Articolo 1 della Legge 4 agosto 1971, n. 607
Articolo 2
Versione
2 settembre 1971
>
Versione
25 dicembre 1975
>
Versione
28 ottobre 1987
Art. 1.
L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all' articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e successive modifiche, e' stabilito come segue:


colonnello............... n. 1
((tenente colonnello: n. 12
maggiore: n. 15)) capitano..................n. 16
tenente e sottotenente....n. 22
Totale....................n. 56

E' abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284 .
Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente