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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.808/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Calà. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 615/2023 del 4/7/2023 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda di , proposta con ricorso depositato il 26/11/2021, volta ad Parte_1 ottenere l'annullamento del provvedimento di disconoscimento della prestazioni di lavoro in agricoltura notificatogli in data 8/4/2021, per violazione di legge e carenza di motivazione e nel merito, in base alla premessa di aver lavorato negli anni 2016-2019 alle dipendenze della Società Semplice Bracco quale bracciante agricolo, il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per detti anni – negatagli con nota del 26/10/2021- e ad essere reiscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, sospendendo ogni richiesta di restituzione delle somme già versate a titolo di disoccupazione agricola, nonché la restituzione delle somme eventualmente trattenute Disattesa l'eccezione di decadenza formulata dall' e ritenuto sufficientemente CP_1 motivato l'atto impugnato (nella parte in cui informa che “a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2020005194 del 19.03.2021 è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'Azienda Agricola Bracco dall'1.10.2017 al 31.12./2018 in quanto insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.”) che riportava, peraltro, la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 42 l. 88/1989 presso il CI , il Tribunale ha ricordato che grava sul lavoratore istante l'onere di allegare specificamente gli elementi che integrano la fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di disoccupazione, non potendosi altrimenti attribuire significato all'eventuale mancata contestazione del convenuto al riguardo e dovendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza assertiva imputabile all'attore”; che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993 con la conseguenza che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio;
ha rilevato che il si era limitato in ricorso ad allegare lo CP_2 svolgimento di attività agricola negli anni 2017 e 2019, omettendo l'indicazione dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, seppure con le proprie particolarità) oggetto di disconoscimento e di cui domanda l'accertamento al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione, nulla precisando, altresì, circa l'ubicazione dei terreni, la tipologia e le tecniche di coltivazione, la retribuzione, le mansioni, le giornate, gli orari che lo avevano impegnato nella prestazione lavorativa a favore della “Società Bracco”.
Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 31/7/2023, reiterando le argomentazioni di merito già dedotte a sostegno del rivendicato diritto, e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale tempestivamente indicata.
Ha resistito l con memoria dell'8/9/2025 che, nel ribadire che il disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro si inseriva nel contesto di un accertamento ispettivo (esitato nella verifica del carattere simulato di gran parte degli altri rapporti instaurati con i braccianti agricoli, v. verbale del 19 marzo 2021, relativo al periodo 1/07/2016-13/08/2020 ) con il quale si era evidenziato l'impiego di un volume di personale dipendente di gran lunga superiore al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima Controparte_3
– e diminuito drasticamente a seguito dell'inizio delle verifiche ispettive – che
[...] attestava, altresì, attraverso l'analisi delle denunce Iva, un andamento assolutamente antieconomico dell'attività di impresa i cui conti bancari non avevano evidenziato movimentazione di contanti tale da giustificare l'erogazione delle retribuzioni, evidenziava la manifesta infondatezza de gravame e delle ragioni prospettate, per la mancata allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti costitutivi dell'asserito rapporto di lavoro subordinato agricolo.
All'odierna udienza la causa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* L'appello è infondato e va respinto. Queta Corte di Appello si è già pronunciata in contenziosi analoghi generati dal medesimo accertamento ispettivo ( cfr. n. 124/2023 R.G.) svolgendo considerazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi. Stabilisce l'art.1 del Dpr 3 dicembre 1970, n.1049 (recante norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.: le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti;
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui avallato, è nel senso che “iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto CP_1 di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 e n. 2739/2016) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 5/4/2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29/5/2000 n.7093). Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice. In tale ambito, dunque, la circostanza che l – in base ad autonomo accertamento CP_1 ispettivo esitato nel su citato verbale del 19 marzo 2021– abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato agricolo perché simulato, cancellando il ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, comportava e comporta l'onere dell'odierno appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse soltanto l'asserito datore di lavoro. Premesso che, dunque, nella specie, l'accoglimento del gravame sia subordinato all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato, ritiene la Corte che l'appellante non abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio.
Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dalla allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalla quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo. Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (da ritenere attenuata in ipotesi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata- v. Cass n.7587/2018). Elementi, quelli elencati, neppure allegati in prime cure dal ricorrente che, limitandosi a contestare l'esito dell'ispezione nonché la legittimità del provvedimento impugnato, e di tutti gli atti che ne derivano ed omettendo, altresì, di precisare i comuni e le località in cui erano ubicati i terreni presso i quali aveva svolto le sue mansioni (neppure indicate) oltre che l'orario di lavoro osservato e i giorni della settimana in cui le ha prestate, ha dedotto, a sostegno dell'assunto di avere svolto attività lavorativa” nel corso degli anni 2016 e 2017 presso varie presso la sita a Palma di Montechiaro in c.da Controparte_3
ON CO con sede legale a Palma di Montechiaro sulla S.S.115, 58” sede ove “svolgeva attività di bracciante agricolo per la coltivazione e raccolta di prodotti agricoli” (non meglio precisati) come risultante, a suo dire “sia dai contratti di lavoro, dagli , dalle buste paghe e dai CP_4
CUD dei relativi anni”, una prova testimoniale, già correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, perché meramente assertiva dell'esistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall' e non articolata in maniera circostanziata (E' vero che il sig. CP_1 Pt_1 ha lavorato per gli anni 2016-2017-2018-2019 alle dipendenze dalla Società Semplice Bracco”;
“E' vero che il sig. svolgeva lavoro di coltivazione e raccolta alle dipendenze della Società Pt_1
Semplice Bracco”;
“E' vero che lei vedeva tutti i giorni degli anni 2016-2017-2018-2019 il sig. sul posto di Pt_1 lavoro svolgere attività alle dipendenze della Società Semplice Bracco”). Non soccorre ad emendare tale carenza di allegazione l'articolazione maggiormente analitica dei capitolati istruttori contenuta nell'atto di gravame. Correttamente, invero , ne va rilevata la tardività in relazione al “rito lavoro” in cui l'onere di tempestiva allegazione comporta l'assolvimento dello stesso dalle parti nel loro primo scritto difensivo (nella specie, ricorso ex art. 414 cpc). La carenza allegatoria era, inoltre, ostativa all'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art 421 e 437 cpc, che possono riguardare soltanto fatti tempestivamente allegati dalle parti, e laddove sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.(v. Cass. Ordinanza n.1100 del 16/01/2023 e sentenza n.25346 del 9/10/2019). La prova testimoniale che l'appellante reitera in questa sede su capitoli diversi da quelli proposti in ricorso, è, quindi, inammissibile. Parimenti non utile allo scopo, a fronte della contestazione del carattere fittizio del rapporto o dell'insussistenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., è la documentazione prodotta dal lavoratore per il suo carattere meramente indiziario in quanto di provenienza unilaterale (costituita dalle buste paga, dai contratti di lavoro, dalle Comunicazioni obbligatorie Unificato Unilav e dai modelli reddituali) ossia formata dal presunto datore di lavoro sulla scorta dei medesimi dati che l' ha contestato, ed CP_5 inidonea, quindi, a dimostrare sia l'esistenza che la consistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso, come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Proprio perché funzionali a fornire l'apparenza di regolarità nei casi di rapporti lavorativi simulati, l'indagine circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda datrice, non può, difatti, fondarsi sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera.
In ogni caso la genericità del contenuto di tali Modelli Unilav e delle buste paga, oltre che dei contratti di lavoro (ove le mansioni sono indicate come generici lavori vari di bracciante agricolo) nulla apportano alla tesi del ricorrente e non smentiscono l'esito dell'indagine ispettiva.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata. Il soccombente deve essere tenuto indenne dall'onere delle spese processuali ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 615/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 4 luglio 2023. Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio. Palermo 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco