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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. RL LV HA Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1589 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. Mariarosaria Leonetti, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], con Controparte_1
l'Avv. Sabina Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente necessario -
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
concordatario.
Conclusioni dei ricorrenti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, le parti hanno avanzato contestuale domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Trapani (TP),
in data 14/10/2002, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 334, parte II, serie A, Ufficio 1.
A tal fine, le parti hanno indicato le condizioni della loro separazione,
anche in relazione all'ffidamento ed al mantenimento dei loro figli,
, nato a [...], il [...]; e Persona_1 [...]
, nato a [...] (tP9, il4.1.2001, minorenne. Parte_2
Con sentenza parziale n. 81/2025 dei 6/3–10/3/2025, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo, ai fini della prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civii del matrimonio, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, che di seguito si riportano:
<< 1) Casa coniugale:
La casa coniugale, sita in Erice Casa Santa (TP) nella Via Massa n. 25 re-
sterà assegnata al SI. Con riguardo ai beni mobili Controparte_1
che l'arredano, sin d'ora, si dà atto che la SI.ra ha già provveduto Pt_1
- 2 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
ad asportare tutto quanto di sua proprietà ivi compresi gli effetti personali;
ad ogni modo, laddove il SI. dovesse rinvenire beni Controparte_1
dell'ex coniuge si impegna a riconsegnarli alla stessa.
2) Disposizioni convenute riguardo ai figli minori:
a) I figli minori, e resteranno affidati ad Persona_1 Parte_2
entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare la responsabilità ge-
nitoriale assumendo congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, e separatamente quelle di ordinaria amministrazione.
b) e saranno collocati prevalentemente Persona_1 Parte_2
con la madre ed abiteranno presso l'unità immobiliare sita in Erice Casa
Santa (TP) nella Via La Russa Giuseppe n. 73.
c) I rapporti di ciascun genitore con i fidi saranno improntati alla massima elasticità e, tuttavia, prevedendo che, nel periodo scolastico, il padre - pre-
vio accordo, anche telefonico con la SI. potrà vedere i figli minori Pt_1
ovvero condurli con sé anche ogni giorno e, in ogni caso, almeno un pome-
riggio a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e lavorativi del padre.
A settimane alterne, i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese alternati (dal sabato pomeriggio e fino alle ore 20:00 della domenica successiva).
d) Per le festività natalizie e , trascorre- Persona_1 Parte_2
ranno, secondo il principio dell'alternanza con un genitore il periodo dal 24
al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
I figli trascorreranno le giornate di Pasqua e Pasquetta alternativamente un
- 3 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
anno con la madre ed un anno con il padre. Per la restante settimana delle vacanze pasquali le parti si accorderanno di volta in volta.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore una setti-
mana a luglio e una settimana ad agosto, compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascuno. I predetti periodi potranno subire una variazione laddove, previo accordo tra i genitori, uno dei due abbia la possibilità di ga-
rantire ai figli periodi di vacanza più lunghi. Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a concordare di anno in anno entro un congruo lasso di tempo le date inerenti le vacanze estive nonché i riferimenti dei luoghi di villeggia-tura ove si recheranno assieme ai minori (recapiti telefonici,
indirizzi, ecc.) prima della partenza.
I genitori, potranno modificare i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e decidere come ripartire le giornate delle altre festività nonché dei compleanni (I Novembre, , 25 aprile ecc.. e relativi ponti) previo Per_2
accordo tra gli stessi.
e) Entrambi i genitori dovranno ripartirsi in modo equo gli impegni di accu-
dimemo dei figli in caso di visite specialistiche, trasferte sportive, ecc..
3) Obbligo di mantenimento dei figli e e Persona_1 Parte_2
disciplina relativa alle spese straordinarie:
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contri- CP_1 Pt_1
buto per il mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT sino al raggiungimen-
to dell'autosufficienza economica.
L'importo verrà versato in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico.
- 4 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
Nei giorni che i figli trascorreranno con il padre, egli dovrà provvedere al lo-
ro mantenimento senza che nulla sia dovuto dalla madre e/o detratto dal contributo al mantenimento mensile.
Anche la SI.ra . quale genitore collocatario, provvederà a sua vol- Pt_1
ta a farsi carico del mantenimento ordinario necessario per i figli minori.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno suddivise nella misura del 50%. A tal proposito le parti dichiarano di volersi attenere alle linee guida adottate a tal proposito dal
Tribunale di Trapani, come da documento che si allega. Entrambi i genitori concordano che i figli continuino a svolgere le attività sportive ed extrasco-
lastiche intraprese in passato e/o ad intraprenderne delle nuove, tenuto conto delle aspirazioni ed inclinazioni degli stessi.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sia erogato per intero in favore della SI.ra . Pt_1
4) Reciproca esclusione dei coniugi da ogni assegno di mantenimento:
I ricorrenti dichiarano di avere capacità lavorative, redditi personali e, in ogni caso, disponibilità economiche adeguate al fine di assolvere al loro au-
tonomo sostentamento, confermando, quindi. di avere concordemente scelto l'esclusione di ogni reciproca contribuzione
5) Reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici (o di altri documenti validi per l'espatrio):
Ciascuno dei coniugi si obbliga a fare tutto quanto in proprio dominio ai fini del rilascio, in favore dell'altro coniuge che glielo abbia richiesto o dei figli minori, del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- 5 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
6) Posizioni debitorie.
Il SI. rappresenta che ad oggi risulta una cartella di pagamento CP_1
n. 29920170008917192000 di € 21.774,00 inerente la posizione debitoria per prestito/finanziamento a suo tempo contratto con CC SPA –
Mediocredito Centrale, per il quale la sig.ra aveva prestato fi- Pt_1
deiussione. Il sig. si impegna a rispondere personalmente della CP_1
detta posizione debitoria e tenere indenne l'ex coniuge da qualsiasi pretesa.>>.
I ricorrenti, hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare,
rinunciando alla comparizione personale.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla pronuncia della loro separazione consensuale, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Infine, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole, sicché possono essere recepite in seno alla presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TRAPANI (TP), in data 14/10/2002, da Parte_1
nata a [...], in data [...], e da
[...] CP_1
- 6 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
, nato a [...], in data [...], trascritto nei CP_1
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 334, parte II,
serie A, Uff. 1, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale
di Trapani, in data 11/12/2025 .
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
RL LV HA
- 7 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. RL LV HA Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1589 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. Mariarosaria Leonetti, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], con Controparte_1
l'Avv. Sabina Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente necessario -
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
concordatario.
Conclusioni dei ricorrenti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, le parti hanno avanzato contestuale domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Trapani (TP),
in data 14/10/2002, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 334, parte II, serie A, Ufficio 1.
A tal fine, le parti hanno indicato le condizioni della loro separazione,
anche in relazione all'ffidamento ed al mantenimento dei loro figli,
, nato a [...], il [...]; e Persona_1 [...]
, nato a [...] (tP9, il4.1.2001, minorenne. Parte_2
Con sentenza parziale n. 81/2025 dei 6/3–10/3/2025, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo, ai fini della prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civii del matrimonio, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, che di seguito si riportano:
<< 1) Casa coniugale:
La casa coniugale, sita in Erice Casa Santa (TP) nella Via Massa n. 25 re-
sterà assegnata al SI. Con riguardo ai beni mobili Controparte_1
che l'arredano, sin d'ora, si dà atto che la SI.ra ha già provveduto Pt_1
- 2 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
ad asportare tutto quanto di sua proprietà ivi compresi gli effetti personali;
ad ogni modo, laddove il SI. dovesse rinvenire beni Controparte_1
dell'ex coniuge si impegna a riconsegnarli alla stessa.
2) Disposizioni convenute riguardo ai figli minori:
a) I figli minori, e resteranno affidati ad Persona_1 Parte_2
entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare la responsabilità ge-
nitoriale assumendo congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, e separatamente quelle di ordinaria amministrazione.
b) e saranno collocati prevalentemente Persona_1 Parte_2
con la madre ed abiteranno presso l'unità immobiliare sita in Erice Casa
Santa (TP) nella Via La Russa Giuseppe n. 73.
c) I rapporti di ciascun genitore con i fidi saranno improntati alla massima elasticità e, tuttavia, prevedendo che, nel periodo scolastico, il padre - pre-
vio accordo, anche telefonico con la SI. potrà vedere i figli minori Pt_1
ovvero condurli con sé anche ogni giorno e, in ogni caso, almeno un pome-
riggio a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e lavorativi del padre.
A settimane alterne, i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese alternati (dal sabato pomeriggio e fino alle ore 20:00 della domenica successiva).
d) Per le festività natalizie e , trascorre- Persona_1 Parte_2
ranno, secondo il principio dell'alternanza con un genitore il periodo dal 24
al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
I figli trascorreranno le giornate di Pasqua e Pasquetta alternativamente un
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Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
anno con la madre ed un anno con il padre. Per la restante settimana delle vacanze pasquali le parti si accorderanno di volta in volta.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore una setti-
mana a luglio e una settimana ad agosto, compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascuno. I predetti periodi potranno subire una variazione laddove, previo accordo tra i genitori, uno dei due abbia la possibilità di ga-
rantire ai figli periodi di vacanza più lunghi. Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a concordare di anno in anno entro un congruo lasso di tempo le date inerenti le vacanze estive nonché i riferimenti dei luoghi di villeggia-tura ove si recheranno assieme ai minori (recapiti telefonici,
indirizzi, ecc.) prima della partenza.
I genitori, potranno modificare i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e decidere come ripartire le giornate delle altre festività nonché dei compleanni (I Novembre, , 25 aprile ecc.. e relativi ponti) previo Per_2
accordo tra gli stessi.
e) Entrambi i genitori dovranno ripartirsi in modo equo gli impegni di accu-
dimemo dei figli in caso di visite specialistiche, trasferte sportive, ecc..
3) Obbligo di mantenimento dei figli e e Persona_1 Parte_2
disciplina relativa alle spese straordinarie:
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contri- CP_1 Pt_1
buto per il mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT sino al raggiungimen-
to dell'autosufficienza economica.
L'importo verrà versato in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico.
- 4 -
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
Nei giorni che i figli trascorreranno con il padre, egli dovrà provvedere al lo-
ro mantenimento senza che nulla sia dovuto dalla madre e/o detratto dal contributo al mantenimento mensile.
Anche la SI.ra . quale genitore collocatario, provvederà a sua vol- Pt_1
ta a farsi carico del mantenimento ordinario necessario per i figli minori.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno suddivise nella misura del 50%. A tal proposito le parti dichiarano di volersi attenere alle linee guida adottate a tal proposito dal
Tribunale di Trapani, come da documento che si allega. Entrambi i genitori concordano che i figli continuino a svolgere le attività sportive ed extrasco-
lastiche intraprese in passato e/o ad intraprenderne delle nuove, tenuto conto delle aspirazioni ed inclinazioni degli stessi.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sia erogato per intero in favore della SI.ra . Pt_1
4) Reciproca esclusione dei coniugi da ogni assegno di mantenimento:
I ricorrenti dichiarano di avere capacità lavorative, redditi personali e, in ogni caso, disponibilità economiche adeguate al fine di assolvere al loro au-
tonomo sostentamento, confermando, quindi. di avere concordemente scelto l'esclusione di ogni reciproca contribuzione
5) Reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici (o di altri documenti validi per l'espatrio):
Ciascuno dei coniugi si obbliga a fare tutto quanto in proprio dominio ai fini del rilascio, in favore dell'altro coniuge che glielo abbia richiesto o dei figli minori, del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
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Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
6) Posizioni debitorie.
Il SI. rappresenta che ad oggi risulta una cartella di pagamento CP_1
n. 29920170008917192000 di € 21.774,00 inerente la posizione debitoria per prestito/finanziamento a suo tempo contratto con CC SPA –
Mediocredito Centrale, per il quale la sig.ra aveva prestato fi- Pt_1
deiussione. Il sig. si impegna a rispondere personalmente della CP_1
detta posizione debitoria e tenere indenne l'ex coniuge da qualsiasi pretesa.>>.
I ricorrenti, hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare,
rinunciando alla comparizione personale.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla pronuncia della loro separazione consensuale, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Infine, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole, sicché possono essere recepite in seno alla presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TRAPANI (TP), in data 14/10/2002, da Parte_1
nata a [...], in data [...], e da
[...] CP_1
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Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1589/2024
, nato a [...], in data [...], trascritto nei CP_1
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 334, parte II,
serie A, Uff. 1, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale
di Trapani, in data 11/12/2025 .
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
RL LV HA
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Tribunale di Trapani Sezione Civile