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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE CA presidente dott.ssa AN NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4202/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca Paglialunga, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Repossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 13 NONCHÈ
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Diaco, giusta procura in calce comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la (di seguito Controparte_3
Contr
e l (di seguito , proponendo opposizione alle Controparte_5 CP_6 cartelle di pagamento n. 09720190175264065/001 e n. 09720190175264065/002, per l'importo complessivo di € 25.026,03.
***
Le opposte si costituivano e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
***
Con sentenza n. 164/2022, R.G. n. 8127/2019, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale di
TR respingeva l'opposizione.
Dopo aver dato che gli opponenti alla prima udienza di comparizione del 21.9.2020 disconoscevano le sottoscrizioni apposte alla fideiussione omnibus del 26.10.2010 e che, a seguito del disposto ordine ex art. 210 c.p.c. a ES SA PA S.p.A. per l'esibizione dell'originale, non disconoscevano più le sottoscrizioni, così motivava:
«… L'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Per effetto, dunque, del richiamo all'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, anche qualora si volesse aderire alla tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla pagina 2 di 13 disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 (sul punto ex multis Trib.di S.M. Capua Vetere. n. 1499/2020 del 18/06/2020, n. 1544/2020 del 24/06/2020 -all.
1- e del Tribunale di Napoli n. 4090/2019 del 16/04/2019.
Da quanto detto discende la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte del e dell'agente della riscossione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del d. Controparte_1 lgs. 123/1998.
Va rilevato, altresì, come l'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ciò in quanto, per effetto della surrogazione legale Cont del gestore del fondo di garanzia per le nei diritti all'ente finanziatore che ha pagato (surroga ex lege prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456), il legittimamente aziona il Controparte_1 procedimento di riscossione mediante ruolo nei confronti del fideiussore, posto che in base all'art. 1204 c.c. la surrogazione opera anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (cfr., ex multis, Trib.
Avellino, Sez. II, del 23.05.2019; Trib. Napoli, Sez. V, del 20.05.2019; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, del
04.04.2019; Trib. Napoli, Sez. V-bis, del 20.05.2016). E' appena il caso di ribadire nuovamente come l'art 9, comma 5, D.Lvo n. 123 del 1998, costituisce inequivocabilmente una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art 21 del DL.vo n. 46 del 1999. Tali principi sono stati di recente più volte confermati dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente sul punto. l Tribunale di Foggia 2959/2019 del 23/12/2019 -) “...anche volendo aderire alla tesi di parte opponente circa la natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art 9, 5° comma D.L.vo 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del dlgs 46/ 1999. Infatti, l'art 21 del dlgs 46/ 1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante qualità di gestore Controparte_8 del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia. Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente CP_8 immediatamente a di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, Parte_3 senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale...”.
pagina 3 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3000,00 oltre accessori nei confronti di ciascuna parte costituita».
***
Hanno proposto appello e articolando cinque Parte_1 Parte_2 motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis,
a) riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei dedotti motivi di appello, revocando per l'effetto le cartelle di pagamento n. 09720190175264065/001 e n. 09720190175264065/002 – N. Ruolo 2019/010430 esecutivo in data 21.05.19 – Partita 2019001000000008001IV201904185022-127939 00000000, per quanto esposto in narrativa;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, per quanto esposto in narrativa, ovvero dichiararla estinta per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
c) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA
e CAP come per legge».
***
Si sono costituite, in data 14.11.2022, le appellate chiedendo il rigetto dell'appello.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
I primi due motivi denunciano:
‹‹1) MANCATO DEPOSITO DI UN DOCUMENTO NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 183, VI CO., N. 2 C.P.C. -
DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELL'INTERESSE
PUBBLICO – ECCEZIONE RILEVABILE D'UFFICIO – RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA››;
‹‹2) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 210 C.P.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE –
MANCATA PROVA DELL'IMPOSSIBILITA' DI PRODUZIONE AUTONOMA DI UN DOCUMENTO FONDANTE
pagina 4 di 13 LA PRETESA CREDITORIA - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROVA DEL CREDITORE –– RIFORMA
DELLA SENTENZA IMPUGNATA››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato, rispettivamente, nell'applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., poiché il creditore procedente avrebbe dovuto produrre l'atto di fideiussione entro il termine di decadenza indicato dalla detta norma, e nell'applicazione dell'art. 210 c.p.c., poiché aveva ordinato a la Controparte_9 produzione del suddetto documento in assenza di prova, da parte del creditore, dell'impossibilità di produrlo autonomamente. Contr Deducono, in sostanza, che con l'atto di costituzione in giudizio depositava, in copia fotostatica, un atto di fideiussione asseritamente sottoscritto dagli opponenti, i quali tempestivamente lo disconoscevano;
successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma Contr 6, c.p.c., allo spirare del secondo termine, non provvedeva al deposito dell'originale della fideiussione disconosciuta, ma formulava istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , che il giudice accoglieva, nonostante la parte (che non aveva Controparte_9 mai chiesto il documento alla AN) fosse ormai decaduta.
***
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass.
n. 982/2024, in motivazione), l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Contr Nel caso di specie, si osserva che
- il 31.3.2020 si costituiva in giudizio e allegava alla comparsa la copia della fideiussione del 26.10.2010 asseritamente sottoscritta dai signori e con Pt_1 Pt_2 [...]
Controparte_9
- con istanza depositata il 7.10.2020, dava atto che gli opponenti, alla prima udienza di comparizione del 21.9.2020, avevano disconosciuto le sottoscrizioni della fideiussione omnibus, poiché ritenute apocrife e non riconducibili ai medesimi, e rappresentava che era in possesso di tutta la documentazione originale relativa al Controparte_9 finanziamento e, in particolare, del documento relativo alla fideiussione;
deduceva che tale documento appariva necessario e indispensabile ai fini della decisione e che la pagina 5 di 13 parte non poteva autonomamente acquisirlo in quanto era nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto al procedimento;
chiedeva quindi al Tribunale di ordinare a l'esibizione in giudizio della fideiussione del 26.10.2010 onde Controparte_9 verificare ex art. 216 c.p.c. la provenienza della scrittura privata disconosciuta dagli opponenti, fissando udienza per la verificazione e disponendo c.t.u., con ordine agli opponenti di comparire all'udienza per scrivere sotto dettatura ai fini della verificazione della scrittura ex art. 219 c.p.c.;
- con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la successiva memoria istruttoria ribadiva le suddette richieste.
Del tutto correttamente, in linea con i richiamati principi di diritto, il Tribunale ha accolto l'istanza e ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c a di esibire l'originale Controparte_9 della suddetta fideiussione, dal momento che il documento in questione era stato prodotto, seppure in copia, dalla parte, la quale si è trovata nella necessità di procurarsi l'originale solo a seguito dell'avvenuto disconoscimento.
Il documento, ben individuato, era indispensabile ai fini della prova della pretesa creditoria ed era nella disponibilità di un soggetto estraneo al giudizio, la AN finanziatrice, che notoriamente non rilascia a terzi la documentazione in originale relativa alle proprie pratiche di finanziamento, se non su ordine del giudice (tanto che, con la nota di deposito del
28.9.2021, ES SA PA ha chiesto al Tribunale di custodire i documenti in cassaforte e di restituire gli originali “non appena saranno eseguiti le dovute operazioni peritali”). Contr Ne deriva che non è incorsa in alcuna preclusione istruttoria e che l'ordine di esibizione
è stato legittimamente impartito.
***
Il terzo e il quarto motivo denunciano:
‹‹3) Parte_4
PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIME CURE – VIOLAZIONE DELL'ART.
[...]
112 C.P.C. – RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA››;
‹‹4) NULLITA' DELLA PER DELLA NORMATIVA Pt_5 Parte_4 Parte_4
ANTITRUST – ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PER DECORSO DEL TERMINE EX ART. 1957 C.C. -
RIFORMA DELLA SENTENZA››.
Deducono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 (legge antitrust), dagli stessi formulata a verbale e ribadita con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, così violando l'art. 112 c.p.c., e, pagina 6 di 13 conseguentemente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine ex art. 1957 c.c.; la nullità parziale delle clausole, espressamente eccepita dagli opponenti, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal
Tribunale, nei limiti della domanda formulata, non potendo non incidere sull'estinzione delle obbligazioni di garanzia per decorso del termine di legge;
il giudice, quindi, avrebbe dovuto procedere alla declaratoria di nullità delle clausole lesive della normativa antitrust, e, con riferimento all'art. 6 della fideiussione (rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.), avrebbe dovuto fare applicazione di detta norma, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
***
Anche questi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
41994/2021, l'ABI predispose, nell'ottobre del 2002, uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla AN d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza.
All'esito dell'istruttoria, la AN di Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, accertò che
«a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza».
Si trattava, in particolare delle seguenti clausole: a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd.
pagina 7 di 13 «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8).
Sul problema della natura della tutela riconoscibile a colui che abbia stipulato il contratto di fideiussione “a valle” e delle conseguenze in termini di nullità totale o parziale del contratto, la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Ha quindi spiegato che la forma di tutela più adeguata a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole, non dovendosi tralasciare il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di «conservazione» del negozio;
agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Ne deriva che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. S.U., 12/12/2014, nn. 26242 e
26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).
Venendo al caso di specie si osserva che il contratto di fideiussione stipulato dagli appellanti con (da qualificarsi fideiussione omnibus) il 26.10.2010, all'articolo 6, Controparte_9 rubricato “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, riproduce sostanzialmente il contenuto della clausola n. 6 dello schema ABI.
pagina 8 di 13 Sul punto, tuttavia, già la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 41994/2021 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della AN
d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI già dichiarato nullo
(in tal senso, tra le tante, cfr. Tribunale di Milano n. 10826/2024 del 16.12.2024; Corte di appello di Venezia n. 1902/2025 del 28.5.2025; Corte di appello di Roma n. 3822/2025 del
17.6.2025).
Ciò in quanto incombe sull'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa (Cass. n. 30818/2018).
Di recente si è espressa la Corte di cassazione (Cass. n. 1170/2025), affermando che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. anche Cass. n. 3887/2025, che ha ritenuto evidente come il provvedimento sanzionatorio della AN d'Italia n. 55 del 2005 non dispieghi efficacia probatoria in relazione a fideiussioni sottoscritte numerosi – in quel caso dodici - anni dopo).
Nel caso in esame, la fideiussione, come si è visto, è del 26.10.2010, epoca ampiamente successiva al 2005.
Come si desume inequivocabilmente dagli scritti difensivi di parte opponente in primo grado, nessuna allegazione (e tanto meno prova) è stata fornita del fatto che perdurava l'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione.
Parte opponente avrebbe dovuto, invece, documentare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale, per far emergere che gli stessi avrebbero, ancora all'epoca della fideiussione del 2010, coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa al fine di pagina 9 di 13 impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, e alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
E infatti, «quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata,
e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita» (cfr. Cass. n.
13846/2019).
Deve, in altri termini, negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della AN medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria).
Pertanto, poiché i signori e non hanno dedotto e dimostrato che nell'anno 2010 Pt_1 Pt_2 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (e i garanti) del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, l'eccezione di nullità (implicitamente rigettata dal primo giudice) deve essere disattesa e i motivi devono essere rigettati.
***
Il quinto e ultimo motivo è rubricato ‹‹NEL MERITO: NULLITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
IMPUGNATE - ASSENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO PER ENTRATE DELLO STATO AVENTI
CAUSA IN UN RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIG.RI
RA E SI – ANNULLAMENTO DELLE STESSE››.
Lamentano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Contr legittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte di e CP_6
e denunciano l'assenza di un valido titolo esecutivo per le entrate dello Stato aventi causa in un rapporto di diritto privato, nonché la carenza di legittimazione passiva degli opponenti.
In particolare, richiamano il combinato disposto degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, assumendo che il ruolo notificato avrebbe potuto acquisire l'efficacia di titolo esecutivo e precetto solo per le entrate di “natura pubblicistica”, mentre aveva efficacia di solo precetto per le entrate di diritto privato (come nel caso di specie), per le quali permaneva la necessità di acquisizione di precedente titolo esecutivo giudiziale, assente nel caso in esame, atteso che il Fondo di Garanzia, essendosi surrogato ex art. 1203 c.c., subentrava nella stessa posizione della AN (la quale aveva stipulato con un semplice mutuo Parte_6 chirografario). pagina 10 di 13 ***
Il motivo è infondato.
Come già affermato dalla stessa sezione di questa Corte (sentenza n. 1501/2025 del
7.3.2025), il Tribunale ha correttamente ritenuto legittima la riscossione del credito mediante iscrizione a ruolo, trovando applicazione l'art. 8 bis della Legge n. 33/2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto (credito scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e anche dei terzi prestatori di garanzie) si procede mediante iscrizione a ruolo. Contr Diversamente da quanto assumono gli appellanti, il credito azionato da non può essere ricondotto a quelle “entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici”, cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, stante la natura pubblicistica del credito della
[...]
. CP_1
Ciò trova conforto nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha recentemente stabilito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di Contr concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 1005/2023).
Alla stessa conclusione è pervenuta la Suprema Corte (Cass. n. 9657 del 10/04/2024) anche con riguardo alla posizione dei terzi prestatori di garanzie, nei cui confronti ha ritenuto applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs.
146 del 1999, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.
L'orientamento qui richiamato e condiviso risulta, oltretutto, coerente con l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo cui il credito del Fondo di garanzia nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 (Cass. n. 3025/2021), in quanto la ratio, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. n.
2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo della possibilità di riscuotere il proprio credito pagina 11 di 13 mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Deve pertanto confermarsi la statuizione del primo giudice stante la legittimità della procedura Contr di iscrizione a ruolo posta in essere da
***
In conclusione, l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
***
Ogni altra questione o istanza rimane assorbita.
***
Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di TR n. 164/2022, R.G. n. 8127/2019, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore di e Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per Controparte_5 ciascuna, in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Diaco, dichiaratosi antistatario;
pagina 12 di 13 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI HE CA
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE CA presidente dott.ssa AN NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4202/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca Paglialunga, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Repossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 13 NONCHÈ
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Diaco, giusta procura in calce comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la (di seguito Controparte_3
Contr
e l (di seguito , proponendo opposizione alle Controparte_5 CP_6 cartelle di pagamento n. 09720190175264065/001 e n. 09720190175264065/002, per l'importo complessivo di € 25.026,03.
***
Le opposte si costituivano e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
***
Con sentenza n. 164/2022, R.G. n. 8127/2019, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale di
TR respingeva l'opposizione.
Dopo aver dato che gli opponenti alla prima udienza di comparizione del 21.9.2020 disconoscevano le sottoscrizioni apposte alla fideiussione omnibus del 26.10.2010 e che, a seguito del disposto ordine ex art. 210 c.p.c. a ES SA PA S.p.A. per l'esibizione dell'originale, non disconoscevano più le sottoscrizioni, così motivava:
«… L'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Per effetto, dunque, del richiamo all'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, anche qualora si volesse aderire alla tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla pagina 2 di 13 disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 (sul punto ex multis Trib.di S.M. Capua Vetere. n. 1499/2020 del 18/06/2020, n. 1544/2020 del 24/06/2020 -all.
1- e del Tribunale di Napoli n. 4090/2019 del 16/04/2019.
Da quanto detto discende la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte del e dell'agente della riscossione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del d. Controparte_1 lgs. 123/1998.
Va rilevato, altresì, come l'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ciò in quanto, per effetto della surrogazione legale Cont del gestore del fondo di garanzia per le nei diritti all'ente finanziatore che ha pagato (surroga ex lege prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456), il legittimamente aziona il Controparte_1 procedimento di riscossione mediante ruolo nei confronti del fideiussore, posto che in base all'art. 1204 c.c. la surrogazione opera anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (cfr., ex multis, Trib.
Avellino, Sez. II, del 23.05.2019; Trib. Napoli, Sez. V, del 20.05.2019; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, del
04.04.2019; Trib. Napoli, Sez. V-bis, del 20.05.2016). E' appena il caso di ribadire nuovamente come l'art 9, comma 5, D.Lvo n. 123 del 1998, costituisce inequivocabilmente una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art 21 del DL.vo n. 46 del 1999. Tali principi sono stati di recente più volte confermati dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente sul punto. l Tribunale di Foggia 2959/2019 del 23/12/2019 -) “...anche volendo aderire alla tesi di parte opponente circa la natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art 9, 5° comma D.L.vo 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del dlgs 46/ 1999. Infatti, l'art 21 del dlgs 46/ 1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante qualità di gestore Controparte_8 del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia. Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente CP_8 immediatamente a di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, Parte_3 senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale...”.
pagina 3 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3000,00 oltre accessori nei confronti di ciascuna parte costituita».
***
Hanno proposto appello e articolando cinque Parte_1 Parte_2 motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis,
a) riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei dedotti motivi di appello, revocando per l'effetto le cartelle di pagamento n. 09720190175264065/001 e n. 09720190175264065/002 – N. Ruolo 2019/010430 esecutivo in data 21.05.19 – Partita 2019001000000008001IV201904185022-127939 00000000, per quanto esposto in narrativa;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, per quanto esposto in narrativa, ovvero dichiararla estinta per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
c) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA
e CAP come per legge».
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Si sono costituite, in data 14.11.2022, le appellate chiedendo il rigetto dell'appello.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
I primi due motivi denunciano:
‹‹1) MANCATO DEPOSITO DI UN DOCUMENTO NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 183, VI CO., N. 2 C.P.C. -
DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELL'INTERESSE
PUBBLICO – ECCEZIONE RILEVABILE D'UFFICIO – RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA››;
‹‹2) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 210 C.P.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE –
MANCATA PROVA DELL'IMPOSSIBILITA' DI PRODUZIONE AUTONOMA DI UN DOCUMENTO FONDANTE
pagina 4 di 13 LA PRETESA CREDITORIA - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROVA DEL CREDITORE –– RIFORMA
DELLA SENTENZA IMPUGNATA››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato, rispettivamente, nell'applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., poiché il creditore procedente avrebbe dovuto produrre l'atto di fideiussione entro il termine di decadenza indicato dalla detta norma, e nell'applicazione dell'art. 210 c.p.c., poiché aveva ordinato a la Controparte_9 produzione del suddetto documento in assenza di prova, da parte del creditore, dell'impossibilità di produrlo autonomamente. Contr Deducono, in sostanza, che con l'atto di costituzione in giudizio depositava, in copia fotostatica, un atto di fideiussione asseritamente sottoscritto dagli opponenti, i quali tempestivamente lo disconoscevano;
successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma Contr 6, c.p.c., allo spirare del secondo termine, non provvedeva al deposito dell'originale della fideiussione disconosciuta, ma formulava istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , che il giudice accoglieva, nonostante la parte (che non aveva Controparte_9 mai chiesto il documento alla AN) fosse ormai decaduta.
***
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass.
n. 982/2024, in motivazione), l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Contr Nel caso di specie, si osserva che
- il 31.3.2020 si costituiva in giudizio e allegava alla comparsa la copia della fideiussione del 26.10.2010 asseritamente sottoscritta dai signori e con Pt_1 Pt_2 [...]
Controparte_9
- con istanza depositata il 7.10.2020, dava atto che gli opponenti, alla prima udienza di comparizione del 21.9.2020, avevano disconosciuto le sottoscrizioni della fideiussione omnibus, poiché ritenute apocrife e non riconducibili ai medesimi, e rappresentava che era in possesso di tutta la documentazione originale relativa al Controparte_9 finanziamento e, in particolare, del documento relativo alla fideiussione;
deduceva che tale documento appariva necessario e indispensabile ai fini della decisione e che la pagina 5 di 13 parte non poteva autonomamente acquisirlo in quanto era nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto al procedimento;
chiedeva quindi al Tribunale di ordinare a l'esibizione in giudizio della fideiussione del 26.10.2010 onde Controparte_9 verificare ex art. 216 c.p.c. la provenienza della scrittura privata disconosciuta dagli opponenti, fissando udienza per la verificazione e disponendo c.t.u., con ordine agli opponenti di comparire all'udienza per scrivere sotto dettatura ai fini della verificazione della scrittura ex art. 219 c.p.c.;
- con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la successiva memoria istruttoria ribadiva le suddette richieste.
Del tutto correttamente, in linea con i richiamati principi di diritto, il Tribunale ha accolto l'istanza e ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c a di esibire l'originale Controparte_9 della suddetta fideiussione, dal momento che il documento in questione era stato prodotto, seppure in copia, dalla parte, la quale si è trovata nella necessità di procurarsi l'originale solo a seguito dell'avvenuto disconoscimento.
Il documento, ben individuato, era indispensabile ai fini della prova della pretesa creditoria ed era nella disponibilità di un soggetto estraneo al giudizio, la AN finanziatrice, che notoriamente non rilascia a terzi la documentazione in originale relativa alle proprie pratiche di finanziamento, se non su ordine del giudice (tanto che, con la nota di deposito del
28.9.2021, ES SA PA ha chiesto al Tribunale di custodire i documenti in cassaforte e di restituire gli originali “non appena saranno eseguiti le dovute operazioni peritali”). Contr Ne deriva che non è incorsa in alcuna preclusione istruttoria e che l'ordine di esibizione
è stato legittimamente impartito.
***
Il terzo e il quarto motivo denunciano:
‹‹3) Parte_4
PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIME CURE – VIOLAZIONE DELL'ART.
[...]
112 C.P.C. – RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA››;
‹‹4) NULLITA' DELLA PER DELLA NORMATIVA Pt_5 Parte_4 Parte_4
ANTITRUST – ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PER DECORSO DEL TERMINE EX ART. 1957 C.C. -
RIFORMA DELLA SENTENZA››.
Deducono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 (legge antitrust), dagli stessi formulata a verbale e ribadita con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, così violando l'art. 112 c.p.c., e, pagina 6 di 13 conseguentemente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine ex art. 1957 c.c.; la nullità parziale delle clausole, espressamente eccepita dagli opponenti, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal
Tribunale, nei limiti della domanda formulata, non potendo non incidere sull'estinzione delle obbligazioni di garanzia per decorso del termine di legge;
il giudice, quindi, avrebbe dovuto procedere alla declaratoria di nullità delle clausole lesive della normativa antitrust, e, con riferimento all'art. 6 della fideiussione (rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.), avrebbe dovuto fare applicazione di detta norma, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
***
Anche questi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
41994/2021, l'ABI predispose, nell'ottobre del 2002, uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla AN d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza.
All'esito dell'istruttoria, la AN di Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, accertò che
«a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza».
Si trattava, in particolare delle seguenti clausole: a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd.
pagina 7 di 13 «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8).
Sul problema della natura della tutela riconoscibile a colui che abbia stipulato il contratto di fideiussione “a valle” e delle conseguenze in termini di nullità totale o parziale del contratto, la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Ha quindi spiegato che la forma di tutela più adeguata a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole, non dovendosi tralasciare il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di «conservazione» del negozio;
agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Ne deriva che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. S.U., 12/12/2014, nn. 26242 e
26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).
Venendo al caso di specie si osserva che il contratto di fideiussione stipulato dagli appellanti con (da qualificarsi fideiussione omnibus) il 26.10.2010, all'articolo 6, Controparte_9 rubricato “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, riproduce sostanzialmente il contenuto della clausola n. 6 dello schema ABI.
pagina 8 di 13 Sul punto, tuttavia, già la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 41994/2021 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della AN
d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI già dichiarato nullo
(in tal senso, tra le tante, cfr. Tribunale di Milano n. 10826/2024 del 16.12.2024; Corte di appello di Venezia n. 1902/2025 del 28.5.2025; Corte di appello di Roma n. 3822/2025 del
17.6.2025).
Ciò in quanto incombe sull'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa (Cass. n. 30818/2018).
Di recente si è espressa la Corte di cassazione (Cass. n. 1170/2025), affermando che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. anche Cass. n. 3887/2025, che ha ritenuto evidente come il provvedimento sanzionatorio della AN d'Italia n. 55 del 2005 non dispieghi efficacia probatoria in relazione a fideiussioni sottoscritte numerosi – in quel caso dodici - anni dopo).
Nel caso in esame, la fideiussione, come si è visto, è del 26.10.2010, epoca ampiamente successiva al 2005.
Come si desume inequivocabilmente dagli scritti difensivi di parte opponente in primo grado, nessuna allegazione (e tanto meno prova) è stata fornita del fatto che perdurava l'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione.
Parte opponente avrebbe dovuto, invece, documentare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale, per far emergere che gli stessi avrebbero, ancora all'epoca della fideiussione del 2010, coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa al fine di pagina 9 di 13 impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, e alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
E infatti, «quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata,
e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita» (cfr. Cass. n.
13846/2019).
Deve, in altri termini, negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della AN medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria).
Pertanto, poiché i signori e non hanno dedotto e dimostrato che nell'anno 2010 Pt_1 Pt_2 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (e i garanti) del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, l'eccezione di nullità (implicitamente rigettata dal primo giudice) deve essere disattesa e i motivi devono essere rigettati.
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Il quinto e ultimo motivo è rubricato ‹‹NEL MERITO: NULLITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
IMPUGNATE - ASSENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO PER ENTRATE DELLO STATO AVENTI
CAUSA IN UN RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIG.RI
RA E SI – ANNULLAMENTO DELLE STESSE››.
Lamentano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Contr legittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte di e CP_6
e denunciano l'assenza di un valido titolo esecutivo per le entrate dello Stato aventi causa in un rapporto di diritto privato, nonché la carenza di legittimazione passiva degli opponenti.
In particolare, richiamano il combinato disposto degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, assumendo che il ruolo notificato avrebbe potuto acquisire l'efficacia di titolo esecutivo e precetto solo per le entrate di “natura pubblicistica”, mentre aveva efficacia di solo precetto per le entrate di diritto privato (come nel caso di specie), per le quali permaneva la necessità di acquisizione di precedente titolo esecutivo giudiziale, assente nel caso in esame, atteso che il Fondo di Garanzia, essendosi surrogato ex art. 1203 c.c., subentrava nella stessa posizione della AN (la quale aveva stipulato con un semplice mutuo Parte_6 chirografario). pagina 10 di 13 ***
Il motivo è infondato.
Come già affermato dalla stessa sezione di questa Corte (sentenza n. 1501/2025 del
7.3.2025), il Tribunale ha correttamente ritenuto legittima la riscossione del credito mediante iscrizione a ruolo, trovando applicazione l'art. 8 bis della Legge n. 33/2015, secondo il quale al recupero del credito in oggetto (credito scaturente dal diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e anche dei terzi prestatori di garanzie) si procede mediante iscrizione a ruolo. Contr Diversamente da quanto assumono gli appellanti, il credito azionato da non può essere ricondotto a quelle “entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici”, cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, stante la natura pubblicistica del credito della
[...]
. CP_1
Ciò trova conforto nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha recentemente stabilito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di Contr concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 1005/2023).
Alla stessa conclusione è pervenuta la Suprema Corte (Cass. n. 9657 del 10/04/2024) anche con riguardo alla posizione dei terzi prestatori di garanzie, nei cui confronti ha ritenuto applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs.
146 del 1999, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.
L'orientamento qui richiamato e condiviso risulta, oltretutto, coerente con l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo cui il credito del Fondo di garanzia nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 (Cass. n. 3025/2021), in quanto la ratio, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. n.
2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo della possibilità di riscuotere il proprio credito pagina 11 di 13 mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Deve pertanto confermarsi la statuizione del primo giudice stante la legittimità della procedura Contr di iscrizione a ruolo posta in essere da
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In conclusione, l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
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Ogni altra questione o istanza rimane assorbita.
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Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di TR n. 164/2022, R.G. n. 8127/2019, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore di e Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per Controparte_5 ciascuna, in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Diaco, dichiaratosi antistatario;
pagina 12 di 13 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI HE CA
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