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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
AS SS, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520240015146606000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.01.2025, l'Agente della NE notificava alla società Ricorrente_1 la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 per gli anni d'imposta 2021 e 2023.
Deduce parte ricorrente i seguenti vizi:
- in via preliminare e pregiudiziale nullita'/inesistenza degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi notificati via pec perche' privi della firma digitale;
- ulteriormente in via preliminare e pregiudiziale inesistenza degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi notificati via pec da indirizzo non presente nei pubblici registri – non conforme al domicilio digitale registrato – violazione del regolamento europeo n. 910/2014;
- inoperativita' della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi;
- carenza di motivazione della cartella, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del
2000 - c.d. "statuto dei diritti del contribuente" e art. 24 costituzione;
- aggio, violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
- nullita'/inesistenza della cartella di pagamento impugnata per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 l. 241/90 e dell'art.7 della l. 212/2000;
- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di RB, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi di ricorso la parte lamenta l'inesistenza della cartella notificata via pec da indirizzo non presente nei registri pubblici e la nullità della stessa perché priva della firma digitale.
Le censure sono infondate.
Preliminarmente, occorre rilevare che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto di cui all'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Al riguardo, occorre evidenziare che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia
Entrate NE (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Nessun dubbio, dunque, poteva sussistere circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad ADER, che con tale invio ha notificato all'odierna controparte, gli atti impugnati.
Quanto, poi, alla nullità/inesistenza degli atti notificati via PEC in formato diverso dal p.7m privo di attestazione di conformità, occorre osservare che la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario “nativo digitale”, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (“copia informatica”); in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, infatti, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. ordinanza n. 19216/2022).
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo all'inoperatività della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi, occorre evidenziare come risulti dimostrata la corretta notifica della cartella di pagamento impugnata;
sotto tale profilo, non v'è dubbio che ai sensi degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., si sia operata la sanatoria degli eventuali vizi della notifica.
Quanto, poi, alla censura relativa al difetto di motivazione dell'atto tributario, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma l, della legge n. 212 del 2000 e art. 24 Cost., è sufficiente rilevare che l'obbligo di motivazione dell'atto debba ritenersi correttamente assolto laddove nello stesso - come nella fattispecie in esame - l'agente della riscossione abbia indicato chiaramente gli elementi previsti dall'art. 7, comma 2, Legge 212/2000, quali: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine,
l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili sollevare eventuali contestazioni con precisati i tempi e le modalità.
Per quanto attiene al presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato (quinto motivo) occorre osservare che non sussiste alcun obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato per relationem, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato siano indicati gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
circostanza, questa, che in caso di addebiti derivanti dal c.d. controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate – come nella fattispecie – è assicurata dalla segnalazione in cartella degli elementi identificativi delle comunicazioni di irregolarità con cui l'esito di tale controllo è stato precedentemente portato a conoscenza del contribuente ai fini dell'eventuale definizione bonaria
(comunicazioni di irregolarità il cui invio, peraltro, è prescritto a pena di nullità della successiva cartella di pagamento solamente nell'ipotesi in cui dalla liquidazione automatizzata emerga un risultato contabile diverso da quello risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente;
evenienza che non ricorre nel caso di specie, allorché l'Amministrazione si limita a chiedere il pagamento di importi dichiarati come dovuti dalla stessa società contribuente).
Quanto, infine, alle censure relative all'aggio esattoriale ed alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il Collegio rileva che l'aggio, previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, è destinato a remunerare l'attività dell'Ente della riscossione, non in relazione alle singole attività compiute con riguardo ad una posizione specifica, ma all'intera attività di riscossione coattiva, assicurando la copertura dei costi di organizzazione del servizio. Detti costi, per loro natura, non dipendono strettamente dalle attività di volta in volta espletate dall'Agente della riscossione.
Infondata risulta, poi, la censura con la quale la parte ricorrente sostiene che l'obbligo di corrispondere tale compenso (aggio) integrerebbe un aiuto di Stato concesso all'Ente medesimo, in contrasto con il divieto di aiuti di Stato sancito dall'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Sotto tale profilo, la
Suprema Corte, con la recente Ordinanza n. 11138/2019, ha affermato che “l'attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato posta in essere dal Concessionario non può in ogni caso essere ritenuta attività d'impresa nel senso tecnico del termine, il che risolve ogni problema di concorrenza di mercato tra imprese e rende la doglianza del tutto evanescente, senza sottacere poi che il Concessionario agisce nel rispetto di regole dettate a monte dal Legislatore la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali ad opera di chi, al rispetto di tali regole, è chiamato ad adeguarsi”.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.500 in favore dell'Agenzia resistente costituita
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
AS SS, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520240015146606000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.01.2025, l'Agente della NE notificava alla società Ricorrente_1 la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 per gli anni d'imposta 2021 e 2023.
Deduce parte ricorrente i seguenti vizi:
- in via preliminare e pregiudiziale nullita'/inesistenza degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi notificati via pec perche' privi della firma digitale;
- ulteriormente in via preliminare e pregiudiziale inesistenza degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi notificati via pec da indirizzo non presente nei pubblici registri – non conforme al domicilio digitale registrato – violazione del regolamento europeo n. 910/2014;
- inoperativita' della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi;
- carenza di motivazione della cartella, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del
2000 - c.d. "statuto dei diritti del contribuente" e art. 24 costituzione;
- aggio, violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
- nullita'/inesistenza della cartella di pagamento impugnata per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 l. 241/90 e dell'art.7 della l. 212/2000;
- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di RB, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi di ricorso la parte lamenta l'inesistenza della cartella notificata via pec da indirizzo non presente nei registri pubblici e la nullità della stessa perché priva della firma digitale.
Le censure sono infondate.
Preliminarmente, occorre rilevare che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto di cui all'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Al riguardo, occorre evidenziare che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia
Entrate NE (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Nessun dubbio, dunque, poteva sussistere circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad ADER, che con tale invio ha notificato all'odierna controparte, gli atti impugnati.
Quanto, poi, alla nullità/inesistenza degli atti notificati via PEC in formato diverso dal p.7m privo di attestazione di conformità, occorre osservare che la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario “nativo digitale”, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (“copia informatica”); in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, infatti, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. ordinanza n. 19216/2022).
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo all'inoperatività della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi, occorre evidenziare come risulti dimostrata la corretta notifica della cartella di pagamento impugnata;
sotto tale profilo, non v'è dubbio che ai sensi degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., si sia operata la sanatoria degli eventuali vizi della notifica.
Quanto, poi, alla censura relativa al difetto di motivazione dell'atto tributario, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma l, della legge n. 212 del 2000 e art. 24 Cost., è sufficiente rilevare che l'obbligo di motivazione dell'atto debba ritenersi correttamente assolto laddove nello stesso - come nella fattispecie in esame - l'agente della riscossione abbia indicato chiaramente gli elementi previsti dall'art. 7, comma 2, Legge 212/2000, quali: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine,
l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili sollevare eventuali contestazioni con precisati i tempi e le modalità.
Per quanto attiene al presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato (quinto motivo) occorre osservare che non sussiste alcun obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato per relationem, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato siano indicati gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
circostanza, questa, che in caso di addebiti derivanti dal c.d. controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate – come nella fattispecie – è assicurata dalla segnalazione in cartella degli elementi identificativi delle comunicazioni di irregolarità con cui l'esito di tale controllo è stato precedentemente portato a conoscenza del contribuente ai fini dell'eventuale definizione bonaria
(comunicazioni di irregolarità il cui invio, peraltro, è prescritto a pena di nullità della successiva cartella di pagamento solamente nell'ipotesi in cui dalla liquidazione automatizzata emerga un risultato contabile diverso da quello risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente;
evenienza che non ricorre nel caso di specie, allorché l'Amministrazione si limita a chiedere il pagamento di importi dichiarati come dovuti dalla stessa società contribuente).
Quanto, infine, alle censure relative all'aggio esattoriale ed alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il Collegio rileva che l'aggio, previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, è destinato a remunerare l'attività dell'Ente della riscossione, non in relazione alle singole attività compiute con riguardo ad una posizione specifica, ma all'intera attività di riscossione coattiva, assicurando la copertura dei costi di organizzazione del servizio. Detti costi, per loro natura, non dipendono strettamente dalle attività di volta in volta espletate dall'Agente della riscossione.
Infondata risulta, poi, la censura con la quale la parte ricorrente sostiene che l'obbligo di corrispondere tale compenso (aggio) integrerebbe un aiuto di Stato concesso all'Ente medesimo, in contrasto con il divieto di aiuti di Stato sancito dall'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Sotto tale profilo, la
Suprema Corte, con la recente Ordinanza n. 11138/2019, ha affermato che “l'attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato posta in essere dal Concessionario non può in ogni caso essere ritenuta attività d'impresa nel senso tecnico del termine, il che risolve ogni problema di concorrenza di mercato tra imprese e rende la doglianza del tutto evanescente, senza sottacere poi che il Concessionario agisce nel rispetto di regole dettate a monte dal Legislatore la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali ad opera di chi, al rispetto di tali regole, è chiamato ad adeguarsi”.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.500 in favore dell'Agenzia resistente costituita