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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14713 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 55940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55940/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], lo [...]; , Parte_1 Parte_2 nato in [...], il [...]; , nata in [...], il Parte_3
14/12/1989, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: - , nato a [...]/SP (Brasile) Parte_1 in data 03/09/1961; - , nato a [...]/SP (Brasile) in Parte_2 data 20/02/1986; - , nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_3
14/12/1989; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ordinare al ed al in Controparte_1 Controparte_2 persona del e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti […] con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria;
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino Persona_1 italiano nato il [...] nel Comune di Torricella in Sabina (RI), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_4 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 22 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55940/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], lo [...]; , Parte_1 Parte_2 nato in [...], il [...]; , nata in [...], il Parte_3
14/12/1989, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: - , nato a [...]/SP (Brasile) Parte_1 in data 03/09/1961; - , nato a [...]/SP (Brasile) in Parte_2 data 20/02/1986; - , nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_3
14/12/1989; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ordinare al ed al in Controparte_1 Controparte_2 persona del e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti […] con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria;
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino Persona_1 italiano nato il [...] nel Comune di Torricella in Sabina (RI), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_4 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 22 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino