Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'08/05/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1098/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “indennità professionale”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CT) il 13/02/1963, C.F. , entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 dagli avv.ti Enrico Buscemi e Salvatore Ciulla, giuste procure in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
[...]
[...]
RO
, C.F. in persona dell'assessore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura in atti;
- Resistente -
E CONTRO
, NT
C.F. , in persona dell'assessore pro tempore;
P.IVA_2
- Convenuto contumace –
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro
[...] esponendo:
- di essere dipendenti della Regione Sicilia in forza di contratti annuali a tempo determinato appartenenti alla categoria dei lavoratori forestali, inseriti nel contingente con garanzia occupazionale di 101 e/o 151 giornate lavorative annue con le qualifiche risultanti dagli attestati di servizio, per come individuate nel C.C.I.R. di riferimento;
- che, come emerge dall'esame delle certificazioni di servizio, vantano una anzianità pluriventennale di iscrizione e turni annuali di avviamento al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni regionali evocate in giudizio;
1
- di avere pertanto diritto al riconoscimento della “indennità professionale” riservata ai soli operai a tempo indeterminato, come prevista dall'art. 11 del Contratto integrativo regionale del 27.12.2000, ammontante a € 3,87 mensili, quale incremento annuale sino a un massimo di 16 anni;
- che in tal modo la contrattazione regionale ha introdotto una differenziazione nel trattamento economico tra operai a tempo determinato e indeterminato non fondata su una differenza qualitativa ontologica, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana;
- che, quanto ai criteri di calcolo di tale incremento retributivo, possono richiamarsi le precisazioni svolte dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza numero 150/2020, laddove è stato specificato che “…non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni…”;
- che essi hanno pertanto diritto ad avere riconosciuta l'indennità professionale secondo i criteri per la quantificazione facilmente desumibili dalla contrattazione regionale, come descritti in ricorso. Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “In via principale 1. Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, con decorrenza dall'inizio della loro prestazione lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e sino ad oggi, i miglioramenti economici derivanti dall'anzianità di servizio, giusto quanto previsto dalle norme contrattuali indicate in ricorso.
2. Conseguentemente e per l'effetto, condannare le resistenti amministrazioni regionali, in solido fra loro, al pagamento delle sottese somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Vittoria di spese compensi da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. Con memoria difensiva depositata il 27/09/2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l RO contestando l'avversa pretesa in quanto l'indennità
[...] professionale è riservata dalla contrattazione collettiva esclusivamente a favore dei lavoratori a tempo indeterminato per la comprovata esperienza e professionalità di cui sono portatori e, altresì, poiché gli OTD percepiscono, al contrario degli OTI,
l'indennità di disoccupazione agricola a loro corrisposta dall' . CP_3
2 Eccepita la prescrizione quinquennale relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi specificatamente con l'Assessorato costituito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, con l'accoglimento dello stesso nei limiti delle giornate effettivamente lavorate.
Non si è costituito in giudizio l NT
e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza dell'08/05/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
*******
Preliminarmente deve rilevarsi che “per quanto concerne l'attività amministrativa, la Regione Siciliana non ha una propria soggettività unitaria, facendo capo ai singoli Assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun Assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo" (Tar Palermo sentenza n. 79/20; Cassazione civile sez. un., 02/08/2011, n. 16861; Cass. Civ. n. 360/05), pertanto non possono estendersi all NT
la costituzione e le difese spiegate dall'
[...] [...]
, sicché del RO primo ne va dichiarata la contumacia in quanto non ha inteso costituirsi nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 21 febbraio 2023 (cfr documentazione prodotta il 07/04/2025). Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 4803/2023, emessa in data
29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
“...2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque
3 nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001. In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez. Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786). Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni
4 dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del
[...]
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, Controparte_4 precisando, ancora, al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”. Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali. Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: (a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni
5 legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 1998-2001. Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di
6 sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che
7 svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al RO
(già Azienda regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti
[...] di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di
€.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”. Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 -nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che
8 annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE...” (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.). Deve, da ultimo, osservarsi quanto statuito dalla Cass. n. 2232/2020: “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano(posto che “non esiste…. un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” Tenuto conto di tutto quanto sin qui osservato, va rilevato che il più recente rapporto di lavoro intrattenuto con l RO risale, rispettivamente, all'anno 2017 per
[...]
e all'anno 2015 per sicché, alla luce Parte_2 Parte_1 dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' Controparte_5
e della data di notifica del ricorso a mezzo pec del 21 febbraio 2023, non
[...] può accogliersi la domanda nei confronti di tale Assessorato per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Per converso, ai ricorrenti, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dall'entrata in vigore del CIRL del 27 aprile 2001, siccome comprovata dalle attestazioni di servizio in atti, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del suddetto contratto collettivo integrativo regionale al pari degli operai forestali a tempo indeterminato. Siccome parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “...Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del
9 CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873 ...” (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.). Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalle amministrazioni regionali resistenti alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti. Tenuto altresì conto della domanda siccome formulata dalla parte ricorrente. Alla stregua delle superiori considerazioni, l' NT
deve essere condannato a corrispondere, in favore dei ricorrenti,
[...]
l'importo risultante, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, in ragione della natura pubblica del rapporto. Per quanto concerne il valore della causa, deve rilevarsi che il presumibile importo non eccede lo scaglione di € 5.200,00 atteso che il valore massimo dell'indennità giornaliera, al maturarsi del sedicesimo anno di anzianità, corrisponde a circa € 2,46 da moltiplicarsi approssimativamente per il numero di giornate lavorate (che, in relazione alla pretesa del quale servizio prestato per un maggior numero Parte_1 di giorni, ammonta a circa 1600 giorni). Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), nel rapporto tra parte ricorrente e l' RO
vanno poste a carico dei ricorrenti, in
[...] solido tra loro, in favore del detto Assessorato;
nel rapporto tra parte ricorrente e l' NT
a carico di dell'Assessorato, in favore dei ricorrenti, con distrazione
[...] ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell , disattesa ogni ulteriore NT domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire i miglioramenti economici derivanti dall'anzianità di servizio previsti per gli operai a tempo indeterminato per la prestazione lavorativa svolta nei confronti dell NT
; condanna, per l'effetto, l'Assessorato Regionale del
[...]
10 Territorio e dell'Ambiente al pagamento in favore dei ricorrenti delle conseguenti differenze, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna l al pagamento NT delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell RO
, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre
[...] spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, in data 08 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
11