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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1 ROSANNA e dell'avv. ASCARI AUGUSTO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CESARE BATTISTI, 85 41121 MODENA presso il difensore avv. ORLANDO ROSANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZERBINI DARIA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI 57 41012 CARPI presso il difensore avv. ZERBINI DARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, premesso: Parte_1
- che nel 2007 le sorelle (madre dell'attrice) e unitamente ai Per_1 Persona_2
rispettivi convivente e marito, e acquistarono due unità Persona_3 Controparte_1
immobiliari, facenti parte di un unico complesso, con annessa area cortiliva comune, sito in
Carpi via Tolone n.
3. Precisamente e acquistarono la Parte_2 Persona_3
porzione censita al NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, mappale 82 sub 3, mappale
81 sub 1 e mappale 80 sub 2; e la porzione censita al Persona_2 Controparte_1
NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, mappale 82 sub 2, mappale 81 sub 2 e mappale
80 sub 1;
- che le somme necessarie per le predette compravendite vennero corrisposte dai genitori delle sorelle in egual misura (euro 165.000,00 ciascuna) e che contestualmente PE all'acquisto entrambe le parti contrassero un mutuo ipotecario con Bper Banca, necessario anche per la ristrutturazione dell'immobile;
- che nel 2012 e interruppero la loro convivenza e Parte_2 Persona_3 nell'aprile 2014 con atto a ministero Notaio rep. N. Persona_2 Persona_4
226651, acquistò la quota del dell'immobile acquistato nel 2007, a fronte Per_3 dell'accollo del mutuo residuo gravante sullo stesso (doc. 2 conv.). All'esito di tale compravendita, pertanto, le due porzioni immobiliari di via Tolone n. 3 risultavano l'una in comproprietà tra i coniugi e e l'altra in comproprietà Persona_2 Controparte_1
tra le sorelle e PE Parte_2
- che nell'agosto 2017 decedette in un tragico incidente stradale, Persona_2
lasciando un testamento olografo pubblicato a ministero Notaio di Carpi in data Per_4
27.11.2017 (doc. 4 conv.), con il quale, non avendo avuto figli, nominava quale suo erede universale il marito ed istituiva un legato in favore della nipote Controparte_1 [...]
all'epoca ancora minorenne, alla quale lasciava la quota di sua proprietà Parte_1 dell'immobile di via Tolone 3 interno 1, del quale era comproprietaria unitamente alla sorella a seguito dell'acquisto della quota di nel 2014; Per_1 Persona_3
- che unitamente al testamento in cui aveva indicato quale erede universale il marito, lasciò altresì un altro scritto, del seguente letterale tenore: “Lascio Persona_2
inoltre questo scritto al sig. Giudice che si occuperà del mio testamento e della proprietà che ho lasciato a mia nipote Se dovessi mancare prima del compimento Parte_1 del diciottesimo anno d'età di , le chiedo di non dare mai per nessuna ragione la Pt_1 pagina 2 di 5 proprietà dell'immobile a mia sorella e di non darle mai la facoltà di Parte_2
decidere della parte di casa che alla mia morte è diventata di proprietà di , in Pt_1
quanto so già che la venderebbe o svenderebbe immediatamente per poter usufruire a suo uso personale del guadagno ottenuto dalla vendita. Le chiedo di conservare intatta la proprietà fino a che non sarà la stessa giunta alla maggiore età a decidere per ciò Pt_1
che è solo suo. So bene che se io sono mancata prima dei 18 anni di la casa avrà Pt_1
ancora il mutuo e per ciò chiedo a mio marito e a mia madre se saranno nella possibilità di farlo di aiutare loro a pagare la sua parte di mutuo. Questa casa che io e mia Pt_1 sorella abbiamo “ereditato” (dico ereditato in quanto è stata interamente pagata dai nostri genitori anche se il bonifico venne fatto da noi) è stata in realtà solo un “prestito” perché abbiamo sempre saputo che la vera e unica proprietaria destinata era , noi siamo Pt_1
solo un tramite. Nostro padre voleva così e così vorrei che fosse anch'io. Grazie.
; Persona_2
- che dalla lettura della postilla doveva evincersi la volontà della testatrice di lasciare a non solo la quota dell'immobile già in comproprietà con la sorella, ma l'intero Pt_1 complesso immobiliare, e dunque anche l'unità immobiliare che aveva Persona_2
in comproprietà col marito, e di cui egli era divenuto proprietario esclusivo in forza del testamento che lo aveva nominato erede universale;
- che il testamento di venne pubblicato il 27.11.2017; Persona_2 Controparte_1 ha accettato l'eredità e i genitori dell'attrice hanno accettato per lei il legato;
tutto ciò premesso, chiede, previo accertamento che il testamento della defunta zia contiene un legato di cosa altrui e/o in subordine un onere Persona_2 testamentario, dal quale deriva l'obbligo in capo a di trasferire alla nipote Controparte_1 la proprietà o la nuda proprietà dell'immobile sito in Carpi, via Tolone n. 3, identificato al
NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, part. 80 sub. 1, part. 81 sub. 2 e part. 82 sub 2, condannarsi il convenuto al trasferimento in suo favore della proprietà o della nuda proprietà del predetto compendio immobiliare e l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In subordine, nell'ipotesi in cui l'immobile venga venduto nel corso del giudizio, l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti, pari al valore del compendio immobiliare o della nuda proprietà dello stesso. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_1 condanna dell'attrice alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del pagina 3 di 5 presente giudizio ed al risarcimento dei danni per la trascrizione della domanda stessa ex art. 96 comma 2 c.p.c., vista la manifesta infondatezza dell'azione avversaria.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le domande dell'attrice non sono fondate.
Ed invero, non è possibile evincere dal “codicillo” redatto dalla de cuius lo stesso giorno del testamento (20/4/2014) la volontà di legare alla nipote anche l'unità Parte_1
immobiliare che la defunta acquistò nel 2007 insieme al marito invero, Controparte_1
tale volontà non solo non emerge affatto dalla lettera del codicillo (che non contiene espressioni letterali finalizzate all'attribuzione alla nipote di altri beni oltre a quello espressamente legato), ma sarebbe persino in contrasto con il chiaro ed univoco contenuto del testamento, che attribuisce al marito tutti i beni di proprietà della moglie con la sola esclusione dell'immobile sito in Cortile di Carpi via Tolone n. 3 interno 1, che viene lasciato all'odierna attrice. Sarebbe assolutamente contraddittorio ritenere che la testatrice, dopo aver chiaramente indicato nel testamento il marito quale suo erede universale, abbia inteso, tramite un codicillo ad esso coevo, imporgli (ciò che, si ribadisce, nel codicillo non si legge affatto) di trasferire alla nipote della moglie quanto appena ricevuto, oltre a ciò che già gli apparteneva per averlo acquistato 7 anni prima.
Che la volontà dei nonni, che avevano contribuito all'acquisto in favore delle figlie Per_1
e , e relativi consorti, degli immobili, fosse quella di beneficiare infine l'unica PE
nipote (volontà che la stessa dichiara di condividere), non può indurre ad PE interpretare la volontà testamentaria di in senso contrario alla lettera dell'atto di PE
ultima volontà dalla stessa redatto, né a ravvisarvi un intento attributivo che in esso certamente manca;
al contrario, ciò che può evincersi è che la testatrice abbia espresso nel codicillo un semplice desiderio che il marito in futuro, con atto tra vivi o mortis causa, potrà decidere se assecondare o meno.
E' evidente, invero, che l'imposizione in capo all'erede di un peso di simile portata, quale appunto l'obbligo di trasferire a un terzo non solo parte dell'eredità appena acquisita (la parte di gran lunga più rilevante), ma persino ciò che era suo anche prima del decesso della de cuius, richieda che il testamento contenga una inequivoca volontà in tal senso che, si ribadisce, non si ritrova negli scritti oggetto di causa, non essendo neppure chiaro se la pagina 4 di 5 testatrice nel codicillo abbia inteso riferirsi all'intero compendio immobiliare o piuttosto, come invece parrebbe di poter affermare, unicamente a quello oggetto di legato.
In conclusione, non vi sono elementi per ritenere fondata l'interpretazione proposta dall'attrice in ordine agli atti di ultima volontà di di talchè la domanda Persona_2
va rigettata, con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver trascritto imprudentemente la domanda, in assenza di prova, e ancor prima allegazione, dei danni per essa patiti dal convenuto. Quest'ultimo, invero, deduce di non aver potuto cedere a terzi l'immobile come era sua intenzione fare nella primavera del
2022; omette tuttavia di specificare quale pregiudizio economico abbia patito a causa della mancata vendita, tenuto conto che nemmeno allega di aver ricevuto offerte vantaggiose ovvero che l'immobile si sia svalutato per cui oggi non potrebbe pretendere il medesimo corrispettivo.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo in ossequio al D.M. 55/2014 e succ. mod. (valore indeterminabile, complessità bassa;
compensi medi per le prime due fasi e l'ultima e minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta le domande formulate da Parte_1
ordina al sig. Conservatore dei registri immobiliari di Modena la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 2/5/2022 numero di repertorio 2507/2022; condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in €. 6.713 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Modena, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1 ROSANNA e dell'avv. ASCARI AUGUSTO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CESARE BATTISTI, 85 41121 MODENA presso il difensore avv. ORLANDO ROSANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZERBINI DARIA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI 57 41012 CARPI presso il difensore avv. ZERBINI DARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, premesso: Parte_1
- che nel 2007 le sorelle (madre dell'attrice) e unitamente ai Per_1 Persona_2
rispettivi convivente e marito, e acquistarono due unità Persona_3 Controparte_1
immobiliari, facenti parte di un unico complesso, con annessa area cortiliva comune, sito in
Carpi via Tolone n.
3. Precisamente e acquistarono la Parte_2 Persona_3
porzione censita al NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, mappale 82 sub 3, mappale
81 sub 1 e mappale 80 sub 2; e la porzione censita al Persona_2 Controparte_1
NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, mappale 82 sub 2, mappale 81 sub 2 e mappale
80 sub 1;
- che le somme necessarie per le predette compravendite vennero corrisposte dai genitori delle sorelle in egual misura (euro 165.000,00 ciascuna) e che contestualmente PE all'acquisto entrambe le parti contrassero un mutuo ipotecario con Bper Banca, necessario anche per la ristrutturazione dell'immobile;
- che nel 2012 e interruppero la loro convivenza e Parte_2 Persona_3 nell'aprile 2014 con atto a ministero Notaio rep. N. Persona_2 Persona_4
226651, acquistò la quota del dell'immobile acquistato nel 2007, a fronte Per_3 dell'accollo del mutuo residuo gravante sullo stesso (doc. 2 conv.). All'esito di tale compravendita, pertanto, le due porzioni immobiliari di via Tolone n. 3 risultavano l'una in comproprietà tra i coniugi e e l'altra in comproprietà Persona_2 Controparte_1
tra le sorelle e PE Parte_2
- che nell'agosto 2017 decedette in un tragico incidente stradale, Persona_2
lasciando un testamento olografo pubblicato a ministero Notaio di Carpi in data Per_4
27.11.2017 (doc. 4 conv.), con il quale, non avendo avuto figli, nominava quale suo erede universale il marito ed istituiva un legato in favore della nipote Controparte_1 [...]
all'epoca ancora minorenne, alla quale lasciava la quota di sua proprietà Parte_1 dell'immobile di via Tolone 3 interno 1, del quale era comproprietaria unitamente alla sorella a seguito dell'acquisto della quota di nel 2014; Per_1 Persona_3
- che unitamente al testamento in cui aveva indicato quale erede universale il marito, lasciò altresì un altro scritto, del seguente letterale tenore: “Lascio Persona_2
inoltre questo scritto al sig. Giudice che si occuperà del mio testamento e della proprietà che ho lasciato a mia nipote Se dovessi mancare prima del compimento Parte_1 del diciottesimo anno d'età di , le chiedo di non dare mai per nessuna ragione la Pt_1 pagina 2 di 5 proprietà dell'immobile a mia sorella e di non darle mai la facoltà di Parte_2
decidere della parte di casa che alla mia morte è diventata di proprietà di , in Pt_1
quanto so già che la venderebbe o svenderebbe immediatamente per poter usufruire a suo uso personale del guadagno ottenuto dalla vendita. Le chiedo di conservare intatta la proprietà fino a che non sarà la stessa giunta alla maggiore età a decidere per ciò Pt_1
che è solo suo. So bene che se io sono mancata prima dei 18 anni di la casa avrà Pt_1
ancora il mutuo e per ciò chiedo a mio marito e a mia madre se saranno nella possibilità di farlo di aiutare loro a pagare la sua parte di mutuo. Questa casa che io e mia Pt_1 sorella abbiamo “ereditato” (dico ereditato in quanto è stata interamente pagata dai nostri genitori anche se il bonifico venne fatto da noi) è stata in realtà solo un “prestito” perché abbiamo sempre saputo che la vera e unica proprietaria destinata era , noi siamo Pt_1
solo un tramite. Nostro padre voleva così e così vorrei che fosse anch'io. Grazie.
; Persona_2
- che dalla lettura della postilla doveva evincersi la volontà della testatrice di lasciare a non solo la quota dell'immobile già in comproprietà con la sorella, ma l'intero Pt_1 complesso immobiliare, e dunque anche l'unità immobiliare che aveva Persona_2
in comproprietà col marito, e di cui egli era divenuto proprietario esclusivo in forza del testamento che lo aveva nominato erede universale;
- che il testamento di venne pubblicato il 27.11.2017; Persona_2 Controparte_1 ha accettato l'eredità e i genitori dell'attrice hanno accettato per lei il legato;
tutto ciò premesso, chiede, previo accertamento che il testamento della defunta zia contiene un legato di cosa altrui e/o in subordine un onere Persona_2 testamentario, dal quale deriva l'obbligo in capo a di trasferire alla nipote Controparte_1 la proprietà o la nuda proprietà dell'immobile sito in Carpi, via Tolone n. 3, identificato al
NCEU del Comune di Carpi al foglio 106, part. 80 sub. 1, part. 81 sub. 2 e part. 82 sub 2, condannarsi il convenuto al trasferimento in suo favore della proprietà o della nuda proprietà del predetto compendio immobiliare e l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In subordine, nell'ipotesi in cui l'immobile venga venduto nel corso del giudizio, l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti, pari al valore del compendio immobiliare o della nuda proprietà dello stesso. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_1 condanna dell'attrice alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del pagina 3 di 5 presente giudizio ed al risarcimento dei danni per la trascrizione della domanda stessa ex art. 96 comma 2 c.p.c., vista la manifesta infondatezza dell'azione avversaria.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le domande dell'attrice non sono fondate.
Ed invero, non è possibile evincere dal “codicillo” redatto dalla de cuius lo stesso giorno del testamento (20/4/2014) la volontà di legare alla nipote anche l'unità Parte_1
immobiliare che la defunta acquistò nel 2007 insieme al marito invero, Controparte_1
tale volontà non solo non emerge affatto dalla lettera del codicillo (che non contiene espressioni letterali finalizzate all'attribuzione alla nipote di altri beni oltre a quello espressamente legato), ma sarebbe persino in contrasto con il chiaro ed univoco contenuto del testamento, che attribuisce al marito tutti i beni di proprietà della moglie con la sola esclusione dell'immobile sito in Cortile di Carpi via Tolone n. 3 interno 1, che viene lasciato all'odierna attrice. Sarebbe assolutamente contraddittorio ritenere che la testatrice, dopo aver chiaramente indicato nel testamento il marito quale suo erede universale, abbia inteso, tramite un codicillo ad esso coevo, imporgli (ciò che, si ribadisce, nel codicillo non si legge affatto) di trasferire alla nipote della moglie quanto appena ricevuto, oltre a ciò che già gli apparteneva per averlo acquistato 7 anni prima.
Che la volontà dei nonni, che avevano contribuito all'acquisto in favore delle figlie Per_1
e , e relativi consorti, degli immobili, fosse quella di beneficiare infine l'unica PE
nipote (volontà che la stessa dichiara di condividere), non può indurre ad PE interpretare la volontà testamentaria di in senso contrario alla lettera dell'atto di PE
ultima volontà dalla stessa redatto, né a ravvisarvi un intento attributivo che in esso certamente manca;
al contrario, ciò che può evincersi è che la testatrice abbia espresso nel codicillo un semplice desiderio che il marito in futuro, con atto tra vivi o mortis causa, potrà decidere se assecondare o meno.
E' evidente, invero, che l'imposizione in capo all'erede di un peso di simile portata, quale appunto l'obbligo di trasferire a un terzo non solo parte dell'eredità appena acquisita (la parte di gran lunga più rilevante), ma persino ciò che era suo anche prima del decesso della de cuius, richieda che il testamento contenga una inequivoca volontà in tal senso che, si ribadisce, non si ritrova negli scritti oggetto di causa, non essendo neppure chiaro se la pagina 4 di 5 testatrice nel codicillo abbia inteso riferirsi all'intero compendio immobiliare o piuttosto, come invece parrebbe di poter affermare, unicamente a quello oggetto di legato.
In conclusione, non vi sono elementi per ritenere fondata l'interpretazione proposta dall'attrice in ordine agli atti di ultima volontà di di talchè la domanda Persona_2
va rigettata, con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver trascritto imprudentemente la domanda, in assenza di prova, e ancor prima allegazione, dei danni per essa patiti dal convenuto. Quest'ultimo, invero, deduce di non aver potuto cedere a terzi l'immobile come era sua intenzione fare nella primavera del
2022; omette tuttavia di specificare quale pregiudizio economico abbia patito a causa della mancata vendita, tenuto conto che nemmeno allega di aver ricevuto offerte vantaggiose ovvero che l'immobile si sia svalutato per cui oggi non potrebbe pretendere il medesimo corrispettivo.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo in ossequio al D.M. 55/2014 e succ. mod. (valore indeterminabile, complessità bassa;
compensi medi per le prime due fasi e l'ultima e minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta le domande formulate da Parte_1
ordina al sig. Conservatore dei registri immobiliari di Modena la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 2/5/2022 numero di repertorio 2507/2022; condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in €. 6.713 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Modena, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia
pagina 5 di 5