Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Gerardo Parte_1 C.F._1
Perillo, delega in atti
-intimante- contro
(c.f. con il proc. dom. avv.to Saverio Controparte_1 C.F._2
Sapìa, delega in atti
-intimato- all'esito della discussione con scambio di note di cui all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 447 bis e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha intimato lo sfratto per morosità nei confronti di , a Parte_1 Controparte_1
cui deduceva di aver locato a fini abitativi, a partire da aprile 2017, l'immobile sito in
Salerno, alla via Abella Salernitana n. 33, riferendo il mancato pagamento dei seguenti canoni: mesi quattro per l'anno 2017 pari ad € 2.600,00 (650,00x4), mesi uno per l'anno 2018 pagina 1 di 6
2020 pari ad € 3.600,00 (600,00 x 6), mentre per l'anno 2021 non ha corrisposto i canoni di aprile, maggio, giugno e luglio per un totale di € 2.400,00, oltre che l'omesso versamento della quote condominiali di € 48,00 mensili per 49 mesi pari ad ulteriori € 2.352,00.
Instava quindi a che fosse convalidato lo sfratto ed emessa ingiunzione di pagamento per i canoni e gli oneri condominiali scaduti, ovvero emessa ordinanza di rilascio in caso di opposizione.
Costituitosi, il conduttore negava che la morosità ammontasse a quanto riferito dal locatore al quale sosteneva di aver corrisposto in contanti, brevi manu, numerosi canoni senza ottenere alcuna ricevuta.
Precisamente, richiamando le quietanze di cui era in possesso, il allegava di CP_1
aver onorato tutte le mensilità degli anni 2017, 2018, 2019, e 2020 seppur ottenendo pochissime ricevute, mentre per l'anno 2021 aveva corrisposto solo tre mensilità mediante bonifico bancario proprio al fine di tracciare i pagamenti.
Esponeva altresì di essere stato costretto ad eseguire interventi sull'immobile e, in particolare, la completa ricostruzione del bagno, la realizzazione di opere murarie, dell'impianto idrico ed elettrico, oltre che dell'impianto del gas per un importo di €
20.000,00.
Lamentava inoltre che l'immobile fosse carente dei requisiti minimi di abitabilità e vivibilità e si opponeva alla convalida dello sfratto ed alla pronuncia dell'ingiunzione di pagamento chiedendo, previo mutamento del rito, che i presunti canoni scaduti fossero compensati con le spese affrontate per abitare l'immobile.
Con ordinanza del 18.2.2022, veniva ordinato ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile al 30.4.2022 e disposto il mutamento del rito dal precedente giudice assegnatario.
Espletata la procedura di mediazione, all'udienza del 29.3.2023 la causa veniva rinviata per discussione omettendo ogni istruttoria.
A seguito di assegnazione del fascicolo alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024, la causa era infine discussa con scambio di note all'udienza del 28.1.2025.
pagina 2 di 6 La domanda va accolta per quanto di ragione.
Giova però premettere che in occasione del deposito delle memorie conclusive e delle note di udienza il conduttore ha deferito al locatore il giuramento decisorio, ex art. 233
c.p.c., del seguente tenore: Giuro e giurando affermo essere vero che ho ricevuto innumerevoli che vado a specificare ratei mensili di locazione da parte del sig. pro- CP_1
manibus presso la mia abitazione e presso il mio luogo di lavoro in Pontecagnano(Sa) così come affermato in comparsa dal sig. senza rilasciare quietanza per i fiduciari rapporti fra le CP_1
parti.
La formula del giuramento è stata ritenuta inammissibile con provvedimento del
28.1.2025.
Premesso, infatti, che spetta al giudice di merito valutare se la deduzione dei fatti che formano oggetto del giuramento risulti chiara e specifica e se la formula del giuramento abbia carattere di decisorietà, e cioè se i fatti dedotti siano idonei a risolvere in tutto o in parte la lite (Cassazione n.1138/1977), è noto che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Cassazione n. 29614/2023).
Nella specie, al contrario, la formula adottata non avrebbe consentito al locatore di vincere la lite giurando visto che, invece, gli veniva richiesta una sua confessione sul mancato rilascio delle ricevute nonostante l'incasso dei canoni.
Ciò posto, se il locatore ha allegato il titolo costitutivo della propria pretesa, consistente nel contratto di locazione ad uso abitativo debitamente registrato (cfr. doc.
3), ed ha lamentato l'inadempimento del conduttore, deve essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni,
pagina 3 di 6 in ossequio ai principi stabiliti dal Supremo Collegio riguardo l'onere probatorio che incombe sul debitore nei giudizi di adempimento, risoluzione del contratto o risarcimento ex art. 1453 c.c. (Cassazione S.U. n. 13533/2001).
Ebbene, per quanto qui occupa, a fronte delle quietanze versate in atti che il locatore non ha contestato, né disconosciuto, deve prendersi atto che quelle rilasciate per tutte le mensilità del 2017, a decorrere da aprile, riportano un canone di € 550,00 mentre quello pattuito ammontava ad € 650,00, sicchè al locatore è dovuta la sola differenza di
€ 900,00 (e non 2.600,00 come richiesto) mentre nel resto la pretesa del locatore risulta fondata.
A termini di contratto (art. 4 doc. 3 cit.), il canone poteva essere pagato con bonifico bancario o presso il domicilio del locatore a mezzo contanti, ed il locatore ha riconosciuto, benché il conduttore non avesse prodotto le relative ricevute, il pagamento di 11 canoni mensili per l'anno 2018, di 10 per il 2019 e di 6 per il 2020.
Incontestato invece il mancato pagamento dei canoni del 2021 a partire dal mese di aprile, come anche delle spese condominiali per 49 mensilità (pari ad € 2.352,00)
Considerato allora che nel giudizio di merito conseguente all'opposizione il giudice deve statuire sulla risoluzione del contratto, e ciò perché la domanda per inadempimento, ancorché non formulata espressamente dal locatore (come nel caso in esame) è implicitamente contenuta nell'istanza di convalida (Cassazione n.
5566/1983), il mancato pagamento dei canoni costituisce, ai sensi dell'art. 5 l. 392/78 e art. 1455 c.c., motivo di risoluzione, trattandosi di locazione ad uso abitativo.
In questa sede, il conduttore non solo non ha provato il pagamento in contanti dei canoni in contestazione ma, in ogni caso, la pacifica morosità in ordine al pagamento delle spese condominiali e dei canoni del 2021, integra il dedotto inadempimento.
Non può infatti all'uopo essere vagliata l'eccezione di compensazione formulata dall'intimato attesa, da un lato, l'assenza di ogni riscontro circa gli effettivi esborsi sostenuti per i lavori de quibus e, dall'altro, che all'art. 9 del contratto era previsto che il conduttore non potesse apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai
pagina 4 di 6 locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Peraltro, sempre il conduttore aveva dichiarato all'art. 7 del contratto di aver visitato la cosa locatagli e di averla trovata all'uso convenuto.
In definitiva, quindi, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 3.3.2017 per fatto e colpa del conduttore con condanna di CP_1
al pagamento in favore del locatore di € 9.952,00 per canoni scaduti a luglio
[...]
2021 ed oneri condominiali relativi a 49 mensilità, oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali dovuti sino alla data effettiva di rilascio, cioè al 5.10.2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima in ragione della semplicità della lite e del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato da e Parte_1 CP_1
in data 3.3.2017 per fatto e colpa di quest'ultimo;
[...]
condanna al pagamento in favore di di € 9.952,00 Controparte_1 Parte_1
(per canoni scaduti a luglio 2021 ed oneri condominiali relativi a 49 mensilità), oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali dovuti sino alla data effettiva di rilascio, cioè al 5.10.2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Gerardo Perillo, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, € 118,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Salerno, lì 29.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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