Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3274 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE NICOLELLIS DANIELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia (Pv) Via Regina Adelaide n. 2
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TORTI GUIDO e CAFFETTI Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO e con domicilio eletto in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 20.1.2025, le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designato del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Pavia, in data 9/5/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pavia, Anno 1993, Parte 2, Serie A, n. 68, con ogni provvedimento conseguente:
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1. Viene convenuto che il marito sig. versi puntualmente alla IG.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo di euro 280,00=(duecentottanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , in quanto non autonomo per essere studente Persona_1 universitario, che coabita con la signora somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a CP_1 partire dall'anno successivo.
2. I Genitori si divideranno il 50% delle spese extra assegno di cui al “Protocollo n. 2323/16 tra il Tribunale di
Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia”, secondo quanto in esso previsto.
3. Entro lo stesso termine (il 15 di ogni mese) il sig. verserà alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 quota di sua spettanza pari al 50% del rateo mensile di mutuo, a suo tempo stipulato per la casa coniugale;
i coniugi si danno atto che il pagamento del rateo stesso avverrà su conto corrente cointestato su cui il signor potrà verificare gli avvenuti pagamenti e si danno altresì atto che la IG.ra sta Pt_1 Controparte_1 personalmente saldando parte del finanziamento relativo all'acquisto della casa coniugale mediante cessione del quinto della propria retribuzione, il cui rateo le viene mensilmente rifuso pro quota (€ 50,00 mensili) dal sig.
tale cessione avrà scadenza in data 27 settembre 2028. Pt_1
4. Resterà in essere la polizza afferente il fabbricato, il cui premio sarà pagato in misura del 50% da ciascuna parte.
5. La casa coniugale, completa degli arredi, ubicata in Cura Carpignano (Pv) Via Giosuè Carducci n. 23, di comproprietà di entrambi i coniugi in misura del 50%, resterà alla IG.ra in quanto coabitante Controparte_1 con il figlio maggiorenne non autonomo.
6. I coniugi convengono che le utenze di luce e gas della casa coniugale restino intestate al IGnore Pt_1
. La IG.ra si impegna a pagare le succitate fatture regolarmente, alla scadenza delle medesime.
[...] CP_1
7. Il IG. all'effettuazione del bonifico mensile entro il giorno 15 di ogni mese disporrà un unico bonifico, Pt_1 dettagliando via e-mail le varie voci pagate in base ai presenti accordi ed indicando il mese di competenza. Per_
8. Quanto alla moto Yamaha Mt 125 Tg. EF0923 in uso a (intestato ad , ma in uso al ragazzo), Parte_1
lo lascia a disposizione del figlio e le relative spese, quali assicurazione, bollo, tagliandi vari, cambi Parte_1 gomme, spese di manutenzione, da documentarsi, andranno ripartire al 50% tra le parti previo avviso.
9. Le parti dichiarano di aver tra loro già definito ogni questione pregressa e che, fatte salve le precedenti clausole da eseguirsi secondo buona fede, nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra.
10. Le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti e gli avvocati che le assistono sottoscrivono anche per rinuncia all'art. 13 l.p.f.”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia dell'accordo di negoziazione assistita con cui le parti si sono consensualmente separate, autorizzato in data 31.3.2023 dalla Procura della Repubblica di Pavia.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Ritiene, altresì, il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al mantenimento del figlio (nato il
12.8.2003), maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente.
Si dà inoltre atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 12/09/2024 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Pavia, il giorno 09/05/1993 (atto n. 68, parte II, serie A, anno 1993);
[...]
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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