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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° REPUBBLICA ITALIANA 1345/2019
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N°
________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
appalto tra privati
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. sentenza gravata n.
459/2019, emessa il 18/01/2019 dal Tribunale Civile di Bari, depositata il 04/02/2019,
avente ad oggetto: “appalto tra privati “;
tra
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bruno Perrini in forza di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
- appellante -
e
(P.I. ) in liquidazione, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall' Avv.
Vincenzo Mansueto;
- appellata contumace -
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 24.06.2022 la causa è passata in decisione senza termini,
1 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------------------------
per l'appellante: accertare la lamentata violazione di legge, nonché il vizio di motivazione in ordine al punto del pronunciamento relativo alle spese e competenze di lite, per l'effetto, riformare la sentenza gravata n. 459/2019, emessa il 18/01/2019
dal Tribunale Civile di Bari, depositata il 04/02/2019, nella parte in cui il giudice di prime cure ha illegittimamente disposto la compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti;
per l'effetto, condannare la alla refusione a controparte CP_1
delle spese e compensi di lite del primo grado del giudizio, oltre IVA, CAP ed R.S.G,
da distrarsi in favore del difensore in quanto antistatario;
condannare, altresì, parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA, CAP ed R.S.G., da distrarsi in favore del difensore in quanto antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/05/2010, notificato il 17/05/2010, , Parte_1
odierno appellante, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 110/2010, emesso dal
Tribunale Civile di Bari, ex. Sez. dist. di Putignano (BA), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 5.744,62, oltre spese e competenze di procedura, in favore della dovuta in forza di n. 21 fatture CP_1
emesse, dal 05/01/2008 al 05/12/2009, per prestazioni di riparazioni e manutenzioni di veicoli che l'appellata dichiarava essere di proprietà di Pt_1
L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione depositata l'11/11/2010 si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto, e concludendo per la conferma del D.I. n. 110/2010.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata n. 459/2019 del 2 18/01/2019, depositata il 04/02/2019, accoglieva l'opposizione promossa da
[...]
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 110/2010, Parte_1
emesso dal Tribunale Civile di Bari, ex Sez. dist. di Putignano (BA), compensando le spese di lite sotto la motivazione di “giusti motivi”.
Con atto di appello notificato a mezzo pec il 02.09.2019 (scadenza 04.09.2019) al difensore domiciliatario della società opposta, avv. Vincenzo Mansueto,
[...]
ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla ingiusta Parte_1
compensazione delle spese processuali.
Non si è costituita la società appellata.
La causa, all'esito delle note scritte, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 24.06.2022.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello l'appellante ha impugnato la decisione di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché il giudice pur avendo pienamente accolto la domanda dell'opponente-appellante ha omesso di riconoscere, in favore del medesimo, i compensi e spese giudiziali di causa violando il principio della soccombenza.
Il motivo è fondato.
In base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, anche nel giudizio di legittimità, in caso di motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass.civ, 7816/2019 ad un
caso in cui il giusto motivo di compensazione derivava dall'estrema particolarità delle
questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della
normativa regolante la materia, senza fornire alcuna giustificazione
dell'affermazione).
Occorre altresì considerare che la motivazione in ordine alla compensazione può
3 essere integrata, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.civ.
26083/2010).
Quindi, l'appello sulla statuizione relativa alla compensazione alle spese è
ammissibile.
Nel caso in esame, la generica motivazione “giusti motivi” resa dal giudice di primo grado posta a base della compensazione delle spese si reputa ingiusta e non si ravvisano i presupposti per dare un diverso fondamento a tale statuizione.
Invero, occorre considerare che è risultato totalmente Parte_1
vittorioso nel giudizio di opposizione ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento in quanto le fatture azionate riguardavano un veicolo intestato ad un soggetto diverso dallo stesso opponente.
Su tale punto, in mancanza di appello da parte della società ricorrente, si è formato il giudicato.
Alla luce di ciò non si ravvisano quindi elementi concreti e oggettivi che facciano venire in rilievo giusti motivi di compensazione delle spese.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_2
grado, che si liquidano in applicazione delle tariffe allora vigenti.
Con la condanna della società appellata alle spese del presente giudizio, in quanto soccombente, che si liquidano al minimo per l'attività ridotta senza deposito delle memorie conclusive, in applicazione delle tariffe tutt'ora vigenti, come liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia “5.200,00- 26.000,00”
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando 4 sull'appello proposto da , avverso la sentenza gravata n. Parte_1
459/2019, emessa il 18/01/2019 dal Tribunale Civile di Bari, depositata il 04/02/2019,
così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 459/2019 del Tribunale di Bari, depositata il 04.02.2019, condanna la alla rifusione in Controparte_2
favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in
E 110,00 per spese vive, E 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore anticipario;
2) condanna la società appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, che liquida in E 382,00 per spese ed Euro
2.208,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso videoconferenza del 27.06.2023
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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