Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del
18/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n 4870 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto prestazioni invalidi civili TRA C.F._1 1) elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio legale dell'avv. FUSCHINO PASQUALE
), da cui è rappresentato e difeso, giusta( C.F._2 mandato in atti.
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1 و۔
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ed selettivamente domiciliato come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 09-09-2020 parte ricorrente in epigrafe esponeva che, in seguito a ricorso per ATPO, questo Giudice del lavoro, con decreto di omologa del gli aveva riconosciuto il requisito sanitario della prestazione assegno di invalidità ; che, nonostante tale riconoscimento giudiziale, pur a seguito della notifica del decreto di omologa gli organi amministrativi competenti non avevano provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale.
Dedotta la persistenza dei requisiti sanitari e socio-economici, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste nonchè il pagamento dei ratei scaduti, successivamente al 20-11-2015 oltre accessori.
L' CP_1 si costituiva in giudizio e deduceva l'avvenuto pagamento della prestazione concludendo per la declaratoria di cessazione della materia contendere.del
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, transazioneadempimento spontaneo, 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, all'udienza odierna la difesa dell' CP_1 ha prodotto modello TE08 di avvenuto pagamento dei ratei della prestazione oggetto di domanda.
Alla stregua della documentazione prodotta che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione deve quindi ritenersi venuto meno ogni motivo di contenzioso in ordine all'oggetto della domanda originaria.
Con riguardo al regime delle spese di lite, avendo parte ricorrente inviato il modello AP70 non in via telematica ma sulla casella di posta elettronica dell'Istituto, le modalità di trasmissione contrastano con quanto previsto dall'art.38 del D.L. n.78/2010 conv. in L.122/2010, secondo cui il termine decorre dall'invio all' CP_1 con modalità
telematiche della documentazione (comprensiva del modello AP 70 idoneo all'individuazione delle coordinate bancarie o postali presso cui far accreditare i ratei della prestazione) attraverso il portale telematico dell'istituto.
Né l'invio della documentazione a mezzo PEC può essere ritenuto equivalente ai fini della conoscenza dell' CP_1 dell'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario, posto che il dato letterale dell'art.38 comma V del d.l. cit. - disposizione attuata con la circolare
CP_1 n.173/2011 e con determina presidenziale n.277/2011 ai fini della individuazione del termine di decorrenza risulta difficilmente superabile attraverso una interpretazione estensiva della norma di legge.
Per le ragioni esposte, non avendo parte ricorrente inviato all' CP_1 il decreto di omologa e la documentazione necessaria all'accredito della prestazione secondo le modalità previsto dall'art.38 cit. deve ritenersi che il termine di 120 giorni non sia mai decorso e pertanto le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti Santa Maria Capua Vetere, 18/06/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Roberto Pellecchia