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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6898/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mono- cratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 17.11.25 ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6898/2023 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza
1
giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ER VI (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata in San Nicola la Strada (CE) al Viale Carlo III n.56, in virtù di procura in atti appellante
e
(Cod. Fisc. P.IVA ), con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad ne- gotia, Dott. , munito dei poteri di rappresentanza legale forza di procura CP_2 speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio Dott. di Persona_1 rep./fascicolo nn. 97404/1253914, rappresentata e difesa dall'avv. Marco della Volpe
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100, in virtù di procura in atti
ap- pellata nonché
(Cod. Fisc. ), domiciliato in San Cipria- Controparte_3 C.F._4 no d'Aversa (CE) alla Via Toscanini n. 16
appellato con- tumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'udienza del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata come comparsa di costituzione e note relative all'udienza CP_1 del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescri- zioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modifi- cato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, ap- plicabile alla controversia in esame.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 230/2023, pubblicata in data 15.03.2023, con la quale il giudice
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di prime cure ha accolto parzialmente la domanda della sig.ra così Parte_1 statuendo: “…ritiene congruo di quantificare il tasso di invalidità residuata : a) all'attrice nel 4% ((tasso che appare in linea con i parametri va- Parte_1 lutativi in uso in ambito medico) e pertanto tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni) e della entità delle lesioni, il danno biologico è quan- tificato in € 3.872,33 (…)”
In particolare, l'appellante in primo grado ha convenuto (con giudizio incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese rubricato al R.G.n.
1437/2019) la nonché , onde sentirli con- Controparte_1 Controparte_3 dannare al risarcimento per lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il
06.07.2014, alle ore 09,00 circa, in Caiazzo alla via Latina, per cui l'appellante a pie- di insieme a veniva investita mentre attraversava la suddetta strada dal CP_4 veicolo Piaggio Ape tg. CE077939, di proprietà del sig. , che fini- Controparte_3 va per scaraventarli rovinosamente al suolo.
Orbene, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese definiva il procedimento rubricato al
R.G.n. 1437/2019 con sentenza n. 230/2023, pubblicata in data 15.03.2023.
Con il predetto provvedimento il GdP, rilevata la procedibilità e l'ammissibilità della domanda proposta dalla e dal , passando allo scrutinio Parte_1 CP_4 nel merito e, nello specifico, del quantum debeatur della pretesa azionata in particola- re dalla , la accoglieva ritendendo congruo “quantificare il tasso di invali- Parte_1 dità residuata : a) all'attrice nel 4% ((tasso che appare in linea Parte_1 con i parametri valutativi in uso in ambito medico) e pertanto tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni) e della entità delle lesioni, il danno biologico è quantificato in € 3.872,33 (…) ” così riducendo immotivatamente i po- stumi invalidanti riconosciuti dal CTU nominato in prime cure, dott. , pari a Per_2
7% e ITT 7 gg, ITP al 75% per 15 gg, ITP al 50% per 15 gg per la sig.ra Parte_1
[...]
La ha, così, interposto gravame per la riforma della predetta pro- Parte_1 nuncia in relazione alla quantificazione operata dal GdP denunciando rispettivamente arbitraria ed erronea valutazione del danno biologico nonché difetto di motivazione della sentenza gravata sul punto.
Parte appellante ha, perciò, concluso, in accoglimento dell'interposto gravame, per la riforma della sentenza n. 230/2023 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della differenza del com- plessivo importo pari ad €. 6.089,94.
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Si è costituita l'appellata la quale ha principalmente Controparte_1 evidenziato la correttezza della pronuncia di prime cure in ordine alla valutazione del danno biologico operata dal giudice di prime cure ed ha, dunque, concluso per il ri- getto dell'appello con conferma integrale della sentenza n. 230/2023 del Giudice di
Pace di Piedimonte Matese.
L'appellato , invece, non si è costituito in giudizio nonostante la Controparte_3 regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contumace.
Così, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata aggiornata all'udienza del 17.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Considerazioni preliminari
Anzitutto, in via preliminare, va osservato che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la rifor- ma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
D'altronde, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'indicazione dei motivi di ap- pello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in me- rito alla domanda di riforma formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento della censura mossa dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condivisibili.
Difatti, passando allo scrutinio della censura inerente all'omessa/differente valutazio- ne della CTU medico-legale redatta dal dott. in prime cure e, dunque, per Per_2 erronea, falsa applicazione degli artt. 184 e ss c.p.c. nonché per violazione dei princi- pi informatori in materia del procedimento civile, così come previsti dagli artt. 112,
113 e 115 e 116 c.p.c. va osservato quanto segue.
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Sul punto va anzitutto premesso che il giudice può certamente discostarsi dalle risul- tanze della consulenza, purché dia atto delle motivazioni che lo hanno indotto a non conformarsi alle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. A tale riguardo si ritiene che
“Per non incorrere nel vizio di insufficiente motivazione, il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su punto decisivo della controversia deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame”. (Cassazione civile sez. III 06 aprile 1998 n. 3551).
Va richiamato altresì il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte per cui “in materia civile, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evi- denziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impeden- do ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”. (Sentenza Cass. 4851 del 2015).
Orbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nel caso di specie deve af- fermarsi che le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a discostarsi ovvero omettere la valutazione delle risultanze della CTU (pure ammessa ed espletata) non sono state indicate specificamente, essendosi lo stesso limitato a richiamare, con rife- rimento al punto percentuale da riconoscere, le tabelle sulla menomazione in vigore.
In definitiva, il percorso logico seguito dal giudice per effettuare la quantificazione del danno non emerge in maniera chiara né risulta esplicitato in maniera adeguata l'iter motivazionale seguito per giungere alle conclusioni riportate nella pronuncia impugnata.
La sentenza risulta, pertanto, viziata sotto il profilo motivazionale in punto di liquida- zione del quantum.
Ciò premesso, va aggiunto quanto segue in merito alla quantificazione del danno da invalidità permanente effettuata dal giudice di primo grado. A parere di questo giudi- ce, sotto il profilo sostanziale, risultano corrette e condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. in merito alla quantificazione del danno da invalidità permanente.
Difatti, la C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado si ritiene scevra di vizi logici ed analitica con riferimento al percorso effettuato per giungere alle conclu- sioni ivi contenute. Tra l'altro, la predetta relazione è stata redatta esaminando in ma- niera specifica la documentazione in atti e valutando la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta nel corso del giudizio
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di primo grado, le cui conclusioni – si ripete - sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto precise, esaurienti ed adeguatamente motivate è emerso che l'appellante nell'incidente stradale oggetto di causa ha riportato “Trauma contusivo- distorsivo del ginocchio dx con lesione del menisco laterale e del LCS;
Trauma con- tusivo -distorsivo della spalla destra con tendinopatia dell'infraspinoso; Trauma con- tusivo-distorsivo della caviglia destra con lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare”, per cui le veniva riconosciuta invalidità permanente e temporanea dal seguente tenore “7%, ITT 7 gg, ITP al 75% per 15 gg, ITP al 50% per 15 gg”.
Dunque, alla luce di tale diagnosi e tenendo conto della documentazione medica in at- ti, si ritiene congruo effettuare il calcolo tenendo conto dei postumi nella misura del
7%, secondo quanto quantificato, appunto, dal CTU.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effettua- re la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nelle Tabelle del
Tribunale di Milano, attualmente in vigore. In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costitui- rebbe una duplicazione delle voci di danno (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n.
26973). Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi dupli- cazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquida- zione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fi- siche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 38), il solo danno biologico permanente pa- ri al 7% subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo di €
9.962,15, comprensivo anche delle sofferenze psichiche e tenendo conto dei criteri di cui alle richiamate tabelle che prevedono un aumento percentuale del danno biologi- co.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere modificata nella parte in cui ha li- quidato alla il danno da invalidità permanente al 4% (€ 3.872,33) Parte_1
e temporanea (€ 1.307,73) in complessivi € 5.180,06 dovendosi infatti riconoscere il
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solo danno permanente nella misura del 7%, con condanna della compagnia di assicu- razione al pagamento, del residuo danno biologico permanente pari ad € 6.089,82.
La sentenza impugnata deve essere confermata per la restante parte, con riferimento alla responsabilità attribuita al conducente dell'Ape Piaggio in primo grado, alla li- quidazione delle ulteriori voci di danno.
La compagnia di assicurazione va, dunque, condannata al pagamento in fa- CP_1 vore dell'appellante dell'importo di € 9.962,15 cui va detratta la somma già corrispo- sta dalla compagnia pari ad € 3.872,33, a titolo di danno biologico permanente, come dedotto proprio dall'appellante e, dunque, del residuo importo pari ad € 6.089,82. In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Se- zioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tali importi, via via rivalutati anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Va difatti osservato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del dan- no da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termi- ni monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo cri- teri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ov- vero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere agli istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto e devalutato in base agli indici ISTAT, al mese di luglio 2014, quale momento del sinistro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio 2015
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e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente la sentenza n.
230/2023 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese va riformata avuto riguardo la li- quidazione del danno non patrimoniale in favore dell'appellante Parte_1
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la
[...]
e al pagamento, in solido tra loro, in fa- Controparte_5 Controparte_3 vore di della somma ulteriore di € 6.089,82, oltre gli interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto e devalutato in base agli indici ISTAT, al mese di luglio 2014, quale momento del sini- stro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio 2015 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quel- le sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra li- quidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
• conferma per la restante parte la sentenza di primo grado;
• condanna la e , in solido tra lo- Controparte_1 Controparte_3 ro, al pagamento delle spese di lite, in favore della , che liquida in Parte_1 euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
ER VI dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mono- cratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 17.11.25 ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6898/2023 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza
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giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ER VI (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata in San Nicola la Strada (CE) al Viale Carlo III n.56, in virtù di procura in atti appellante
e
(Cod. Fisc. P.IVA ), con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad ne- gotia, Dott. , munito dei poteri di rappresentanza legale forza di procura CP_2 speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio Dott. di Persona_1 rep./fascicolo nn. 97404/1253914, rappresentata e difesa dall'avv. Marco della Volpe
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100, in virtù di procura in atti
ap- pellata nonché
(Cod. Fisc. ), domiciliato in San Cipria- Controparte_3 C.F._4 no d'Aversa (CE) alla Via Toscanini n. 16
appellato con- tumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'udienza del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata come comparsa di costituzione e note relative all'udienza CP_1 del 17.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescri- zioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modifi- cato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, ap- plicabile alla controversia in esame.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 230/2023, pubblicata in data 15.03.2023, con la quale il giudice
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di prime cure ha accolto parzialmente la domanda della sig.ra così Parte_1 statuendo: “…ritiene congruo di quantificare il tasso di invalidità residuata : a) all'attrice nel 4% ((tasso che appare in linea con i parametri va- Parte_1 lutativi in uso in ambito medico) e pertanto tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni) e della entità delle lesioni, il danno biologico è quan- tificato in € 3.872,33 (…)”
In particolare, l'appellante in primo grado ha convenuto (con giudizio incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese rubricato al R.G.n.
1437/2019) la nonché , onde sentirli con- Controparte_1 Controparte_3 dannare al risarcimento per lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il
06.07.2014, alle ore 09,00 circa, in Caiazzo alla via Latina, per cui l'appellante a pie- di insieme a veniva investita mentre attraversava la suddetta strada dal CP_4 veicolo Piaggio Ape tg. CE077939, di proprietà del sig. , che fini- Controparte_3 va per scaraventarli rovinosamente al suolo.
Orbene, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese definiva il procedimento rubricato al
R.G.n. 1437/2019 con sentenza n. 230/2023, pubblicata in data 15.03.2023.
Con il predetto provvedimento il GdP, rilevata la procedibilità e l'ammissibilità della domanda proposta dalla e dal , passando allo scrutinio Parte_1 CP_4 nel merito e, nello specifico, del quantum debeatur della pretesa azionata in particola- re dalla , la accoglieva ritendendo congruo “quantificare il tasso di invali- Parte_1 dità residuata : a) all'attrice nel 4% ((tasso che appare in linea Parte_1 con i parametri valutativi in uso in ambito medico) e pertanto tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni) e della entità delle lesioni, il danno biologico è quantificato in € 3.872,33 (…) ” così riducendo immotivatamente i po- stumi invalidanti riconosciuti dal CTU nominato in prime cure, dott. , pari a Per_2
7% e ITT 7 gg, ITP al 75% per 15 gg, ITP al 50% per 15 gg per la sig.ra Parte_1
[...]
La ha, così, interposto gravame per la riforma della predetta pro- Parte_1 nuncia in relazione alla quantificazione operata dal GdP denunciando rispettivamente arbitraria ed erronea valutazione del danno biologico nonché difetto di motivazione della sentenza gravata sul punto.
Parte appellante ha, perciò, concluso, in accoglimento dell'interposto gravame, per la riforma della sentenza n. 230/2023 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della differenza del com- plessivo importo pari ad €. 6.089,94.
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Si è costituita l'appellata la quale ha principalmente Controparte_1 evidenziato la correttezza della pronuncia di prime cure in ordine alla valutazione del danno biologico operata dal giudice di prime cure ed ha, dunque, concluso per il ri- getto dell'appello con conferma integrale della sentenza n. 230/2023 del Giudice di
Pace di Piedimonte Matese.
L'appellato , invece, non si è costituito in giudizio nonostante la Controparte_3 regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contumace.
Così, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata aggiornata all'udienza del 17.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Considerazioni preliminari
Anzitutto, in via preliminare, va osservato che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la rifor- ma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
D'altronde, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'indicazione dei motivi di ap- pello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in me- rito alla domanda di riforma formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento della censura mossa dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condivisibili.
Difatti, passando allo scrutinio della censura inerente all'omessa/differente valutazio- ne della CTU medico-legale redatta dal dott. in prime cure e, dunque, per Per_2 erronea, falsa applicazione degli artt. 184 e ss c.p.c. nonché per violazione dei princi- pi informatori in materia del procedimento civile, così come previsti dagli artt. 112,
113 e 115 e 116 c.p.c. va osservato quanto segue.
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Sul punto va anzitutto premesso che il giudice può certamente discostarsi dalle risul- tanze della consulenza, purché dia atto delle motivazioni che lo hanno indotto a non conformarsi alle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. A tale riguardo si ritiene che
“Per non incorrere nel vizio di insufficiente motivazione, il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su punto decisivo della controversia deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame”. (Cassazione civile sez. III 06 aprile 1998 n. 3551).
Va richiamato altresì il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte per cui “in materia civile, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evi- denziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impeden- do ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”. (Sentenza Cass. 4851 del 2015).
Orbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nel caso di specie deve af- fermarsi che le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a discostarsi ovvero omettere la valutazione delle risultanze della CTU (pure ammessa ed espletata) non sono state indicate specificamente, essendosi lo stesso limitato a richiamare, con rife- rimento al punto percentuale da riconoscere, le tabelle sulla menomazione in vigore.
In definitiva, il percorso logico seguito dal giudice per effettuare la quantificazione del danno non emerge in maniera chiara né risulta esplicitato in maniera adeguata l'iter motivazionale seguito per giungere alle conclusioni riportate nella pronuncia impugnata.
La sentenza risulta, pertanto, viziata sotto il profilo motivazionale in punto di liquida- zione del quantum.
Ciò premesso, va aggiunto quanto segue in merito alla quantificazione del danno da invalidità permanente effettuata dal giudice di primo grado. A parere di questo giudi- ce, sotto il profilo sostanziale, risultano corrette e condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. in merito alla quantificazione del danno da invalidità permanente.
Difatti, la C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado si ritiene scevra di vizi logici ed analitica con riferimento al percorso effettuato per giungere alle conclu- sioni ivi contenute. Tra l'altro, la predetta relazione è stata redatta esaminando in ma- niera specifica la documentazione in atti e valutando la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta nel corso del giudizio
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di primo grado, le cui conclusioni – si ripete - sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto precise, esaurienti ed adeguatamente motivate è emerso che l'appellante nell'incidente stradale oggetto di causa ha riportato “Trauma contusivo- distorsivo del ginocchio dx con lesione del menisco laterale e del LCS;
Trauma con- tusivo -distorsivo della spalla destra con tendinopatia dell'infraspinoso; Trauma con- tusivo-distorsivo della caviglia destra con lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare”, per cui le veniva riconosciuta invalidità permanente e temporanea dal seguente tenore “7%, ITT 7 gg, ITP al 75% per 15 gg, ITP al 50% per 15 gg”.
Dunque, alla luce di tale diagnosi e tenendo conto della documentazione medica in at- ti, si ritiene congruo effettuare il calcolo tenendo conto dei postumi nella misura del
7%, secondo quanto quantificato, appunto, dal CTU.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effettua- re la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nelle Tabelle del
Tribunale di Milano, attualmente in vigore. In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costitui- rebbe una duplicazione delle voci di danno (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n.
26973). Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi dupli- cazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquida- zione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fi- siche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 38), il solo danno biologico permanente pa- ri al 7% subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo di €
9.962,15, comprensivo anche delle sofferenze psichiche e tenendo conto dei criteri di cui alle richiamate tabelle che prevedono un aumento percentuale del danno biologi- co.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere modificata nella parte in cui ha li- quidato alla il danno da invalidità permanente al 4% (€ 3.872,33) Parte_1
e temporanea (€ 1.307,73) in complessivi € 5.180,06 dovendosi infatti riconoscere il
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solo danno permanente nella misura del 7%, con condanna della compagnia di assicu- razione al pagamento, del residuo danno biologico permanente pari ad € 6.089,82.
La sentenza impugnata deve essere confermata per la restante parte, con riferimento alla responsabilità attribuita al conducente dell'Ape Piaggio in primo grado, alla li- quidazione delle ulteriori voci di danno.
La compagnia di assicurazione va, dunque, condannata al pagamento in fa- CP_1 vore dell'appellante dell'importo di € 9.962,15 cui va detratta la somma già corrispo- sta dalla compagnia pari ad € 3.872,33, a titolo di danno biologico permanente, come dedotto proprio dall'appellante e, dunque, del residuo importo pari ad € 6.089,82. In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Se- zioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tali importi, via via rivalutati anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Va difatti osservato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del dan- no da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termi- ni monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo cri- teri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ov- vero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere agli istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto e devalutato in base agli indici ISTAT, al mese di luglio 2014, quale momento del sinistro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio 2015
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e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente la sentenza n.
230/2023 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese va riformata avuto riguardo la li- quidazione del danno non patrimoniale in favore dell'appellante Parte_1
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la
[...]
e al pagamento, in solido tra loro, in fa- Controparte_5 Controparte_3 vore di della somma ulteriore di € 6.089,82, oltre gli interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto e devalutato in base agli indici ISTAT, al mese di luglio 2014, quale momento del sini- stro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio 2015 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quel- le sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra li- quidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
• conferma per la restante parte la sentenza di primo grado;
• condanna la e , in solido tra lo- Controparte_1 Controparte_3 ro, al pagamento delle spese di lite, in favore della , che liquida in Parte_1 euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
ER VI dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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