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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5078/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00154 INTERESSI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello contro resistente per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.940/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.TYXIPAU00154/2021, emessa in conseguenza della decadenza della contribuente dal beneficio del pagamento rateale di quanto dovuto in base all'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019 (relativo al recupero a tassazione di redditi non dichiarati per l'anno d'imposta 2015) definito con atto di adesione n.TYXA1N800029/2019 del 12/04/2019.
Con tale intimazione di pagamento (sostitutiva della precedente intimazione di pagamento n.
TYXIPAU00011/2021, notificata il 14/04/2021, ma poi annullata in autotutela con atto n.72347, notificato il
25/05/2021) l'Agenzia delle Entrate:
- rilevava che la contribuente aveva pagato soltanto le prime due delle otto rate trimestrali previste dall'atto di adesione ed in particolare aveva omesso il versamento della terza rata trimestrale entro il termine di pagamento della rata successiva;
- evidenziava che tale omissione comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente applicazione della sanzione del 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta, ai sensi dell'art.15 ter, comma 2, del DPR n.602/1973;
- chiedeva il pagamento dei residui importi dovuti in base all'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019
(a titolo di Irpef € 2.852,92, a titolo di addizionale regionale € 256,49, a titolo di addizionale comunale € 103,48,
a titolo di Iva € 3.263,91, a titolo di interessi al 30/07/2021 € 1.360,21 e a titolo di sanzione pecuniaria
€ 2.593,93), nonché di € 2.914,15 (pari alla somma delle tre separate sanzioni applicate per la decadenza dalla rateazione dei tributi erariali, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale) e di € 8,75 a titolo di spese di notifica;
- affidava il recupero all'agente della riscossione, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett. b) ed e), del D.L.
n.78/2010.
La ricorrente formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Violazione dell'art.42 del DPR n.600/1973 per carenza di delega in capo al soggetto sottoscrittore dell'impugnata intimazione di pagamento;
2) Violazione dell'art.57, comma 4, del DPR n.633/1972 e dell'art.43, comma 3, del DPR n.600/1973;
3) Violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000, per difetto di motivazione;
4) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5) Violazione di legge in riferimento alle sanzioni applicate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo specificamente in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha accolto il ricorso ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Il giudice di primo grado ha esaminato soltanto il primo motivo e lo ha ritenuto fondato, osservando: “Il
Collegio ritiene, di diversi soffermare sulla richiesta nullità dell'atto impugnato conseguente alla necessità della prova sulla delega a sottoscrivere l'avviso di accertamento che non riporta la sottoscrizione del Direttore Provinciale, ma quella del capo team Nominativo_1.
Per quanto riguarda tale eccezione si osserva che la stessa è stata ritualmente proposta con il ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto dell'art..61, d.p.r. 600/1973 e dell'art. 21, D. L.vo 546/1992.
Infatti, sebbene l'art.42, d.p.r. 600/1973 parli di “nullità", deve ritenersi che trattasi di espressione “atecnica”, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e proponibile solo dalla parte entro il termine per ricorrere.
Nessun rilievo riveste l'eccezione di nullità per mancata allegazione (ab origine) della delega all'atto impugnato, in quanto tale obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa. A diversa conclusione si deve pervenire in ordine alla “prova" della esistenza della delega, la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità dall'art.42, c.1, D.P.R. n.600/73.
L'avviso di accertamento, infatti, deve essere sottoscritto, a pena di. nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente;
qualora il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e del facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (Cass, Civ., sez. VI, 20-12-2016, n.26295).
L'ufficio non ha documentato, nel momento in cui si è costituito, la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto amministrativo oggetto di gravame.
Nell'atto di costituzione in giudizio del 21 Dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. Messina ha allegato solo la nota spese.
Non è stata prodotta dall' Agenzia la delega a sottoscrivere l'avviso di accertamento impugnato la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità come già scritto dall' art.42, comma 1 Dpr n.673”.
Gli altri motivi dell'impugnazione non sono stati esaminati, poiché assorbiti.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che:
- l'art.42 del DPR n.600/1973 riguarda esclusivamente gli avvisi di accertamento, mentre l'atto in esame è un'intimazione di pagamento;
- la sottoscrizione da parte del legale rappresentante non è un requisito necessario della validità dell'atto emanato dall'Amministrazione, essendo sufficiente la sua riferibilità all'Ufficio da cui promana;
- comunque, l'intimazione di pagamento è stata legittimamente sottoscritta in virtù di uno specifico atto dispositivo del Direttore Provinciale pro-tempore, recante le deleghe di firma.
All'atto della costituzione nel secondo grado del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, contestualmente all'appello, l'atto dispositivo ivi richiamato.
resistente ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha comunque riproposto i motivi d'impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado perché assorbiti. La controversia è stata trattata all'udienza del 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ricordato, anzitutto, che - alla luce del principio di specialità espresso dall'art.1, comma 2, del D.Lgs.
n.546/1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art.345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla
Legge n.69/2009), essendo la materia regolata dall'art.58, comma 2, del citato D.Lgs., che, nel testo vigente ratione temporis, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n.27774/2017, n.22776/2015, n.655/2014 e n.7714/2013).
Pertanto, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate, depositando contestualmente al gravame documentazione non prodotta nel giudizio di primo grado, non è incorsa in alcuna decadenza.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'art.42 del DPR n.600/1973 prevede, al primo comma, che gli avvisi di accertamento notificati al contribuente devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sebbene tale disposizione faccia riferimento soltanto agli avvisi di accertamento, deve ritenersi che essa sia applicabile a tutti gli atti tributari emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, vale anche per un'intimazione di pagamento, come quella in esame, il principio secondo il quale, se la sottoscrizione dell'atto non è quella del Capo dell'Ufficio, ma di un Funzionario, l'Amministrazione, in caso di contestazione, ha l'obbligo di dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega sottoscritta dal soggetto a ciò legittimato (Cass. n.14942/2013).
La delega alla sottoscrizione ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n.11013/2019, n.28850/2019).
La Corte di Cassazione inoltre, ha più volte affermato che è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato come pure la durata della delega, essendo adeguata l'indicazione della qualifica rivestita (n.8814/19; n.11013/2019). Ciò che è importante è che, in caso di contestazione, l'Amministrazione
è tenuta per un principio di vicinanza della prova a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio perchè la questione non attiene alla legittimazione processuale (Cass.
n.19190/2019; n.5200/2018; n.15781/2017).
Nel caso in esame – avendo la contribuente eccepito l'illegittimo esercizio del potere sostitutivo da parte della Dott.ssa Nominativo_1, che ha sottoscritto quale Capo Team l'impugnata intimazione di pagamento su delega del Direttore Provinciale Dott. Nominativo_2 - l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare che, alla data di emissione di tale atto, la stessa Dott.ssa Nominativo_1 appartenesse alla carriera direttiva e fosse effettivamente in possesso di delega alla firma, da parte del Capo dell'Ufficio.
Tale onere probatorio è stato assolto.
Invero, dall'atto dispositivo n.34/2021 del 21/05/2021, sottoscritto dal Dott. Nominativo_2 , Direttore Provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, e dall'allegato C allo stesso atto dispositivo n.34/2021, risulta inequivocabilmente che:
- alla data (01/06/2021) di emissione dell'impugnata intimazione di pagamento, la Dott.ssa Nominativo_1, che l'ha sottoscritta quale Capo Team era effettivamente Capo Team E1 Area Persone Fisiche ed era in possesso di specifica delega alla firma conferitale dal Capo dell'Ufficio dal 24/05/2021 e fino al 31/12/2021;
- la stessa Dott.ssa Nominativo_1 è un Funzionario di Terza Area, cioè dell'ex carriera direttiva.
Tali documenti dimostrano l'esistenza di una specifica e tempestiva delega del titolare dell'Ufficio ed il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte della Dott.ssa Nominativo_1, che ha sottoscritto l'impugnata intimazione di pagamento.
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado e rende necessario lo scrutinio degli ulteriori motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso di resistente e dalla stessa riproposti all'atto della costituzione nel secondo grado del giudizio.
Il primo di tali motivi (indicato nell'originario ricorso con il n.2) afferisce all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.57, comma 4, del DPR n.633/1972 e dell'art.43, comma 3, del DPR
n.600/1973, recanti il divieto di integrazione dell'atto impositivo in mancanza di nuovi elementi.
In particolare, la contribuente:
- deduce che l'impugnata intimazione n.TYXIPAU00154/2021 “riporta lo stesso, identico, scarno contenuto dell'intimazione annullata e sostituita n.TYXIPAU00011/2021, differenziandosi in maniera estremamente marginale (pochi euro) sull'importo richiesto a titolo d'imposta, nonché a titolo di interessi aggiornati al
30/07/2021, rispetto a quello annullato che era aggiornato fino al 31/05/2021”;
- lamenta l'illegittimo esercizio del potere di autotutela, sia perché la sostituzione di un precedente provvedimento è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di correzione di un errore formale (circostanza, questa, da lei ritenuta non sussistente), sia perché è stata omessa l'indicazione del motivo di annullamento del precedente atto impositivo.
Tale doglianza solleva questioni già esaminate, e risolte, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.30051/2024, ove sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
- "in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, D.L. n.564 del 1994, conv. dalla legge n.656 del 1994 e dal successivo D.M. n.37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10 quinquies, legge n.212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt.2,
23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa";
- "in tema di accertamento tributario, l'autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt.43, quarto comma (ora terzo), D.P.R. n.600 del 1973 e 57, quarto comma, D.P.R. n.633 del 1972, che pure comporta l'emissione di un nuovo atto per un'ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso;
ne consegue che il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione";
- "in caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt.2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità".
Pertanto, il potere di autotutela:
a) ha carattere generale e può essere legittimamente esercitato sino a che non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento o non si sia formato il giudicato sull'atto;
b) costituisce un potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria, la quale è onerata, in virtù del principio di perennità, a sostituire l'atto viziato - che deve essere espressamente annullato nel rispetto del principio del divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto - con nuovo atto emendato dai vizi;
c) permane e non si consuma anche dopo il suo (primo) esercizio e può essere sempre rinnovato;
d) può essere esercitato non solo per rimuovere vizi formali, ma anche per emendare vizi sostanziali, trovando il suo fondamento nell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate;
e) è legittimo il suo esercizio in malam partem: può essere annullato anche un atto favorevole al contribuente con emissione in sostituzione di un nuovo atto con effetti a lui pregiudizievoli "anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'ufficio", senza che, a differenza dell'accertamento integrativo ex artt.43 D.P.R. n.600 del 1973 e 57 D.P.R. n.633 del 1972, sia necessaria la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
f) infine, costituisce un mezzo a tutela non del contribuente ma dell'interesse pubblico alla percezione dei tributi, da cui l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela avuto riguardo "alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto" e non alla fondatezza della pretesa.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il motivo in esame è infondato poiché:
- la seconda intimazione di pagamento (cioè quella qui in esame) è stata notificata il 01/06/2021, mentre la prima intimazione di pagamento, notificata il 14/04/2021, era stata annullata con atto notificato il 25/05/2021;
- l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva è stato pertanto esercitato dopo appena 48 giorni dalla data della notifica dell'atto sostituito, neppure divenuto definitivo;
- la diversità tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo, nonché la ricorrenza nella specie dei presupposti per l'esercizio del potere di autoannullamento, escludono l'applicabilità degli artt.43, comma 4, del DPR n.600/1973, e 57, comma 4, del DPR n.633/1972;
- neppure sussiste la dedotta violazione dell'affidamento della contribuente, che la stessa ha ritenuto di configurare per la sola precedente emissione di un primo atto, già annullato in autotutela.
Il secondo motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.3) afferisce alla violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 per difetto di motivazione.
La doglianza è infondata.
Invero, nell'impugnata intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate ha:
- richiamato l'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019 e l'atto con il quale esso è stato definito con adesione;
- contestato alla contribuente l'omesso pagamento della terza rata prevista nell'atto di adesione;
- ricordato che tale omissione comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo per la contribuente di pagare contestualmente l'intero importo ancora dovuto in base all'avviso di accertamento, nonché la sanzione applicata per effetto della decadenza, pari al 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta;
- riportato due separati prospetti analitici, contenenti, rispettivamente, il primo (pag.2), ciascuno degli importi richiesti (a titolo di imposte e di sanzione) in base all'avviso di accertamento, il secondo (pag.3), ciascuno degli importi richiesti a titolo di sanzioni per la decadenza dal beneficio della rateazione di ognuno dei tributi.
Non c'è dubbio che in tal modo sono stati chiaramente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'impugnata intimazione di pagamento, per cui la contribuente è stata posta nella condizione di individuare in modo completo l'iter logico-giuridico in base al quale è stata formulata,
e quantificata, la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate e di esercitare il proprio diritto di difesa, come risulta, del resto, dal contenuto dell'originario ricorso.
Il terzo motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.4) afferisce all'omessa
“identificazione del procedimento seguito nel calcolo degli interessi richiesti”.
La doglianza è infondata, atteso che nell'impugnata intimazione di pagamento:
- quanto agli interessi richiesti fino al 30/07/2021, evidenzia che gli stessi “sono dovuti sulle sole imposte ai sensi dell'art.20 del DPR n.602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 30/07/2021. Misura del tasso legale degli interessi: 2,75% fino al 30/09/2009 (D.M.
27/06/2003), 4% dal 01/10/2009 (D.M. 21/05/2009)”;
- quanto agli ulteriori interessi giornalieri, successivi al 30/07/2021, precisa che sono dovuti, per ogni giorno successivo, in relazione all'Irpef € 0,31264, in relazione all'addizionale regionale Irpef € 0,02810, in relazione all'Iva € 0,35768 ed in relazione all'addizionale comunale Irpef € 0,01134.
Sono state, quindi, inequivocabilmente esplicitate le modalità di calcolo degli interessi, maturati e maturandi, rispettivamente richiesti con riferimento ad ognuna delle imposte oggetto della richiesta di pagamento.
E la contribuente non ha in alcun modo contestato né i criteri di calcolo degli interessi, né gli specifici importi richiesti a tale titolo per ogni singolo tributo.
Il quarto motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.5) afferisce all'illegittima applicazione delle sanzioni.
La doglianza è infondata.
In materia di accertamento con adesione, il D.Lgs. n.218/1997, art.8 (nel testo vigente ratione temporis, quale risultante dopo le modifiche apportate dall'art.2, comma 2, del D.Lgs. n.159/2015), dispone, al comma
4: “Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”.
A sua volta, il DPR n.602/1973, art.15 ter (nel testo vigente ratione temporis, quale introdotto dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.159/2015), stabilisce, al comma 2: “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.
Infine, il D.Lgs. n.471/1997, art.13 (nel testo vigente ratione temporis, quale risultante dalle modifiche apportate dall'art.15, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n.158/2015, prevede al comma 1: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Pertanto, in base al combinato disposto delle tre norme di legge sopra richiamate, in caso di accertamento definito con adesione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine previsto, comporta, oltre alla decadenza dal beneficio della rateazione, l'applicazione di una sanzione pari al 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta.
Tale disposizione è stata correttamente applicata con l'intimazione di pagamento in esame, ove sono state irrogate, a titolo di decadenza dalla rateazione, tre separate sanzioni: € 2.752,57 per i tributi erariali (Irpef ed Iva), € 46,56 per l'addizionale comunale sull'Irpef ed € 115,42 per l'addizionale regionale sull'Irpef.
Invero, l'importo di ognuna delle tre sanzioni corrisponde al 45% del residuo importo del rispettivo tributo.
I residui importi dovuti per ognuno dei quattro tributi sono stati analiticamente riportati nello specifico prospetto contenuto alla pagina 2 dell'intimazione di pagamento e non sono stati contestati dalla contribuente.
Alla luce di tale situazione processuale non sussiste alcun errore di calcolo nella determinazione delle sanzioni applicate in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione.
Contrariamente a quanto ritenuto da resistente, non è compreso tra le sanzioni irrogate con l'intimazione di pagamento anche l'importo di € 2.593,93 richiesto dall'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzione pecuniaria.
Infatti, tale importo deriva esclusivamente, e necessariamente, dall'avviso di accertamento, trattandosi di una sanzione, irrogata dall'Ufficio con l'originario atto impositivo, non più contestabile per effetto dell'avvenuta definizione dello stesso atto.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso di Ravidà
ET AR deve essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio debbono essere compensate, ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.
Lgs. n.546/1992, poiché l'Agenzia delle Entrate è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi
(preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado) che la stessa ha prodotto solo nel secondo grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.940/2023, appellata dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Messina, rigetta l'originario ricorso di resistente.
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER EL
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5078/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00154 INTERESSI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello contro resistente per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.940/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.TYXIPAU00154/2021, emessa in conseguenza della decadenza della contribuente dal beneficio del pagamento rateale di quanto dovuto in base all'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019 (relativo al recupero a tassazione di redditi non dichiarati per l'anno d'imposta 2015) definito con atto di adesione n.TYXA1N800029/2019 del 12/04/2019.
Con tale intimazione di pagamento (sostitutiva della precedente intimazione di pagamento n.
TYXIPAU00011/2021, notificata il 14/04/2021, ma poi annullata in autotutela con atto n.72347, notificato il
25/05/2021) l'Agenzia delle Entrate:
- rilevava che la contribuente aveva pagato soltanto le prime due delle otto rate trimestrali previste dall'atto di adesione ed in particolare aveva omesso il versamento della terza rata trimestrale entro il termine di pagamento della rata successiva;
- evidenziava che tale omissione comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente applicazione della sanzione del 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta, ai sensi dell'art.15 ter, comma 2, del DPR n.602/1973;
- chiedeva il pagamento dei residui importi dovuti in base all'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019
(a titolo di Irpef € 2.852,92, a titolo di addizionale regionale € 256,49, a titolo di addizionale comunale € 103,48,
a titolo di Iva € 3.263,91, a titolo di interessi al 30/07/2021 € 1.360,21 e a titolo di sanzione pecuniaria
€ 2.593,93), nonché di € 2.914,15 (pari alla somma delle tre separate sanzioni applicate per la decadenza dalla rateazione dei tributi erariali, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale) e di € 8,75 a titolo di spese di notifica;
- affidava il recupero all'agente della riscossione, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett. b) ed e), del D.L.
n.78/2010.
La ricorrente formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Violazione dell'art.42 del DPR n.600/1973 per carenza di delega in capo al soggetto sottoscrittore dell'impugnata intimazione di pagamento;
2) Violazione dell'art.57, comma 4, del DPR n.633/1972 e dell'art.43, comma 3, del DPR n.600/1973;
3) Violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000, per difetto di motivazione;
4) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5) Violazione di legge in riferimento alle sanzioni applicate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo specificamente in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha accolto il ricorso ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Il giudice di primo grado ha esaminato soltanto il primo motivo e lo ha ritenuto fondato, osservando: “Il
Collegio ritiene, di diversi soffermare sulla richiesta nullità dell'atto impugnato conseguente alla necessità della prova sulla delega a sottoscrivere l'avviso di accertamento che non riporta la sottoscrizione del Direttore Provinciale, ma quella del capo team Nominativo_1.
Per quanto riguarda tale eccezione si osserva che la stessa è stata ritualmente proposta con il ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto dell'art..61, d.p.r. 600/1973 e dell'art. 21, D. L.vo 546/1992.
Infatti, sebbene l'art.42, d.p.r. 600/1973 parli di “nullità", deve ritenersi che trattasi di espressione “atecnica”, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e proponibile solo dalla parte entro il termine per ricorrere.
Nessun rilievo riveste l'eccezione di nullità per mancata allegazione (ab origine) della delega all'atto impugnato, in quanto tale obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa. A diversa conclusione si deve pervenire in ordine alla “prova" della esistenza della delega, la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità dall'art.42, c.1, D.P.R. n.600/73.
L'avviso di accertamento, infatti, deve essere sottoscritto, a pena di. nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente;
qualora il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e del facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (Cass, Civ., sez. VI, 20-12-2016, n.26295).
L'ufficio non ha documentato, nel momento in cui si è costituito, la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto amministrativo oggetto di gravame.
Nell'atto di costituzione in giudizio del 21 Dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. Messina ha allegato solo la nota spese.
Non è stata prodotta dall' Agenzia la delega a sottoscrivere l'avviso di accertamento impugnato la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità come già scritto dall' art.42, comma 1 Dpr n.673”.
Gli altri motivi dell'impugnazione non sono stati esaminati, poiché assorbiti.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che:
- l'art.42 del DPR n.600/1973 riguarda esclusivamente gli avvisi di accertamento, mentre l'atto in esame è un'intimazione di pagamento;
- la sottoscrizione da parte del legale rappresentante non è un requisito necessario della validità dell'atto emanato dall'Amministrazione, essendo sufficiente la sua riferibilità all'Ufficio da cui promana;
- comunque, l'intimazione di pagamento è stata legittimamente sottoscritta in virtù di uno specifico atto dispositivo del Direttore Provinciale pro-tempore, recante le deleghe di firma.
All'atto della costituzione nel secondo grado del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, contestualmente all'appello, l'atto dispositivo ivi richiamato.
resistente ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha comunque riproposto i motivi d'impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado perché assorbiti. La controversia è stata trattata all'udienza del 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ricordato, anzitutto, che - alla luce del principio di specialità espresso dall'art.1, comma 2, del D.Lgs.
n.546/1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art.345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla
Legge n.69/2009), essendo la materia regolata dall'art.58, comma 2, del citato D.Lgs., che, nel testo vigente ratione temporis, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n.27774/2017, n.22776/2015, n.655/2014 e n.7714/2013).
Pertanto, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate, depositando contestualmente al gravame documentazione non prodotta nel giudizio di primo grado, non è incorsa in alcuna decadenza.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'art.42 del DPR n.600/1973 prevede, al primo comma, che gli avvisi di accertamento notificati al contribuente devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sebbene tale disposizione faccia riferimento soltanto agli avvisi di accertamento, deve ritenersi che essa sia applicabile a tutti gli atti tributari emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, vale anche per un'intimazione di pagamento, come quella in esame, il principio secondo il quale, se la sottoscrizione dell'atto non è quella del Capo dell'Ufficio, ma di un Funzionario, l'Amministrazione, in caso di contestazione, ha l'obbligo di dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega sottoscritta dal soggetto a ciò legittimato (Cass. n.14942/2013).
La delega alla sottoscrizione ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n.11013/2019, n.28850/2019).
La Corte di Cassazione inoltre, ha più volte affermato che è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato come pure la durata della delega, essendo adeguata l'indicazione della qualifica rivestita (n.8814/19; n.11013/2019). Ciò che è importante è che, in caso di contestazione, l'Amministrazione
è tenuta per un principio di vicinanza della prova a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio perchè la questione non attiene alla legittimazione processuale (Cass.
n.19190/2019; n.5200/2018; n.15781/2017).
Nel caso in esame – avendo la contribuente eccepito l'illegittimo esercizio del potere sostitutivo da parte della Dott.ssa Nominativo_1, che ha sottoscritto quale Capo Team l'impugnata intimazione di pagamento su delega del Direttore Provinciale Dott. Nominativo_2 - l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare che, alla data di emissione di tale atto, la stessa Dott.ssa Nominativo_1 appartenesse alla carriera direttiva e fosse effettivamente in possesso di delega alla firma, da parte del Capo dell'Ufficio.
Tale onere probatorio è stato assolto.
Invero, dall'atto dispositivo n.34/2021 del 21/05/2021, sottoscritto dal Dott. Nominativo_2 , Direttore Provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, e dall'allegato C allo stesso atto dispositivo n.34/2021, risulta inequivocabilmente che:
- alla data (01/06/2021) di emissione dell'impugnata intimazione di pagamento, la Dott.ssa Nominativo_1, che l'ha sottoscritta quale Capo Team era effettivamente Capo Team E1 Area Persone Fisiche ed era in possesso di specifica delega alla firma conferitale dal Capo dell'Ufficio dal 24/05/2021 e fino al 31/12/2021;
- la stessa Dott.ssa Nominativo_1 è un Funzionario di Terza Area, cioè dell'ex carriera direttiva.
Tali documenti dimostrano l'esistenza di una specifica e tempestiva delega del titolare dell'Ufficio ed il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte della Dott.ssa Nominativo_1, che ha sottoscritto l'impugnata intimazione di pagamento.
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado e rende necessario lo scrutinio degli ulteriori motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso di resistente e dalla stessa riproposti all'atto della costituzione nel secondo grado del giudizio.
Il primo di tali motivi (indicato nell'originario ricorso con il n.2) afferisce all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.57, comma 4, del DPR n.633/1972 e dell'art.43, comma 3, del DPR
n.600/1973, recanti il divieto di integrazione dell'atto impositivo in mancanza di nuovi elementi.
In particolare, la contribuente:
- deduce che l'impugnata intimazione n.TYXIPAU00154/2021 “riporta lo stesso, identico, scarno contenuto dell'intimazione annullata e sostituita n.TYXIPAU00011/2021, differenziandosi in maniera estremamente marginale (pochi euro) sull'importo richiesto a titolo d'imposta, nonché a titolo di interessi aggiornati al
30/07/2021, rispetto a quello annullato che era aggiornato fino al 31/05/2021”;
- lamenta l'illegittimo esercizio del potere di autotutela, sia perché la sostituzione di un precedente provvedimento è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di correzione di un errore formale (circostanza, questa, da lei ritenuta non sussistente), sia perché è stata omessa l'indicazione del motivo di annullamento del precedente atto impositivo.
Tale doglianza solleva questioni già esaminate, e risolte, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.30051/2024, ove sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
- "in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, D.L. n.564 del 1994, conv. dalla legge n.656 del 1994 e dal successivo D.M. n.37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10 quinquies, legge n.212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt.2,
23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa";
- "in tema di accertamento tributario, l'autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt.43, quarto comma (ora terzo), D.P.R. n.600 del 1973 e 57, quarto comma, D.P.R. n.633 del 1972, che pure comporta l'emissione di un nuovo atto per un'ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso;
ne consegue che il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione";
- "in caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt.2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità".
Pertanto, il potere di autotutela:
a) ha carattere generale e può essere legittimamente esercitato sino a che non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento o non si sia formato il giudicato sull'atto;
b) costituisce un potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria, la quale è onerata, in virtù del principio di perennità, a sostituire l'atto viziato - che deve essere espressamente annullato nel rispetto del principio del divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto - con nuovo atto emendato dai vizi;
c) permane e non si consuma anche dopo il suo (primo) esercizio e può essere sempre rinnovato;
d) può essere esercitato non solo per rimuovere vizi formali, ma anche per emendare vizi sostanziali, trovando il suo fondamento nell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate;
e) è legittimo il suo esercizio in malam partem: può essere annullato anche un atto favorevole al contribuente con emissione in sostituzione di un nuovo atto con effetti a lui pregiudizievoli "anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'ufficio", senza che, a differenza dell'accertamento integrativo ex artt.43 D.P.R. n.600 del 1973 e 57 D.P.R. n.633 del 1972, sia necessaria la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
f) infine, costituisce un mezzo a tutela non del contribuente ma dell'interesse pubblico alla percezione dei tributi, da cui l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela avuto riguardo "alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto" e non alla fondatezza della pretesa.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il motivo in esame è infondato poiché:
- la seconda intimazione di pagamento (cioè quella qui in esame) è stata notificata il 01/06/2021, mentre la prima intimazione di pagamento, notificata il 14/04/2021, era stata annullata con atto notificato il 25/05/2021;
- l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva è stato pertanto esercitato dopo appena 48 giorni dalla data della notifica dell'atto sostituito, neppure divenuto definitivo;
- la diversità tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo, nonché la ricorrenza nella specie dei presupposti per l'esercizio del potere di autoannullamento, escludono l'applicabilità degli artt.43, comma 4, del DPR n.600/1973, e 57, comma 4, del DPR n.633/1972;
- neppure sussiste la dedotta violazione dell'affidamento della contribuente, che la stessa ha ritenuto di configurare per la sola precedente emissione di un primo atto, già annullato in autotutela.
Il secondo motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.3) afferisce alla violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 per difetto di motivazione.
La doglianza è infondata.
Invero, nell'impugnata intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate ha:
- richiamato l'avviso di accertamento n.TYX01N800053/2019 e l'atto con il quale esso è stato definito con adesione;
- contestato alla contribuente l'omesso pagamento della terza rata prevista nell'atto di adesione;
- ricordato che tale omissione comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo per la contribuente di pagare contestualmente l'intero importo ancora dovuto in base all'avviso di accertamento, nonché la sanzione applicata per effetto della decadenza, pari al 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta;
- riportato due separati prospetti analitici, contenenti, rispettivamente, il primo (pag.2), ciascuno degli importi richiesti (a titolo di imposte e di sanzione) in base all'avviso di accertamento, il secondo (pag.3), ciascuno degli importi richiesti a titolo di sanzioni per la decadenza dal beneficio della rateazione di ognuno dei tributi.
Non c'è dubbio che in tal modo sono stati chiaramente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'impugnata intimazione di pagamento, per cui la contribuente è stata posta nella condizione di individuare in modo completo l'iter logico-giuridico in base al quale è stata formulata,
e quantificata, la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate e di esercitare il proprio diritto di difesa, come risulta, del resto, dal contenuto dell'originario ricorso.
Il terzo motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.4) afferisce all'omessa
“identificazione del procedimento seguito nel calcolo degli interessi richiesti”.
La doglianza è infondata, atteso che nell'impugnata intimazione di pagamento:
- quanto agli interessi richiesti fino al 30/07/2021, evidenzia che gli stessi “sono dovuti sulle sole imposte ai sensi dell'art.20 del DPR n.602/1973 dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell'imposta fino al 30/07/2021. Misura del tasso legale degli interessi: 2,75% fino al 30/09/2009 (D.M.
27/06/2003), 4% dal 01/10/2009 (D.M. 21/05/2009)”;
- quanto agli ulteriori interessi giornalieri, successivi al 30/07/2021, precisa che sono dovuti, per ogni giorno successivo, in relazione all'Irpef € 0,31264, in relazione all'addizionale regionale Irpef € 0,02810, in relazione all'Iva € 0,35768 ed in relazione all'addizionale comunale Irpef € 0,01134.
Sono state, quindi, inequivocabilmente esplicitate le modalità di calcolo degli interessi, maturati e maturandi, rispettivamente richiesti con riferimento ad ognuna delle imposte oggetto della richiesta di pagamento.
E la contribuente non ha in alcun modo contestato né i criteri di calcolo degli interessi, né gli specifici importi richiesti a tale titolo per ogni singolo tributo.
Il quarto motivo riproposto dall'appellata (indicato nell'originario ricorso con il n.5) afferisce all'illegittima applicazione delle sanzioni.
La doglianza è infondata.
In materia di accertamento con adesione, il D.Lgs. n.218/1997, art.8 (nel testo vigente ratione temporis, quale risultante dopo le modifiche apportate dall'art.2, comma 2, del D.Lgs. n.159/2015), dispone, al comma
4: “Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”.
A sua volta, il DPR n.602/1973, art.15 ter (nel testo vigente ratione temporis, quale introdotto dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.159/2015), stabilisce, al comma 2: “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.
Infine, il D.Lgs. n.471/1997, art.13 (nel testo vigente ratione temporis, quale risultante dalle modifiche apportate dall'art.15, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n.158/2015, prevede al comma 1: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Pertanto, in base al combinato disposto delle tre norme di legge sopra richiamate, in caso di accertamento definito con adesione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine previsto, comporta, oltre alla decadenza dal beneficio della rateazione, l'applicazione di una sanzione pari al 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta.
Tale disposizione è stata correttamente applicata con l'intimazione di pagamento in esame, ove sono state irrogate, a titolo di decadenza dalla rateazione, tre separate sanzioni: € 2.752,57 per i tributi erariali (Irpef ed Iva), € 46,56 per l'addizionale comunale sull'Irpef ed € 115,42 per l'addizionale regionale sull'Irpef.
Invero, l'importo di ognuna delle tre sanzioni corrisponde al 45% del residuo importo del rispettivo tributo.
I residui importi dovuti per ognuno dei quattro tributi sono stati analiticamente riportati nello specifico prospetto contenuto alla pagina 2 dell'intimazione di pagamento e non sono stati contestati dalla contribuente.
Alla luce di tale situazione processuale non sussiste alcun errore di calcolo nella determinazione delle sanzioni applicate in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione.
Contrariamente a quanto ritenuto da resistente, non è compreso tra le sanzioni irrogate con l'intimazione di pagamento anche l'importo di € 2.593,93 richiesto dall'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzione pecuniaria.
Infatti, tale importo deriva esclusivamente, e necessariamente, dall'avviso di accertamento, trattandosi di una sanzione, irrogata dall'Ufficio con l'originario atto impositivo, non più contestabile per effetto dell'avvenuta definizione dello stesso atto.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso di Ravidà
ET AR deve essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio debbono essere compensate, ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.
Lgs. n.546/1992, poiché l'Agenzia delle Entrate è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi
(preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado) che la stessa ha prodotto solo nel secondo grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.940/2023, appellata dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Messina, rigetta l'originario ricorso di resistente.
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER EL