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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 14/09/2023 al n.
1584/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 39, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Federico Casa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vicenza, via Cengio n. 13, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 14.07.1973, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Gianluca
Compostella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Vittorelli n.
17 in Bassano Del Grappa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.3.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione contenuti nel presente atto
di citazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1302/2023,
resa all'esito del giudizio di opposizione R.G. 2826/2022, pubblicata il
06.07.2023 e notificata il 07.07.2023,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3) accertare la validità della fideiussione rilasciata dal signor Controparte_1
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di
fatto e di diritto fatte proprie nei motivi di appello dedotti e, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 346 c.p.c., per tutte le eccezioni e le difese svolte negli atti di
primo grado, da intendersi integralmente richiamate e non implicitamente
rinunciate pur se afferenti a questioni assorbite;
pagina 2 di 13 4) accertare che il signor , C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] e residente in [...], Via
Marsala n. 21, per tutte le ragioni di fatto e di diritto fatte proprie nei motivi di
appello dedotti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., per tutte le
eccezioni e le difese svolte negli atti di primo grado, da intendersi integralmente
richiamate e non implicitamente rinunciate pur se afferenti a questioni assorbite,
è debitore nei confronti di Controparte_2
rappresentata da della somma di euro 33.753,10, oltre Parte_2
agli interessi di mora contrattualmente pattuiti maturati sulla somma capitale
dall'11.04.2018 al saldo effettivo, sempre in ogni caso entro il tasso soglia
usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di
causa e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento, in favore di
[...]
e per essa per le causali di cui in premessa, della Pt_1 Parte_2
somma di euro 33.753,10, oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti
maturati sulla somma capitale dall'11.04.2018 al saldo effettivo, e comunque
entro i limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente, ovvero della
diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
5) condannare il signor , C.F. , nato Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Bassano del Grappa (VI) il 17.07.1973 e residente in [...], Via Marsala
n. 21 alla restituzione delle spese di lite corrisposte dalla società attrice in
adempimento della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1302/2023, resa
all'esito del giudizio di opposizione R.G. 2826/2023, pubblicata il 06.07.2023 e
notificata il 07.07.2023, mediante il pagamento dell'importo di euro 8.967,76
effettuato in data 05.09.2023 (cfr. doc. 5);
pagina 3 di 13 IN OGNI CASO: 6) con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi
del processo.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
in via pregiudiziale ed assorbente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce delle causali su
esposte;
in subordine e nel merito, senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore
assorbente eccezione, rigettare integralmente l'appello così come proposto da
e per essa dal suo procuratore Parte_1
speciale sicchè inammissibile ed infondato, con tutte le Parte_2
domande e richieste ivi formulate, per tutti i motivi di cui in narrativa,
confermando in toto il provvedimento impugnato, per le ragioni sin qui esposte e
di seguito pertanto accogliere le domande formulate in primo grado e di seguito
esposte:
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), degli artt. 2,
6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dal signor con Controparte_1
in data 20/08/2010 per violazione dell'art. 2, co. II, Controparte_3
lett. a, legge “antitrust” n. 287/1990, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti
in atti;
2) In conseguenza di ciò, ritenersi pienamente applicabile l'art. 1957 cc alla
fideiussione prestata dal sig. Firmato Da: Controparte_1
COMPOSTELLA GIANLUCA
pagina 4 di 13 3) Accertarsi e dichiararsi, pertanto, che la convenuta, in violazione dell'art.
1957 c.c., non ha intrapreso le dovute azioni nel termine indicato nel predetto
articolo, né le ha coltivate con diligenza e che pertanto è intervenuta la
decadenza dell'azione a favore del creditore;
4) Per l'effetto dichiararsi la inefficacia della fideiussione omnibus prestata e la
liberazione del signor ai sensi dell'art. 1957 c.c., dalle Controparte_1
obbligazioni ivi contenute, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
5) Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto
ingiuntivo opposto in ogni sua parte perché infondato, ingiusto ed illegittimo in
fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
6) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal signor
[...]
in favore della convenuta opposta, per i motivi in fatto e in diritto CP_1
esposti in atti;
7) In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato dalla convenuta opposta
a quanto risultante di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per
legge. In via istruttoria: si insiste per la concessione dei termini art 183 VI
comma cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 595/2022, emesso a seguito di ricorso presentato da
[...]
rappresentata da il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza ingiungeva a il pagamento di Euro Controparte_1
33.753,10, oltre ad interessi e spese, dovuti in relazione al contratto di pagina 5 di 13 finanziamento n. 40/05025511 concluso in data 26.11.2012 da RI CP_4
Marchetti con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.
La ricorrente agiva quale cessionaria, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 99/17, dei crediti deteriorati della banca vicentina sottoposta, nel mese di giugno del 2017,
a liquidazione coatta amministrativa.
L'ingiunzione era rivolta, oltre che alla debitrice principale, a ed a tale CP_1
quali garanti dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal CP_5
predetto contratto di finanziamento fino alla concorrenza dell'importo di euro
37.500,00 in forza di negozio di garanzia sottoscritto il 20.08.2010.
1.2 Il decreto veniva opposto dal che eccepiva la nullità delle clausole n. CP_1
2, 6 e 8 della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI e ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55
del 2.5.2005. Posto che tra queste clausole rientrava quella che esonerava la
Banca dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., (n. 6), eccepiva la decadenza in cui era incorsa la mutuante che non aveva provveduto ad escutere la debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, determinatasi con la missiva inviata sia alla debitrice principale che ai fideiussori, da lui ricevuta in data 24.10.2016, con cui aveva intimato la decadenza dal beneficio del CP_6
termine ex art. 1186 c.c.. Rilevava l'opponente che la non aveva CP_3
intrapreso alcuna azione nel periodo successivo fino alla notifica del decreto opposto e che comunque era venuta meno all'obbligo di coltivare diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore.
pagina 6 di 13 1.3 Si costituiva come sopra rappresentata che sollecitava il rigetto Pt_1
dell'opposizione, eccependo, tra l'altro, la natura autonoma della garanzia sottoscritta.
1.4 Il Tribunale, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. della convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di concedere i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c. (richiesti in subordine dall'attore), definiva il giudizio con sentenza n. 1302/2023, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3.7.2013, che accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto, sulla base della rilevata nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia,
qualificato come fideiussione. Il Tribunale, infatti, posto che la fideiussione coincideva con lo schema predisposto dall'ABI, accertava la violazione della normativa antitrust e del citato provvedimento della Banca d'Italia nonché il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (derogato dalla clausola n.
6), non avendo coltivato le proprie pretese nei confronti della mutuataria CP_6
nel termine di 6 mesi decorrente dal 30.09.2016 (giorno di scadenza del pagamento dell'ultima rata non saldata prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di richiesta del pagamento del residuo).
Riteneva, infine, inconferente il richiamo di alla clausola sul Parte_2
pagamento a prima richiesta contenuta nell'art. 7 del negozio di garanzia,
osservando che “la clausola in esame contrasta con la natura della fideiussione
omnibus che è volta ad assicurare al creditore la somma che, ex post, risulta non
pagata dal debitore (..)” e “(..) in quanto tale non può incidere sulla sua
disciplina”.
pagina 7 di 13 Le spese seguivano la soccombenza e veniva condannata Parte_2
per conto di al rimborso di quelle Controparte_2
sostenute dall'attore.
*****
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Pt_1
come sopra rappresentata, affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di garanzia poiché analogo allo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2002. Ha rilevato al riguardo che secondo il citato provvedimento della Banca d'Italia le clausole di cui si discute sono lesive della concorrenza solo se applicate uniformemente dagli operatori economici del mercato di riferimento. Inoltre, il contratto di garanzia è stato stipulato in epoca di gran lunga posteriore agli accertamenti compiuti dall'Organo di Vigilanza
(20.08.2010) sicché controparte avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale senza potersi avvalere dell'agevolazione probatoria offerta da quel provvedimento reso nel 2005, mentre non ha CP_1
depositato documenti né ha articolato mezzi di prova per dimostrare che nell'agosto 2010 un significativo numero di istituti di credito aveva coordinato la propria azione per sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussioni in modo da privarlo del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente. In
ultima analisi, l'opponente non ha prodotto in giudizio il controverso schema
ABI e non ha provato l'uniforme applicazione della clausola contestata.
2.2 Con il secondo motivo, ritenendo che non sia comprensibile se il Tribunale
abbia dichiarato nulle solo le tre clausole di cui sopra ovvero l'intero negozio di pagina 8 di 13 garanzia, ha eccepito, per il caso in cui la pronuncia venisse intesa come dichiarativa della nullità totale, la sua erroneità per le ragioni già evidenziate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del
31.12.2021, mancando la prova che, senza la clausola in questione, le parti non avrebbero stipulato il contratto.
2.3 Con il terzo motivo ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957
c.c. disapplicando l'articolo 7 che contiene la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la cui previsione secondo l'appellante è, invece, incompatibile con la necessità di agire in giudizio nei confronti del debitore. Inoltre, il termine di 6 mesi è stato fatto decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata
(30.09.2016) anziché dalla risoluzione contrattuale operata ex art. 1186 c.c. con la comunicazione del 18.10.2016 (ricevuta da il 21.10.2016). CP_1
2.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese, posto che la condanna avrebbe dovuto essere rivolta non alla procuratrice , ma Parte_2
all'effettiva titolare della posizione giuridica sostanziale.
2.5 L'appellante ha chiesto, infine, la restituzione delle somme (Euro 8.967,78)
pagate in data 5.9.2023 a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata come da doc. 5 dimesso con l'atto introduttivo di questo giudizio.
3. Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 o 348 bis CP_1
c.p.c. dell'appello di cui ha comunque chiesto il rigetto del gravame domandando, per l'ipotesi in cui questa Corte “accolga le eccezioni e le
argomentazioni sopra svolte che portano ad una riforma parziale della sentenza
pagina 9 di 13 già impugnata”, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
al fine di produrre ulteriore documentazione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 18.01.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come affermato da Cass. Sez.
Un. del 16/11/2017 n. 27199).
*****
6.1 Nel merito, l'appello va deciso tenuto conto innanzitutto che l'appellato nel giudizio di primo grado non ha prodotto né lo schema di fideiussione ominibus
elaborato nel 2002 dall' né il provvedimento della Controparte_7
Banca d'Italia che nel 2005 si era pronunciato sulla conformità alla legge n.
287/1990 del predetto schema.
Anche a non ritenere dirimente ai fini della decisione tale preliminare rilievo ed assumendo che lo schema ABI ed il citato provvedimento della Banca d'Italia
abbiano il contenuto indicato negli scritti difensivi di entrambe le parti, osserva il
Collegio che non è stata raggiunta la prova che l'intesa anticoncorrenziale pagina 10 di 13 accertata nel 2005 fosse ancora attuale all'epoca di stipula della fideiussione
(28.3.2010), non spiegando gli accertamenti della Banca d'Italia alcuna efficacia probatoria rispetto a fatti verificatisi dopo un significativo lasso di tempo (nel caso di specie 5 anni). Si veda in tal senso anche Cass. ord. n. 3887/25 del
08.01.2025.
6.2. La richiesta di concessione di termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
formulata in appello non può sanare la mancanza di prova in quanto, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema
decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità
non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (cfr. Cass. sez. 2,
ordinanza n. 24402 del 04/10/2018).
Quanto appena osservato risulta decisivo dal momento che l'appellato non ha neppure specificamente dedotto l'uniforme applicazione del citato schema ABI
all'epoca della stipula della fideiussione di cui è causa e comunque non ha fornito alcuna prova documentale (neppure lo schema ABI ed il provvedimento della Banca d'Italia poc'anzi citati) né ha formulato richieste ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di documenti per provare tale circostanza.
6.3 Pertanto, le clausole del negozio fideiussiorio, tra cui quella che deroga all'art. 1957 c.c., sono valide e la Banca cedente non era tenuta ad avviare azioni pagina 11 di 13 giudiziarie entro il termine semestrale ed a proseguirle con sollecitudine, essendo sufficiente l'intimazione inviata anche al fideiussore con raccomandata del
18.10.2016 (ricevuta il 21.10.2016) a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dalla Marchetti.
6.4. Il gravame è accolto e che non ha formulato contestazioni CP_1
sull'esistenza e sulla quantificazione dell'obbligazione principale, venuto definitivamente meno il decreto ingiuntivo per effetto della pronuncia di primo grado, va condannato al pagamento delle somme intimate in sede monitoria.
6.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellato va condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate secondo valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate ed esclusa per entrambi i gradi la fase istruttoria.
6.6. è altresì tenuto a restituire le somme versate in data Controparte_1
7.7.2023 dalla cessionaria del credito a titolo di spese legali (doc. 5) in esecuzione della sentenza appellata , senza interessi in quanto non richiesti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
per essa da Parte_3 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 1302/2023 pronunciata Controparte_1
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.7.2023 dal Tribunale di
Vicenza, lo accoglie e:
- condanna a pagare in favore dell'appellante Euro 33.753,10, Controparte_1
oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti maturati sulla somma capitale dall'11.04.2018 al saldo effettivo, ed a restituire la somma di Euro 8.967,78
pagina 12 di 13 corrisposta da come sopra rappresentata in esecuzione della sentenza di Pt_1
primo grado;
- condanna a rifondere le spese di Controparte_1 [...]
per essa di Parte_1 Parte_2
che liquida per il primo grado in Euro 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro
3.473,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Venezia, 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 14/09/2023 al n.
1584/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 39, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Federico Casa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vicenza, via Cengio n. 13, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 14.07.1973, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Gianluca
Compostella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Vittorelli n.
17 in Bassano Del Grappa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.3.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione contenuti nel presente atto
di citazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1302/2023,
resa all'esito del giudizio di opposizione R.G. 2826/2022, pubblicata il
06.07.2023 e notificata il 07.07.2023,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3) accertare la validità della fideiussione rilasciata dal signor Controparte_1
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di
fatto e di diritto fatte proprie nei motivi di appello dedotti e, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 346 c.p.c., per tutte le eccezioni e le difese svolte negli atti di
primo grado, da intendersi integralmente richiamate e non implicitamente
rinunciate pur se afferenti a questioni assorbite;
pagina 2 di 13 4) accertare che il signor , C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] e residente in [...], Via
Marsala n. 21, per tutte le ragioni di fatto e di diritto fatte proprie nei motivi di
appello dedotti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., per tutte le
eccezioni e le difese svolte negli atti di primo grado, da intendersi integralmente
richiamate e non implicitamente rinunciate pur se afferenti a questioni assorbite,
è debitore nei confronti di Controparte_2
rappresentata da della somma di euro 33.753,10, oltre Parte_2
agli interessi di mora contrattualmente pattuiti maturati sulla somma capitale
dall'11.04.2018 al saldo effettivo, sempre in ogni caso entro il tasso soglia
usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di
causa e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento, in favore di
[...]
e per essa per le causali di cui in premessa, della Pt_1 Parte_2
somma di euro 33.753,10, oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti
maturati sulla somma capitale dall'11.04.2018 al saldo effettivo, e comunque
entro i limiti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente, ovvero della
diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
5) condannare il signor , C.F. , nato Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Bassano del Grappa (VI) il 17.07.1973 e residente in [...], Via Marsala
n. 21 alla restituzione delle spese di lite corrisposte dalla società attrice in
adempimento della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1302/2023, resa
all'esito del giudizio di opposizione R.G. 2826/2023, pubblicata il 06.07.2023 e
notificata il 07.07.2023, mediante il pagamento dell'importo di euro 8.967,76
effettuato in data 05.09.2023 (cfr. doc. 5);
pagina 3 di 13 IN OGNI CASO: 6) con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi
del processo.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
in via pregiudiziale ed assorbente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge, alla luce delle causali su
esposte;
in subordine e nel merito, senza rinuncia e/o recesso alcuno dalla superiore
assorbente eccezione, rigettare integralmente l'appello così come proposto da
e per essa dal suo procuratore Parte_1
speciale sicchè inammissibile ed infondato, con tutte le Parte_2
domande e richieste ivi formulate, per tutti i motivi di cui in narrativa,
confermando in toto il provvedimento impugnato, per le ragioni sin qui esposte e
di seguito pertanto accogliere le domande formulate in primo grado e di seguito
esposte:
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), degli artt. 2,
6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dal signor con Controparte_1
in data 20/08/2010 per violazione dell'art. 2, co. II, Controparte_3
lett. a, legge “antitrust” n. 287/1990, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti
in atti;
2) In conseguenza di ciò, ritenersi pienamente applicabile l'art. 1957 cc alla
fideiussione prestata dal sig. Firmato Da: Controparte_1
COMPOSTELLA GIANLUCA
pagina 4 di 13 3) Accertarsi e dichiararsi, pertanto, che la convenuta, in violazione dell'art.
1957 c.c., non ha intrapreso le dovute azioni nel termine indicato nel predetto
articolo, né le ha coltivate con diligenza e che pertanto è intervenuta la
decadenza dell'azione a favore del creditore;
4) Per l'effetto dichiararsi la inefficacia della fideiussione omnibus prestata e la
liberazione del signor ai sensi dell'art. 1957 c.c., dalle Controparte_1
obbligazioni ivi contenute, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
5) Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto
ingiuntivo opposto in ogni sua parte perché infondato, ingiusto ed illegittimo in
fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
6) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal signor
[...]
in favore della convenuta opposta, per i motivi in fatto e in diritto CP_1
esposti in atti;
7) In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato dalla convenuta opposta
a quanto risultante di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per
legge. In via istruttoria: si insiste per la concessione dei termini art 183 VI
comma cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 595/2022, emesso a seguito di ricorso presentato da
[...]
rappresentata da il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza ingiungeva a il pagamento di Euro Controparte_1
33.753,10, oltre ad interessi e spese, dovuti in relazione al contratto di pagina 5 di 13 finanziamento n. 40/05025511 concluso in data 26.11.2012 da RI CP_4
Marchetti con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.
La ricorrente agiva quale cessionaria, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 99/17, dei crediti deteriorati della banca vicentina sottoposta, nel mese di giugno del 2017,
a liquidazione coatta amministrativa.
L'ingiunzione era rivolta, oltre che alla debitrice principale, a ed a tale CP_1
quali garanti dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal CP_5
predetto contratto di finanziamento fino alla concorrenza dell'importo di euro
37.500,00 in forza di negozio di garanzia sottoscritto il 20.08.2010.
1.2 Il decreto veniva opposto dal che eccepiva la nullità delle clausole n. CP_1
2, 6 e 8 della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI e ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55
del 2.5.2005. Posto che tra queste clausole rientrava quella che esonerava la
Banca dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., (n. 6), eccepiva la decadenza in cui era incorsa la mutuante che non aveva provveduto ad escutere la debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, determinatasi con la missiva inviata sia alla debitrice principale che ai fideiussori, da lui ricevuta in data 24.10.2016, con cui aveva intimato la decadenza dal beneficio del CP_6
termine ex art. 1186 c.c.. Rilevava l'opponente che la non aveva CP_3
intrapreso alcuna azione nel periodo successivo fino alla notifica del decreto opposto e che comunque era venuta meno all'obbligo di coltivare diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore.
pagina 6 di 13 1.3 Si costituiva come sopra rappresentata che sollecitava il rigetto Pt_1
dell'opposizione, eccependo, tra l'altro, la natura autonoma della garanzia sottoscritta.
1.4 Il Tribunale, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. della convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di concedere i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c. (richiesti in subordine dall'attore), definiva il giudizio con sentenza n. 1302/2023, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3.7.2013, che accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto, sulla base della rilevata nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia,
qualificato come fideiussione. Il Tribunale, infatti, posto che la fideiussione coincideva con lo schema predisposto dall'ABI, accertava la violazione della normativa antitrust e del citato provvedimento della Banca d'Italia nonché il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (derogato dalla clausola n.
6), non avendo coltivato le proprie pretese nei confronti della mutuataria CP_6
nel termine di 6 mesi decorrente dal 30.09.2016 (giorno di scadenza del pagamento dell'ultima rata non saldata prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di richiesta del pagamento del residuo).
Riteneva, infine, inconferente il richiamo di alla clausola sul Parte_2
pagamento a prima richiesta contenuta nell'art. 7 del negozio di garanzia,
osservando che “la clausola in esame contrasta con la natura della fideiussione
omnibus che è volta ad assicurare al creditore la somma che, ex post, risulta non
pagata dal debitore (..)” e “(..) in quanto tale non può incidere sulla sua
disciplina”.
pagina 7 di 13 Le spese seguivano la soccombenza e veniva condannata Parte_2
per conto di al rimborso di quelle Controparte_2
sostenute dall'attore.
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2. Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Pt_1
come sopra rappresentata, affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di garanzia poiché analogo allo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2002. Ha rilevato al riguardo che secondo il citato provvedimento della Banca d'Italia le clausole di cui si discute sono lesive della concorrenza solo se applicate uniformemente dagli operatori economici del mercato di riferimento. Inoltre, il contratto di garanzia è stato stipulato in epoca di gran lunga posteriore agli accertamenti compiuti dall'Organo di Vigilanza
(20.08.2010) sicché controparte avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale senza potersi avvalere dell'agevolazione probatoria offerta da quel provvedimento reso nel 2005, mentre non ha CP_1
depositato documenti né ha articolato mezzi di prova per dimostrare che nell'agosto 2010 un significativo numero di istituti di credito aveva coordinato la propria azione per sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussioni in modo da privarlo del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente. In
ultima analisi, l'opponente non ha prodotto in giudizio il controverso schema
ABI e non ha provato l'uniforme applicazione della clausola contestata.
2.2 Con il secondo motivo, ritenendo che non sia comprensibile se il Tribunale
abbia dichiarato nulle solo le tre clausole di cui sopra ovvero l'intero negozio di pagina 8 di 13 garanzia, ha eccepito, per il caso in cui la pronuncia venisse intesa come dichiarativa della nullità totale, la sua erroneità per le ragioni già evidenziate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del
31.12.2021, mancando la prova che, senza la clausola in questione, le parti non avrebbero stipulato il contratto.
2.3 Con il terzo motivo ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957
c.c. disapplicando l'articolo 7 che contiene la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la cui previsione secondo l'appellante è, invece, incompatibile con la necessità di agire in giudizio nei confronti del debitore. Inoltre, il termine di 6 mesi è stato fatto decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata
(30.09.2016) anziché dalla risoluzione contrattuale operata ex art. 1186 c.c. con la comunicazione del 18.10.2016 (ricevuta da il 21.10.2016). CP_1
2.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese, posto che la condanna avrebbe dovuto essere rivolta non alla procuratrice , ma Parte_2
all'effettiva titolare della posizione giuridica sostanziale.
2.5 L'appellante ha chiesto, infine, la restituzione delle somme (Euro 8.967,78)
pagate in data 5.9.2023 a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata come da doc. 5 dimesso con l'atto introduttivo di questo giudizio.
3. Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 o 348 bis CP_1
c.p.c. dell'appello di cui ha comunque chiesto il rigetto del gravame domandando, per l'ipotesi in cui questa Corte “accolga le eccezioni e le
argomentazioni sopra svolte che portano ad una riforma parziale della sentenza
pagina 9 di 13 già impugnata”, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
al fine di produrre ulteriore documentazione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 18.01.2024 del Consigliere
Istruttore.
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5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come affermato da Cass. Sez.
Un. del 16/11/2017 n. 27199).
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6.1 Nel merito, l'appello va deciso tenuto conto innanzitutto che l'appellato nel giudizio di primo grado non ha prodotto né lo schema di fideiussione ominibus
elaborato nel 2002 dall' né il provvedimento della Controparte_7
Banca d'Italia che nel 2005 si era pronunciato sulla conformità alla legge n.
287/1990 del predetto schema.
Anche a non ritenere dirimente ai fini della decisione tale preliminare rilievo ed assumendo che lo schema ABI ed il citato provvedimento della Banca d'Italia
abbiano il contenuto indicato negli scritti difensivi di entrambe le parti, osserva il
Collegio che non è stata raggiunta la prova che l'intesa anticoncorrenziale pagina 10 di 13 accertata nel 2005 fosse ancora attuale all'epoca di stipula della fideiussione
(28.3.2010), non spiegando gli accertamenti della Banca d'Italia alcuna efficacia probatoria rispetto a fatti verificatisi dopo un significativo lasso di tempo (nel caso di specie 5 anni). Si veda in tal senso anche Cass. ord. n. 3887/25 del
08.01.2025.
6.2. La richiesta di concessione di termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
formulata in appello non può sanare la mancanza di prova in quanto, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema
decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità
non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (cfr. Cass. sez. 2,
ordinanza n. 24402 del 04/10/2018).
Quanto appena osservato risulta decisivo dal momento che l'appellato non ha neppure specificamente dedotto l'uniforme applicazione del citato schema ABI
all'epoca della stipula della fideiussione di cui è causa e comunque non ha fornito alcuna prova documentale (neppure lo schema ABI ed il provvedimento della Banca d'Italia poc'anzi citati) né ha formulato richieste ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di documenti per provare tale circostanza.
6.3 Pertanto, le clausole del negozio fideiussiorio, tra cui quella che deroga all'art. 1957 c.c., sono valide e la Banca cedente non era tenuta ad avviare azioni pagina 11 di 13 giudiziarie entro il termine semestrale ed a proseguirle con sollecitudine, essendo sufficiente l'intimazione inviata anche al fideiussore con raccomandata del
18.10.2016 (ricevuta il 21.10.2016) a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dalla Marchetti.
6.4. Il gravame è accolto e che non ha formulato contestazioni CP_1
sull'esistenza e sulla quantificazione dell'obbligazione principale, venuto definitivamente meno il decreto ingiuntivo per effetto della pronuncia di primo grado, va condannato al pagamento delle somme intimate in sede monitoria.
6.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellato va condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate secondo valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate ed esclusa per entrambi i gradi la fase istruttoria.
6.6. è altresì tenuto a restituire le somme versate in data Controparte_1
7.7.2023 dalla cessionaria del credito a titolo di spese legali (doc. 5) in esecuzione della sentenza appellata , senza interessi in quanto non richiesti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
per essa da Parte_3 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 1302/2023 pronunciata Controparte_1
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.7.2023 dal Tribunale di
Vicenza, lo accoglie e:
- condanna a pagare in favore dell'appellante Euro 33.753,10, Controparte_1
oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti maturati sulla somma capitale dall'11.04.2018 al saldo effettivo, ed a restituire la somma di Euro 8.967,78
pagina 12 di 13 corrisposta da come sopra rappresentata in esecuzione della sentenza di Pt_1
primo grado;
- condanna a rifondere le spese di Controparte_1 [...]
per essa di Parte_1 Parte_2
che liquida per il primo grado in Euro 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro
3.473,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Venezia, 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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