Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento

    La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. La copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

  • Rigettato
    Notifica a mezzo PEC da indirizzo non conforme al domicilio digitale

    Ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e quello assegnato all'Agenzia delle Entrate reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Nessun dubbio poteva sussistere circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico.

  • Rigettato
    Sanatoria dei vizi della notifica

    Risulta dimostrata la corretta notifica della cartella di pagamento impugnata. Ai sensi degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., si è operata la sanatoria degli eventuali vizi della notifica.

  • Rigettato
    Obbligo di motivazione dell'atto tributario

    L'obbligo di motivazione dell'atto deve ritenersi correttamente assolto laddove nello stesso l'agente della riscossione abbia indicato chiaramente gli elementi previsti dall'art. 7, comma 2, Legge 212/2000.

  • Rigettato
    Natura e destinazione dell'aggio esattoriale

    L'aggio è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e remunera l'attività dell'Ente della riscossione, assicurando la copertura dei costi di organizzazione del servizio. Non integra un aiuto di Stato e l'attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato non può essere ritenuta attività d'impresa nel senso tecnico del termine.

  • Rigettato
    Obbligo di allegazione degli atti richiamati

    Non sussiste alcun obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato per relationem, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato siano indicati gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato. Nel caso di controlli automatizzati, è sufficiente la segnalazione in cartella degli elementi identificativi delle comunicazioni di irregolarità.

  • Rigettato
    Applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    Le doglianze relative all'aggio esattoriale sono infondate in quanto l'aggio remunera l'attività di riscossione e non integra un aiuto di Stato. L'attività di riscossione non è attività d'impresa e non crea problemi di concorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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