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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1264/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2931/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 00317970804
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 383 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Eccepisce la mancata convocazione al contraddittorio
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato esponendo in ordine:
a) violazione dell'art. 6 bis della legge 212 del 2000 (statuto del contribuente) - omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
b) violazione degli artt. 1 co. 599-600 della legge 178 del 2020, 78 del dl 104 del 2020 e 177 del dl 34 del
2020- esclusione dal versamento imu 2020 per il settore alberghiero;
c) violazione dell'art. 1 co. 751 della legge 160 del 2019- esenzione/parziale imponibilità immobili merce;
d) illegittimita' ed infondatezza della pretesa in ordine all'omesso versamento dell'imposta- mancato riconoscimento dei versamenti effettuati.
Chiedeva annullamento dell'atot impugnato e le spese.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria e circa i versamenti effettuati per il 2021 riconosceva che la doglianza era fondata. Risultano versamenti di € 10.008,00 del 16/06/2021 e di € 12.597,00 del 16/12/2021 che non erano stati contabilizzati nell'accertamento. Pertanto l'avviso era rettificato.
Per quanto concerne l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 gli atti di accertamento automatizzati non erano soggetti a contraddittorio anticipato.
Circa l'eccezione secondo la quale l'immobile era adibito ad albergo la ricorrente, quale soggetto eventualmente suscettibile di esonero dal versamento dell'IMU 2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione telematica secondo modello ministeriale e non ha ottemperato a tale adempimento previsto a pena di decadenza entro il 30 giugno 2021. Così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze nella risposta ad una FAQ dell'08 giugno 2021 che si allegava in atti e nuovamente si trascrive: “In base all'art. 1, comma
769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tuttavia, alla luce della sentenza della CGT n. 8114/2025, il Comune di Reggio accoglieva anche questa doglianza.
Sulla violazione dell'art. 1 comma 751 della L. 160/2019, esenzione imponibilità immobili merce: legittimità dell'avviso di accertamento nei limiti dell'annullamento parziale. Anche in questo caso il comune accoglieva l'eccezione e riduceva l'imposta. Nel 2020 e fino al 2021 (c.d. anni transitori) i beni merce sono soggetti IMU con le stesse aliquote TASI, con un'aliquota di base dell'1 per mille e un'aliquota massima del 2,5 per mille
(cfr. art. 1 commi 751 e 762 della L. 160/2019). Posto che il tributo Tasi era stato abrogato dal 2020 dalla medesima L 160/2019 (art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 2019), alla fattispecie si applica l'aliquota del 2,5 per mille, così come stabilito dall'ultima delibera di C.C. n. 32/2019 che disciplinava le aliquote Tasi
2019. Anche qui l'Ente provvedeva alla rettifica dell'avviso. Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento nei limiti dell'annullamento parziale;
compensare le spese di giudizio.
All'udienza il difensore insisteva per l'accoglimento totale del ricorso per mancanza del contraddittorio anticipato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
giova evidenziare che il comune di Reggio Calabria ha sostanzialmente accolto tutte le eccezioni mosse dal contribuente ridefinendo il dovuto a mezzo di rettifica del primigenio accertamento. Tuttavia la difesa insiste in udienza nella mancanza dle contraddittorio preventivo.
Ritiene questo Collegio che in tema di accertamento tributario, siano esclusi dall'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212/2000 gli atti di pronta liquidazione, come gli avvisi di accertamento IMU per omesso o insufficiente versamento derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione di parte o ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione.
Tuttavia nei casi di specie, giova ricordare che l'accertamento non avrebbe mai potuto trovare un totale annullamento dovendo il giudice sempre porsi nell'ottica della giurisdizione merito. Il fondamento si rinviene nell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, che definisce l'ambito della giurisdizione tributaria, disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato nel senso di attribuire alle Corti di giustizia tributaria il ruolo di giudice del rapporto e non solo della regolarità formale dell'atto. In tale prospettiva, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, con un orientamento così consolidato da configurare “diritto vivente”, ha più volte chiarito che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “mero annullamento” (tra le molteplici, Cass. ord. n. 19079/2009, sent. n. 10396/2011 e ord. n. 11433/2023).
Quindi anche se in ipotesi fosse ritenuto indispensabile il contraddittorio preventivo, in caso di rettifica motivata dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, Il giudice tributario non potrebbe mai effettuare il totale annullamento della richiesta dovendosi calcolare l'esatta imposta dovuta dal contribuente.
Le ordinanze CASS. n. 25629/2018 e n. 18777/2020 hanno precisato che, quando l'accertamento è solo in parte fondato, il giudice tributario non deve limitarsi a dichiararne l'illegittimità, ma ha il dovere di rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum. La riduzione dell'imposta non rappresenta un vizio di extrapetizione, bensì costituisce il fisiologico esercizio del potere–dovere di decidere sul merito del rapporto tributario. Le decisioni del 2021 (Cass. sent. n. 3080 e ord. n. 39660) hanno ribadito che il giudizio tributario è di impugnazione–merito e che il giudice, una volta riscontrata la parziale fondatezza della pretesa, non può limitarsi ad annullare l'accertamento. Tale principio trova fondamento anche nell'art. 35, co. 3, del D.Lgs.
546/1992, che esclude sentenze sull'“an” o condanne generiche e impone al giudice di definire il quantum della pretesa tributaria.
Quindi in questa fattispecie, in cui sussiste una chiara rettifica dell'Ente, l'eventuale vizio del contraddittorio anticipato, asseritamente non effettuato, non potrebbe mai portare all'annullamento in toto dell'atto impositivo.
Sussiste una chiara funzione sostitutiva del giudizio tributario (Cass. sent. n. 1018/2008 e ord. n. 7695/2020).
La recente ordinanza n. 6016/2025 segna una conferma definitiva: il processo tributario è sede di accertamento sostanziale per cui non sussiste un annullamento ex tunc simile a quanto accade avanti il G.
A.
Quando l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice deve procedere egli stesso alla riquantificazione, senza limitarsi a eliminare l'atto; in questo caso specifico la rettifica dell'accertamento ha comportato l'accoglimento delle istanze del contribuente il quale dovrà adempiere al pagamento di quanto rideterminato.
Accoglie parzialmente per come indicato nella rettifica operata dal Comune sul primigenio accertamento e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per come indicato nella motivazione e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2931/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 00317970804
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 383 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Eccepisce la mancata convocazione al contraddittorio
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato esponendo in ordine:
a) violazione dell'art. 6 bis della legge 212 del 2000 (statuto del contribuente) - omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
b) violazione degli artt. 1 co. 599-600 della legge 178 del 2020, 78 del dl 104 del 2020 e 177 del dl 34 del
2020- esclusione dal versamento imu 2020 per il settore alberghiero;
c) violazione dell'art. 1 co. 751 della legge 160 del 2019- esenzione/parziale imponibilità immobili merce;
d) illegittimita' ed infondatezza della pretesa in ordine all'omesso versamento dell'imposta- mancato riconoscimento dei versamenti effettuati.
Chiedeva annullamento dell'atot impugnato e le spese.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria e circa i versamenti effettuati per il 2021 riconosceva che la doglianza era fondata. Risultano versamenti di € 10.008,00 del 16/06/2021 e di € 12.597,00 del 16/12/2021 che non erano stati contabilizzati nell'accertamento. Pertanto l'avviso era rettificato.
Per quanto concerne l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 gli atti di accertamento automatizzati non erano soggetti a contraddittorio anticipato.
Circa l'eccezione secondo la quale l'immobile era adibito ad albergo la ricorrente, quale soggetto eventualmente suscettibile di esonero dal versamento dell'IMU 2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione telematica secondo modello ministeriale e non ha ottemperato a tale adempimento previsto a pena di decadenza entro il 30 giugno 2021. Così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze nella risposta ad una FAQ dell'08 giugno 2021 che si allegava in atti e nuovamente si trascrive: “In base all'art. 1, comma
769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tuttavia, alla luce della sentenza della CGT n. 8114/2025, il Comune di Reggio accoglieva anche questa doglianza.
Sulla violazione dell'art. 1 comma 751 della L. 160/2019, esenzione imponibilità immobili merce: legittimità dell'avviso di accertamento nei limiti dell'annullamento parziale. Anche in questo caso il comune accoglieva l'eccezione e riduceva l'imposta. Nel 2020 e fino al 2021 (c.d. anni transitori) i beni merce sono soggetti IMU con le stesse aliquote TASI, con un'aliquota di base dell'1 per mille e un'aliquota massima del 2,5 per mille
(cfr. art. 1 commi 751 e 762 della L. 160/2019). Posto che il tributo Tasi era stato abrogato dal 2020 dalla medesima L 160/2019 (art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 2019), alla fattispecie si applica l'aliquota del 2,5 per mille, così come stabilito dall'ultima delibera di C.C. n. 32/2019 che disciplinava le aliquote Tasi
2019. Anche qui l'Ente provvedeva alla rettifica dell'avviso. Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento nei limiti dell'annullamento parziale;
compensare le spese di giudizio.
All'udienza il difensore insisteva per l'accoglimento totale del ricorso per mancanza del contraddittorio anticipato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
giova evidenziare che il comune di Reggio Calabria ha sostanzialmente accolto tutte le eccezioni mosse dal contribuente ridefinendo il dovuto a mezzo di rettifica del primigenio accertamento. Tuttavia la difesa insiste in udienza nella mancanza dle contraddittorio preventivo.
Ritiene questo Collegio che in tema di accertamento tributario, siano esclusi dall'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212/2000 gli atti di pronta liquidazione, come gli avvisi di accertamento IMU per omesso o insufficiente versamento derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione di parte o ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione.
Tuttavia nei casi di specie, giova ricordare che l'accertamento non avrebbe mai potuto trovare un totale annullamento dovendo il giudice sempre porsi nell'ottica della giurisdizione merito. Il fondamento si rinviene nell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, che definisce l'ambito della giurisdizione tributaria, disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato nel senso di attribuire alle Corti di giustizia tributaria il ruolo di giudice del rapporto e non solo della regolarità formale dell'atto. In tale prospettiva, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, con un orientamento così consolidato da configurare “diritto vivente”, ha più volte chiarito che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “mero annullamento” (tra le molteplici, Cass. ord. n. 19079/2009, sent. n. 10396/2011 e ord. n. 11433/2023).
Quindi anche se in ipotesi fosse ritenuto indispensabile il contraddittorio preventivo, in caso di rettifica motivata dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, Il giudice tributario non potrebbe mai effettuare il totale annullamento della richiesta dovendosi calcolare l'esatta imposta dovuta dal contribuente.
Le ordinanze CASS. n. 25629/2018 e n. 18777/2020 hanno precisato che, quando l'accertamento è solo in parte fondato, il giudice tributario non deve limitarsi a dichiararne l'illegittimità, ma ha il dovere di rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum. La riduzione dell'imposta non rappresenta un vizio di extrapetizione, bensì costituisce il fisiologico esercizio del potere–dovere di decidere sul merito del rapporto tributario. Le decisioni del 2021 (Cass. sent. n. 3080 e ord. n. 39660) hanno ribadito che il giudizio tributario è di impugnazione–merito e che il giudice, una volta riscontrata la parziale fondatezza della pretesa, non può limitarsi ad annullare l'accertamento. Tale principio trova fondamento anche nell'art. 35, co. 3, del D.Lgs.
546/1992, che esclude sentenze sull'“an” o condanne generiche e impone al giudice di definire il quantum della pretesa tributaria.
Quindi in questa fattispecie, in cui sussiste una chiara rettifica dell'Ente, l'eventuale vizio del contraddittorio anticipato, asseritamente non effettuato, non potrebbe mai portare all'annullamento in toto dell'atto impositivo.
Sussiste una chiara funzione sostitutiva del giudizio tributario (Cass. sent. n. 1018/2008 e ord. n. 7695/2020).
La recente ordinanza n. 6016/2025 segna una conferma definitiva: il processo tributario è sede di accertamento sostanziale per cui non sussiste un annullamento ex tunc simile a quanto accade avanti il G.
A.
Quando l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice deve procedere egli stesso alla riquantificazione, senza limitarsi a eliminare l'atto; in questo caso specifico la rettifica dell'accertamento ha comportato l'accoglimento delle istanze del contribuente il quale dovrà adempiere al pagamento di quanto rideterminato.
Accoglie parzialmente per come indicato nella rettifica operata dal Comune sul primigenio accertamento e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per come indicato nella motivazione e compensa le spese di lite.