da ultimo in data 12 ottobre 2013.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa appellante, anche nella perizia di parte svolta Con su incarico della compagnia di assicurazione, il perito della non dubita che le manutenzioni del gennaio 2014 si riferiscano al semirimorchio (pag. 17 doc. 3).
L'appello va, dunque, accolto e, in assenza di appello incidentale sul quantum, la compagnia va condannata in solido con la , al pagamento della Controparte_8 somma di € 78.691,00, al netto della franchigia del 20%, prevista dall'art. art. 21 del contratto di assicurazione, unica domanda questa riproposta nel presente grado dalla compagnia, con condanna, altresì, solidale della alla refusione Controparte_1 delle spese di lite del precedente grado, come già liquidate dal Tribunale, e conseguente revoca della statuizione di condanna alla spese in favore della compagnia.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 78.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrisponde scaglione tariffario di riferimento da €
52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 7.160,00, per onorari ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Giorgio Minetti, dichiaratosi Cont antistatario. Nulla va disposto per le spese con riguardo alla posizione di
[...]
, rimasta contumace e nei cui confronti non sono state svolte domande. CP_8
9
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 2831 pubblicata il 9 agosto 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di nonché così dispone: Controparte_5 Controparte_3
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna se, in persona del legale rappresentante, in solido con Controparte_5
al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
78.691,00, oltre interessi come liquidati, al netto della franchigia contrattuale del 20%;
2) condanna se, in persona del legale rappresentante, in solido con Controparte_5
alla refusione delle spese di lite in favore di nella Controparte_3 Parte_1 misura già liquidata dal Tribunale di Torre Annunziata e già distratte in favore del difensore antistatario;
revoca la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite poste a carico di in favore di se;
Controparte_3 CP_5
3) condanna in persona del legale rappresentante, alla Controparte_5 refusione in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in € 1.165,50 per esborsi ed € 7.160,00, per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Giorgio Minetti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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