CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA AN, nato ad [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Tinarelli, di fiducia avverso la ordinanza in data 17/08/2023 della Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Silvia Salvadori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 17/08/202:3, la Corte di appello di L'Aquila rigettava le istanze con le quali AN PA, tramite il difensore, aveva chiesto la rescissione del giudicato e/o la restituzione in termini in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 20/03/2019, irrevocabile in data 06/04/2019. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AN PA, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei Penale Sent. Sez. 2 Num. 489 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 12/12/2023 limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nello specifico degli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen. per mancata valutazione degli elementi relativi al caso fortuito o forza maggiore e alla impossibilità di impugnare la pronuncia di condanna e ciò sia per l'istanza di rescissione del giudicato che per quella di restituzione in termini proposte in via gradata ed alternativa;
totale carenza motivazionale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di prime cure trascurato del tutto le argomentazioni motivazionali della difesa e del richiedente imputato che rendeva dichiarazioni in udienza, limitandosi a rigettare le istanze in parola per un presunto ed implicito disinteresse dell'imputato che avrebbe avuto conoscenza del procedimento a suo carico, avendo ricevuto una notifica in realtà con relata viziata ed inefficace e nulla osservando o motivando sulla condotta omissiva del difensore d'ufficio, costituente circostanza imprevedibile e quindi caso fortuito. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, avendo avuto il PA piena conoscenza della celebrazione del processo essendogli stato notificato a mani proprie in data 14/01/2014 (rectius, 2015) il decreto che dispone il giudizio. La conoscenza del processo (ed il rapporto "informato" difensore-assistito) sono poi eloquentemente dimostrati dal fatto che all'udienza preliminare era pervenuto un certificato medico attestante l'impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza, circostanza che aveva consentito al difensore di richiedere ed ottenere dal giudice il differimento dell'udienza stessa. Si aggiunga, infine, come al principio per cui: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto" (Sez. 2 n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704), la difesa si limiti ad opporre come la sentenza in oggetto sia stata "lavorata" e portata in esecuzione il 25/07/2023 (giorno in cui il PA è stato tratto in arresto ricevendo copia dell'ordine di esecuione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano), ossia dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, con argomenti non pertinenti rispetto all'unico decisivo discrimine rappresentato dalla data di pronuncia del provvedimento. 2 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata in relazione ai profili di colpa ricavabili dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Silvia Salvadori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 17/08/202:3, la Corte di appello di L'Aquila rigettava le istanze con le quali AN PA, tramite il difensore, aveva chiesto la rescissione del giudicato e/o la restituzione in termini in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 20/03/2019, irrevocabile in data 06/04/2019. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AN PA, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei Penale Sent. Sez. 2 Num. 489 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 12/12/2023 limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nello specifico degli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen. per mancata valutazione degli elementi relativi al caso fortuito o forza maggiore e alla impossibilità di impugnare la pronuncia di condanna e ciò sia per l'istanza di rescissione del giudicato che per quella di restituzione in termini proposte in via gradata ed alternativa;
totale carenza motivazionale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di prime cure trascurato del tutto le argomentazioni motivazionali della difesa e del richiedente imputato che rendeva dichiarazioni in udienza, limitandosi a rigettare le istanze in parola per un presunto ed implicito disinteresse dell'imputato che avrebbe avuto conoscenza del procedimento a suo carico, avendo ricevuto una notifica in realtà con relata viziata ed inefficace e nulla osservando o motivando sulla condotta omissiva del difensore d'ufficio, costituente circostanza imprevedibile e quindi caso fortuito. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, avendo avuto il PA piena conoscenza della celebrazione del processo essendogli stato notificato a mani proprie in data 14/01/2014 (rectius, 2015) il decreto che dispone il giudizio. La conoscenza del processo (ed il rapporto "informato" difensore-assistito) sono poi eloquentemente dimostrati dal fatto che all'udienza preliminare era pervenuto un certificato medico attestante l'impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza, circostanza che aveva consentito al difensore di richiedere ed ottenere dal giudice il differimento dell'udienza stessa. Si aggiunga, infine, come al principio per cui: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto" (Sez. 2 n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704), la difesa si limiti ad opporre come la sentenza in oggetto sia stata "lavorata" e portata in esecuzione il 25/07/2023 (giorno in cui il PA è stato tratto in arresto ricevendo copia dell'ordine di esecuione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano), ossia dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, con argomenti non pertinenti rispetto all'unico decisivo discrimine rappresentato dalla data di pronuncia del provvedimento. 2 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata in relazione ai profili di colpa ricavabili dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2023.