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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1328/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Migliardi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Romina Sirosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate dalle parti: parte ricorrente, depositando note scritte il 16 gennaio 2025, ha chiesto “- l'affido condiviso della minore Persona_1
( , nata a Montecchio Emilia, il [...], in [...] condivisa ad entrambi i C.F._1 genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, Signora Parte_1 nell'abitazione sita in Parma, via Ettore Ximenes n. 13. - Accogliere il piano genitoriale così come Per_ aggiornato e che prevede videochiamate quotidiane, nella fascia oraria 20-21, del padre con quando lo stesso si trova all'estero, oltre che, nei periodi in cui il padre sarà in Italia, la frequentazione con la minore a pomeriggi alternati durante il calendario scolastico durante le ferie scolastiche, oltre che la permanenza presso il padre a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. - Che il padre, sig. ( , nato a [...] il 10 aprile CP_1 C.F._2
1991, venga onerato del versamento, a far data dalla domanda, di un contributo mensile a titolo di
pagina 1 di 9 Per_ mantenimento della figlia pari ad Euro 600,00, oltre rivalutazione ISTA, nonché disporre che lo stesso sia onerato del pagamento del 50 percento delle spese straordinarie, cosi articolate: spese sostenute anche senza previo accordo: spese medico - specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 200,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 200,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi e luoghi assimilati;
spese previamente concordate dai genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 200,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e di ogni altra spesa straordinaria. - Tutte le spese straordinarie di cui sopra andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. - L'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, sig.ra ; parte resistente, depositando note scritte lo stesso 16 gennaio 2025, ha Parte_1 chiesto “disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento della medesima presso la casa familiare sita in Via Ettore Ximenes, n° 13 a Parma;
- disporre che il Signor durante i periodi di permanenza in Svezia, effettui almeno una video Per_1 Per_ Per_ chiamata al giorno a - disporre che la figlia minore stia con il padre nei periodi di permanenza dello stesso in Italia indicativamente nei mesi di Giugno, Settembre e Ottobre a giorni alternati al pomeriggio per almeno tre ore durante il calendario di frequentazione scolastica e quotidianamente nel corso del pomeriggio durante le ferie scolastiche, previa comunicazione da parte del Signor della data precisa di rientro in Italia con una comunicazione scritta da parte dello Per_1 stesso alla madre, almeno trenta giorni prima dell'arrivo; - disporre che il Signor quando CP_1 in Italia, possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla Domenica sera;
- Per_ disporre che la figlia minore passi con il padre due settimane consecutive in Svezia durante il Per_ periodo delle vacanze scolastiche estive;
disporre che le vacanze natalizie siano trascorse, da in parte con il padre (in Svezia) ed in parte con la madre, in modo che la figlia trascorrerà un anno il
pagina 2 di 9 Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa;
- porre a carico del Signor CP_1
l'obbligo di corrispondere (a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese) alla Signora Per_
un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia minore pari ad € 420; - Parte_1 porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) ed extrascolastiche. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 31 marzo 2023 esponeva di avere intrattenuto un rapporto di Parte_1 convivenza con e che dalla loro unione è nata il [...] la figlia CP_1 Persona_1
Soggiungeva che la relazione con il compagno era cessata nel settembre dell'anno 2017 e che, dal gennaio 2018, lo stesso si era trasferito a vivere e a lavorare stabilmente in Svezia CP_1 mantenendo contatti estemporanei con la figlia e contribuendo al suo mantenimento mediante elargizioni irregolari di denaro.
Sulla base di siffatti presupposti la medesima ricorrente chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne, confermarsi la sua residenza e collocazione materna, prevedersi una disciplina di incontri graduali con il padre una volta tornato presso la residenza in Italia, oltre a videochiamate settimanali, nonché porsi a carico dello stesso convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 600,00, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
Depositando comparsa in data 1 agosto 2023 si costituiva ritualmente in giudizio , CP_1 fornendo una alternativa ricostruzione dei fatti allegati da controparte ed esponendo, in particolare, di dimorare in Svezia presso un indirizzo ben noto a , di fare abitualmente rientro in Italia Parte_1 per due mesi in estate e per altri due mesi in autunno, ma di avere costantemente incontrato limitazioni materne alle frequentazioni con la propria figlia, e di avere sempre versato per il mantenimento di quest'ultima importi medi pari ad Euro 300,00 al mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie. Per_ In ragione di tali circostanze chiedeva, dunque, disporsi l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedersi una protratta permanenza della stessa minore presso di sé nei suddetti periodi di rientro in Italia, oltre ad ulteriori frequentazioni (anche in Svezia) durante le vacanze estive e le festività natalizie, e porsi a proprio carico un contributo monetario per il mantenimento della prole pari alla somma di Euro 300,00 Euro al mese, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 3 ottobre 2023 erano sentite le parti personalmente.
Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2023 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Con successiva ordinanza riservata, emessa il 5 giugno 2024 a modifica dei suddetti provvedimenti, erano recepiti gli accordi parziali raggiunti dalle parti in materia di affidamento e visite paterne della minore.
Istruito il processo unicamente mediante produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Indi, all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 28 gennaio 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
pagina 3 di 9 Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano significativi profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare alla figlia minorenne delle parti, né alla sua collocazione preferenziale, né alla definizione del calendario delle frequentazioni con il genitore non collocatario.
Rispetto a tali aspetti, invero, le conclusioni delle parti sono sostanzialmente conformi ai vigenti provvedimenti temporanei e urgenti il cui tenore è stato calibrato in corso di causa anche alla luce delle intese raggiunte tra le parti (cfr., in particolare, verbale d'udienza del 4 giugno 2024) e ai miglioramenti registrati nelle loro relazioni personali.
Tanto premesso, possono pertanto ribadirsi i passaggi motivazionali posti a fondamento delle attuali determinazioni, salvi minimi aggiornamenti e integrazioni.
Come già osservato, dunque, e sono genitori della minorenne Parte_1 CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...].
Il rapporto di convivenza tra le parti, che pare avere avuto una manifestazione di riviviscenza nell'anno 2020 (cfr. dichiarazioni del convenuto alla stessa udienza del 3 ottobre 2023), ha avuto interruzione nel settembre 2017, con la cessazione della loro coabitazione dell'epoca (in Livigno) e il trasferimento di madre e figlia in Parma.
Dal gennaio dell'anno 2018 a tutt'oggi vive e lavora stabilmente in Svezia;
la sua CP_1 presenza sul territorio nazionale (eccezion fatta per l'anno 2022, compromesso da un suo infortunio) è rimasta finora circoscritta a limitati periodi (v'è contrapposizione sulla quantificazione dei tempi, comunque dimostratisi in certa misura irregolari e variabili) tra l'estate e l'autunno di ogni anno. Per_
e la figlia vivono invece presso una unità abitativa ubicata alla via Ximenes, in Parma, Parte_1 concessa in comodato alla stessa ricorrente.
L'esperienza processuale ha comprovato che , pur dimorante a notevole distanza dalla CP_1 figlia, ha dimostrato serio attaccamento affettivo per la minore e un congruo interessamento per il suo percorso di crescita, peraltro contribuendo alla sua assistenza anche materiale.
Egli, anche grazie al comportamento collaborativo di , è riuscito a coltivare diuturne Parte_1 Per_ relazioni “a distanza” e, durante i suoi soggiorni in Italia, ha tenuto con sé con una certa continuità e anche per taluni pernottamenti.
Non si ravvisa pertanto motivo per poter ipoteticamente derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_ Ancora, se è indubbio e incontroverso che debba continuare ad avere collocazione e residenza presso la madre, quanto alle sue relazioni con il padre deve provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato dai genitori nel corso del procedimento nei termini già riportati nell'ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 4-5 giugno 2024.
Ai fini di una migliore regolarità nelle frequentazioni, deve peraltro prevedersi che, salvi diversi accordi delle parti, le videochiamate tra padre e figlia abbiano luogo tra le ore 20 e le ore 21 (così come indicato dalla madre ricorrente, senza alcuna osservazione contraria di controparte) e che, in ogni caso, debba comunicare di volta in volta il suo arrivo in Italia a almeno CP_1 Parte_1 tre settimane prima.
pagina 4 di 9 Si ritiene, poi, potersi recepire – in quanto ragionevoli, conformi agli interessi di crescita della figlia e prive di osservazioni contrarie di controparte – le ulteriori condizioni indicate da parte resistente con riguardo agli specifici periodi coincidenti con le festività natalizie e le vacanze estive. Per_ Durante le vacanze scolastiche natalizie, dunque, trascorrerà con il padre una settimana coincidente, anno per anno, con il periodo 23 dicembre-29 dicembre, ovvero con il periodo 30 dicembre–5 gennaio;
qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
Durante le vacanze estive, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno Per_ scolastico, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e concordare in tal senso entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenderà trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari.
Tanto per il periodo natalizio, quanto per il periodo estivo, potrà portare con sé la figlia CP_1 in Svezia sostenendone le spese di viaggio.
Il tema oggetto di reale controversia attiene al mantenimento della figlia minorenne e alla Per_ quantificazione dei contributi economici dovuti dal padre in quanto genitore non collocatario di
Con l'ordinanza del 3-5 ottobre 2023 sono stati evidenziati i seguenti elementi connotanti le risorse a disposizione delle parti.
Segnatamente, si è dato conto che “ svolge attività occasionali e temporanee, ha lavorato Parte_1
(con mansioni di barista e contratti di lavoro intermittente) per oltre nove mesi nel corso dell'anno 2022 (documentando retribuzioni alquanto variabili e comunque contenute, comprese tra Euro 75,09 ed Euro 666,07; cfr. estratto conto corrente bancario prodotto) e possiede disponibilità liquide pressoché inconsistenti. Ella, ancora, risulta beneficiare dell'assegno unico universale per i figli nella misura minima di Euro 50,00 al mese. Come già anticipato, non è esposta a costi locatizi.
invece, per quanto incontroverso, vive e lavora in Svezia ove svolge per certo attività CP_1 come cuoco e come addetto a una società gestrice di snow park;
per quanto ammesso dallo stesso convenuto, egli ha dichiarato redditi da lavoro medi mensili pari a circa Euro 1.300,00 nell'ultimo triennio e pari ad Euro 1.460,00 circa nell'anno 2022. Possiede disponibilità bancarie per nemmeno Euro 2.000,00 e verserebbe canoni mensili di locazione pro quota indicati in Euro 500,00 al mese (ma non precisamente ricavabili né dal contratto di locazione prodotto in lingua straniera, né da un confronto tra la cifra riportata nel contratto e i movimenti di conto corrente)”.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio è poi emerso che ha dichiarato Parte_1 redditi netti pari ad Euro 2.830,00 per l'anno d'imposta 2022 e nessun reddito per l'anno 2023, pur avendo mantenuto astratta capacità lavorativa.
Le sue disponibilità monetarie si sono confermate irrisorie e l'assegno unico universale per i figli risulta essersi assestato, fino al marzo 2024, nell'importo mensile di circa Euro 200,00.
ha a sua volta prodotto documenti che comprovano la percezione di redditi netti per CP_1
l'anno 2023 pari a circa Euro 22.000,00 (poco più di Euro 1.800,00 al mese).
Le sue disponibilità bancarie si sono dimostrate alquanto contenute e gravate mensilmente dal pagamento della metà del canone di locazione attualmente pari ad Euro 640,00 circa.
pagina 5 di 9 Tenuto conto dei dati così compendiati sulle rispettive risorse economiche, e senza necessità di ulteriori accertamenti (sotto tale profilo dovendosi disattendere l'istanza di parte ricorrente, connotata da carattere eminentemente esplorativo, intesa a disporsi indagini di polizia tributaria), considerate le esigenze di vita della minore (di anni 9, iscritta alla scuola pubblica con Persona_1 servizio mensa due volte alla settimana e frequentante il corso di ginnastica artistica) e i suoi tempi di frequentazione con i genitori, si ritiene congruo porre a carico del padre, fin dal deposito del ricorso (31 marzo 2023) e detratto quanto già versato dallo stesso sempre a titolo di CP_1 mantenimento ordinario, un contributo per il suo mantenimento pari alla misura di Euro 420,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
E ciò anche per l'incontroversa previsione secondo cui l'assegno unico universale per i figli – incrementatosi nel suo ammontare nel corso del giudizio – continuerà ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da , in quanto genitore collocatario in via Parte_1 prevalente della figlia.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, e la condivisione di plurime domande giustificano infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne (nata il 5 luglio Persona_1
2015) la quale continuerà ad avere residenza e collocazione preferenziale presso la madre Parte_1
;
[...]
2) conferma che il padre , quando all'estero, possa avere quotidiani contatti “a distanza” CP_1 in videochiamata con la figlia minorenne che, salvi diversi accordi delle parti, dovranno avere luogo tra le ore 20 e le ore 21;
- dispone che , quando in Italia, possa frequentare la figlia anche quotidianamente nel CP_1 corso del pomeriggio durante le ferie scolastiche e a pomeriggi alternati durante il calendario di frequentazione scolastica;
- dispone che , quando in Italia, possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal CP_1 sabato mattina alla domenica sera;
- prescrive a di comunicare di volta in volta il suo arrivo in Italia a almeno CP_1 Parte_1 tre settimane prima;
Per_
- durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con il padre una settimana coincidente, anno per anno, con il periodo 23 dicembre-29 dicembre, ovvero con il periodo 30 dicembre–5 gennaio;
qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- durante le vacanze estive, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno Per_ scolastico, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e concordare in tal senso entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenderà trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
pagina 6 di 9 - tanto per il periodo natalizio, quanto per il periodo estivo, potrà portare con sé la figlia CP_1 in Svezia sostenendone le spese di viaggio;
3) pone a carico di , fin dal deposito del ricorso (31 marzo 2023) e detratto quanto già da CP_1 lui versato sempre a titolo di mantenimento ordinario, l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_ figlia versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario Parte_1 pari ad Euro 420,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
pagina 7 di 9 gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
pagina 8 di 9 - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1328/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Migliardi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Romina Sirosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate dalle parti: parte ricorrente, depositando note scritte il 16 gennaio 2025, ha chiesto “- l'affido condiviso della minore Persona_1
( , nata a Montecchio Emilia, il [...], in [...] condivisa ad entrambi i C.F._1 genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre, Signora Parte_1 nell'abitazione sita in Parma, via Ettore Ximenes n. 13. - Accogliere il piano genitoriale così come Per_ aggiornato e che prevede videochiamate quotidiane, nella fascia oraria 20-21, del padre con quando lo stesso si trova all'estero, oltre che, nei periodi in cui il padre sarà in Italia, la frequentazione con la minore a pomeriggi alternati durante il calendario scolastico durante le ferie scolastiche, oltre che la permanenza presso il padre a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. - Che il padre, sig. ( , nato a [...] il 10 aprile CP_1 C.F._2
1991, venga onerato del versamento, a far data dalla domanda, di un contributo mensile a titolo di
pagina 1 di 9 Per_ mantenimento della figlia pari ad Euro 600,00, oltre rivalutazione ISTA, nonché disporre che lo stesso sia onerato del pagamento del 50 percento delle spese straordinarie, cosi articolate: spese sostenute anche senza previo accordo: spese medico - specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 200,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 200,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi e luoghi assimilati;
spese previamente concordate dai genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 200,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e di ogni altra spesa straordinaria. - Tutte le spese straordinarie di cui sopra andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. - L'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, sig.ra ; parte resistente, depositando note scritte lo stesso 16 gennaio 2025, ha Parte_1 chiesto “disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento della medesima presso la casa familiare sita in Via Ettore Ximenes, n° 13 a Parma;
- disporre che il Signor durante i periodi di permanenza in Svezia, effettui almeno una video Per_1 Per_ Per_ chiamata al giorno a - disporre che la figlia minore stia con il padre nei periodi di permanenza dello stesso in Italia indicativamente nei mesi di Giugno, Settembre e Ottobre a giorni alternati al pomeriggio per almeno tre ore durante il calendario di frequentazione scolastica e quotidianamente nel corso del pomeriggio durante le ferie scolastiche, previa comunicazione da parte del Signor della data precisa di rientro in Italia con una comunicazione scritta da parte dello Per_1 stesso alla madre, almeno trenta giorni prima dell'arrivo; - disporre che il Signor quando CP_1 in Italia, possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla Domenica sera;
- Per_ disporre che la figlia minore passi con il padre due settimane consecutive in Svezia durante il Per_ periodo delle vacanze scolastiche estive;
disporre che le vacanze natalizie siano trascorse, da in parte con il padre (in Svezia) ed in parte con la madre, in modo che la figlia trascorrerà un anno il
pagina 2 di 9 Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa;
- porre a carico del Signor CP_1
l'obbligo di corrispondere (a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese) alla Signora Per_
un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia minore pari ad € 420; - Parte_1 porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) ed extrascolastiche. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 31 marzo 2023 esponeva di avere intrattenuto un rapporto di Parte_1 convivenza con e che dalla loro unione è nata il [...] la figlia CP_1 Persona_1
Soggiungeva che la relazione con il compagno era cessata nel settembre dell'anno 2017 e che, dal gennaio 2018, lo stesso si era trasferito a vivere e a lavorare stabilmente in Svezia CP_1 mantenendo contatti estemporanei con la figlia e contribuendo al suo mantenimento mediante elargizioni irregolari di denaro.
Sulla base di siffatti presupposti la medesima ricorrente chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo della figlia minorenne, confermarsi la sua residenza e collocazione materna, prevedersi una disciplina di incontri graduali con il padre una volta tornato presso la residenza in Italia, oltre a videochiamate settimanali, nonché porsi a carico dello stesso convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo pari ad Euro 600,00, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
Depositando comparsa in data 1 agosto 2023 si costituiva ritualmente in giudizio , CP_1 fornendo una alternativa ricostruzione dei fatti allegati da controparte ed esponendo, in particolare, di dimorare in Svezia presso un indirizzo ben noto a , di fare abitualmente rientro in Italia Parte_1 per due mesi in estate e per altri due mesi in autunno, ma di avere costantemente incontrato limitazioni materne alle frequentazioni con la propria figlia, e di avere sempre versato per il mantenimento di quest'ultima importi medi pari ad Euro 300,00 al mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie. Per_ In ragione di tali circostanze chiedeva, dunque, disporsi l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedersi una protratta permanenza della stessa minore presso di sé nei suddetti periodi di rientro in Italia, oltre ad ulteriori frequentazioni (anche in Svezia) durante le vacanze estive e le festività natalizie, e porsi a proprio carico un contributo monetario per il mantenimento della prole pari alla somma di Euro 300,00 Euro al mese, con pari ripartizione delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 3 ottobre 2023 erano sentite le parti personalmente.
Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2023 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Con successiva ordinanza riservata, emessa il 5 giugno 2024 a modifica dei suddetti provvedimenti, erano recepiti gli accordi parziali raggiunti dalle parti in materia di affidamento e visite paterne della minore.
Istruito il processo unicamente mediante produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Indi, all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 28 gennaio 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
pagina 3 di 9 Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano significativi profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare alla figlia minorenne delle parti, né alla sua collocazione preferenziale, né alla definizione del calendario delle frequentazioni con il genitore non collocatario.
Rispetto a tali aspetti, invero, le conclusioni delle parti sono sostanzialmente conformi ai vigenti provvedimenti temporanei e urgenti il cui tenore è stato calibrato in corso di causa anche alla luce delle intese raggiunte tra le parti (cfr., in particolare, verbale d'udienza del 4 giugno 2024) e ai miglioramenti registrati nelle loro relazioni personali.
Tanto premesso, possono pertanto ribadirsi i passaggi motivazionali posti a fondamento delle attuali determinazioni, salvi minimi aggiornamenti e integrazioni.
Come già osservato, dunque, e sono genitori della minorenne Parte_1 CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...].
Il rapporto di convivenza tra le parti, che pare avere avuto una manifestazione di riviviscenza nell'anno 2020 (cfr. dichiarazioni del convenuto alla stessa udienza del 3 ottobre 2023), ha avuto interruzione nel settembre 2017, con la cessazione della loro coabitazione dell'epoca (in Livigno) e il trasferimento di madre e figlia in Parma.
Dal gennaio dell'anno 2018 a tutt'oggi vive e lavora stabilmente in Svezia;
la sua CP_1 presenza sul territorio nazionale (eccezion fatta per l'anno 2022, compromesso da un suo infortunio) è rimasta finora circoscritta a limitati periodi (v'è contrapposizione sulla quantificazione dei tempi, comunque dimostratisi in certa misura irregolari e variabili) tra l'estate e l'autunno di ogni anno. Per_
e la figlia vivono invece presso una unità abitativa ubicata alla via Ximenes, in Parma, Parte_1 concessa in comodato alla stessa ricorrente.
L'esperienza processuale ha comprovato che , pur dimorante a notevole distanza dalla CP_1 figlia, ha dimostrato serio attaccamento affettivo per la minore e un congruo interessamento per il suo percorso di crescita, peraltro contribuendo alla sua assistenza anche materiale.
Egli, anche grazie al comportamento collaborativo di , è riuscito a coltivare diuturne Parte_1 Per_ relazioni “a distanza” e, durante i suoi soggiorni in Italia, ha tenuto con sé con una certa continuità e anche per taluni pernottamenti.
Non si ravvisa pertanto motivo per poter ipoteticamente derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_ Ancora, se è indubbio e incontroverso che debba continuare ad avere collocazione e residenza presso la madre, quanto alle sue relazioni con il padre deve provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato dai genitori nel corso del procedimento nei termini già riportati nell'ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 4-5 giugno 2024.
Ai fini di una migliore regolarità nelle frequentazioni, deve peraltro prevedersi che, salvi diversi accordi delle parti, le videochiamate tra padre e figlia abbiano luogo tra le ore 20 e le ore 21 (così come indicato dalla madre ricorrente, senza alcuna osservazione contraria di controparte) e che, in ogni caso, debba comunicare di volta in volta il suo arrivo in Italia a almeno CP_1 Parte_1 tre settimane prima.
pagina 4 di 9 Si ritiene, poi, potersi recepire – in quanto ragionevoli, conformi agli interessi di crescita della figlia e prive di osservazioni contrarie di controparte – le ulteriori condizioni indicate da parte resistente con riguardo agli specifici periodi coincidenti con le festività natalizie e le vacanze estive. Per_ Durante le vacanze scolastiche natalizie, dunque, trascorrerà con il padre una settimana coincidente, anno per anno, con il periodo 23 dicembre-29 dicembre, ovvero con il periodo 30 dicembre–5 gennaio;
qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
Durante le vacanze estive, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno Per_ scolastico, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e concordare in tal senso entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenderà trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari.
Tanto per il periodo natalizio, quanto per il periodo estivo, potrà portare con sé la figlia CP_1 in Svezia sostenendone le spese di viaggio.
Il tema oggetto di reale controversia attiene al mantenimento della figlia minorenne e alla Per_ quantificazione dei contributi economici dovuti dal padre in quanto genitore non collocatario di
Con l'ordinanza del 3-5 ottobre 2023 sono stati evidenziati i seguenti elementi connotanti le risorse a disposizione delle parti.
Segnatamente, si è dato conto che “ svolge attività occasionali e temporanee, ha lavorato Parte_1
(con mansioni di barista e contratti di lavoro intermittente) per oltre nove mesi nel corso dell'anno 2022 (documentando retribuzioni alquanto variabili e comunque contenute, comprese tra Euro 75,09 ed Euro 666,07; cfr. estratto conto corrente bancario prodotto) e possiede disponibilità liquide pressoché inconsistenti. Ella, ancora, risulta beneficiare dell'assegno unico universale per i figli nella misura minima di Euro 50,00 al mese. Come già anticipato, non è esposta a costi locatizi.
invece, per quanto incontroverso, vive e lavora in Svezia ove svolge per certo attività CP_1 come cuoco e come addetto a una società gestrice di snow park;
per quanto ammesso dallo stesso convenuto, egli ha dichiarato redditi da lavoro medi mensili pari a circa Euro 1.300,00 nell'ultimo triennio e pari ad Euro 1.460,00 circa nell'anno 2022. Possiede disponibilità bancarie per nemmeno Euro 2.000,00 e verserebbe canoni mensili di locazione pro quota indicati in Euro 500,00 al mese (ma non precisamente ricavabili né dal contratto di locazione prodotto in lingua straniera, né da un confronto tra la cifra riportata nel contratto e i movimenti di conto corrente)”.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio è poi emerso che ha dichiarato Parte_1 redditi netti pari ad Euro 2.830,00 per l'anno d'imposta 2022 e nessun reddito per l'anno 2023, pur avendo mantenuto astratta capacità lavorativa.
Le sue disponibilità monetarie si sono confermate irrisorie e l'assegno unico universale per i figli risulta essersi assestato, fino al marzo 2024, nell'importo mensile di circa Euro 200,00.
ha a sua volta prodotto documenti che comprovano la percezione di redditi netti per CP_1
l'anno 2023 pari a circa Euro 22.000,00 (poco più di Euro 1.800,00 al mese).
Le sue disponibilità bancarie si sono dimostrate alquanto contenute e gravate mensilmente dal pagamento della metà del canone di locazione attualmente pari ad Euro 640,00 circa.
pagina 5 di 9 Tenuto conto dei dati così compendiati sulle rispettive risorse economiche, e senza necessità di ulteriori accertamenti (sotto tale profilo dovendosi disattendere l'istanza di parte ricorrente, connotata da carattere eminentemente esplorativo, intesa a disporsi indagini di polizia tributaria), considerate le esigenze di vita della minore (di anni 9, iscritta alla scuola pubblica con Persona_1 servizio mensa due volte alla settimana e frequentante il corso di ginnastica artistica) e i suoi tempi di frequentazione con i genitori, si ritiene congruo porre a carico del padre, fin dal deposito del ricorso (31 marzo 2023) e detratto quanto già versato dallo stesso sempre a titolo di CP_1 mantenimento ordinario, un contributo per il suo mantenimento pari alla misura di Euro 420,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
E ciò anche per l'incontroversa previsione secondo cui l'assegno unico universale per i figli – incrementatosi nel suo ammontare nel corso del giudizio – continuerà ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da , in quanto genitore collocatario in via Parte_1 prevalente della figlia.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, e la condivisione di plurime domande giustificano infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne (nata il 5 luglio Persona_1
2015) la quale continuerà ad avere residenza e collocazione preferenziale presso la madre Parte_1
;
[...]
2) conferma che il padre , quando all'estero, possa avere quotidiani contatti “a distanza” CP_1 in videochiamata con la figlia minorenne che, salvi diversi accordi delle parti, dovranno avere luogo tra le ore 20 e le ore 21;
- dispone che , quando in Italia, possa frequentare la figlia anche quotidianamente nel CP_1 corso del pomeriggio durante le ferie scolastiche e a pomeriggi alternati durante il calendario di frequentazione scolastica;
- dispone che , quando in Italia, possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal CP_1 sabato mattina alla domenica sera;
- prescrive a di comunicare di volta in volta il suo arrivo in Italia a almeno CP_1 Parte_1 tre settimane prima;
Per_
- durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con il padre una settimana coincidente, anno per anno, con il periodo 23 dicembre-29 dicembre, ovvero con il periodo 30 dicembre–5 gennaio;
qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- durante le vacanze estive, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno Per_ scolastico, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e concordare in tal senso entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenderà trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
pagina 6 di 9 - tanto per il periodo natalizio, quanto per il periodo estivo, potrà portare con sé la figlia CP_1 in Svezia sostenendone le spese di viaggio;
3) pone a carico di , fin dal deposito del ricorso (31 marzo 2023) e detratto quanto già da CP_1 lui versato sempre a titolo di mantenimento ordinario, l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_ figlia versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario Parte_1 pari ad Euro 420,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
pagina 7 di 9 gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
pagina 8 di 9 - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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