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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 19.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.14986/2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia n.1280, presso lo studio Parte_1 dell' avv. Ornella Michenzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con sede in Roma, CP_1
via di Grotta Perfetta n. 641/643
CONTUMACE
Oggetto: TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso causa avente ad oggetto: CP_1
1. l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del diritto di credito vantato nei con- fronti della società resistente a titolo di TFR per la prestazione lavorativa svolta dal
16.3.2021 al 16.9.2023;
2. per l'effetto, la condanna della società convenuta a corrispondere in suo favore la somma di euro 3.624,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla ma- turazione del credito al soddisfo
3. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal
16.3.2021 al 16.9.2023 in forza di contratto a tempo determinato, prorogato e poi trasfor- mato in tempo indeterminato a decorrere dal 1.1.2022;
- di non avere percepito alcun importo a titolo di TFR, da quantificarsi sulla base dell'imponibile risultante dalle buste paga e dalla certificazione unica nell'importo di euro
3.624,96 come da conteggi allegati.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la società convenuta restava contumace.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, previa richiesta di chiarimenti in merito ai conteggi, all'odierna udienza, esaurita la di- scussione, il Giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, non vi è motivo di disattendere i conteggi diligentemente prodotti da parte ricor- rente che appaiono frutto di una corretta applicazione dei criteri normativi di computo del
TFR alle risultanze delle buste paga e dell'imponibile indicato anche nella certificazione unica, cui non corrisponde il minor importo indicato nella CU quale TFR rimasto in azien- da, in assenza della deduzioni di anticipazioni.
Il consulente del lavoro di parte ricorrente, autore dei conteggi ha infatti specificatamente indicato le modalità seguite per il calcolo dichiarando: “Per la redazione del calcolo del
TFR del sig. n riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la nel pe- Pt_1 CP_1 riodo 16/03/2021 – 16/09/2023 si è tenuto conto dei seguenti elementi, anche sulla base di quanto dal lavoratore stesso dichiarato:
Anno 2021
2 Nella busta paga del mese di Dicembre 2021 è indicato un reddito imponibile ai fini del
TFR di € 14.585. Questo stesso valore è stato preso come base per il calcolo del TFR an- nuo pari ad € 1.080,37
Anno 2022
Nel 2022 il lavoratore pare lavorare, da prospetti paga prodotti, regolarmente tutto l'anno tanto che nella busta paga di Dicembre 2022 è riportata una retribuzione lorda imponibile ai fini del TFR pari ad € 17.884 (Si veda voce “Prog. TFR A.C.”). Non si comprende come mai nella CU2023 riferita al 2022 elaborata dal DL, il fondo progressivo del TFR rispetto all'anno 2021 sia aumentato di soli € 225,21 a fronte di una retribuzione imponibile di €
17.884 passando da € 1.011,99 (punto 810 della CU2022) a € 1.237,20 (punto 810 della
CU2023).
Il lavoratore ha riferito di non aver aderito ad alcun fondo di previdenza complementare per la destinazione del TFR né di aver in alcun modo percepito anticipazioni sullo stesso
(cosa confermata dai cedolini paga del 2022 e dalla CU2023 punto 801).
Quindi il fondo progressivo indicato sulla CU2023 riferito al 2022 pare un errore grossola- no.
Pertanto, a fronte di una retribuzione imponibile ai fini del TFR di € 17.884, la quota dell'anno maturata doveva essere di € 1324,74 avendo così un fondo lordo a fine 2022 di
€ 2.494,55
Anno 2023
A settembre 2023 il lavoratore aveva una retribuzione imponibile ai fini del TFR di €
14.751 (si veda busta paga di Settembre 2023 nella voce “Prog. TFR A.C.”, per una quota lorda da accantonare pari quindi ad € 1092,67.
Sommandola al fondo al 31/12/2022 di € 2494,55 abbiamo un TFR lordo complessivo di €
3624,96”.
Il conteggio è stato svolto secondo retti criteri tecnici e d'altronde parte convenuta, restan- do contumace, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa.
La domanda deve pertanto essere accolta come da dispositivo.
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta a rimborsare all'istante le spese processuali liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore anti- statario.
P.Q.M.
3 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di-
, così provvede: CP_2 condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore” al pagamento CP_1
in favore del ricorrente della somma di euro 3.624,96 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 19.2.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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