Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1264
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 bis della legge 212 del 2000 (statuto del contribuente) - omessa attivazione del contraddittorio preventivo

    Gli atti di pronta liquidazione, come gli avvisi di accertamento IMU per omesso o insufficiente versamento derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione di parte o ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente, non sono soggetti all'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Inoltre, anche in caso di vizio del contraddittorio, il giudice tributario, essendo giudice del rapporto e non solo della regolarità formale dell'atto, non può procedere all'annullamento totale dell'atto impositivo se questo è solo parzialmente fondato, ma deve rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 co. 599-600 della legge 178 del 2020, 78 del dl 104 del 2020 e 177 del dl 34 del 2020 - esclusione dal versamento IMU 2020 per il settore alberghiero

    Il Comune di Reggio Calabria accoglieva questa doglianza, ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione telematica entro il 30 giugno 2021, ma alla luce della sentenza della CGT n. 8114/2025, ha ammesso l'eccezione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 1 co. 751 della legge 160 del 2019 - esenzione/parziale imponibilità immobili merce

    Il Comune di Reggio Calabria accoglieva l'eccezione e riduceva l'imposta, applicando l'aliquota del 2,5 per mille come stabilito dall'ultima delibera di C.C. n. 32/2019 che disciplinava le aliquote Tasi 2019. L'Ente provvedeva alla rettifica dell'avviso.

  • Accolto
    Illegittimità ed infondatezza della pretesa in ordine all'omesso versamento dell'imposta - mancato riconoscimento dei versamenti effettuati

    Il Comune di Reggio Calabria riconosceva che la doglianza era fondata, ammettendo che i versamenti effettuati (€ 10.008,00 del 16/06/2021 e € 12.597,00 del 16/12/2021) non erano stati contabilizzati nell'accertamento. Pertanto, l'avviso veniva rettificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1264
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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