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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
in p.d.A.U.p.t., SI. con sede in Roma, Borgo Angelico n. 22/A (C.F. / P. Iva
[...] Parte_1
); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla SI.ra (istanza n. 1149-1/2024); Parte_2
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica presso la Casa
Comunale in data 22 novembre 2024, dopo aver tentato inutilmente la notifica al legale rappresentante presso la sede;
constatato che la in p.d.A.U.p.t., SI. Controparte_1 [...]
non si è costituita in giudizio;
Pt_1
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
Più in particolare si osserva che il credito della SI.ra è portato da D.I. n. 9913/2018 del 27 Parte_2
dicembre 2018 (n. R.G. 3802/2018), con il quale il Tribunale di Roma – sezione lavoro ha ingiunto all'odierna resistente di pagare la somma di euro 4.641,33, oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura pari ad euro
520,00; si rileva inoltre che con atto di precetto del 14 febbraio 2024 la SI.ra ha intimato alla resistente Parte_2
il pagamento della somma di importo pari ad euro 5.710,87, rimasto senza riscontro;
si rileva altresì che la SI.ra ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede della società con Parte_2
esito negativo;
si osserva infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano debiti in capo alla resistente verso l' pari ad euro CP_2
138.481,60;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo monitorio, dall'ingente esposizione debitoria verso l , dall'esito negativo del pignoramento CP_2 mobiliare nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nell'anno 2017;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
in p.d.A.U.p.t., SI. con sede in Roma, Borgo Angelico n. 22/A (C.F. / P. Iva
[...] Parte_1
); P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 10 aprile 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
in p.d.A.U.p.t., SI. con sede in Roma, Borgo Angelico n. 22/A (C.F. / P. Iva
[...] Parte_1
); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla SI.ra (istanza n. 1149-1/2024); Parte_2
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica presso la Casa
Comunale in data 22 novembre 2024, dopo aver tentato inutilmente la notifica al legale rappresentante presso la sede;
constatato che la in p.d.A.U.p.t., SI. Controparte_1 [...]
non si è costituita in giudizio;
Pt_1
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
Più in particolare si osserva che il credito della SI.ra è portato da D.I. n. 9913/2018 del 27 Parte_2
dicembre 2018 (n. R.G. 3802/2018), con il quale il Tribunale di Roma – sezione lavoro ha ingiunto all'odierna resistente di pagare la somma di euro 4.641,33, oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura pari ad euro
520,00; si rileva inoltre che con atto di precetto del 14 febbraio 2024 la SI.ra ha intimato alla resistente Parte_2
il pagamento della somma di importo pari ad euro 5.710,87, rimasto senza riscontro;
si rileva altresì che la SI.ra ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede della società con Parte_2
esito negativo;
si osserva infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano debiti in capo alla resistente verso l' pari ad euro CP_2
138.481,60;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo monitorio, dall'ingente esposizione debitoria verso l , dall'esito negativo del pignoramento CP_2 mobiliare nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nell'anno 2017;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
in p.d.A.U.p.t., SI. con sede in Roma, Borgo Angelico n. 22/A (C.F. / P. Iva
[...] Parte_1
); P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 10 aprile 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali