Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 666
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento era risultata infruttuosa per 'indirizzo insufficiente', senza che l'ente avesse provveduto alla sua rinnovazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo basata su tale notifica tentata è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 666
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 666
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo