Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 10/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. PE Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. NC Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 76/A/2025 nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità iscritto al n. 7028/R del registro di Segreteria, depositato in data 14 luglio 2025,
promosso da:
- PO ZI, nato a [...] e Linosa (AG), il 02.01.1965, EN ND, nato a [...], il [...], IL NC, nato a [...], il [...], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ZI Cucchiara (C.F.: [...]; fax:
092526944; PEC: ignazio.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) del foro di Sciacca, con studio in Sciacca nella Via Cappuccini n. 7, giusta procura alle liti allegata all’atto di gravame, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore nonché digitalmente al suo indirizzo di posta elettronica certificata;
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;
e nei confronti di:
IS FI, nato ad [...] il [...], IN GI, nata a [...] il [...], D’ER NO, nato a [...] il 25.10.1963, e IL ND, nato a [...] il [...];
- nel giudizio di appello incidentale n. 7028/R del registro di Segreteria, depositato in data 18 luglio 2025, promosso da:
- D’ER NO, nato a [...] il [...], e IN GI, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni MM
(p.e.c.: giovanniimmordino@pec.it) e PE MM (p.e.c.:
giuseppeimmordino@pec.it), del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Palermo nella Via Libertà n. 171;
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;
e nei confronti degli appellanti principali, di IS FI e IL ND;
- nel giudizio di appello incidentale n. 7028/R del registro di Segreteria, depositato in data 22 luglio 2025, promosso da:
IL ND, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Seminara del foro di Catania (p.e.c.:
nicola.seminara@pec.ordineavvocaticatania.it), con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. del predetto difensore e con domicilio fisico presso il suo studio sito in Catania, corso delle Province n. 203;
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;
e nei confronti degli appellanti principali e incidentali nonché di
IS FI
per la riforma della sentenza, resa inter partes, n. 130/2025 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 22.1.2025, pubblicata il 6.5.2025 e notificata il 14.5.2025 Esaminati gli atti e documenti di causa Uditi, all’udienza del 20 novembre 2025, l’Avv. ZI Cucchiara per gli appellanti principali, l’Avv. Giovanni MM per gli appellanti incidentali D’ER e IN, l’Avv, Nicola Seminara, per l’appellante incidentale IL ND, e il V.P.G. Maria Concetta Carlotti per l’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana
Ritenuto in
FATTO
1.1. Con atto di citazione depositato il 28 dicembre 2023 la Procura regionale conveniva in giudizio IS FI, IN GI, D’ER NO, IL ND, PO ZI, EN ND e IL NC per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 1.017.612,01, oltre accessori e spese di giustizia in favore dello Stato, per il danno erariale derivante al Comune di IA dagli asseriti indebiti pagamenti effettuati in violazione del divieto di “soccorso finanziario”, nel periodo novembre 2019-febbraio 2023, da parte del suddetto ente locale in favore della propria azienda speciale “AM” (Azienda municipale fiere e mercati), già posta in liquidazione con delibera di C.C. n. 174 del 12.09.2017.
Il Requirente precisava che i convenuti avevano rivestito nella vicenda in esame i seguenti ruoli: a) dott. ND IL, dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie del Comune di IA; b) dott.ri FI IS, GI IN e NO D’ER, componenti la Commissione straordinaria (nominata con DPR del 05.09.2018) a seguito dello scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose; c)
dott.ri ZI PO, ND EN e NC IL, membri del Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale.
In ragione del ruolo da ciascuno di essi rivestito, la contestazione del danno erariale era ripartita nel modo seguente: 1) euro 682.545,00, con suddivisione interna di 1/7 pari a euro 97.506,43, a carico di ciascuno dei suddetti sette convenuti; 2) euro 335.067,01 a carico del solo convenuto IL ND.
1.2. Il Pubblico Ministero rappresentava che le indagini avevano avuto impulso dai seguenti atti:
a) il procedimento istruttorio traeva origine dalla denuncia di danno erariale prot. n. 4028/SG del 12.12.2018 con la quale il Segretario generale p.t. del Comune di IA segnalava che, con le determinazioni dirigenziali n. 1169 del 01.06.2018 e n. 2386 del 26.10.2018, l’Ente locale aveva disposto diversi pagamenti in favore dei creditori della suddetta Azienda speciale in liquidazione, in violazione del divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati dalla P.A., applicabile anche alle aziende speciali, soprattutto se poste in liquidazione;
b) con nota n. 29083 del 09.07.2019 il dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie, dott. ND IL, trasmetteva una relazione, volta a confutare quanto esposto dal Segretario comunale nella denuncia di danno erariale, argomentando di avere proceduto al pagamento di somme di cui l’AM era creditrice nei confronti del Comune, per come certificato nelle verifiche dei rapporti credito/debito ex art. 6, co. 4, del D.L. 95/2012 ed asseverato dagli organi di revisione dell’Ente locale e dell’AM, e che i pagamenti previsti nella determina n. 2386 del 26.10.2018 erano stati liquidati solo parzialmente, nei limiti del prospettato debito comunale nei confronti dell’AM mentre, per il resto, la stessa determina era stata sospesa con il successivo provvedimento n. 2553 del 30.11.2018;
c) con nota prot. 45743 del 28.10.2019 il Comune trasmetteva la deliberazione n. 43 del 26.09.2019, con la quale la Commissione straordinaria nominata con DPR del 05.09.2018, a seguito del decreto di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose (composta dai dott.ri FI IS, GI IN e NO D’ER) con i poteri del Consiglio Comunale e all’unanimità, aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. b), del TUEL, il debito fuori bilancio, pari a euro 682.545,00, “da corrispondere all’Azienda AM in liquidazione per la copertura delle perdite gestionali ante liquidazione”.
Nella stessa delibera veniva impegnata la somma di euro 350.000,00 al cap. 7870/10 del corrente bilancio 2019 mentre, per la restante parte di euro 332.545,00 l’Ente si riservava di assumere il relativo impegno di spesa sul “Fondo perdite partecipate” degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Tale deliberazione veniva approvata su proposta del dirigente ND IL, che vi apponeva anche i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, e con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti
(dott.ri ZI PO, ND EN e NC IL) reso con verbale n. 46 del 26.09.2019.
1.3. Secondo la Procura regionale, tale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio aveva determinato un danno erariale in pregiudizio del Comune in quanto adottata in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore e con una motivazione estremamente generica, recante il mero richiamo alle disposizioni di legge, ad alcuni provvedimenti precedentemente adottati, a talune deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e corredata dall’attestazione “del rispetto delle condizioni di cui all’art. 194 TUEL”
da parte del Collegio dei revisori della AM in liquidazione.
Il pubblico ministero evidenziava inoltre che lo statuto di AM, approvato con deliberazione del C.C. n. 84 del 29.05.1996, non prevedeva la possibilità di ripianare eventuali disavanzi dell’AM mentre il contratto di servizio, all’art. 24, stabiliva che il Comune potesse riconoscere come costi sociali eventuali perdite d’esercizio, previa pronuncia di una Commissione mista, composta e nominata secondo la disciplina di cui al successivo art. 25, e nel limite di un quarto del trasferimento complessivo; il Comune, quindi, con la delibera assunta, avrebbe ignorato totalmente tali limiti e condizioni.
Oltretutto, secondo la prospettazione dell’Inquirente, l’avere collegato il riconoscimento del debito fuori bilancio alla copertura delle perdite gestionali “ante liquidazione”, costituiva una evidente elusione del divieto di soccorso finanziario ad organismi partecipati dall’ente locale in stato di liquidazione.
L’Ufficio requirente richiamava altresì la giurisprudenza contabile secondo cui la messa in liquidazione di un ente partecipato fa venire meno la necessità della costituzione di un fondo vincolato per le perdite delle partecipate, ai sensi dell’art. 1, commi 550-552, della L. n.
147/2013 (ora art. 21 del D.lgs. n. 175/2016), per cui, nel caso in cui l’azienda speciale sia stata già posta in liquidazione, il ripiano dei disavanzi di gestione non potrebbe trovare legittima copertura in tale fondo e l’accollo dei disavanzi dell’azienda speciale, coperto con gli accantonamenti del fondo vincolato, sarebbe un’operazione ingiustificata, effettuata in violazione dei suddetti limiti normativi.
A tal proposito, si evidenziava che l’azienda speciale, almeno a decorrere dall’anno 2012, aveva riportato rilevanti perdite di esercizio con la sopravvenuta impossibilità a conseguire l’oggetto sociale; tale fattispecie rientrava pertanto pienamente nella previsione dell’art 14, co. 5 del D.Lgs. 175/2016, recante il principio generale del divieto per l’ente partecipante di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie
“a fondo perduto” in favore di società partecipate in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatorie e residuali con finalità di risanamento aziendale.
In ultimo, la Procura regionale aggiungeva che il ripiano dei debiti dell’AM in liquidazione con risorse del bilancio comunale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo di un’eventuale responsabilità del Comune nei confronti dei creditori dell’azienda, stante l’autonomia patrimoniale di questa e la piena separazione soggettiva e patrimoniale tra l’ente locale e l’azienda speciale.
Nell’affermare che la delibera n. 43/2019 di riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio era stata causa di danno erariale, la Procura attrice riconduceva la responsabilità del pregiudizio arrecato alle casse dell’ente locale alla condotta gravemente colposa dei componenti la Commissione straordinaria che l’avevano approvata, del dirigente responsabile che l’aveva proposta, apponendovi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché dei componenti il Collegio dei revisori dei conti del Comune che sulla stessa avevano espresso parere favorevole.
1.4. Una seconda voce di danno, imputata al solo dirigente IL ND, era costituita dalla somma di € 335.067,01, concernente i diversi pagamenti (precisamente, n. 16 mandati elencati nell’atto di citazione in una apposita tabella riepilogativa) da costui disposti in favore di AM nel periodo ottobre 2019-febbraio 2023 per l’importo complessivo di euro 1.017.612,01, di gran lunga superiore alla somma autorizzata con la contestata deliberazione n. 43/2009. L’imputazione a carico del dirigente veniva quindi determinata per differenza tra il totale di tutti i pagamenti illecitamente disposti e l’importo approvato con la deliberazione n. 43/2009 (euro 1.017.612,01 detratti euro 682.545,00).
Il Requirente evidenziava che tali atti di liquidazione e di pagamento, dopo il richiamo alla deliberazione n. 43/2019 di riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 682.545,00, nel dispositivo davano atto che la somma impegnata/liquidata “sarà scomputata dal debito fuori bilancio riconosciuto con Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.09.2019”. Tuttavia, il IL aveva illecitamente continuato a disporre i pagamenti, a semplice richiesta del Commissario liquidatore dell’Azienda speciale, anche dopo l’esaurimento dell’importo autorizzato, avendo omesso di effettuare un semplice calcolo matematico per limitare gli esborsi alla sola somma riconosciuta
(seppure illegittimamente), causando, in tal modo, ulteriore nocumento alle casse dell’ente locale.
Reputate non convincenti le deduzioni preprocessuali dei soggetti invitati, la Procura regionale li ha citati in giudizio chiedendo la loro condanna, nei termini di cui in premessa (cfr.1.1.), a titolo di colpa grave.
2.1. La posizione processuale del convenuto IS FI è stata definita con rito abbreviato ex art. 130 c. g. c., con sentenza n.
350/2024, con il pagamento del 30 per cento della somma contestatagli.
2.2. Quanto agli altri convenuti, il Collegio di prime cure, valutate le difese da costoro proposte e sulla base del compendio probatorio offerto dalla Procura regionale, ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice condannando IL ND al pagamento della somma di euro 54.226,22 e i convenuti IN GI, D’ER NO, PO ZI, EN ND e IL NC al pagamento di euro 31.351,95 ciascuno in favore del Comune di IA. A tali determinazioni la Sezione territoriale è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni.
Premessa la ricostruzione normativa della natura delle aziende speciali e dei rapporti con l’ente locale, il Collegio ha ravvisato sussistente, nel caso di specie, la violazione del generale divieto del “soccorso finanziario” di cui all’art. 14, co. 5, del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), atteso lo stato di liquidazione dell’azienda (disposta con del. CC n. 174 del 21.09.2017)
e l’insussistenza di un interesse di carattere generale legittimante l’operazione realizzata. I giudici di prime cure non hanno infatti ritenuto condivisibili le difese dei convenuti sull’immanenza dell’interesse pubblico al soccorso finanziario dell’Azienda, a fronte di un grave difetto motivazionale della delibera n. 43/2019, laddove la giurisprudenza contabile richiede invece una motivazione rafforzata per i casi di operazioni straordinarie di salvataggio eccezionalmente realizzate in deroga al menzionato art. 14 TUSP.
È stato altresì rilevato che l’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio non rientra neppure nella previsione dell’art. 194, comma 1 lett. b) del TUEL, che consente all’ente locale di riconoscere i debiti derivanti da “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”.
Sul punto, il Collegio, dopo avere precisato che tale ultima circostanza non era stata contestata dalle difese dei convenuti, ha affermato che, stante lo scarno e generico impianto motivazionale della delibera n.
43/2019, non era neppure possibile evincere le ragioni della scelta di fornire copertura alle perdite gestionali strutturali di AM. Dal testo della contestata delibera non si riusciva poi a comprendere come fosse stato individuato l’importo del debito da riconoscere (pari ad euro 682.545,00), a fronte di perdite cumulate, nel periodo 2012-2017, per un importo superiore ai 2,3 mln di euro. Altrettanto apparenti ed oscuri risultavano i pareri allegati alla delibera della C.S. promananti dal Collegio dei revisori dei conti del Comune e dal dirigente IL
ND.
In accoglimento dell’eccezione proposta dal convenuto IL ND di applicazione della disciplina del c.d. “scudo erariale”, ex art. 21, co. 2 del d.l. n. 76/2020 e s.m.i., a tutti i trasferimenti a fondo perduto effettuati dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore della suddetta normativa), il Collegio, considerato che la contestazione attorea riguardava condotte commissive gravemente colpose, ha dunque respinto la domanda della Procura regionale relativamente ai pagamenti eseguiti nel periodo dal 17 luglio 2020 al 24 febbraio 2023.
La pretesa della Procura erariale è stata così accolta limitatamente al danno non coperto dallo scudo erariale ed ammontante ad euro 323.111,43: tale importo è costituito da quattro pagamenti di cui soltanto i primi tre, per euro 292.611,43, trovano causa nella suddetta delibera di riconoscimento n. 43/2019, mentre il quarto, di euro 30.500,00, pur indicando formalmente quale copertura lo scomputo dell’importo riconosciuto con il suddetto debito, è stato successivamente oggetto di rettifica con determina n. 1779 del 04.07.2023 del dirigente p.t. IL ND, individuando come ragione giustificativa la delibera del. C.C. n. 67-2018 di approvazione della due diligence di AM in liquidazione.
In considerazione di ciò, il residuo danno erariale di euro 292.611,43 è stato attribuito a ciascuno dei sette convenuti, pro quota, nella misura di euro 41.801,63, mentre l’ulteriore danno di euro 30.500,00 è stato imputato esclusivamente e per intero al convenuto IL ND, il quale è stato considerato responsabile del complessivo esborso di euro 72.301,63.
2.3. Il Collegio ha respinto l’eccezione sollevata dalle difese di compensatio lucri cum damno, nell’ottica della cd. “finanza pubblica allargata” per l’utilità ricevuta dall’erario (molti dei pagamenti in contestazione si riferivano infatti a debiti tributari e previdenziali) e per i vantaggi conseguiti da AM in termini di accesso alla cd.
“rottamazione ter”, con conseguente significativo abbattimento del debito tributario dell’azienda speciale in liquidazione.
Sul punto, non è stata ravvisata dai primi giudici l’identità fra amministrazione/comunità amministrata danneggiata e amministrazione/comunità amministrata comunque avvantaggiata (C.
conti, SS.RR., sent. n. 24/2020/QM/SEZ ove si afferma che il danno e il vantaggio si possono compensare quando incidono sullo stesso patrimonio), risultando evidente che i vantaggi prospettati dalle difese fanno riferimento a soggetti diversi dal Comune di IA.
Su richiesta dei convenuti, il Collegio ha invece ritenuto che vi fossero gli estremi per applicare il potere riduttivo, risultando oggettivamente che nella gestione del rapporto tra il Comune di IA e l’Azienda speciale non erano stati adeguatamente esercitati dall’ente locale i necessari poteri di vigilanza e controllo sin dall’anno 2012 quando AM aveva iniziato a maturare importanti e sistematiche perdite di gestione.
Tali circostanze hanno quindi indotto il Collegio ad applicare il potere riduttivo dell’addebito nella misura del 25 per cento nei confronti di tutti i convenuti ai quali è stato quindi imputato il residuo 75 per cento del danno non oggetto di “scudo erariale”. Conclusivamente, IL ND è stato condannato al pagamento in favore del Comune di IA della somma complessiva di euro 54.226,22 mentre i convenuti Termine GI, D’ER NO, PO ZI, EN ND e IL NC sono stati condannati al pagamento in favore del suddetto ente locale della somma di euro 31.351,95 ciascuno, oltre accessori di legge.
3.1. Con l’odierno atto di appello principale, depositato in data 11.7.2025 e regolarmente notificato alle controparti, PO ZI, EN ND e IL NC, per il tramite dell’Avv. ZI Cucchiara, hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata quanto ai capi dal 4.1. al 4.5. nei quali il Collegio di prime cure, accertati la sussistenza del danno, il nesso causale e la condotta gravemente colposa dei convenuti, ha affermato la loro responsabilità per il pregiudizio erariale arrecato al Comune di IA.
Premessa un’ampia ed articolata ricostruzione della vicenda fattuale, arricchita da innumerevoli note di testo richiamanti i diversi documenti citati dalla difesa, la difesa espone le “modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice con indicazione delle circostanze da cui derivano le violazioni di legge commesse con l’impugnata sentenza” formulando le censure alla sentenza gravata nel modo che segue:
- “sull’asserita sussistenza del danno erariale”.
Non condividono gli appellanti la motivazione con cui i primi giudici, pur in presenza di pagamenti eseguiti in favore dell’erario (per imposte e oneri contributivi a carico di AM), hanno ritenuto non applicabile il principio della c.d. compensatio lucri cum damno espressamente codificato dall’art. 1, comma 1 bis, della L. n. 20/1994. Quanto affermato nella sentenza, con il richiamo alla non pertinente pronuncia delle SS.RR. n. 24/2020/QM/SEZ, è in contrasto con la lettera della norma, ove si afferma chiaramente che i vantaggi possono riguardare anche “altra amministrazione‟ o la “comunità amministrata‟. Nel caso di specie, i vantaggi hanno riguardato non solo l’amministrazione dello Stato (per la riscossione di imposte da condono fiscale, volto a rimpinguare le casse dello Stato e non certamente a favorire il debitore)
ma anche l’intera “comunità amministrata” del Comune di IA, la quale non ha dovuto subire alcuna interruzione del servizio pubblico.
Si richiama, tra gli altri, il recente parere della Sez. Contr. Marche n. 45 del 17.5.2024, a tenore del quale il c.d. “soccorso finanziario” ad una società partecipata (ancorché in liquidazione) è ammissibile qualora, nel bilanciamento tra costi e benefici, l’intervento dell’ente finanziatore costituisca una scelta discrezionale, a tutela di un interesse pubblico, che si traduca in un concreto vantaggio per la comunità amministrata.
In questo senso, con il contestato riconoscimento del debito fuori bilancio, frutto di esercizio del potere discrezionale, si è voluta garantire la continuità dell’attività fieristica e mercatale, di primaria importanza per l’intero territorio regionale, per salvaguardare gli interessi economici del territorio, con effetti assolutamente positivi per i cittadini del Comune di IA. Infatti, se non si fosse proceduto al riconoscimento del debito in questione, salvaguardando così il patrimonio sociale dall’aggressione dei creditori, si sarebbe cagionato un danno incalcolabile alla collettività perché il Polo Fieristico EMAIA ed il suo Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso rappresentano la colonna portante dell’economia del Comune di IA e dell’intero territorio limitrofo.
In ordine a tale profilo, gli appellanti si dolgono della mancata ammissione, senza adeguata motivazione, della prova testimoniale del dott. Giovanni Coviello, commissario liquidatore dell’AM.
Per altro verso, ha errato il primo giudice laddove ha affermato che le argomentazioni difensive, con cui è stata specificata la finalità del riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto volto preservare i padiglioni espositivi della cittadella fieristica, in dotazione ad AM, dalle possibili iniziative di recupero coattivo dei creditori, integrano una motivazione postuma non improntata ad un criterio di razionalità economica a tutela degli interessi finanziari del Comune di IA.
Parimenti errate si reputano le considerazioni espresse dai giudici di prime cure sulle azioni preventive idonee a scongiurare il danno, consistenti nel ricorso alla procedura di risoluzione del contratto di servizio (ai sensi del relativo art. 14) con la corresponsione all’Azienda speciale della prevista equa indennità. In proposito, va rilevato che l’equa indennità sarebbe stata calcolata sul valore di € 2.342.340,0013 delle strutture metalliche non permanentemente fissate al suolo ed il suo ammontare sarebbe stato indubbiamente superiore a quello del debito fuori bilancio in contestazione. Con la contestata delibera di riconoscimento sono stati invece efficacemente bloccati i possibili pignoramenti dei creditori privilegiati e, pertanto, nell’escludere la sussistenza del danno erariale, si potrebbe, al limite, ipotizzare un
“danno giusto” ossia giustificato dall’interesse pubblico al mantenimento della piena funzionalità del polo fieristico di IA.
- “Sull’asserita sussistenza dell’elemento soggettivo”.
Le considerazioni dianzi svolte inducono parimenti a ritenere del tutto infondata l’affermata sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. Se infatti costoro non avessero espresso il parere favorevole al riconoscimento del debito, oggi verosimilmente il servizio fiere e mercati non sarebbe attivo, con gravissimo danno per l’intera economia locale.
- “Sull’errata motivazione che sottende la riduzione al 25% del danno”.
Difetta una seria e congruente motivazione sulla misura della riduzione del danno: la decisione dei primi giudici sconta il grave limite dell’attribuzione di responsabilità oggettiva a terzi estranei alle cause del danno. Ci si chiede come sia possibile, infatti, che gli appellanti, in servizio dal 2018 al 2021, tenuti (su richiesta) ad esercitare la propria attività consultiva, possano essere chiamati a rispondere di atti ed attività risalenti ad epoca precedente la propria nomina.
Conclusivamente, gli appellanti testualmente chiedono:
“1. In linea principale, annullare l’impugnata sentenza, perché totalmente illegittima in fatto ed in diritto;
2. In via subordinata, riformare detta sentenza riducendo, nella ulteriore misura ritenuta corretta, la percentuale di danno a carico degli appellanti;
3. In via istruttoria, ammettere, ove ritenuto utile ai fini del decidere, la prova testimoniale del Dr. Giovanni Coviello sull’articolato di prova di cui in narrativa”.
3.2. Con memoria depositata il 24.9.2025 l’Ufficio di Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni prendendo posizione sulle censure degli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame.
Preliminarmente, l’Ufficio di procura appellato ha sottolineato che le scelte discrezionali dell’Amministrazione sono insindacabili purché si collochino all’interno del perimetro consentito dalla legge e siano adeguatamente motivate. Nel caso di specie, si riscontra, invece, la palese violazione di legge, quanto al divieto di “soccorso finanziario” e all’art. 194 TUEL, e una motivazione del tutto carente circa le ragioni dell’intervento di salvataggio. Qualora si volesse poi configurare la delibera n. 43/2019 come una consapevole deroga al suddetto divieto, consentita dalla giurisprudenza contabile in casi del tutto eccezionali, manca la necessaria motivazione rafforzata, atta al superamento del suddetto divieto.
Vengono poi contestate tutte le difese degli appellanti volte a ricondurre l’operato trasferimento finanziario “a fondo perduto” ad un
“danno giusto” perché nell’interesse della comunità amministrata.
L’Ufficio appellato ricorda infatti che AM era un’azienda strumentale dotata di personalità giuridica e di un proprio autonomo e separato patrimonio la quale, a causa della mala gestio dei propri amministratori, ha maturato una tale esposizione debitoria da non potere più continuare ad operare. Dal progetto generale di liquidazione è infatti agevole riscontrare che i creditori di rango privilegiato dell’Azienda (i quali potevano quindi aggredire il patrimonio costituito dalle strutture metalliche) vantavano crediti per oltre 3.000.000 di euro; è lecito quindi chiedersi come fosse possibile far fronte a tale debito con appena 682.545,00 di euro, somma oggetto della contestata delibera di riconoscimento. Deve quindi ritenersi che il reale intento, di natura illecita, sotteso alla deliberazione fosse quello di ridurre il credito privilegiato dell’Erario verso l’Azienda, con pagamenti a carico delle casse comunali, liberando in tal modo il patrimonio di AM affinché gli altri creditori, i quali vantavano ragioni di credito almeno per €
1.557.000,00 (crediti commerciali) e per € 236.613,39 (altri crediti),
potessero aggredirlo.
Sotto questo profilo, non è un caso che le motivazioni addotte dalle difese siano postume: esse sono state concepite ex post per giustificare una decisione che non corrispondeva né ai requisiti previsti dalla legge per i casi eccezionalmente consentiti di soccorso finanziario né ai presupposti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Quanto alle condotte gravemente colpose tenute dagli appellanti, non vi è dubbio che, in particolare il Collegio dei Revisori dei conti abbia espresso, con grave negligenza ed imperizia, il proprio parere favorevole al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, sostenendone quindi la congruità, coerenza ed attendibilità, abdicando così al proprio fondamentale ruolo di garanzia, nella cornice dei controlli interni dell’ente locale, e avallando una deliberazione adottata in totale assenza dei presupposti legittimanti.
Infine, relativamente alla quantificazione del potere riduttivo, il Collegio ha già proceduto ad una sensibile decurtazione del danno, tenendo conto delle quote di esso riconducibili alla generale e prolungata tolleranza delle condotte di mala gestio degli organi dell’azienda speciale da parte del Comune che non ha mai esercitato adeguatamente i propri poteri di vigilanza e controllo.
3.3. Con memoria depositata il 29.10.25 il difensore degli appellanti ha replicato alle conclusioni dell’Ufficio di Procura formulando le seguenti osservazioni:
- grazie all’operazione di riconoscimento effettuata, è stato possibile ripianare il debito verso lo Stato (oltretutto con un risparmio di circa €
300.000 usufruendo della cd. “rottamazione ter”), evitando così atti di pignoramento sul patrimonio e, dunque, il pericolo dell’interruzione del servizio; si è consentito alla AM (in liquidazione) di poter predisporre il bilancio intermedio di liquidazione del 2022, approvato con delibera G.M. n. 543 del 29-11-2024; è stato possibile concedere in locazione le strutture metalliche, per il prezzo annuo di € 65.336,82, alla IA TI Srl (interamente partecipata dal Comune) la quale ha garantito una gestione assolutamente positiva; viene altresì allegato alla memoria un articolo di stampa concernente il rilancio del mercato ortofrutticolo di IA grazie ai lavori di riqualificazione della struttura recentemente deliberati. Manca quindi il danno erariale prospettato poiché le strutture metalliche non sono oggetto di pignoramento.
Quanto al profilo delle condotte e dell’applicazione del potere riduttivo, si insiste sulle argomentazioni già spese nell’atto introduttivo, sottolineando il carattere doveroso del riconoscimento del debito fuori bilancio, nell’interesse esclusivo della comunità vittoriese, evidenziando la necessità di un obbligo di puntuale motivazione, disatteso dai primi giudici, circa la quantificazione della percentuale di riduzione del danno applicata.
4.1. Con atto di appello incidentale tempestivamente notificato e depositato il 18/07/2025, D’ER NO e IN GI, per il tramite degli avv.ti Giovanni MM e PE MM, hanno proposto gravame avverso la citata sentenza.
Gli appellanti incidentali, dopo avere ampiamente illustrato il contesto socioeconomico in cui è maturata la decisione di riconoscimento del debito fuori bilancio in contestazione, hanno formulato i seguenti motivi di impugnazione:
- “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del danno erariale”.
La sentenza, nel rilevare il difetto motivazionale della delibera n.
43/2019 e la necessità di una motivazione rafforzata idonea a giustificare eventuali operazioni straordinarie di “soccorso finanziario”,
eccezionalmente consentite dalla giurisprudenza contabile, non ha tuttavia negato la cogenza, per il Comune di IA, di impedire che i creditori di AM aggredissero i beni patrimoniali dell’Azienda speciale, funzionali alla salvaguardia della continuità del servizio fieristico. Si tratta, come è noto, dei capannoni, realizzati dal Comune e a suo tempo conferiti al patrimonio dell’Azienda speciale, i quali, dopo la liquidazione di AM, sono stati locati alla società IA TI SR, interamente partecipata dal Comune di IA.
I giudici di prime cure hanno ritenuto che l’opzione alternativa lecita, idonea alla migliore tutela dell’interesse pubblico, consistesse nel ricorso allo strumento di cui all’art. 14 del contratto di servizio, ove si prevede la possibilità di restituzione dei beni patrimoniali al Comune con il pagamento di un’equa indennità rapportata al valore delle stesse.
Tuttavia, in questo caso, l’esborso necessario (pari ad oltre 2 milioni di euro) sarebbe stato di gran lunga maggiore rispetto al debito riconosciuto e i giudici di prime cure non hanno affatto chiarito come il Comune avrebbe potuto in concreto reperire le necessarie risorse finanziarie, essendosi limitati a precisare che il pagamento sarebbe potuto avvenire anche in forma rateale in più esercizi.
Secondo la prospettazione degli appellanti, tuttavia, tale alternativa non era realisticamente praticabile in quanto avrebbe certamente comportato, nelle more, il pignoramento dei padiglioni espositivi da parte dei creditori e la conseguente compromissione dell’interesse pubblico al mantenimento della funzionalità del polo mercatale e fieristico di IA. La sentenza appellata, ponendosi in una prospettiva astratta, non ha affatto spiegato in che modo l’alternativa individuata avrebbe messo al riparo i capannoni dalle iniziative dei creditori muniti di privilegio (crediti tributari e contributivi). Neppure è pensabile che il Comune operasse la mera retrocessione delle strutture senza corrispondere l’equa indennità, arrecando così grave pregiudizio delle ragioni dei creditori.
A questo punto, appare chiaro che il Collegio di prime cure, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un interesse pubblico alla funzionalità del servizio mercatale, di per sé evidente in tutti gli atti adottati dal Comune
(e, successivamente dalla Commissione straordinaria) sin dalla messa in liquidazione di AM, ha affermato che l’intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, effettuato con la delibera n. 43/2019, costituisce danno erariale solo perché tale provvedimento presenta una motivazione carente che non consente di ricostruire le ragioni per le quali si è ritenuto di compiere questa operazione di “salvataggio”
dell’ente in liquidazione.
Il vizio della sentenza impugnata consiste, pertanto, nell’avere riconosciuto la responsabilità erariale degli appellanti nonostante l’oggettiva ed immanente sussistenza di un interesse pubblico adeguato alla deroga del generale divieto di soccorso finanziario.
Difetta, quindi, il danno erariale contestato (verificabile solo in assenza dell’interesse pubblico), non essendo il nocumento all’erario ricollegabile al solo dato formale della motivazione imperfetta poiché una motivazione non esauriente non può essere, di per sé, causa di un danno ingiusto. In altre parole, la motivazione difettosa riscontrata dai primi giudici non può essere fonte di alcun danno configurandosi come una mera inadeguata rappresentazione dell’inesistenza dello stesso.
Va altresì evidenziato che tale modo di procedere ha anche prodotto rilevanti economie a vantaggio dello stesso Comune, il quale come socio unico, al momento della chiusura della liquidazione, avrà diritto alla restituzione del patrimonio residuo (e dunque dei padiglioni salvati dal pignoramento), previo pagamento dell’indennità opportunamente e doverosamente decurtata di quanto già versato dall’Ente per il soccorso finanziario.
“2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta (colpa grave)”.
Su tale specifico punto, gli appellanti incidentali evidenziano che la sentenza accoglie la tesi della Procura attrice, secondo cui la colpa grave dei membri della Commissione risulterebbe dalle seguenti circostanze: “dalla semplice lettura della missiva prot. n. 4028/SG, emerge che il Segretario Comunale e la giurisprudenza nella stessa missiva richiamata, già delineavano chiaramente il quadro normativo generale e i precisi canoni ermeneutici vigenti in materia, rendendo edotta la Commissione straordinaria dell’illiceità di qualunque esborso finanziario a carico del Comune per ripianare i debiti di una azienda speciale in liquidazione”.
Tuttavia, il riferimento alla “missiva prot. n. 4028/SG” del Segretario Generale (cioè, la presunta notitia damni) è manifestamente fuori bersaglio giacché la suddetta denuncia del Segretario Generale del 12 dicembre 2018 non solo è relativa ad una fattispecie concreta ben diversa da quella oggetto del presente giudizio (si riferiva infatti a taluni pagamenti disposti dal dirigente IL nel 2018) ma soprattutto è stata indirizzata alla sola Procura presso la Corte dei conti e non anche alla Commissione (né ovviamente al Dirigente IL). Infatti, la delibera n.
43/2019 è stata autonomamente inviata alla Procura in forza dell’obbligo di comunicazione degli atti di riconoscimento di debito stabilito dall’art. 23, comma 5, L. n. 289/2002.
È evidente che la Commissione, agendo con i poteri dell’organo politico, era tenuta soltanto alla verifica dell’interesse pubblico al soccorso finanziario e alla economicità ed opportunità dello stesso, dovendo confidare, per gli aspetti tecnico-contabili, sulle specifiche competenze del Collegio dei revisori dei conti e del dirigente proponente, che, insieme ai revisori dei conti dell’AM, avevano attestato l’esistenza di tali presupposti, in presenza di un innegabile interesse pubblico, non perseguibile, in quel particolare momento, con la soluzione alternativa prospettata dalla sentenza impugnata.
3. “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti per la compensatio lucri cum damno (art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994)”.
La difesa degli appellanti incidentali obietta che i primi giudici hanno fatto riferimento alla non pertinente pronuncia delle SS.RR. n.
24/2020/QM/SEZ, relativa ad una fattispecie diversa da quella in esame, pervenendo così ad una soluzione interpretativa contrastante con la stessa lettera della norma.
Nel caso in esame è invece evidente che l’asserito danno e il vantaggio derivano unicamente dalla stessa operazione di soccorso finanziario.
Non può ragionevolmente negarsi il sicuro vantaggio ottenuto dalla
“comunità amministrata” grazie al disposto trasferimento finanziario che ha permesso la continuità di un servizio pubblico vitale per l’economia locale. A questo si deve poi aggiungere il vantaggio conseguito dalle altre amministrazioni pubbliche creditrici di AM
(per oltre 1,5 milioni di euro) le quali sono state soddisfatte nelle loro ragioni di credito né va trascurato il vantaggio ottenuto
“dall’amministrazione di appartenenza”, che, in qualità di socio unico della AM in liquidazione, sarà destinatario del patrimonio residuo risultante dalla chiusura della liquidazione.
4. “Sul potere di riduzione”.
In estremo subordine, si invoca l’esercizio di un più ampio potere riduttivo, pari all’intero danno contestato; ciò in conformità a tutte le superiori considerazioni sulla sicura esistenza ed evidenza dell’interesse pubblico sottostante all’operazione di soccorso finanziario e sulla corrispondente volontà degli stessi appellanti di agire nel certo e concreto interesse del Comune. A sostegno di quanto richiesto, vengono illustrati gli incarichi espletati dal dott. D’ER e gli encomi da costui ricevuti.
Conclusivamente, gli appellanti chiedono l’accoglimento del gravame e l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata con assoluzione da ogni addebito e, in subordine, di volere compensare integralmente il danno attraverso l’applicazione dell’art. 1, comma 1bis, L. n. 20/1994. In linea ulteriormente gradata, di esercitare il potere di riduzione per un importo pari al presunto danno.
4.2. Con memoria depositata il 24.9.25 l’Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni per confutare le censure di controparte mediante il ricorso alle seguenti argomentazioni.
Quanto al primo motivo di gravame, l’Ufficio di Procura appellato sostiene che l’affermata rilevanza attribuita all’attività agricola del Comune di IA rischia di creare una falsa rappresentazione della realtà in ordine alla condotta contestata, volendo far apparire che senza la delibera di riconoscimento del debito tutta la produzione agricola del Comune di IA avrebbe subito una sensibile battuta d’arresto. Ciò non corrisponde al vero, anche alla luce del composito panorama commerciale e di esportazione che connota quel territorio.
Inoltre, con soli 680.000 euro non si poteva certamente raggiungere l’obiettivo di salvare il patrimonio dell’Ente dall’aggressione dei creditori e, conseguentemente, il tanto enfatizzato interesse della collettività.
Non è poi dato evincere dal testo della delibera quale fosse l’interesse pubblico da tutelare e, difatti, le motivazioni addotte dalle difese sono tutte postume, essendo state concepite per legittimare un’ingiustificabile delibera contraria alla legge.
Relativamente alle doglianze formulate sulla colpa grave, non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa dei commissari al fine di negare la sussistenza dell’elemento soggettivo, e cioè che la nota del Segretario Gen. Prot. 4028 del 12 dicembre 2018 non era conosciuta dalla Commissione perché non trasmessa alla stessa.
Nell’incipit della relazione del 9 luglio 2019, a firma del dirigente IL, infatti, viene espressamente affermato che tale relazione veniva inviata alla Procura su “richiesta della Commissione Straordinaria del Comune di IA a seguito della nota prot. n. 4028 del 12 dicembre 2018, inviata dal Segretario Generale pro-tempore nei giorni precedenti l’interruzione del rapporto di lavoro con la Commissione Straordinaria del Comune di IA”. La Commissione ben conosceva quindi la nota del Segretario n. 4028 del 12 dicembre e chiedeva una relazione sulla stessa al dirigente, che pure, quindi, la conosceva nonostante il Segretario non l’avesse formalmente inviata anche a lui.
Quanto alla negligenza imputabile agli appellanti incidentali e agli ulteriori motivi di impugnazione, l’Ufficio di Procura generale condivide le motivazioni della sentenza impugnata di cui richiama ampi brani.
4.3. Il 30.10.2025 i difensori degli appellanti incidentali hanno depositato una memoria di replica per controdedurre sulle affermazioni di controparte.
Ad avviso delle difese, la correttezza della ricostruzione operata con l’appello incidentale trova conferma nella stessa motivazione della sentenza impugnata la quale, in più punti, fa riferimento all’esigenza di salvaguardare i beni patrimoniali dell’Azienda speciale onde garantire la continuità del servizio. L’esistenza di tale interesse pubblico è più volte ribadita dai primi giudici, i quali hanno però ravvisato non conforme alla legge la modalità in concreto adottata dagli appellanti per realizzare tale interesse. Fermo restando che non può esistere il servizio pubblico senza i capannoni ove allocarlo, non è possibile sostenere, come fa l’Ufficio di Procura, che non fosse necessario impedire ai creditori di aggredire tali beni.
Nel ripercorrere i passi salienti dell’atto di appello, i difensori hanno concluso per il suo accoglimento.
5.1. Con atto di appello incidentale depositato il 21.07.2025 e regolarmente notificato, IL ND, per il tramite dell’Avv.
Nicola Seminara, ha proposto gravame avverso la citata sentenza per chiederne la riforma e la sua assoluzione da ogni addebito.
Effettuata un’ampia ed articolata ricostruzione dei fatti di gestione anteriori all’adozione della contestata delibera n. 43/2019, illustrate le difese formulate dall’odierno appellante incidentale nel giudizio di primo grado e premesso un ampio excursus sulla nozione di “finanza pubblica allargata”, la pronunzia della Sezione territoriale è stata censurata per i seguenti motivi:
1. <<Erroneamente l’impugnata sentenza ha condannato il dott.
ND IL al pagamento di € 30.500,00, che “trova esclusiva causa nella determina n. 2378 del 30-10-2019 dallo stesso adottata”
(sentenza, pag. 64)>>.
A detta dell’appellante incidentale, la sentenza impugnata lo ha erroneamente condannato per i pagamenti complessivamente disposti senza tenere in adeguata considerazione le difese formulate nel giudizio di primo grado. Sul punto, in aggiunta a quanto sottoposto e documentato nel precedente grado del giudizio, la difesa produce il provvedimento sopravvenuto della Sezione regionale di controllo, prot.
n. 3011 del 10-4-2025, recante all’oggetto “Verifica ai sensi dell’art. 148 TUEL sulla legittimità e regolarità della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni secondo le risultanze del referto annuale degli esercizi 2020 e 2021 del Comune di IA”, con cui, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021 (al centro della contestazione della Procura), viene riconosciuto: quanto al “controllo sugli equilibri finanziari” che “il funzionamento appare sufficientemente adeguato”; quanto al “controllo sugli organismi partecipati” che “In relazione agli esiti del controllo relativo agli anni 2020 e 2021 non si rilevano criticità e nel 2021 viene richiamata nelle note la relazione di verifica e controllo delle società partecipate, approvata con delibera C.C. n. 136/2022”.
Il Collegio di prime cure non ha poi considerato che, come documentato dal dott. ND IL in primo grado, a) i pagamenti erano stati programmati con deliberazione della Commissione straordinaria n. 21 del 22-5-2019, inviata alla Corte dei conti, non oggetto di alcun rilievo; b) in precedenza, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 67 del 6-4-2018, aveva approvato la due diligence, che prevedeva, “ai fini della predisposizione del piano generale di liquidazione”, l’esecuzione di “ogni atto gestionale connesso e consequenziale”, “provvedendo all’interruzione di tutti i rapporti di lavoro in essere tra l’Azienda e i dipendenti per giustificato motivo oggettivo” e “la verifica di eventuali ulteriori procedure pendenti presso le relative giurisdizioni” con “la ratifica di accordi transattivi”; c) la deliberazione C.C. n. 67 del 6-4-2018 disponeva che “il Dirigente della Direzione Sviluppo economico provvederà al compimento degli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione dell’assegnazione economica in argomento”.
Si ribadisce quindi che il pagamento di € 30.500,00 contestato all’odierno appellante incidentale è collegato allo stesso impegno di spesa delle certificazioni di credito di AM nei confronti del Comune e non si tratta affatto di un trasferimento privo di copertura; la somma pagata è difatti inferiore al credito certificato (determina n. 2386/2018 e impegno n. 1523/2018). Quanto alla destinazione di tale pagamento, si richiamano la memoria depositata nel giudizio di primo grado per l’udienza del 22-1-2025, sub IV, ed i verbali di conciliazione e transazione in sede sindacale con taluni dipendenti AM, creditori di varie mensilità e del trattamento di fine rapporto.
2. <<Erroneamente l’impugnata sentenza ha condannato il dott.
ND IL al pagamento di € 31.351,22 (€ 41.801,63 – 25%),
pari a 1/7 di € 292.611,43, corrispondenti al pagamento di € 44.429,56 per “residuo TFR dipendenti” e di € 196.859,87 + 51.322,00 per pagamenti “Erario rata 1 e 2 e rata 3 rottamazione ter”>>.
La sentenza impugnata, per ciò che concerne i pagamenti operati in esecuzione della delibera n. 43/2019, ha opposto alla prospettazione difensiva una ricostruzione operata dalla decisione Corte dei conti, SS.RR., 24/2020/QM, sul presupposto della non coincidenza tra Amministrazione/comunità danneggiata (il Comune di IA) e Amministrazione/comunità avvantaggiata (lo Stato italiano).
Sotto questo profilo, la sentenza merita censura perché non esamina le più recenti decisioni del Giudice contabile in materia, le quali fanno rientrare nella compensazione lucri cum damno di cui all’art. 1 co. 1 bis L. 20/1994 e s.m.i. anche i vantaggi fruiti da altra Amministrazione.
L’odierno appellante non può pertanto essere condannato per avere permesso il pagamento di tributi dovuti allo Stato, per di più fruendo di una normativa agevolatrice (cd. “rottamazione ter”); sotto questo profilo, non sussistono né il danno né la responsabilità.
La difesa ha sottolineato poi che il comportamento professionale dell’appellante è sempre stato ineccepibile avendo egli costantemente ricevuto giudizi valutativi di eccellenza nonché numerosi encomi per l’attività svolta.
3.” Erroneamente l’impugnata sentenza ha condannato il dott. IL anche agli interessi e alle spese del giudizio”.
Dalle considerazioni che precedono deriva anche l’erroneità dell’ulteriore condanna al pagamento degli interessi e delle spese di giustizia.
L’appellante incidentale ha quindi concluso per l’accoglimento del gravame e il suo integrale proscioglimento da ogni addebito, con le coerenti statuizioni in favore dell’appellante su spese e compensi del doppio grado.
5.2. Con memoria depositata il 24.9.25 l’Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni per confutare le censure di controparte e richiedere il rigetto del gravame, mediante il ricorso alle seguenti argomentazioni.
Quanto al primo motivo, nell’aderire alla ricostruzione compiuta dai primi giudici, l’Ufficio di Procura appellato osserva che la delibera del CC n. 67/2018 (di approvazione della due diligence), non presentava un contenuto vincolante per il dirigente IL, essendo rivolta principalmente ai commissari straordinari di AM.
In ordine agli ulteriori motivi, l’Ufficio reputa infondate le censure mosse dall’appellante incidentale sia per le ragioni già espresse nei precedenti punti, ossia con riferimento agli altri atti di appello, sia richiamando gli snodi motivazionali più significativi della sentenza oggetto di impugnazione.
5.3. Con memoria depositata il 31.10.25 il difensore dell’appellante ha preso posizione sulle conclusioni dell’Ufficio di Procura appellato, nell’intento di chiarire ulteriormente talune circostanze di fatto non correttamente riportate da controparte.
La deliberazione consiliare 6-4-2018 n. 67, corredata dal parere dei revisori del Comune, approvava la due diligence eseguita e disponeva la formazione del piano di liquidazione di A.M.F.M., “ponendo in essere ogni atto gestionale connesso”, tra cui quelli riguardanti “la tutela dei lavoratori”; sulla deliberazione esprimeva il parere di legittimità il Segretario generale del Comune. Con successiva determinazione 2610-2018 n. 2386 veniva approvato l’impegno di spesa di € 74.093,38 il quale non è stato mai liquidato nella sua interezza in quanto la successiva determina del 30-10-2019 n. 2378 ha disposto il pagamento della minore somma di euro 40.836,98. L’esborso finale è poi avvenuto in misura ancora inferiore, di euro 30.500,00, pienamente rientrante nella approvata ricognizione dei rapporti di credito/debito tra l’AM e il Comune.
Va altresì evidenziato che la deliberazione n. 67/2018 non è mai stata oggetto di rilievi critici sicché l’operato dell’appellante, che ha provveduto a dare seguito a quanto disposto dalla menzionata delibera non può essere contestato come produttivo di danno erariale. Nel ripercorrere i passi salienti dell’atto di appello, il difensore ha concluso per il suo accoglimento.
5.4. Con ulteriore memoria depositata il 13.11.25 (corredata da documentazione fotografica sulla “Fiera d’autunno”), la difesa dell’appellante incidentale ha precisato che l’attività fieristica prosegue e che i capannoni non sono stati sottoposti a pignoramento, per come attestato dal Commissario liquidatore di AM, la cui relazione è stata debitamente depositata tra gli atti difensivi del IL nel giudizio di primo grado.
Il difensore si sofferma, ancora, sull’esistenza, nel caso di specie, dei presupposti dell’istituto della compensatio lucri cum damno, essendo la vicenda in esame del tutto speculare a quella recentemente affrontata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Lombardia con la pronuncia n. 158/2025.
6. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti, come da verbale di udienza.
La causa è stata posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile), poiché separatamente proposti avverso la medesima sentenza.
2. Deve inoltre darsi atto dell’intervenuta definizione, nel giudizio di primo grado, della posizione processuale del dott. IS FI con rito abbreviato, con sentenza n. 350/2024 non impugnabile, ai sensi dell’art. 130, comma 9, del codice della giustizia contabile.
3. Non possono trovare accoglimento le richieste istruttorie dell’appellante incidentale IL ND in quanto non appare necessario acquisire ulteriori mezzi di prova in presenza di un compendio probatorio del tutto sufficiente e idoneo alla decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, anche con specifico riguardo al tema oggetto della richiesta di parte appellante.
4.1. Nel merito, il Collegio è chiamato a statuire in ordine ad una ipotesi di danno erariale subìto dal Comune di IA per il trasferimento a fondo perduto di risorse finanziarie in favore della propria azienda speciale AM, già posta in liquidazione con delibera di C.C. n. 174 del 12.09.2017, disposto in violazione del divieto per gli enti locali di soccorso finanziario degli organismi partecipati privi di alcuna prospettiva di risanamento. Tale soccorso finanziario è conseguente alla delibera n. 43 del 26.09.2019 adottata dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale, su proposta del Responsabile del servizio e con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale con cui è stato riconosciuto, a mente dell’art. 194, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (d’ora in poi, TUEL) un debito fuori bilancio per un importo di euro 682.545,00 a copertura “delle perdite gestionali ante liquidazione” di AM.
Dall’operato soccorso finanziario sono derivati diversi pagamenti, disposti dal Responsabile p.t. dei servizi finanziari del Comune, dott.
IL ND, di ammontare complessivamente superiore rispetto al debito riconosciuto e quindi non autorizzati.
I giudici di prime cure, riconoscendo la fondatezza della prospettazione del Requirente, hanno parzialmente accolto la pretesa risarcitoria della Procura regionale giacché, in applicazione della disciplina del c.d.
“scudo erariale” ex art. 21, co. 2 del d.l. n. 76/2020 e s.m.i. alle condotte commissive gravemente colpose, i trasferimenti a fondo perduto effettuati dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore della suddetta normativa) in poi non potevano essere posti a carico dei convenuti.
4.2. Ciò premesso, considerato che il presente giudizio è caratterizzato, da un lato, dall’indubbia complessità delle questioni controverse, in ordine alle quali è stato prodotto un corposo compendio probatorio e, dall’altro, dalle sovrabbondanti dissertazioni contenute negli atti di impugnazione e nelle successive memorie di replica, appare doveroso precisare che la previsione, tra i principi generali del processo contabile, del dovere di sinteticità (art. 5, comma 2, c.g.c.)
riferito, in modo espresso, anche all’attività del giudice, rappresenta non un mero stimolo all’adozione di tecniche redazionali con esso coerenti ma l’imposizione di un vincolo al giudice sul modo in cui deve essere elaborata, e resa manifesta, la decisione. Già da tempo il giudice di legittimità lo ha ritenuto un principio generale del diritto processuale, valevole non solo per le parti ma anche per il giudice, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., ed in coerenza con l'articolo 6 CEDU (ex multis, v. Cass. sent. n.
17698/2014, n. 17178/2014 e n. 21297/2016).
In conformità, pertanto, al principio di chiarezza, declinato dall’art. 5, c.2, del c.g.c., occorre sfrondare le diverse ed articolate censure mosse alla sentenza gravata dagli appellanti riconducendole al loro nucleo essenziale e accomunandole in relazione ai profili di doglianza manifestati i quali, in alcuni casi, appaiono sovrapponibili sebbene a volte diversamente argomentati.
5.1. Relativamente al danno erariale derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 682.545,00 in favore di AM, tema su cui le parti appellanti si sono in prima battuta concentrate per negarne la sussistenza, occorre osservare che la deliberazione n. 43 del 29.9.2019, adottata dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale ed assistita dai pareri di regolarità tecnica e contabile del dirigente IL ND e di quello del Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale (verbale n. 46 del 26.9.2019), non reca alcuna motivazione atta ad esplicitare le ragioni dell’oneroso ripiano, con risorse finanziarie del Comune, di parte delle esposizioni debitorie della gestione liquidatoria di AM.
La richiamata deliberazione, infatti, contiene unicamente una motivazione per relationem con riferimento agli atti prodromici relativi alle risalenti vicende gestionali e, successivamente, liquidatorie dell’Azienda speciale, al parere del Collegio dei revisori di AM del 30.7.2019 e ad una serie di pareri, resi da diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, concernenti il principio del soccorso finanziario in favore di enti pubblici partecipati.
Analogamente, il parere n. 46 del 26.9.2019 del Collegio dei revisori dei conti del Comune, dopo avere richiamato i medesimi provvedimenti ora indicati ed i pareri della Corte dei conti, senza alcuna puntuale motivazione sul caso concreto in esame, giunge ad affermare tout court la compatibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio in questione all’art. 194, comma 1 lett. b), del TUEL.
Orbene, la deliberazione assunta dalla Commissione straordinaria con il supporto del parere del Collegio dei revisori e su proposta del dirigente IL, si pone in frontale contrasto sia con il generale divieto di soccorso finanziario, di cui all’art. 14, co. 5, del D.Lgs. 175/2016
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi (principio pacificamente applicabile anche alle aziende speciali) sia con l’art. 194 del TUEL, il quale consente la
“copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”.
Sul punto, è sufficiente fare rinvio, per ragioni di economicità espositiva, alle approfondite e condivisibili motivazioni esposte nella sentenza impugnata al par. 3.1., ove sono state diffusamente illustrate le norme disciplinanti la materia e gli approdi ermeneutici della giurisprudenza.
Su tale versante, gli odierni deducenti non possono infatti giovarsi dei numerosi pareri delle Sezioni regionali di controllo riportati nelle premesse della deliberazione, ed insistentemente richiamati negli scritti difensivi, giacché tali atti non forniscono avallo alcuno a quanto praticato dagli appellanti nei rispettivi ruoli. Le Sezioni regionali in questione, nell’esercizio della loro funzione consultiva, hanno infatti costantemente affermato che, in presenza di una gestione liquidatoria, l’eventuale deroga al divieto di soccorso finanziario agli enti partecipati può riguardare casi molto limitati, caratterizzati da assoluta straordinarietà, per i quali occorre esplicitare analiticamente le ragioni per cui si dispone un trasferimento economico in favore di un organismo in liquidazione che, per sua natura, ha ormai il solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo. In questo caso, occorre quindi dimostrare l’imprescindibile necessità del trasferimento finanziario, chiarendo in che modo la rinuncia al beneficio della responsabilità patrimoniale limitata (prevista per le aziende speciali dall’art. 114 TUEL) soddisfi l’interesse pubblico generale (C. conti, SRC Liguria n. 24/2017 e SRC Marche n. 45/2024).
5.2. Orbene, come si è precedentemente esposto, la motivazione della deliberazione n. 43/2019 è del tutto carente e non reca traccia alcuna dell’interesse pubblico perseguito e degli elementi richiesti per giustificare la straordinarietà dell’operazione in deroga.
Al contrario, si ricava dall’atto contestato che gli odierni istanti, per legittimare il riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di AM, in palese assenza dei requisiti richiesti dall’art. 194, primo comma lett.
b), del TUEL, hanno impiegato la seguente locuzione: “per la copertura delle perdite gestionali ante liquidazione”. La qualificazione data all’operazione in parola rende dunque manifesta la consapevolezza degli appellanti della non riconducibilità della fattispecie all’art. 194 del TUEL che consente unicamente la “…(omissis) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; …omissis”.
Il chiaro intento perseguito mediante la descritta fictio iuris era dunque quello di fornire ad AM la provvista finanziaria necessaria al pagamento di alcuni debiti maturati dall’azienda speciale considerandoli, fittiziamente, come disavanzi generati da fatti di gestione svoltisi all’interno di un ordinario ciclo di bilancio di un organismo ancora operativo. La forzatura così compiuta appare ancora più evidente ove si consideri che, appena qualche mese prima, con deliberazione della Commissione straordinaria n. 21 del 22 maggio 2019, era stato approvato il Piano generale di liquidazione di AM dando espressamente atto che “in ottemperanza alle disposizioni normative e delle recenti statuizioni della Corte dei conti, non si applicherà soccorso finanziario all’Azienda speciale AM – Fiera Emaia, in liquidazione, per la copertura del disavanzo di liquidazione”.
Tale artificiosa rappresentazione è dunque elemento di per sé sufficiente a qualificare l’illecito consumato dai deducenti, stante la vistosa antigiuridicità dell’operazione realizzata, confliggente altresì con i precisi limiti al ripianamento dei disavanzi di gestione previsti dallo Statuto di AM e dal contratto di servizio.
Quanto all’asserito perseguimento dell’interesse pubblico, concordemente dichiarato ex post da tutti gli appellanti in sede di difesa nel giudizio contabile, consistente nell’esigenza di preservare i capannoni fieristici dalla possibile aggressione dei creditori privilegiati realizzando al contempo un risparmio, grazie alle vantaggiose condizioni per l’estinzione del debito tributario dell’AM (cd.
“rottamazione ter”), oltre a non essere stato affatto esplicitato nella contestata deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è neppure un argomento adeguato, sotto il profilo motivazionale, a fornire supporto alla decisione di soccorso finanziario.
Si rileva infatti che, pur accedendo alla prospettazione degli appellanti, il deliberato riconoscimento non era idoneo a garantire l'insensibilità dei padiglioni espositivi, che si intendevano in tal modo preservare, alle eventuali azioni dei creditori commerciali nei cui confronti AM presentava una ingente esposizione debitoria, valutata in euro 1.557.000 (cfr. Progetto generale di liquidazione AM approvato con deliberazione della C.S. n. 21/2019).
Tale aspetto non risulta essere stato preso in considerazione dagli odierni deducenti così come non risulta essere stata vagliata alcuna possibile alternativa, meno onerosa per l’ente locale e, soprattutto, lecita, al mero trasferimento finanziario in favore di AM.
Alcun raffronto è stato difatti compiuto tra la possibile risoluzione del contratto di servizio, a mente del relativo art. 14, e la soluzione adottata, con analitica valutazione dei costi e delle ricadute in termini di operatività del servizio fieristico; su tale versante gli appellanti hanno invece passivamente recepito le proposte del Commissario liquidatore di AM senza minimamente metterle in dubbio o approfondirle.
Non convince infatti la tesi della maggiore onerosità della retrocessione dei capannoni al Comune, comportante l’esborso di oltre due milioni di euro (valore attribuito ai beni strumentali dalla perizia di stima acquisita dal Commissario liquidatore nel 2018), in quanto l’importo da corrispondere a titolo di equa indennità, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett. a) e b), del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art.13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, non è certamente pari all’intero valore dei beni strumentali ma va computato sulla base del loro valore, tenuto conto della loro vetustà e di tutta una serie di elementi indicati dalle norme stesse.
Non sono neppure condivisibili le deduzioni degli appellanti incidentali D’ER e IN sull’oggettiva immanenza dell’interesse pubblico perseguito con la contestata deliberazione n. 43/2019, e sulla conseguente inesistenza del danno erariale, sicché le statuizioni di condanna dei primi giudici risiederebbero, non correttamente, nel mero deficit motivazionale della decisione assunta.
Va considerato in proposito che i primi giudici hanno affermato la responsabilità di tutti gli odierni appellanti per avere sostanzialmente proposto ed adottato (a seconda del ruolo da ciascuno svolto) una deliberazione palesemente confliggente con norme di legge e foriera di danno per il Comune di IA. La decisione assunta infatti dalla Commissione straordinaria, con il supporto dei relativi pareri del dirigente responsabile e del Collegio dei revisori dei conti, ponendosi in contrasto con l’art 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e con l’art. 194 del TUEL, viola l’interesse pubblico all’integrità delle finanze dell’ente locale, interesse che lo stesso legislatore ha inteso proteggere con l’adozione delle norme in commento. Appare il caso di sottolineare che il rispetto della legge consente l’assunzione di scelte rispondenti all’interesse pubblico mentre ogniqualvolta ci si discosta dai parametri normativi ci si allontana progressivamente dall’interesse generale tutelato.
Dalle difese proposte, volte ad integrare ex post la motivazione della decisione in questione, non è poi dato comprendere le ragioni per le quali l’interesse all’integrità delle finanze del Comune di IA dovesse considerarsi aprioristicamente recessivo rispetto all’interesse alla prosecuzione dei servizi mercatali e fieristici tanto da volerlo perseguire a tutti i costi, senza alcuna valutazione delle possibili alternative e con scelte irrazionali ed incongrue, data la permanenza di debiti commerciali per oltre un milione e mezzo di euro in capo ad
AM.
L’operazione attuata ha quindi irragionevolmente prodotto un vantaggio per la gestione liquidatoria di AM ed un correlato danno per le casse del Comune di IA; in ragione di ciò, i motivi di gravame volti a contestare la sussistenza del danno erariale per l’operato riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria n. 43/2019, devono essere respinti.
6. Relativamente al profilo dell’elemento soggettivo, le considerazioni sinora svolte sono parimenti idonee a fondare l’imputazione di colpa grave in capo a tutti gli odierni appellanti i quali, nonostante il possesso di più che adeguate competenze professionali per lo svolgimento del ruolo a ciascuno assegnato, hanno gravemente trascurato i loro doveri operando la già descritta fictio iuris volta a far rientrare nella previsione dell’art. 194 del TUEL ciò che vi era invece palesemente escluso, senza peraltro risolvere il problema dell’esposizione debitoria di AM, data la sussistenza di debiti commerciali per euro 1.557.000 sicché il rischio del pignoramento dei beni strumentali che si intendevano salvare non poteva dirsi escluso.
Gli appellanti, peraltro, nulla hanno dedotto in merito alla condotta in concreto tenuta in relazione al necessario bilanciamento dei diversi interessi in gioco; non risulta infatti dimostrata alcuna seria valutazione della praticabilità di soluzioni alternative, maggiormente rispettose degli interessi del Comune, né sono stati chiariti quali autonomi riscontri siano stati eseguiti prima dell’assunzione della contestata deliberazione. Dagli atti di causa risulta infatti molto chiaramente che tutte le parti appellanti si siano passivamente accodate alla richiesta di trasferimento dei fondi della gestione liquidatoria AM senza metterla minimamente in discussione. Sotto tale profilo, eccessivamente generiche appaiono le deduzioni difensive che adducono l’eccessiva onerosità della retrocessione dei capannoni e lo scarso tempo a disposizione dei decidenti, stante il rischio incombente delle iniziative recuperatorie dei creditori privilegiati dell’azienda speciale.
Da tutto ciò consegue che anche i motivi di appello volti a sostenere l’insussistenza della colpa grave nell’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria n. 43/2019, devono essere respinti.
7. Va, a questo punto, separatamente affrontata la posizione processuale del dirigente ND IL quanto all’ulteriore attribuzione a suo carico di un danno erariale causato al Comune di IA in dipendenza del pagamento di euro 30.500, disposto con determina a firma dello stesso dirigente n. 2378 del 30.10.2019, per transazioni e conciliazioni sindacali riferite a dipendenti AM.
La difesa dell’appellante incidentale ha censurato tale statuizione di condanna sotto plurimi profili affermando che il contestato pagamento trovava causa nella deliberazione numero 67 del 6.4.2018 con cui era stata approvata la due diligence di AM; non si trattava quindi di un trasferimento privo di copertura in quanto dipendeva dalle certificazioni di credito dell'azienda speciale nei confronti del Comune. Il disposto pagamento si qualificava altresì come doveroso, in presenza dei verbali di conciliazione e di transazione redatti in sede sindacale con taluni dipendenti di AM creditori di varie mensilità e del trattamento di fine rapporto.
A sostegno dell’asserita legittimità dell'operato dell'appellante è stata prodotta nel presente giudizio di appello la nota della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 3011 del 10.4.2025 nella quale si dava atto dell'efficacia e dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di IA per le annualità 2020 e 2021.
In ordine alle doglianze formulate, va intanto osservato che la determinazione in questione riporta l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dall’odierno appellante incidentale, “a scomputo dal DBF approvato con delibera n. 43/2019”. In realtà, come si evince in maniera incontrovertibile dagli atti di causa, tale esborso non trovava affatto giustificazione nella deliberazione della Commissione straordinaria n. 43/2019 né vi erano altre deliberazioni a monte che riconoscessero formalmente tale debito fuori bilancio.
Occorre poi sottolineare che, a seguito di un contrasto interpretativo insorto tra il segretario generale p.t. del Comune e l’appellante sull’applicazione del principio del divieto di soccorso finanziario nei confronti di AM, quest’ultimo aveva prudenzialmente sospeso taluni pagamenti in favore dell’azienda speciale adottando la determina n.
2553 del 30.11.2018 (con cui si sospendeva il pagamento disposto con determina n. 2386 del 26.10.2018). Con la successiva contestata determinazione n. 2378 del 30.10.2019, il dirigente ha revocato la disposta sospensione (per come si legge nell’oggetto del provvedimento) dando luogo al già descritto pagamento di euro 30.500.
In seguito, nel corso delle indagini svolte dalla Procura regionale, il dirigente è nuovamente intervenuto per rettificare la causale dell’esborso e, con determina n. 1779 del 04.07.2023, ha sostituito il richiamo alla deliberazione della C.S. n. 43/2019, inserita “per mero errore di trascrizione” con la delibera del. C.C. n. 67/2018 di approvazione della due diligence di AM in liquidazione.
Orbene, già sulla base del mero tenore letterale dell’atto oggetto di addebito, le argomentazioni difensive dell’appellante incidentale si appalesano del tutto infondate. A ciò si aggiungono le chiare e condivisibili motivazioni della sentenza di primo grado sulla circostanza che l’approvazione della due diligence dell’azienda speciale in stato di liquidazione non può in alcun modo fornire avallo ad atti spesa del Comune, essendo rivolta principalmente ai commissari straordinari di AM. In sostanza, ciò che difetta nel provvedimento in contestazione è la copertura finanziaria, in mancanza di un formale riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, riconoscimento peraltro neppure dovuto stante la separazione del patrimonio di AM da quello dell’ente locale.
Alcuna rilevanza può poi rivestire, nel caso di specie, l’esito del controllo svolto dalla locale Sezione di controllo ex art. 148 del TUEL sul funzionamento dei controlli interni, ai fini del rispetto delle regole contabili e degli equilibri di bilancio, non essendo evidentemente riferito all’atto in esame né all’esercizio in cui esso è stato disposto.
I motivi di appello proposti dall’appellante incidentale IL ND vanno pertanto respinti.
8. In ordine all’invocata applicazione del criterio della compensatio lucri cum damno, concordemente formulata da tutte le parti appellanti, ad avviso del Collegio, sono le stesse modalità con le quali è stato realizzato l’illecito erariale a non consentirne l’applicazione (cfr. par.
5.2.). Non è infatti ipotizzabile alcun vantaggio per l’amministrazione
(danneggiata o terza) in presenza di comportamenti volti scientemente, o comunque negligentemente, a violare condotte normativamente definite, in quanto la valutazione della non utilità della spesa, in tali casi, è stabilita a monte dalla normativa di settore e, nell’ambito di tali limiti, l’agente pubblico è tenuto a muoversi, onde non incorrere in responsabilità amministrativa (SSRR 13/QM/2021).
In ogni caso, la corretta applicazione dell’invocato principio presuppone che l’utilitas sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito mentre, nel caso di specie, l’asserito beneficio per le casse dello Stato connesso al pagamento delle imposte e/o per la comunità amministrata, per come variamente rappresentato dalle difese, costituirebbe semmai un effetto solo indiretto dell’illecito.
Sotto questo profilo, non colgono nel segno le censure degli appellanti circa la valutazione degli esiti dell’operazione nell’ottica della finanza pubblica allargata in quanto, nell’esaminare tale principio, le SSRR di questa Corte dei conti, con le pronunce nn.13/QM/2021 e 24/QM/2020, hanno affermato che esso non può ridursi ad un mero calcolo contabilistico di dare/avere nell'ambito della finanza pubblica e dei rapporti intercorrenti fra amministrazioni pubbliche giacché la nuova struttura ordinamentale, dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, attribuisce oggi una più ampia considerazione relativa alla generale tutela degli equilibri di bilancio, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi. Le SSRR hanno quindi richiamato, in luogo del concetto di finanza pubblica allargata, quello più corretto di coordinamento della finanza pubblica, in ossequio agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. per come novellati).
In conclusione, nel caso in esame, ad avvantaggiarsi è stata inammissibilmente la sola gestione liquidatoria di AM (per entrambe le ipotesi di illecito in questione) la quale, senza alcuna prospettiva di recupero e gravata da ingentissime esposizioni debitorie, ha di fatto drenato significative risorse finanziarie dal Comune di IA senza alcuna effettiva utilità neppure per la comunità amministrata.
La prosecuzione del servizio ha difatti comportato un notevole esborso per il Comune non risolutivo delle criticità di AM i cui beni patrimoniali, comunque esposti al rischio dell’aggressione dei creditori, sono stati locati alla “IA mercati”, società partecipata dello stesso Comune, la quale corrisponde un canone ad AM prolungandone così l’esistenza oltre i normali limiti di tempo necessari per l’espletamento delle operazioni di liquidazione.
Tra l’altro, negli stessi contratti di locazione si riscontra la presenza di una clausola con cui si dà atto della circostanza che all’interno degli spazi fieristici affidati alla IA TI SR “insistono beni e attrezzature oggetto di pignoramenti mobiliari” (cfr. contratti di locazione del 17.5.2019, 15.5.2020 e 26.4.2022); ciò conferma la validità dell’impostazione della sentenza impugnata laddove ha affermato che l’interesse alla prosecuzione del servizio poteva essere perseguito in modo più razionale senza fare ricorso al soccorso finanziario bensì attivando il procedimento di determinazione e pagamento dell’equa indennità per il trasferimento dei beni patrimoniali di AM al Comune di IA.
Alla luce delle riportate considerazioni, il relativo motivo di appello va pertanto respinto.
9. Non vi sono, infine, elementi per valutare l’ulteriore riduzione del danno richiesta dalle parti appellanti. I giudici di prime cure hanno fatto un uso equilibrato del potere riduttivo valutando correttamente le vicende che hanno condotto alla compromissione della condizione finanziaria dell’azienda speciale che gli appellanti si sono poi trovati a gestire.
La connotazione gravemente colposa delle condotte da costoro tenute non permette di intervenire in ulteriore riduzione per cui il relativo motivo di appello non può ricevere accoglimento.
10. In conclusione, gli appelli, principale ed incidentali, vanno rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza n. 130/2025 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.
11. Alla reiezione di tutti i gravami interposti consegue il pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, a carico degli appellanti ed in solido, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:
- riunisce gli appelli proposti;
- rigetta gli appelli, principale ed incidentali, proposti da PO ZI, EN ND, IL NC, D’ER NO, IN GI e IL ND, con integrale conferma della sentenza n. 130/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 208,00 (euro duecentootto,00).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 10/12/2025 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente