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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 670/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VENEZIA, SANTA CROCE n. 466/G, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO ALESSANDRO, contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
pagina 1 di 23 - appellata - elettivamente domiciliata in BELLUNO, PIAZZA DEI MARTIRI n. 34, con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 134/2024, pubblicata in data
21.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito:
- accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno n. 134/24 del 21/03/24, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale Ordinario di Belluno nel giudizio allibrato al R.G. 636/23 e conseguentemente statuire:
- accertata l'indebita percezione da parte della sig.ra delle somme di Controparte_1
proprietà della defunta , segnatamente: Persona_1
• al prelievo effettuato in data 15/06/16 dal c/c intestato alla sig.ra presso Per_1
Belluno (n. 101602539) pari ad € 30.000,00; CP_2
• al prelievo effettuato in data 15/11/16 dal c/c cointestato alla sig.ra e Controparte_1
alla sig.ra presso Deutsche Bank-Fil. Venezia (n. 790/1000404) pari ad € Per_1
14.000,00;
pagina 2 di 23 • ai prelievi a far data dall'anno 2014 dal c/c cointestato alla sig.ra e al Controparte_1
sig. presso Deutsche Bank-Fil. Venezia (n. 821000) pari ad € Parte_1
91.000,00; condannarsi la sig.ra a restituire al sig. l'importo Controparte_1 Parte_1
complessivo di € 135.000,00, o comunque la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data di ogni singola percezione sino al dì del saldo.
- Accertata l'infondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall'odierna appellata, avuto riguardo l'appello incidentale volto al riesame della domanda riconvenzionale già formulata in prime cure, confermarsi quanto statuito dalla sentenza impugnata sul punto.
- Spese di entrambi i gradi rifuse.
Conclusioni della appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza avversaria,
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario con riguardo all'invocata applicabilità delle norme sul mandato, essendo domanda nuova per i motivi esposti
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto per i motivi esposti;
- accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig. e per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Belluno impugnata, e accertati i fatti di cui in narrativa dichiarare revocata la donazione effettuata dalla stessa pagina 3 di 23 a favore del fratello avente a oggetto beni mobili per la somma Parte_1
complessiva di € 375.390,00, di cui una parte già dallo stesso veduta per un importo equivalente pari a € 50.000,00 e pertanto condannare il sig. al Parte_1
pagamento della somma di € 50.000,00 e alla restituzione di tutti i beni mobili facenti parte della predetta donazione e costituenti la somma residua.
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale come richiesta in primo grado in comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023 con termine per l'indicazione dei testi”.
Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su ulteriori eventuali domande e/o eccezioni e/o produzioni nuove che Controparte dovesse formulare, che, in ogni caso, contesta sin d'ora, riservandosi di dedurre al riguardo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc promosso avanti al Tribunale di Belluno, Pt_1
premettendo:
[...]
- che la defunta madre aveva donato in data 23.5.03 alla figlia Persona_1
la nuda proprietà del fabbricato sito in Venezia, al civico n. Controparte_1
3436/B di Cannaregio,
- che in data 19.6.13 quest'ultima aveva incassato l'importo di € 27.600,00, corrispondente al valore dell'usufrutto,
- che la medesima, nell'occuparsi delle esigenze quotidiane della madre, aveva inoltre intrattenuto una serie di rapporti con vari istituti bancari avendo così accesso, in pagina 4 di 23 forza di delega, al c/c intestato alla genitrice presso la filiale di Belluno della di n. 101602539 nonché a un diverso c/c cointestato alla medesima e CP_3
alla madre presso la filiale di Venezia della EU BANK di n. 790/1000404,
- che a seguito del riscontro da parte della sorella di segnali di squilibrio CP_1
percettivo da parte della madre i due fratelli avevano quindi sottoscritto in data
27.11.12 una convenzione prevedendo che una parte degli importi di proprietà della madre fosse trasferita ad altro conto cointestato ai fratelli presso EU
BANK di n. 821000 ovvero investita, per soddisfarne i bisogni,
- che dopo il decesso della stessa, avvenuto in data 3.2.20, gli aveva CP_1
rappresentato che il patrimonio mobiliare della madre era stato integralmente utilizzato per far fronte alle esigenze della medesima,
- che, peraltro, a seguito di apposite verifiche era risultato che la sorella aveva disposto a proprio favore:
o un bonifico dell'importo di € 30.000,00 dal c/c in essere presso
, CP_3
o un bonifico dell'importo di € 14.000,00 dal c/c cointestato presso
EU BANK,
o svariati prelievi per il complessivo importo di € 91.000,00 dal c/c cointestato ad entrambi i fratelli presso EU BANK,
- che pertanto nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2020, aveva CP_1
indebitamente prelevato dal patrimonio materno e distratto a proprio favore la complessiva somma di € 162.600,00,
- che, pur avendo preteso la restituzione di tali somme a seguito dell'accettazione pagina 5 di 23 dell'eredità materna, la sorella non aveva provveduto a quanto richiesto, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la condanna della stessa alla restituzione della cifra sopra menzionata, in quanto oggetto di indebita appropriazione, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data di ogni singola percezione e sino al saldo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- faceva presente di aver donato nel 2010 al fratello la propria quota di eredità paterna valutata in € 375.390,00 come da dichiarazione sottoscritta dalle parti,
- precisava che più o meno da quella data la madre si era trasferita a Belluno e qui era stata da ella costantemente accudita, oltre che da svariate collaboratrici domestiche, ciò che aveva prodotto notevoli esborsi economici dovuti in parte alla regolarizzazione contrattuale di alcune badanti e, in parte, a regalie varie effettuate in favore delle dame di compagnia, dei parenti e degli amici come da sua consuetudine,
- affermava che proprio in ragione di ciò ella era stata anche assunta dalla madre quale collaboratrice tra il 2012 ed il 2013, mentre il fratello si era sempre disinteressato della propria genitrice,
- sosteneva che i primi due bonifici fossero stati disposti dalla de cuius in suo favore a titolo di donazione remuneratoria, per ricompensarla di essersi occupata di lei in via continuativa dal 2013 al 2020, sacrificando le proprie aspettative professionali,
- deduceva che il denaro presente sul conto corrente cointestato con il fratello era stato depositato lì solo in via temporanea per evitarne l'ipotetica dispersione ed era stato successivamente reintegrato al patrimonio della madre ed utilizzato per fare pagina 6 di 23 fronte alle molteplici ed elevate spese mensili della medesima, venendo poi ulteriormente spostato per evitare i rischi di apprensione da parte dell'Agenzia delle
Entrate o di una colf con cui era in corso un contenzioso,
- precisava, quanto all'incasso dell'importo di € 27.600,00 corrispondente al valore della quota di usufrutto della madre a seguito della vendita della porzione immobiliare insistente in Venezia, Cannaregio 3436/B, che tale somma era stata compensata dal versamento della cifra di € 30.000,00 in favore della figlia del fratello, come da espressa richiesta di quest'ultimo,
- contestava siccome incongrui ed errati i conteggi compiuti dalla controparte,
- chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree domandando, in via riconvenzionale, la revoca della donazione da ella effettuata in favore del fratello ai sensi e per gli effetti di cui:
o all'art. 809 cc, stante l'evidente lesione della sua quota di legittima,
o all'art. 810 cc, in ragione della ingratitudine manifestata dal donatario, che si era poi totalmente disinteressato della madre ed aveva accusato lei stessa di gravissimi fatti di appropriazione mai verificatisi, con richiesta di restituzione dei beni mobili ancora presenti e di corresponsione della somma di € 50.000,00 pari al valore di quelli già medio tempore venduti.
Procedutosi alla trattazione meramente orale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 134/2024, pubblicata in data 21.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente nel presupposto che l'appropriazione indebita presupponesse l'assenza di un consenso tacito od espresso pagina 7 di 23 da parte dell'effettivo titolare delle somme, laddove nella fattispecie CP_1
risultava aver agito nella pienezza dei suoi poteri in forza della delega
[...]
rilasciatale dalla madre con riferimento al conto intestato a quest'ultima e in forza della cointestazione con riguardo al conto di cui era contitolare, senza che la de cuius mai avesse avuto a porre in questione la gestione operata dalla figlia,
- opinato, d'altro canto, non esservi prova del fatto che la madre risultasse all'epoca incapace di intendere o di volere o comunque di manifestare un proprio dissenso in proposito,
- considerato quindi, quanto all'incasso della somma di € 27.600,00, che la madre, successivamente alla vendita, aveva rinunciato in forma scritta al diritto di usufrutto che si era in precedenza riservata, senza che per tale atto dovesse ritenersi necessaria la forma dell'atto pubblico e senza che l'omessa trascrizione di esso valesse a renderlo inefficace nei confronti del ricorrente,
- ritenuto invece, quanto alla domanda riconvenzionale, che la stessa non potesse essere accolta poiché non proposta entro l'anno dal giorno in cui la donante era venuta a conoscenza del fatto che consentiva la revocazione, da collocarsi nel momento in cui il fratello le aveva contestato in diverse missive gravissimi fatti, quali l'appropriazione indebita del patrimonio materno, ha conclusivamente rigettato entrambe le domande, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già
pagina 8 di 23 avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, proponendo a propria volta un motivo di gravame incidentale, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo. L'appello incidentale, invece, è infondato e deve quindi essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la pronuncia di primo Parte_1
grado per aver erroneamente subordinato la valutazione della responsabilità civile della convenuta alla verifica della configurabilità del reato di appropriazione indebita ex art. 646 cp, in tal modo venendosi ad applicare l'art. 185 cp in luogo delle norme civilistiche pertinenti, quali gli artt. 2043, 2697, 1218, 1703 e 1713 cc, confondendo i piani della responsabilità civile e di quella penale, laddove secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invece, il giudice civile, investito di una domanda risarcitoria, non deve accertare incidentalmente la responsabilità penale, ma soltanto verificare se la condotta contestata abbia provocato un danno ingiusto ex art. 2043 cc,
inteso come lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento,
affermandosi, in particolare, che, anche in caso di proscioglimento penale, il giudice civile deve comunque solamente occuparsi della ricostruzione della responsabilità
pagina 9 di 23 extracontrattuale in tutti i suoi elementi costitutivi.
Nel caso in esame, si sostiene poi da parte dell'appellante:
- da un lato, che gli elementi documentali, quali i giroconti disposti dalla figlia a proprio favore, ben dimostrino l'indebita appropriazione di somme di denaro appartenenti alla madre, mentre sarebbe spettato alla controparte, ai sensi dell'art. 2697 cc, di fornire la prova dell'uso legittimo delle somme per le spese materne, che a ciò peraltro non aveva ottemperato omettendo di produrre idonea documentazione o di capitolare pertinenti prove testimoniali,
- d'altro lato, che data la presenza di un rapporto di mandato, dal momento che la figlia era stata incaricata della gestione patrimoniale della madre, la responsabilità
dovrebbe anche essere valutata sul piano contrattuale, ai sensi degli artt. 1703 e
1713 cc, i quali impongono al mandatario di rendere conto della gestione e di restituire quanto detenuto per conto del mandante.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante censura poi la sentenza impugnata per aver mal interpretato la fattispecie penale di appropriazione indebita, avendo il
Tribunale limitato la sua analisi a due operazioni (costituite dai giroconti rispettivamente di € 30.000 e di € 14.000), trascurando invece i prelievi ben più
consistenti per € 91.000,00 effettuati dal conto cointestato ai fratelli.
Si evidenzia, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe confuso due figure giuridiche distinte: quella del cointestatario, che dispone sul conto in nome proprio, e quella del delegato, che agisce in nome e per conto dell'intestatario poiché, mentre il primo può
pagina 10 di 23 disporre del conto entro i limiti della propria quota, il secondo agisce come mandatario e se travalica le istruzioni ricevute commette appropriazione indebita, come ben chiarito dalla giurisprudenza penale, conseguendone che i prelievi eseguiti dalla appellata in qualità di delegata dal conto intestato esclusivamente alla madre integrerebbero gli estremi dell'appropriazione indebita, poiché il denaro non era di sua titolarità e l'uso a fini personali ha prodotto a suo vantaggio un ingiusto profitto.
Mentre la circostanza che la madre avesse delegato la figlia non implica affatto un tacito consenso all'appropriazione giacché la delega serviva per la gestione del patrimonio nell'interesse della delegante e non invece per la sottrazione dei suoi beni.
A ciò dovendosi aggiungere il profilo aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cp,
rappresentato dal fatto che la figlia avrebbe approfittato della condizione di vulnerabilità
della madre, dell'età di novantuno anni e con problemi cognitivi già riconosciuti dalla stessa appellata.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che la pronuncia di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria relativa ai giroconti per €
91.000,00 effettuati in proprio favore da a partire dal 2014, Controparte_1
utilizzando in proposito il conto cointestato con il fratello presso la EU
BANK. In particolare, si rileva che il Tribunale si sarebbe esclusivamente concentrato sulle due operazioni di € 30.000 ed € 14.000, senza spiegare le ragioni del rigetto della domanda relativa alle ulteriori somme movimentate senza ragione, ciò che comporterebbe la nullità della decisione sul punto per violazione del dovere di pagina 11 di 23 motivazione, risultando impossibile comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
In ogni caso, si evidenzia poi come la documentazione in atti ben dimostrerebbe che le somme prelevate erano di esclusiva proprietà della madre, in quanto riconosciuto dagli stessi fratelli in una convenzione del 2012, ove si precisava che l'operazione era stata compiuta in via temporanea nel solo interesse della genitrice al fine di evitare lo spoglio totale o parziale del suo patrimonio. Mentre la resistente, pur ammettendo di aver disposto di tali importi, non aveva mai fornito prova dell'effettiva destinazione degli stessi, sebbene più volte invitata a dimostrarlo.
Sicché, applicando i principi in materia di responsabilità civile e di mandato, doveva ritenersi che la condotta della appellata integrasse sia un illecito extracontrattuale di indebita appropriazione di beni altrui, sia un inadempimento contrattuale per mancato rendiconto e restituzione delle somme gestite.
3.4 L'esame dei tre motivi di gravame, da compiersi in maniera sostanzialmente unitaria stante l'evidente connessione che li lega, conduce a ritenerne l'almeno parziale fondatezza.
Sotto un primo profilo, premessa l'ultroneità delle sentenze di legittimità citate dall'appellante a sostegno della propria tesi, dal momento che le stesse si riferiscono all'ipotesi in cui il giudice civile sia chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia già stato oggetto di un provvedimento di archiviazione ovvero di assoluzione in sede penale (ciò che non è a dirsi nella fattispecie) – nel qual caso in effetti lo stesso è tenuto a verificare l'integrazione della sola fattispecie atipica pagina 12 di 23 di cui all'art. 2043 cc, senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cass.
3.2.23 n.
3368 e 18.10.22 n. 30496), sicché in tale procedimento trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile – resta peraltro evidente che la valutazione operata dal giudice di prime cure si presenti errata dal momento che ha dato per presupposta l'esistenza di un assenso della madre al prelievo delle singole somme incassate dalla figlia sul conto intestato alla prima, nel solo ed esclusivo presupposto dell'avvenuto rilascio in favore della medesima di una delega ad operare sul conto corrente in questione.
È, peraltro, evidente che la mera concessione della delega, per quanto reiterata annualmente, vale unicamente a legittimare l'attività del delegato nei confronti della banca, autorizzando quest'ultima a dare esecuzione alle disposizioni impartite dal soggetto così individuato dal titolare del conto ma non vale, ancora, a dimostrare l'esistenza di un preventivo assenso dell'intestatario del rapporto a qualsiasi operazione di prelievo operata dal delegato che, in ipotesi, ben potrebbe essere posta in essere anche contro la volontà, espressa o tacita, dell'effettivo titolare delle somme depositate.
Né, tanto meno, può fondatamente sostenersi che la concessione delle nuove deleghe valesse quale tacita approvazione di quanto compiuto nell'anno precedente, difettando nei documenti in questione l'espressione di una qualsiasi volontà in proposito e pagina 13 di 23 dovendosi comunque altresì tenere conto del fatto che tali documenti venivano comunque rilasciati da parte di un soggetto che entrambi i fratelli dichiaravano, nella convenzione del 2012, presentare “un grado di consapevolezza da ritenersi basso per
attendere alle proprie esigenze patrimoniali, ordinarie e non, avendo più volte
manifestato una parziale incapacità di valutare le situazioni e le persone con cui
dovrebbe interagire” e versare in uno “stato di confusione percettiva” che “potrebbe
legittimamente fondare un ricorso all'autorità giudiziaria per vedere dichiarata la
parziale incapacità, eventualmente anche attraverso la nomina di un amministratore di
sostegno” (doc. 5 appellante).
Ciò posto, una volta osservato come nel caso di specie non risulti contestato:
- che, al netto di tutte le operazioni a debito (bonifici e giroconti), la sig.ra (o Per_1
chi per lei), attingendo al proprio patrimonio mobiliare riconducibile al c/c presso la filiale di Belluno della ad ella intestato (n. 101602539) ed al c/c CP_3
cointestato presso la filiale di Venezia della Deutsche Bank (n. 790/1000404), nel periodo compreso tra il 2012 e la data del decesso, intervenuta il 3.2.20, abbia speso per far fronte alle quotidiane esigenze di vita il complessivo importo di € 343.989,68
(di cui € 277.546,87 tratti dal primo conto ed € 66.442,81 tratti dal secondo), per un ammontare mensile di € 3.583,23, da ritenersi congruo ad suo stile di vita benestante, come documentato dall'appellante (doc. 9, 9 bis, 9 ter, 10 e 12),
- che nessuna specifica causale valeva ad identificare la ragione in forza della quale venivano disposti i bonifici rispettivamente di € 30.000,00 e di € 14.000,00
pagina 14 di 23 predisposti in proprio favore dalla odierna appellata traendo le relative somme dal conto di pertinenza della madre,
appare allora evidente come gli stessi non avessero, innanzi tutto, ad oggetto le quotidiane necessità di vita della madre mentre, in secondo luogo, va pure evidenziato come nessuna fondata giustificazione sia stata fornita da parte della appellata in merito alla ricezione di somme di tale natura cospicua.
Né, a contrario, vale fare riferimento, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado, ad una ipotetica donazione remuneratoria compiuta dalla madre in favore della figlia, che si sarebbe asseritamente occupata di lei in maniera esclusiva, dovendosi in proposito ricordare che, secondo la Suprema Corte, un tale atto,
il quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, costituisce una donazione vera e propria,
perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione (Cass. 24.12.21 n. 41480) per la cui validità occorre la costituzione con le forme di legge previste per la donazione (Cass. 24.10.02 n. 14981 e
10.4.99 n. 3499), nel caso di specie del tutto assenti.
Di tal che, anche a prescindersi da qualsiasi valutazione di carattere penalistico afferente all'esistenza o meno in tale vicenda di un reato, non può che riscontrarsi la natura indebita del pagamento compiuto da in proprio favore, utilizzando Controparte_1
somme di pertinenza della madre, del quale la medesima deve rispondere a titolo di mandataria, essendo pacifico che a quest'ultima competa l'onere di fornire la prova non pagina 15 di 23 solo dell'entità e della causale dei vari esborsi effettuati, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. da 1710 a 1716 cc (Cass. 17.4.24 n. 10479).
Laddove, poi, è pure pacifico che l'estinzione del mandato per morte del mandante abbia il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto del mandatario in favore degli eredi del de cuius, in virtù delle norme generali in tema di successione
mortis causa (Cass. 22.3.13 n. 7254).
Ed altrettanto è a dirsi con riferimento ai prelievi effettuati dalla appellata sul conto corrente cointestato con l'appellante, ma comunque relativo a somme che entrambe i fratelli espressamente riconoscevano essere di spettanza della madre nell'ambito della convenzione sottoscritta in data 27.11.12, dovendosi ritenere che la natura sostanzialmente fittizia dell'intestazione – compiuta al fine di controllare la gestione del patrimonio materno al fine di evitare che lo stesso potesse essere dissipato da avventate iniziative della genitrice ormai non più in grado di curare i propri affari in maniera avveduta – precluda l'applicabilità al caso di specie del principio secondo cui ciascuno dei cointestatari di un conto corrente bancario risulti legittimato a disporre autonomamente sino a metà delle somme depositate (Cass.
4.1.18 n. 77).
Tale conseguenza, invero, viene fatta discendere dalla circostanza che la cointestazione del conto tra più persone – la quale attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi del secondo comma dell'art. 1298 cc, la qualità di creditori o pagina 16 di 23 debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono quindi in quote eguali
(Cass. 21.10.21 n. 29324), salvo che non risulti diversamente (Cass. 14.9.22 n. 27069) –
presupponga la contitolarità in pari quote delle somme depositate, ciò che nella fattispecie era viceversa espressamente escluso dal tenore della convenzione del 2012
sottoscritta da entrambe le odierne parti in causa, le quali, oltre a riconoscere trattarsi di somme di esclusiva spettanza della madre, si erano fra loro vincolate al compimento dei successivi “atti di gestione liberamente determinati dai figli e Parte_1 CP_1
, da svolgersi peraltro e del tutto evidentemente non in maniera arbitraria ed
[...]
autonoma ma, giuste le previsioni della convenzione, nel preminente e superiore
“interesse della sig.ra a tutela del suo patrimonio”. Persona_1
Sicché, mancando anche in questo caso sia qualsiasi prova del fatto che i prelievi per €
91.000,00 venissero compiuti con l'assenso del fratello e difettando altresì la dimostrazione che le somme in questione siano state spese in favore della madre, non può che riscontrarsi la fondatezza nell'an della domanda svolta dall'appellante.
Con riguardo al quantum, invece – una volta osservato che il non ha proposto CP_1
appello avverso la parte di pronuncia che rigettava le pretese dal medesimo avanzate in relazione all'incasso da parte della sorella della somma di € 27.600,00, corrispondente al valore dell'usufrutto gravante su di un immobile ubicato in Venezia, non venendo in alcun modo sottoposte a critica le considerazioni in diritto svolte alle pag. 8 e 9 della sentenza a sostegno della decisione così assunta – deve osservarsi come la domanda debba allora essere accolta per l'importo di € 135.000,00 complessivamente prelevato pagina 17 di 23 da (€ 30.000,00 in data 15.6.16 + € 14.000,00 in data 15.11.16 + € Controparte_1
91.000,00 in più riprese a far data dal 2014), la quale risulta aver rinunciato all'eredità
materna (cfr. doc. 6 di parte appellante) e non può quindi vantare la metà della somma in questione.
A far data dalla prima richiesta di pagamento della somma sopra indicata, risalente al
6.8.20, spettano poi sulla medesima gli interessi di legge, i quali competono in funzione risarcitoria a seguito dell'accertamento del colpevole ritardo della debitrice nell'adempiere alla propria prestazione, onde reintegrare il creditore del danno conseguito alla mancata disponibilità nel proprio patrimonio della somma considerata
(Cass. Sez. Un. 16.7.08 n. 19499 e 10.11.09 n. 23744).
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione monetaria poiché, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cc – essa può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cc, l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cc, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (Cass.
3.6.09 n. 12828).
3.5 Con l'unico motivo di appello incidentale, viceversa, l'appellata lamenta l'erroneità
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di pagina 18 di 23 revocazione per ingratitudine ex art. 802 cc della donazione effettuata in favore del fratello di beni mobili di pregio per un valore di € 375.390,00, contestando che Pt_1
le condotte ingiuriose del donatario sarebbero individuabili già nelle missive inviate nel
2021, dal momento che:
- tali lettere contenevano, in realtà, richieste economiche incoerenti e variabili, prive di credibilità, oltre che proposte di compensazione, restituzioni parziali o addirittura disponibilità a restituire i beni donati, sicché risultavano inidonee a configurare un fatto grave di ingiuria,
- nelle medesime il fratello si limitava a paventare eventuali azioni penali per appropriazione indebita, senza peraltro concretizzarle,
- solo con la proposizione del ricorso in Tribunale nel luglio 2023, ove le citate accuse venivano rese pubbliche di fronte al giudice, si raggiungeva il livello di intollerabilità richiesto dalla giurisprudenza per far decorrere il termine annuale di decadenza previsto dalla norma sopra richiamata.
Oltre a ciò, si riscontrano l'irrilevanza, ai fini della decisione:
- dell'assenza di dalla sua vita sin dal 1974, non potendo siffatta condotta Pt_1
costituire ingratitudine, in quanto non imposta da alcun obbligo correlato alla donazione,
- del fatto che i beni donati provenissero dall'eredità paterna invece che da quella materna, ed in forza di quanto esposto si ribadisce la tempestività della domanda di revocazione, proposta nel novembre 2023, chiedendosi l'accoglimento della domanda di revoca della pagina 19 di 23 donazione effettuata nel 2010 e la condanna del fratello alla restituzione dei beni mobili ancora esistenti e della somma di € 50.000,00 ricavata dalla alienazione di quelli invece venduti.
Il motivo è infondato.
A prescindere dallo specifico esame dei profili di doglianza sopra enunciati, infatti, e facendo applicazione del principio della ragione più liquida – il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – ritiene la Corte che l'accoglimento del gravame principale comporti ex se il rigetto di quello incidentale giacché, una volta riscontrata la fondatezza delle pretese avanzate in causa da può Parte_1
pacificamente escludersi che configuri allora ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cc l'aver addebitato alla sorella l'ingiustificata sottrazione di somme di pertinenza della madre,
trattandosi di circostanza vera e giudizialmente accertata, tale da non costituire in alcun modo ingiuria grave nei confronti della donante né atto dolosamente preordinato ad arrecare grave pregiudizio al patrimonio di lei ovvero una delle altre ipotesi prese in considerazione dalla norma appena sopra richiamata.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
pagina 20 di 23 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.103,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
pagina 21 di 23 Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 134/2024, pubblicata in data
21.3.24, che per il resto conferma:
1) condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
135.000,00, oltre agli interessi legali a far data dal 6.8.20 e sino all'effettivo saldo;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli pagina 22 di 23 accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 23 di 23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 670/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VENEZIA, SANTA CROCE n. 466/G, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO ALESSANDRO, contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
pagina 1 di 23 - appellata - elettivamente domiciliata in BELLUNO, PIAZZA DEI MARTIRI n. 34, con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 134/2024, pubblicata in data
21.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito:
- accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno n. 134/24 del 21/03/24, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale Ordinario di Belluno nel giudizio allibrato al R.G. 636/23 e conseguentemente statuire:
- accertata l'indebita percezione da parte della sig.ra delle somme di Controparte_1
proprietà della defunta , segnatamente: Persona_1
• al prelievo effettuato in data 15/06/16 dal c/c intestato alla sig.ra presso Per_1
Belluno (n. 101602539) pari ad € 30.000,00; CP_2
• al prelievo effettuato in data 15/11/16 dal c/c cointestato alla sig.ra e Controparte_1
alla sig.ra presso Deutsche Bank-Fil. Venezia (n. 790/1000404) pari ad € Per_1
14.000,00;
pagina 2 di 23 • ai prelievi a far data dall'anno 2014 dal c/c cointestato alla sig.ra e al Controparte_1
sig. presso Deutsche Bank-Fil. Venezia (n. 821000) pari ad € Parte_1
91.000,00; condannarsi la sig.ra a restituire al sig. l'importo Controparte_1 Parte_1
complessivo di € 135.000,00, o comunque la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data di ogni singola percezione sino al dì del saldo.
- Accertata l'infondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall'odierna appellata, avuto riguardo l'appello incidentale volto al riesame della domanda riconvenzionale già formulata in prime cure, confermarsi quanto statuito dalla sentenza impugnata sul punto.
- Spese di entrambi i gradi rifuse.
Conclusioni della appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza avversaria,
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario con riguardo all'invocata applicabilità delle norme sul mandato, essendo domanda nuova per i motivi esposti
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto per i motivi esposti;
- accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig. e per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Belluno impugnata, e accertati i fatti di cui in narrativa dichiarare revocata la donazione effettuata dalla stessa pagina 3 di 23 a favore del fratello avente a oggetto beni mobili per la somma Parte_1
complessiva di € 375.390,00, di cui una parte già dallo stesso veduta per un importo equivalente pari a € 50.000,00 e pertanto condannare il sig. al Parte_1
pagamento della somma di € 50.000,00 e alla restituzione di tutti i beni mobili facenti parte della predetta donazione e costituenti la somma residua.
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale come richiesta in primo grado in comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023 con termine per l'indicazione dei testi”.
Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su ulteriori eventuali domande e/o eccezioni e/o produzioni nuove che Controparte dovesse formulare, che, in ogni caso, contesta sin d'ora, riservandosi di dedurre al riguardo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc promosso avanti al Tribunale di Belluno, Pt_1
premettendo:
[...]
- che la defunta madre aveva donato in data 23.5.03 alla figlia Persona_1
la nuda proprietà del fabbricato sito in Venezia, al civico n. Controparte_1
3436/B di Cannaregio,
- che in data 19.6.13 quest'ultima aveva incassato l'importo di € 27.600,00, corrispondente al valore dell'usufrutto,
- che la medesima, nell'occuparsi delle esigenze quotidiane della madre, aveva inoltre intrattenuto una serie di rapporti con vari istituti bancari avendo così accesso, in pagina 4 di 23 forza di delega, al c/c intestato alla genitrice presso la filiale di Belluno della di n. 101602539 nonché a un diverso c/c cointestato alla medesima e CP_3
alla madre presso la filiale di Venezia della EU BANK di n. 790/1000404,
- che a seguito del riscontro da parte della sorella di segnali di squilibrio CP_1
percettivo da parte della madre i due fratelli avevano quindi sottoscritto in data
27.11.12 una convenzione prevedendo che una parte degli importi di proprietà della madre fosse trasferita ad altro conto cointestato ai fratelli presso EU
BANK di n. 821000 ovvero investita, per soddisfarne i bisogni,
- che dopo il decesso della stessa, avvenuto in data 3.2.20, gli aveva CP_1
rappresentato che il patrimonio mobiliare della madre era stato integralmente utilizzato per far fronte alle esigenze della medesima,
- che, peraltro, a seguito di apposite verifiche era risultato che la sorella aveva disposto a proprio favore:
o un bonifico dell'importo di € 30.000,00 dal c/c in essere presso
, CP_3
o un bonifico dell'importo di € 14.000,00 dal c/c cointestato presso
EU BANK,
o svariati prelievi per il complessivo importo di € 91.000,00 dal c/c cointestato ad entrambi i fratelli presso EU BANK,
- che pertanto nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2020, aveva CP_1
indebitamente prelevato dal patrimonio materno e distratto a proprio favore la complessiva somma di € 162.600,00,
- che, pur avendo preteso la restituzione di tali somme a seguito dell'accettazione pagina 5 di 23 dell'eredità materna, la sorella non aveva provveduto a quanto richiesto, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la condanna della stessa alla restituzione della cifra sopra menzionata, in quanto oggetto di indebita appropriazione, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data di ogni singola percezione e sino al saldo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- faceva presente di aver donato nel 2010 al fratello la propria quota di eredità paterna valutata in € 375.390,00 come da dichiarazione sottoscritta dalle parti,
- precisava che più o meno da quella data la madre si era trasferita a Belluno e qui era stata da ella costantemente accudita, oltre che da svariate collaboratrici domestiche, ciò che aveva prodotto notevoli esborsi economici dovuti in parte alla regolarizzazione contrattuale di alcune badanti e, in parte, a regalie varie effettuate in favore delle dame di compagnia, dei parenti e degli amici come da sua consuetudine,
- affermava che proprio in ragione di ciò ella era stata anche assunta dalla madre quale collaboratrice tra il 2012 ed il 2013, mentre il fratello si era sempre disinteressato della propria genitrice,
- sosteneva che i primi due bonifici fossero stati disposti dalla de cuius in suo favore a titolo di donazione remuneratoria, per ricompensarla di essersi occupata di lei in via continuativa dal 2013 al 2020, sacrificando le proprie aspettative professionali,
- deduceva che il denaro presente sul conto corrente cointestato con il fratello era stato depositato lì solo in via temporanea per evitarne l'ipotetica dispersione ed era stato successivamente reintegrato al patrimonio della madre ed utilizzato per fare pagina 6 di 23 fronte alle molteplici ed elevate spese mensili della medesima, venendo poi ulteriormente spostato per evitare i rischi di apprensione da parte dell'Agenzia delle
Entrate o di una colf con cui era in corso un contenzioso,
- precisava, quanto all'incasso dell'importo di € 27.600,00 corrispondente al valore della quota di usufrutto della madre a seguito della vendita della porzione immobiliare insistente in Venezia, Cannaregio 3436/B, che tale somma era stata compensata dal versamento della cifra di € 30.000,00 in favore della figlia del fratello, come da espressa richiesta di quest'ultimo,
- contestava siccome incongrui ed errati i conteggi compiuti dalla controparte,
- chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree domandando, in via riconvenzionale, la revoca della donazione da ella effettuata in favore del fratello ai sensi e per gli effetti di cui:
o all'art. 809 cc, stante l'evidente lesione della sua quota di legittima,
o all'art. 810 cc, in ragione della ingratitudine manifestata dal donatario, che si era poi totalmente disinteressato della madre ed aveva accusato lei stessa di gravissimi fatti di appropriazione mai verificatisi, con richiesta di restituzione dei beni mobili ancora presenti e di corresponsione della somma di € 50.000,00 pari al valore di quelli già medio tempore venduti.
Procedutosi alla trattazione meramente orale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 134/2024, pubblicata in data 21.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente nel presupposto che l'appropriazione indebita presupponesse l'assenza di un consenso tacito od espresso pagina 7 di 23 da parte dell'effettivo titolare delle somme, laddove nella fattispecie CP_1
risultava aver agito nella pienezza dei suoi poteri in forza della delega
[...]
rilasciatale dalla madre con riferimento al conto intestato a quest'ultima e in forza della cointestazione con riguardo al conto di cui era contitolare, senza che la de cuius mai avesse avuto a porre in questione la gestione operata dalla figlia,
- opinato, d'altro canto, non esservi prova del fatto che la madre risultasse all'epoca incapace di intendere o di volere o comunque di manifestare un proprio dissenso in proposito,
- considerato quindi, quanto all'incasso della somma di € 27.600,00, che la madre, successivamente alla vendita, aveva rinunciato in forma scritta al diritto di usufrutto che si era in precedenza riservata, senza che per tale atto dovesse ritenersi necessaria la forma dell'atto pubblico e senza che l'omessa trascrizione di esso valesse a renderlo inefficace nei confronti del ricorrente,
- ritenuto invece, quanto alla domanda riconvenzionale, che la stessa non potesse essere accolta poiché non proposta entro l'anno dal giorno in cui la donante era venuta a conoscenza del fatto che consentiva la revocazione, da collocarsi nel momento in cui il fratello le aveva contestato in diverse missive gravissimi fatti, quali l'appropriazione indebita del patrimonio materno, ha conclusivamente rigettato entrambe le domande, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già
pagina 8 di 23 avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, proponendo a propria volta un motivo di gravame incidentale, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo. L'appello incidentale, invece, è infondato e deve quindi essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la pronuncia di primo Parte_1
grado per aver erroneamente subordinato la valutazione della responsabilità civile della convenuta alla verifica della configurabilità del reato di appropriazione indebita ex art. 646 cp, in tal modo venendosi ad applicare l'art. 185 cp in luogo delle norme civilistiche pertinenti, quali gli artt. 2043, 2697, 1218, 1703 e 1713 cc, confondendo i piani della responsabilità civile e di quella penale, laddove secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invece, il giudice civile, investito di una domanda risarcitoria, non deve accertare incidentalmente la responsabilità penale, ma soltanto verificare se la condotta contestata abbia provocato un danno ingiusto ex art. 2043 cc,
inteso come lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento,
affermandosi, in particolare, che, anche in caso di proscioglimento penale, il giudice civile deve comunque solamente occuparsi della ricostruzione della responsabilità
pagina 9 di 23 extracontrattuale in tutti i suoi elementi costitutivi.
Nel caso in esame, si sostiene poi da parte dell'appellante:
- da un lato, che gli elementi documentali, quali i giroconti disposti dalla figlia a proprio favore, ben dimostrino l'indebita appropriazione di somme di denaro appartenenti alla madre, mentre sarebbe spettato alla controparte, ai sensi dell'art. 2697 cc, di fornire la prova dell'uso legittimo delle somme per le spese materne, che a ciò peraltro non aveva ottemperato omettendo di produrre idonea documentazione o di capitolare pertinenti prove testimoniali,
- d'altro lato, che data la presenza di un rapporto di mandato, dal momento che la figlia era stata incaricata della gestione patrimoniale della madre, la responsabilità
dovrebbe anche essere valutata sul piano contrattuale, ai sensi degli artt. 1703 e
1713 cc, i quali impongono al mandatario di rendere conto della gestione e di restituire quanto detenuto per conto del mandante.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante censura poi la sentenza impugnata per aver mal interpretato la fattispecie penale di appropriazione indebita, avendo il
Tribunale limitato la sua analisi a due operazioni (costituite dai giroconti rispettivamente di € 30.000 e di € 14.000), trascurando invece i prelievi ben più
consistenti per € 91.000,00 effettuati dal conto cointestato ai fratelli.
Si evidenzia, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe confuso due figure giuridiche distinte: quella del cointestatario, che dispone sul conto in nome proprio, e quella del delegato, che agisce in nome e per conto dell'intestatario poiché, mentre il primo può
pagina 10 di 23 disporre del conto entro i limiti della propria quota, il secondo agisce come mandatario e se travalica le istruzioni ricevute commette appropriazione indebita, come ben chiarito dalla giurisprudenza penale, conseguendone che i prelievi eseguiti dalla appellata in qualità di delegata dal conto intestato esclusivamente alla madre integrerebbero gli estremi dell'appropriazione indebita, poiché il denaro non era di sua titolarità e l'uso a fini personali ha prodotto a suo vantaggio un ingiusto profitto.
Mentre la circostanza che la madre avesse delegato la figlia non implica affatto un tacito consenso all'appropriazione giacché la delega serviva per la gestione del patrimonio nell'interesse della delegante e non invece per la sottrazione dei suoi beni.
A ciò dovendosi aggiungere il profilo aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cp,
rappresentato dal fatto che la figlia avrebbe approfittato della condizione di vulnerabilità
della madre, dell'età di novantuno anni e con problemi cognitivi già riconosciuti dalla stessa appellata.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che la pronuncia di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria relativa ai giroconti per €
91.000,00 effettuati in proprio favore da a partire dal 2014, Controparte_1
utilizzando in proposito il conto cointestato con il fratello presso la EU
BANK. In particolare, si rileva che il Tribunale si sarebbe esclusivamente concentrato sulle due operazioni di € 30.000 ed € 14.000, senza spiegare le ragioni del rigetto della domanda relativa alle ulteriori somme movimentate senza ragione, ciò che comporterebbe la nullità della decisione sul punto per violazione del dovere di pagina 11 di 23 motivazione, risultando impossibile comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
In ogni caso, si evidenzia poi come la documentazione in atti ben dimostrerebbe che le somme prelevate erano di esclusiva proprietà della madre, in quanto riconosciuto dagli stessi fratelli in una convenzione del 2012, ove si precisava che l'operazione era stata compiuta in via temporanea nel solo interesse della genitrice al fine di evitare lo spoglio totale o parziale del suo patrimonio. Mentre la resistente, pur ammettendo di aver disposto di tali importi, non aveva mai fornito prova dell'effettiva destinazione degli stessi, sebbene più volte invitata a dimostrarlo.
Sicché, applicando i principi in materia di responsabilità civile e di mandato, doveva ritenersi che la condotta della appellata integrasse sia un illecito extracontrattuale di indebita appropriazione di beni altrui, sia un inadempimento contrattuale per mancato rendiconto e restituzione delle somme gestite.
3.4 L'esame dei tre motivi di gravame, da compiersi in maniera sostanzialmente unitaria stante l'evidente connessione che li lega, conduce a ritenerne l'almeno parziale fondatezza.
Sotto un primo profilo, premessa l'ultroneità delle sentenze di legittimità citate dall'appellante a sostegno della propria tesi, dal momento che le stesse si riferiscono all'ipotesi in cui il giudice civile sia chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia già stato oggetto di un provvedimento di archiviazione ovvero di assoluzione in sede penale (ciò che non è a dirsi nella fattispecie) – nel qual caso in effetti lo stesso è tenuto a verificare l'integrazione della sola fattispecie atipica pagina 12 di 23 di cui all'art. 2043 cc, senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cass.
3.2.23 n.
3368 e 18.10.22 n. 30496), sicché in tale procedimento trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile – resta peraltro evidente che la valutazione operata dal giudice di prime cure si presenti errata dal momento che ha dato per presupposta l'esistenza di un assenso della madre al prelievo delle singole somme incassate dalla figlia sul conto intestato alla prima, nel solo ed esclusivo presupposto dell'avvenuto rilascio in favore della medesima di una delega ad operare sul conto corrente in questione.
È, peraltro, evidente che la mera concessione della delega, per quanto reiterata annualmente, vale unicamente a legittimare l'attività del delegato nei confronti della banca, autorizzando quest'ultima a dare esecuzione alle disposizioni impartite dal soggetto così individuato dal titolare del conto ma non vale, ancora, a dimostrare l'esistenza di un preventivo assenso dell'intestatario del rapporto a qualsiasi operazione di prelievo operata dal delegato che, in ipotesi, ben potrebbe essere posta in essere anche contro la volontà, espressa o tacita, dell'effettivo titolare delle somme depositate.
Né, tanto meno, può fondatamente sostenersi che la concessione delle nuove deleghe valesse quale tacita approvazione di quanto compiuto nell'anno precedente, difettando nei documenti in questione l'espressione di una qualsiasi volontà in proposito e pagina 13 di 23 dovendosi comunque altresì tenere conto del fatto che tali documenti venivano comunque rilasciati da parte di un soggetto che entrambi i fratelli dichiaravano, nella convenzione del 2012, presentare “un grado di consapevolezza da ritenersi basso per
attendere alle proprie esigenze patrimoniali, ordinarie e non, avendo più volte
manifestato una parziale incapacità di valutare le situazioni e le persone con cui
dovrebbe interagire” e versare in uno “stato di confusione percettiva” che “potrebbe
legittimamente fondare un ricorso all'autorità giudiziaria per vedere dichiarata la
parziale incapacità, eventualmente anche attraverso la nomina di un amministratore di
sostegno” (doc. 5 appellante).
Ciò posto, una volta osservato come nel caso di specie non risulti contestato:
- che, al netto di tutte le operazioni a debito (bonifici e giroconti), la sig.ra (o Per_1
chi per lei), attingendo al proprio patrimonio mobiliare riconducibile al c/c presso la filiale di Belluno della ad ella intestato (n. 101602539) ed al c/c CP_3
cointestato presso la filiale di Venezia della Deutsche Bank (n. 790/1000404), nel periodo compreso tra il 2012 e la data del decesso, intervenuta il 3.2.20, abbia speso per far fronte alle quotidiane esigenze di vita il complessivo importo di € 343.989,68
(di cui € 277.546,87 tratti dal primo conto ed € 66.442,81 tratti dal secondo), per un ammontare mensile di € 3.583,23, da ritenersi congruo ad suo stile di vita benestante, come documentato dall'appellante (doc. 9, 9 bis, 9 ter, 10 e 12),
- che nessuna specifica causale valeva ad identificare la ragione in forza della quale venivano disposti i bonifici rispettivamente di € 30.000,00 e di € 14.000,00
pagina 14 di 23 predisposti in proprio favore dalla odierna appellata traendo le relative somme dal conto di pertinenza della madre,
appare allora evidente come gli stessi non avessero, innanzi tutto, ad oggetto le quotidiane necessità di vita della madre mentre, in secondo luogo, va pure evidenziato come nessuna fondata giustificazione sia stata fornita da parte della appellata in merito alla ricezione di somme di tale natura cospicua.
Né, a contrario, vale fare riferimento, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado, ad una ipotetica donazione remuneratoria compiuta dalla madre in favore della figlia, che si sarebbe asseritamente occupata di lei in maniera esclusiva, dovendosi in proposito ricordare che, secondo la Suprema Corte, un tale atto,
il quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, costituisce una donazione vera e propria,
perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione (Cass. 24.12.21 n. 41480) per la cui validità occorre la costituzione con le forme di legge previste per la donazione (Cass. 24.10.02 n. 14981 e
10.4.99 n. 3499), nel caso di specie del tutto assenti.
Di tal che, anche a prescindersi da qualsiasi valutazione di carattere penalistico afferente all'esistenza o meno in tale vicenda di un reato, non può che riscontrarsi la natura indebita del pagamento compiuto da in proprio favore, utilizzando Controparte_1
somme di pertinenza della madre, del quale la medesima deve rispondere a titolo di mandataria, essendo pacifico che a quest'ultima competa l'onere di fornire la prova non pagina 15 di 23 solo dell'entità e della causale dei vari esborsi effettuati, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. da 1710 a 1716 cc (Cass. 17.4.24 n. 10479).
Laddove, poi, è pure pacifico che l'estinzione del mandato per morte del mandante abbia il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto del mandatario in favore degli eredi del de cuius, in virtù delle norme generali in tema di successione
mortis causa (Cass. 22.3.13 n. 7254).
Ed altrettanto è a dirsi con riferimento ai prelievi effettuati dalla appellata sul conto corrente cointestato con l'appellante, ma comunque relativo a somme che entrambe i fratelli espressamente riconoscevano essere di spettanza della madre nell'ambito della convenzione sottoscritta in data 27.11.12, dovendosi ritenere che la natura sostanzialmente fittizia dell'intestazione – compiuta al fine di controllare la gestione del patrimonio materno al fine di evitare che lo stesso potesse essere dissipato da avventate iniziative della genitrice ormai non più in grado di curare i propri affari in maniera avveduta – precluda l'applicabilità al caso di specie del principio secondo cui ciascuno dei cointestatari di un conto corrente bancario risulti legittimato a disporre autonomamente sino a metà delle somme depositate (Cass.
4.1.18 n. 77).
Tale conseguenza, invero, viene fatta discendere dalla circostanza che la cointestazione del conto tra più persone – la quale attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi del secondo comma dell'art. 1298 cc, la qualità di creditori o pagina 16 di 23 debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono quindi in quote eguali
(Cass. 21.10.21 n. 29324), salvo che non risulti diversamente (Cass. 14.9.22 n. 27069) –
presupponga la contitolarità in pari quote delle somme depositate, ciò che nella fattispecie era viceversa espressamente escluso dal tenore della convenzione del 2012
sottoscritta da entrambe le odierne parti in causa, le quali, oltre a riconoscere trattarsi di somme di esclusiva spettanza della madre, si erano fra loro vincolate al compimento dei successivi “atti di gestione liberamente determinati dai figli e Parte_1 CP_1
, da svolgersi peraltro e del tutto evidentemente non in maniera arbitraria ed
[...]
autonoma ma, giuste le previsioni della convenzione, nel preminente e superiore
“interesse della sig.ra a tutela del suo patrimonio”. Persona_1
Sicché, mancando anche in questo caso sia qualsiasi prova del fatto che i prelievi per €
91.000,00 venissero compiuti con l'assenso del fratello e difettando altresì la dimostrazione che le somme in questione siano state spese in favore della madre, non può che riscontrarsi la fondatezza nell'an della domanda svolta dall'appellante.
Con riguardo al quantum, invece – una volta osservato che il non ha proposto CP_1
appello avverso la parte di pronuncia che rigettava le pretese dal medesimo avanzate in relazione all'incasso da parte della sorella della somma di € 27.600,00, corrispondente al valore dell'usufrutto gravante su di un immobile ubicato in Venezia, non venendo in alcun modo sottoposte a critica le considerazioni in diritto svolte alle pag. 8 e 9 della sentenza a sostegno della decisione così assunta – deve osservarsi come la domanda debba allora essere accolta per l'importo di € 135.000,00 complessivamente prelevato pagina 17 di 23 da (€ 30.000,00 in data 15.6.16 + € 14.000,00 in data 15.11.16 + € Controparte_1
91.000,00 in più riprese a far data dal 2014), la quale risulta aver rinunciato all'eredità
materna (cfr. doc. 6 di parte appellante) e non può quindi vantare la metà della somma in questione.
A far data dalla prima richiesta di pagamento della somma sopra indicata, risalente al
6.8.20, spettano poi sulla medesima gli interessi di legge, i quali competono in funzione risarcitoria a seguito dell'accertamento del colpevole ritardo della debitrice nell'adempiere alla propria prestazione, onde reintegrare il creditore del danno conseguito alla mancata disponibilità nel proprio patrimonio della somma considerata
(Cass. Sez. Un. 16.7.08 n. 19499 e 10.11.09 n. 23744).
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione monetaria poiché, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cc – essa può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cc, l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cc, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (Cass.
3.6.09 n. 12828).
3.5 Con l'unico motivo di appello incidentale, viceversa, l'appellata lamenta l'erroneità
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di pagina 18 di 23 revocazione per ingratitudine ex art. 802 cc della donazione effettuata in favore del fratello di beni mobili di pregio per un valore di € 375.390,00, contestando che Pt_1
le condotte ingiuriose del donatario sarebbero individuabili già nelle missive inviate nel
2021, dal momento che:
- tali lettere contenevano, in realtà, richieste economiche incoerenti e variabili, prive di credibilità, oltre che proposte di compensazione, restituzioni parziali o addirittura disponibilità a restituire i beni donati, sicché risultavano inidonee a configurare un fatto grave di ingiuria,
- nelle medesime il fratello si limitava a paventare eventuali azioni penali per appropriazione indebita, senza peraltro concretizzarle,
- solo con la proposizione del ricorso in Tribunale nel luglio 2023, ove le citate accuse venivano rese pubbliche di fronte al giudice, si raggiungeva il livello di intollerabilità richiesto dalla giurisprudenza per far decorrere il termine annuale di decadenza previsto dalla norma sopra richiamata.
Oltre a ciò, si riscontrano l'irrilevanza, ai fini della decisione:
- dell'assenza di dalla sua vita sin dal 1974, non potendo siffatta condotta Pt_1
costituire ingratitudine, in quanto non imposta da alcun obbligo correlato alla donazione,
- del fatto che i beni donati provenissero dall'eredità paterna invece che da quella materna, ed in forza di quanto esposto si ribadisce la tempestività della domanda di revocazione, proposta nel novembre 2023, chiedendosi l'accoglimento della domanda di revoca della pagina 19 di 23 donazione effettuata nel 2010 e la condanna del fratello alla restituzione dei beni mobili ancora esistenti e della somma di € 50.000,00 ricavata dalla alienazione di quelli invece venduti.
Il motivo è infondato.
A prescindere dallo specifico esame dei profili di doglianza sopra enunciati, infatti, e facendo applicazione del principio della ragione più liquida – il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – ritiene la Corte che l'accoglimento del gravame principale comporti ex se il rigetto di quello incidentale giacché, una volta riscontrata la fondatezza delle pretese avanzate in causa da può Parte_1
pacificamente escludersi che configuri allora ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cc l'aver addebitato alla sorella l'ingiustificata sottrazione di somme di pertinenza della madre,
trattandosi di circostanza vera e giudizialmente accertata, tale da non costituire in alcun modo ingiuria grave nei confronti della donante né atto dolosamente preordinato ad arrecare grave pregiudizio al patrimonio di lei ovvero una delle altre ipotesi prese in considerazione dalla norma appena sopra richiamata.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
pagina 20 di 23 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.103,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
pagina 21 di 23 Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 134/2024, pubblicata in data
21.3.24, che per il resto conferma:
1) condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
135.000,00, oltre agli interessi legali a far data dal 6.8.20 e sino all'effettivo saldo;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli pagina 22 di 23 accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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