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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1075/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Michele al
IA (VE) il 19/09/1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
19/08/2002 e , nato a [...] il [...], Persona_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa e liberi di stabilire ciascuno la residenza ove ritengano opportuno;
2) la sig.ra trasferisce a favore del sig. , il quale Parte_1 CP_1
accetta, la quota di sua proprietà relativa alla casa coniugale sita in
Portogruaro VE) Via Bertaldo n. 5 catastalmente distinta al F. 5 mapp. 571 sub
8 e sub 9 Catasto Fabbricati - Comune di Portogruaro;
3) il sig. a fronte della cessione di detta quota, si impegna a CP_1
corrispondere alla sig.ra la somma di €. 55.000,00 Parte_1
(cinquantacinquemila) entro l'udienza ;
4) le spese tutte relative alla cessione dell'immobile saranno a carico del sig.
; CP_1
5) la sig.ra provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1
ma non economicamente autosufficienti con il versamento della somma mensile di €. 250,00 ciascuno oltre al 50% delle tasse universitarie fino alla loro autosufficienza;
le suddette somme verranno versate direttamente a ciascun figlio;
6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del Comune di San Michele al IA (Ve) ,
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del
D.P.R. 396/2000.
Spese legali compensate. […]
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di
2 comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
2. la sig.ra provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1 ma non economicamente autosufficienti con il versamento della somma mensile di €. 250,00 ciascuno oltre al 50% delle tasse universitarie fino alla loro autosufficienza;
le suddette somme verranno versate direttamente a ciascun figlio;
3. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile del Comune di San Michele al IA (Ve) ,
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000”;
come da verbale d'udienza del 07/07/2025 e cioè “i figli maggiorenni, studenti universitari manterranno la residenza presso la casa familiare, con il padre, al quale la stessa resta assegnata” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
3 condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 07/07/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate;
il Giudice relatore, dato atto che il signor CP_1
ha consegnato alla signora assegno circolare pari ad euro
[...] Parte_1
55.000,00, non trasferibile, numero 5301403733-02, CiviBank e che quest'ultima ha consegnato al marito copia delle chiavi della casa familiare in suo possesso,
ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le suddette note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in San Michele al IA (VE),
[...]
in data 19/09/1998;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 4, parte II, serie A,
ufficio 3) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 13/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1075/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Michele al
IA (VE) il 19/09/1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
19/08/2002 e , nato a [...] il [...], Persona_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa e liberi di stabilire ciascuno la residenza ove ritengano opportuno;
2) la sig.ra trasferisce a favore del sig. , il quale Parte_1 CP_1
accetta, la quota di sua proprietà relativa alla casa coniugale sita in
Portogruaro VE) Via Bertaldo n. 5 catastalmente distinta al F. 5 mapp. 571 sub
8 e sub 9 Catasto Fabbricati - Comune di Portogruaro;
3) il sig. a fronte della cessione di detta quota, si impegna a CP_1
corrispondere alla sig.ra la somma di €. 55.000,00 Parte_1
(cinquantacinquemila) entro l'udienza ;
4) le spese tutte relative alla cessione dell'immobile saranno a carico del sig.
; CP_1
5) la sig.ra provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1
ma non economicamente autosufficienti con il versamento della somma mensile di €. 250,00 ciascuno oltre al 50% delle tasse universitarie fino alla loro autosufficienza;
le suddette somme verranno versate direttamente a ciascun figlio;
6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del Comune di San Michele al IA (Ve) ,
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del
D.P.R. 396/2000.
Spese legali compensate. […]
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di
2 comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
2. la sig.ra provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1 ma non economicamente autosufficienti con il versamento della somma mensile di €. 250,00 ciascuno oltre al 50% delle tasse universitarie fino alla loro autosufficienza;
le suddette somme verranno versate direttamente a ciascun figlio;
3. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile del Comune di San Michele al IA (Ve) ,
affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000”;
come da verbale d'udienza del 07/07/2025 e cioè “i figli maggiorenni, studenti universitari manterranno la residenza presso la casa familiare, con il padre, al quale la stessa resta assegnata” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle
3 condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 07/07/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate;
il Giudice relatore, dato atto che il signor CP_1
ha consegnato alla signora assegno circolare pari ad euro
[...] Parte_1
55.000,00, non trasferibile, numero 5301403733-02, CiviBank e che quest'ultima ha consegnato al marito copia delle chiavi della casa familiare in suo possesso,
ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le suddette note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in San Michele al IA (VE),
[...]
in data 19/09/1998;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 4, parte II, serie A,
ufficio 3) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 13/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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