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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile
N. 3037/2024 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Gioia Barbato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Lucia Giuseppina Alberti e Angelica Maria Nicòtina)
e con l'intervento del Pubblio Ministero
interveniente ex lege
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio stabilite con la sentenza n. 966/2019 del Tribunale di
Venezia (R.G. 9882/2017);
che, a mezzo del suddetto ricorso, le parti hanno dedotto il mutamento delle rispettive condizioni patrimoniali ed economiche intervenute negli anni successivi alla sentenza chiedendo congiuntamente:
“(i)- la revoca del contributo di mantenimento gravante sul Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
e della figlia dei ricorrenti, ; Parte_2 Parte_3
(ii)- la riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore delle parti, , Persona_1 da rideterminare nell'importo mensile di € 250,00, oltre alle spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore”. pagina 1 di 2
Considerato che
a tale ultimo riguardo hanno dedotto altresi' quanto segue:
“I ricorrenti riconoscono fin da ora come straordinarie le spese scolastiche per libri e corredo scolastico di inizio anno, corso di patente di guida, i viaggi d'istruzione, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese per attività sportive, sostegno allo studio e attività ricreative e ludiche. Per ogni ulteriore specificazione le parti rinviano all'elenco individuato dall'adito Tribunale di Venezia d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Venezia in data 20.09.2019 che si allega al presente atto”;
che all'udienza tenutasi in data 13.2.2025, alla presenza delle parti, i procuratori delle stesse hanno altresì inteso specificare che:
“- la riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore delle parti da Persona_2 rideterminarsi nell'importo mensile di euro 250, 00 è da intendersi oltre a rivalutazione annuale ISTAT. Le parti convengono che l'assegno unico resterà erogato in favore della sig.ra
[...] Per_ con la quale il figlio minore convive”. Parte_2
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 966/2019 resa inter partes da questo
Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni sopra riportate, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 20.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile
N. 3037/2024 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Gioia Barbato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Lucia Giuseppina Alberti e Angelica Maria Nicòtina)
e con l'intervento del Pubblio Ministero
interveniente ex lege
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio stabilite con la sentenza n. 966/2019 del Tribunale di
Venezia (R.G. 9882/2017);
che, a mezzo del suddetto ricorso, le parti hanno dedotto il mutamento delle rispettive condizioni patrimoniali ed economiche intervenute negli anni successivi alla sentenza chiedendo congiuntamente:
“(i)- la revoca del contributo di mantenimento gravante sul Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
e della figlia dei ricorrenti, ; Parte_2 Parte_3
(ii)- la riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore delle parti, , Persona_1 da rideterminare nell'importo mensile di € 250,00, oltre alle spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore”. pagina 1 di 2
Considerato che
a tale ultimo riguardo hanno dedotto altresi' quanto segue:
“I ricorrenti riconoscono fin da ora come straordinarie le spese scolastiche per libri e corredo scolastico di inizio anno, corso di patente di guida, i viaggi d'istruzione, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese per attività sportive, sostegno allo studio e attività ricreative e ludiche. Per ogni ulteriore specificazione le parti rinviano all'elenco individuato dall'adito Tribunale di Venezia d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Venezia in data 20.09.2019 che si allega al presente atto”;
che all'udienza tenutasi in data 13.2.2025, alla presenza delle parti, i procuratori delle stesse hanno altresì inteso specificare che:
“- la riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore delle parti da Persona_2 rideterminarsi nell'importo mensile di euro 250, 00 è da intendersi oltre a rivalutazione annuale ISTAT. Le parti convengono che l'assegno unico resterà erogato in favore della sig.ra
[...] Per_ con la quale il figlio minore convive”. Parte_2
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 966/2019 resa inter partes da questo
Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni sopra riportate, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 20.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2