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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa OS ME, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2217 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 10.11.2025 e vertente tra
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
[...] P.IVA_1
AI per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n. 1; convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 10.11.2025, atti ivi richiamati e scritto conclusionale ritualmente depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di gestore Parte_1 autonomo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), conveniva in giudizio
, chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 15.400,00, oltre Controparte_1 accessori, per quanto corrisposto in dipendenza di un sinistro stradale verificatosi in data
26 agosto 2020.
L'attrice esponeva che, in quella data, si era verificato un incidente stradale che vedeva coinvolto il veicolo Hyundai Getz, di proprietà e condotto dal convenuto . Controparte_1 Dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto emergeva l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, nonché la circostanza che il veicolo fosse privo di valida copertura assicurativa al momento del fatto.
Precisava, inoltre, che in qualità di impresa designata alla Controparte_2 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, provvedeva a liquidare in favore dei danneggiati un importo complessivo pari a € 15.400,00,
a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, somma poi rimborsata dall'attrice all'impresa designata.
Rappresentava, altresì, che il convenuto era stato previamente invitato ad aderire alla procedura di negoziazione assistita, senza tuttavia dare seguito all'invito, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Rilevando di essersi surrogata, ai sensi della normativa sul Fondo di Garanzia e del
Codice delle assicurazioni private, nel diritto di credito vantato nei confronti del responsabile non assicurato, l'attrice concludeva chiedendo la condanna di Controparte_1 al pagamento, in suo favore, della somma di € 15.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Il convenuto , pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'udienza del 16.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza del 10 novembre 2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive autorizzate.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere revocate le ordinanze rese a verbale d'udienza del
19.5.2025 e 16.6.2025, nella parte in cui hanno rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al convenuto.
Osserva il Tribunale, invero, che “Nell'ipotesi di notifica di un atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n. 890/1982, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa (cd. CAN) e, quindi, del perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi, sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico.” (cfr. Cass. n. 18472/2018). Conseguentemente, accertato il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al convenuto, effettuata a mezzo posta e consegnata a persona a servizio del destinatario (cfr. ricevuta raccomandata A/R depositata in data 19.11.2024), deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, pur ritualmente evocato, non si è, tuttavia, Controparte_1 costituito nel presente procedimento.
Ciò posto, nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1 accolta sulla scorta delle ragioni che infra si diranno.
Quale generale premessa si osserva che il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
(FGVS) è gestito da ed è alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate Pt_1 all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria. Esso è stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali "causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione961; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo" (art. 283 Codice delle
Assicurazioni Private).
L'istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese Assicurative designate dall'IVASS.
Ai sensi dell'art. 292 della richiamata normativa, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283 co. 1 lettere a) b), d), d- bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Già dal quadro sinteticamente delineato emerge il fine solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate - per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro - dalle imprese designate (v. Corte Cost. 1/03/1973, n. 24 e
18/12/1987, n. 560).
Tale carattere solidaristico, tuttavia, non esclude né limita la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo e ciò, secondo l'opinione prevalente, tenuto conto dello stretto legame tra la prestazione del Fondo e l'accertamento della responsabilità civile in capo al soggetto danneggiante.
In questa prospettiva, l'istituzione del Fondo è stata intesa non come volta a riconoscere, in ogni caso, un'indennità ai danneggiati, come avviene negli ordinamenti in cui il sistema assicurativo è di tipo no fault insurance, prescindendo cioè dal profilo soggettivo del dolo o della colpa, ma come prestazione che, "sostituendosi" al risarcimento dovuto al responsabile civile del sinistro, presuppone che sia ascrivibile al dolo o alla colpa di questi la responsabilità del sinistro.
Il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il ispirato da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di Pt_1 settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dal comma 1 dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari.
All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa Parte_1 relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata (Cass. civ. sez. VI, 09 marzo 2022, n. 7716).
Tanto premesso, l'iniziativa di recupero delle somme intrapresa da è Parte_1 legittima, così come risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata all'atto di citazione.
Più in particolare, dal rapporto della Polizia Stradale di Palermo - Sottosezione di
Buonfornello emerge che il convenuto, conducente e proprietario dell'autovettura Hyundai
Getz, targata CF051WE, privo di copertura assicurativa, mentre percorreva l'A19 direzione
Palermo, perdeva il controllo del veicolo, andando a collidere dapprima con la cuspide dello svincolo di Altavilla Milicia e successivamente con l'autovettura Seat Leon targata
FX307XM, per poi impattare nuovamente contro il guardrail (cfr. all. 3 allegato all'atto di citazione). Emerge, altresì, e che la condotta di guida era stata oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada.
Dai documenti prodotti risulta inoltre, che il sinistro ha cagionato danni al patrimonio stradale gestito da quantificati dalla stessa in € 17.854,18 (cfr. all. 4 allegato CP_3 all'atto di citazione), nonché danni al veicolo Seat Leon, quantificati in € 3.291,11 (cfr. all. 5 allegato all'atto di citazione).
A fronte di tali pregiudizi, la in qualità di impresa Controparte_2 designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Sicilia, provvedeva a liquidare € 10.000,00 ad e € 5.400,00 alla Volkswagen Leasing CP_3
GmbH, quale proprietaria del veicolo modello Seat Leon, per un totale di € 15.400,00 (cfr. all. 6 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso e precisato, la domanda proposta da deve essere sussunta Parte_1 nell'alveo dell'art. 292 Codice delle Assicurazioni private, il quale “contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata dal Nel comma 1 è prevista l'azione di "regresso" nei Pt_1 confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino. Nel comma 2 è prevista la "surrogazione" dell'impresa designata per
l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti. La fattispecie all'esame, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese… Ad avviso del
Collegio, l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art.
292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. 18. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa…” (cfr. Cassazione civile, sez. un., n. 21514/2022).
Pertanto, sulla scorta della documentazione offerta e tenuto conto della natura dell'azione esercitata dall'attrice, la domanda di condanna proposta da nei confronti Pt_1 di deve essere accolta. Controparte_1
***
Le spese seguono la soccombenza e - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal
DM 37/2018 - applicando i valori medi alle sole fasi studio e introduttiva ed escluse le fasi istruttoria in ragione della natura documentale della causa, e decisionale, attesa l'assenza di note conclusive autorizzate, nella misura complessiva di € 1.700,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nella contumacia di , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_1 accoglie la domanda proposta da nella qualità di gestore autonomo del Parte_1
F.G.V.S., e, per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti della Controparte_1 stessa della somma di € 15.400,00 a titolo di rimborso ex art. 292 C.A.P., oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, quantificate nella misura di € 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 11 dicembre 2025
Il Giudice
OS ME