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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 6939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6939 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.33053/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DEL VECCHIO ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo N. 6708/2024 emesso dal Tribunale di Roma in favore della società opposta, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 20.970,00 sulla base di un “asserito riconoscimento di debito dallo stresso sottoscritto. Deduceva, in via preliminare il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché l'incompetenza per materia e rito;
nel merito contestava la legittimità della dichiarazione di cui è causa per non avere avuto cognizione del suo contenuto;
per non avere ricevuto mai una copia, e per non essersi mai reso responsabile degli ammanchi di cassa di cui era accusato. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in Via preliminare, si eccepisce il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita in materia di pagamento somme sino ad euro 50.000,00. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE si contesta l'incompetenza per materia e l'eccezione di rito, con riserva di articolare la propria difesa nel caso venga mutato il rito ovvero di agire in separata sede sulle questioni lavorative. ( si riportano alcune contestazioni in materia di lavoro : Il ricorrente Il ricorrente, è stato alle dipendenze della società Controparte_2
, con sede in Roma, Via Bevilacqua ), con P.Iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con mansione di impiegato, quarto livello, settore terziario- commercio, come indicato in busta paga, assunto a tempo indeterminato, rapporto poi interrotto per licenziamento. Il sig. è stato poi assunto con altra azienda appartenente al gruppo Parte_1
MI RL , la società SA RL di Roma. Il sig. , ha prestato la sua Controparte_2 Parte_1 sue opera professionale presso il punto vendita di Roma e Frosinone. Il sig. , ha svolto Parte_1 sempre diligentemente le sue mansioni fino al giorno dell'interruzione del rapporto di lavoro, quando ha ricevuto la comunicazione di icenziamento. Oggi si RIVENDICA la VIOLAZIONE DEI DIRITTI
SPETTANTI AL LAVORATORE al mese di febbraio 2022 ( 9.2.22) al mese di febbraio 2023 ( 1.2.23), il ricorrente ha iniziato ad eseguire la prestazione professionale, con la ditta MI RL in liquidazione con la mansione: impiegato, quarto livello, come indicato in busta paga, rapporto interrotto da parte del datore di lavoro, con licenziamento per giusta causa;
1. rispetto a quanto indicato in busta paga, il ricorrente, ha svolto una diversa mansione e qualifica, ovvero quella di
, nei due punti di vendita in cui ha prestato la propria opera, senza Parte_2 ricevere il compenso dovuto. Il ricorrente, eseguiva compiti di coordinamento dei dipendenti assunti all'interno del punto vendita, stabilendo i turni di lavoro dei commessi e di chi prestava la propria opera, con compiti di responsabilità sulle procedure di versamento del contante inerente gli incassi giornalieri del negozio. il ricorrente, era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale titolare;
potere che si esercitava attraverso ordini specifici da parte della soc. MI RL in liquidazione, che emanava attraverso un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione. La prestazione lavorativa veniva stabilmente, e non occasionalmente, eseguita nell'ambito dei locali di svolgimento dell'attività commerciale del convenuto. L'orario di lavoro è stato il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 am alle ore
13.00am e dalle 15.00 alle 19.30 pm, anche il sabato e la domenica. Il ricorrente è stato retribuito mensilmente con una somma assolutamente inadeguata e di gran lunga inferiore a quanto previsto sia dagli accordi di categoria che delle mansioni e le qualifiche effettivamente svolte. Il ricorrente, avrebbe dovuto percepire uno stipendio netto di 2.697,77 euro mensili, rispetto ai circa euro 1.400,00 mensili che ha percepito, di cui i sino alla cessazioen del rapporto, invece di Parte_3 avere ELEMENTI CONTINGENZA + EDR TOTALE MENSILE MODIFICHE DAL mese di febbraio
2022 per i quadri ( come il lavoratore) paga base :1896,64 + altri elementi 260,76 + contingenza +
540,37 per un totale aver di euro 2.697,77 come paga per il livello del CCNL . Si contesta anche la mancata contrattazione alla retribuzione del ricorrente, che avrebbe comportato circa euro 50/60 mensili e la mancata erogazione dell'indennità di cassa, per altri circa euro 50/60 euro mensili. Il ricorrente, alla fine dell'interruzione del rapporto di lavoro, non ha percepito retribuzione adeguata all'incarico, mansione e qualifica svolta, differenze retributive, straordinari, mancati riposi, ferie non godute, e TFR. In particolare il lavoratore vanta il diritto alle differenze retributive così sinteticamente evidenziate : dal mese di febbraio 2022 al mese di febbraio 2023 (365 gg circa x euro
43,269). Il lavoratore vanta diritto alle differenze retributive anche per i ratei 13 e 14 mensilità e trattamento ferie nella misura seguente: diff. 13 mensilità : € 2.697,77 diff. 14 mensilità : € 2.697,77 diff. Ferie e risposi : € 638,00 12. nulla è stato percepito a titolo di tfr, per un importo di € 12.914,19 ovviamente anche da ricalcolare con le differenze retributive. Nulla ha ricevuto a titolo di indennità per permessi, Rol, ex festività non fruite, retribuzione lavoro straordinario e premi di produzione, da accertare, CONTESTANDO SULLA BUSTA PAGA LA VOCE INDENNITA' di trasferta, mai effettuate, da conteggiare e calcolare. Va regolarizzata anche la posizione contributiva, anche dietro monetizzazione. Questa difesa, intende agire per accertare le diverse mansioni e qualifiche e i diversi orari di lavoro svolti effettivamente dal ricorrente, come descritto in premessa, nonché il diverso livello retributivo, cosi come anche per i contributi dovuti per legge;
( cfr. Con la sentenza n. 836, emessa il 27.01.2015, il Tribunale di Roma).Ad oggi il lavoratore vanta un credito al pagamento. oltre alle somme dovute per licenziamento illegittimo di cui sopra, anche della ulteriore somma di euro 28.707,19 con inte. E riv,., a titolo di differenze retributive;
lav. straordinario;
ratei 13° e 14°, tfr, ferie e riposi, con ulteriori interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, salvo quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre a indennità per permessi, Rol, ex festività non fruite, retribuzione lavoro straordinario e premi di produzione, somma calcolate in via indicativa con voci da accertare e con essi le somme corrette che potranno essere maggiori o minori in eventuale contezioso, CONTESTANDO SULLA BUSTA PAGA LA VOCE INDENNITA' di trasferta, mai effettuate. Condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, oltre alla somma sopra indicata, anche al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di eventuale
CTU in giudizio, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dovuto, salvo loro monetizzazione ( che qui si calcola già in via indicativa in almeno euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, salvo diverso e maggiore o minore importo in contezioso). Si chiede, pertanto, di ricevere la somma, tramite assegno circolare intestato al sig. , di euro 60.000,00 ( salvo Parte_1 diverso e maggiore o minore somma da accertare in eventuale giudizio) oltre ad euro 1.000,00 per questo intervento professionale. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE E NEL MERITO SI
ECCEPISCE E CONTESTA di non dover versare nulla alla società per nullità Controparte_3
e/o annullabilità e invalidità ex art. 2113 cc, della dichiarazione sottoscritta dal sig.
[...]
in data 28.2.23In via Subordinata e per mero tuziorismo difensivo, fermo restando le Parte_1 eccezioni di cui sopra, si formula eccezione di inadempimento con compensazione legale della somma versata di euro 7.000,00 dopo la dichiarazione sottoscritta a febbraio 2023. e per l'effetto, condannare la società in liqu. al risarcimento di tutti i danni conseguenti al disagio CP_4 subito dall'esponente, somma da liquidarsi in Via equitativa dal Giudice adito essendo di difficile quantificazione, comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi morali ed esistenziali nonché delle conseguenze subite, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Condannare la soc. In Controparte_3 caso di resistenza in giudizio ex art. 96 cpc. In via istruttoria si chiede ammettersi: - Interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di prova di cui alla narrativa del presente atto emendati da ogni giudizio e/o valutazione, nei cap. di che verranno indicati in corso di causa;
- Prova per testi sui medesimi capitoli di prova che verranno selezionati in corso di causa. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di legge,
La società opposta non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
è stata decisa con sentenza.
L'opposizione è fondata e va, pertanto accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince coma il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso sulla base di una dichiarazione di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente.
Si legge all'uopo in tale dichiarazione “ io sottoscritto ho la piena e totale Parte_1 responsabilità dell'ammanco di euro 20970,00 …..incassati e non versati da me nel punto vendita krudez via Landolfi 21. Mi impegno alla restituzione di suddetta somma in un periodo di 6 mesi autorizzao la SA di trattenere il 20% della mia retribuzione mensile dichiaro di non pretendere nulla in avere dalle società . Roma 28.2.2023 n fede .( Controparte_5 Parte_1 doc 2 fascicolo monitorio).
Ebbene, il tenore letterale di tale dichiarazione depone inequivocabilmente per far ritenere che si sia impegnato a corrispondere l'importo di euro 20.970,00 in favore della Parte_1
“SA” riconoscendo di non avere nulla a che pretendere nei confronti della società opposta. A prescindere dunque dalla legittimità o meno della suddetta dichiarazione dalla stessa non emergono elementi per ritenere che , si fosse obbligato a corrispondere l'importo di euro Parte_1
20970,00 in favore della società MI RL .
D'altro canto la società opposta non costituendosi, ha rinunciato a fornire elementi di prova necessari per ritenere che, in forza di quella dichiarazione l'opponente fosse tenuto a corrispondere la somma di cui è causa in suo favore.
Tanto premesso l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n . 6708/2024 revocato.
Assorbita ogni altra eccezione sollevata da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n 6708/2024.
Condanna la società a pagare all'opponente le spese di lite che liquida CP_3 Controparte_2 in euro 3500,00 oltre Iva, CPA e spese generlai nella misura del 15%.
Roma,15 giugno 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.33053/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DEL VECCHIO ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo N. 6708/2024 emesso dal Tribunale di Roma in favore della società opposta, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 20.970,00 sulla base di un “asserito riconoscimento di debito dallo stresso sottoscritto. Deduceva, in via preliminare il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché l'incompetenza per materia e rito;
nel merito contestava la legittimità della dichiarazione di cui è causa per non avere avuto cognizione del suo contenuto;
per non avere ricevuto mai una copia, e per non essersi mai reso responsabile degli ammanchi di cassa di cui era accusato. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in Via preliminare, si eccepisce il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita in materia di pagamento somme sino ad euro 50.000,00. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE si contesta l'incompetenza per materia e l'eccezione di rito, con riserva di articolare la propria difesa nel caso venga mutato il rito ovvero di agire in separata sede sulle questioni lavorative. ( si riportano alcune contestazioni in materia di lavoro : Il ricorrente Il ricorrente, è stato alle dipendenze della società Controparte_2
, con sede in Roma, Via Bevilacqua ), con P.Iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con mansione di impiegato, quarto livello, settore terziario- commercio, come indicato in busta paga, assunto a tempo indeterminato, rapporto poi interrotto per licenziamento. Il sig. è stato poi assunto con altra azienda appartenente al gruppo Parte_1
MI RL , la società SA RL di Roma. Il sig. , ha prestato la sua Controparte_2 Parte_1 sue opera professionale presso il punto vendita di Roma e Frosinone. Il sig. , ha svolto Parte_1 sempre diligentemente le sue mansioni fino al giorno dell'interruzione del rapporto di lavoro, quando ha ricevuto la comunicazione di icenziamento. Oggi si RIVENDICA la VIOLAZIONE DEI DIRITTI
SPETTANTI AL LAVORATORE al mese di febbraio 2022 ( 9.2.22) al mese di febbraio 2023 ( 1.2.23), il ricorrente ha iniziato ad eseguire la prestazione professionale, con la ditta MI RL in liquidazione con la mansione: impiegato, quarto livello, come indicato in busta paga, rapporto interrotto da parte del datore di lavoro, con licenziamento per giusta causa;
1. rispetto a quanto indicato in busta paga, il ricorrente, ha svolto una diversa mansione e qualifica, ovvero quella di
, nei due punti di vendita in cui ha prestato la propria opera, senza Parte_2 ricevere il compenso dovuto. Il ricorrente, eseguiva compiti di coordinamento dei dipendenti assunti all'interno del punto vendita, stabilendo i turni di lavoro dei commessi e di chi prestava la propria opera, con compiti di responsabilità sulle procedure di versamento del contante inerente gli incassi giornalieri del negozio. il ricorrente, era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale titolare;
potere che si esercitava attraverso ordini specifici da parte della soc. MI RL in liquidazione, che emanava attraverso un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione. La prestazione lavorativa veniva stabilmente, e non occasionalmente, eseguita nell'ambito dei locali di svolgimento dell'attività commerciale del convenuto. L'orario di lavoro è stato il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 am alle ore
13.00am e dalle 15.00 alle 19.30 pm, anche il sabato e la domenica. Il ricorrente è stato retribuito mensilmente con una somma assolutamente inadeguata e di gran lunga inferiore a quanto previsto sia dagli accordi di categoria che delle mansioni e le qualifiche effettivamente svolte. Il ricorrente, avrebbe dovuto percepire uno stipendio netto di 2.697,77 euro mensili, rispetto ai circa euro 1.400,00 mensili che ha percepito, di cui i sino alla cessazioen del rapporto, invece di Parte_3 avere ELEMENTI CONTINGENZA + EDR TOTALE MENSILE MODIFICHE DAL mese di febbraio
2022 per i quadri ( come il lavoratore) paga base :1896,64 + altri elementi 260,76 + contingenza +
540,37 per un totale aver di euro 2.697,77 come paga per il livello del CCNL . Si contesta anche la mancata contrattazione alla retribuzione del ricorrente, che avrebbe comportato circa euro 50/60 mensili e la mancata erogazione dell'indennità di cassa, per altri circa euro 50/60 euro mensili. Il ricorrente, alla fine dell'interruzione del rapporto di lavoro, non ha percepito retribuzione adeguata all'incarico, mansione e qualifica svolta, differenze retributive, straordinari, mancati riposi, ferie non godute, e TFR. In particolare il lavoratore vanta il diritto alle differenze retributive così sinteticamente evidenziate : dal mese di febbraio 2022 al mese di febbraio 2023 (365 gg circa x euro
43,269). Il lavoratore vanta diritto alle differenze retributive anche per i ratei 13 e 14 mensilità e trattamento ferie nella misura seguente: diff. 13 mensilità : € 2.697,77 diff. 14 mensilità : € 2.697,77 diff. Ferie e risposi : € 638,00 12. nulla è stato percepito a titolo di tfr, per un importo di € 12.914,19 ovviamente anche da ricalcolare con le differenze retributive. Nulla ha ricevuto a titolo di indennità per permessi, Rol, ex festività non fruite, retribuzione lavoro straordinario e premi di produzione, da accertare, CONTESTANDO SULLA BUSTA PAGA LA VOCE INDENNITA' di trasferta, mai effettuate, da conteggiare e calcolare. Va regolarizzata anche la posizione contributiva, anche dietro monetizzazione. Questa difesa, intende agire per accertare le diverse mansioni e qualifiche e i diversi orari di lavoro svolti effettivamente dal ricorrente, come descritto in premessa, nonché il diverso livello retributivo, cosi come anche per i contributi dovuti per legge;
( cfr. Con la sentenza n. 836, emessa il 27.01.2015, il Tribunale di Roma).Ad oggi il lavoratore vanta un credito al pagamento. oltre alle somme dovute per licenziamento illegittimo di cui sopra, anche della ulteriore somma di euro 28.707,19 con inte. E riv,., a titolo di differenze retributive;
lav. straordinario;
ratei 13° e 14°, tfr, ferie e riposi, con ulteriori interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, salvo quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre a indennità per permessi, Rol, ex festività non fruite, retribuzione lavoro straordinario e premi di produzione, somma calcolate in via indicativa con voci da accertare e con essi le somme corrette che potranno essere maggiori o minori in eventuale contezioso, CONTESTANDO SULLA BUSTA PAGA LA VOCE INDENNITA' di trasferta, mai effettuate. Condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, oltre alla somma sopra indicata, anche al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di eventuale
CTU in giudizio, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dovuto, salvo loro monetizzazione ( che qui si calcola già in via indicativa in almeno euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, salvo diverso e maggiore o minore importo in contezioso). Si chiede, pertanto, di ricevere la somma, tramite assegno circolare intestato al sig. , di euro 60.000,00 ( salvo Parte_1 diverso e maggiore o minore somma da accertare in eventuale giudizio) oltre ad euro 1.000,00 per questo intervento professionale. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE E NEL MERITO SI
ECCEPISCE E CONTESTA di non dover versare nulla alla società per nullità Controparte_3
e/o annullabilità e invalidità ex art. 2113 cc, della dichiarazione sottoscritta dal sig.
[...]
in data 28.2.23In via Subordinata e per mero tuziorismo difensivo, fermo restando le Parte_1 eccezioni di cui sopra, si formula eccezione di inadempimento con compensazione legale della somma versata di euro 7.000,00 dopo la dichiarazione sottoscritta a febbraio 2023. e per l'effetto, condannare la società in liqu. al risarcimento di tutti i danni conseguenti al disagio CP_4 subito dall'esponente, somma da liquidarsi in Via equitativa dal Giudice adito essendo di difficile quantificazione, comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi morali ed esistenziali nonché delle conseguenze subite, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Condannare la soc. In Controparte_3 caso di resistenza in giudizio ex art. 96 cpc. In via istruttoria si chiede ammettersi: - Interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di prova di cui alla narrativa del presente atto emendati da ogni giudizio e/o valutazione, nei cap. di che verranno indicati in corso di causa;
- Prova per testi sui medesimi capitoli di prova che verranno selezionati in corso di causa. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di legge,
La società opposta non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
è stata decisa con sentenza.
L'opposizione è fondata e va, pertanto accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince coma il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso sulla base di una dichiarazione di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente.
Si legge all'uopo in tale dichiarazione “ io sottoscritto ho la piena e totale Parte_1 responsabilità dell'ammanco di euro 20970,00 …..incassati e non versati da me nel punto vendita krudez via Landolfi 21. Mi impegno alla restituzione di suddetta somma in un periodo di 6 mesi autorizzao la SA di trattenere il 20% della mia retribuzione mensile dichiaro di non pretendere nulla in avere dalle società . Roma 28.2.2023 n fede .( Controparte_5 Parte_1 doc 2 fascicolo monitorio).
Ebbene, il tenore letterale di tale dichiarazione depone inequivocabilmente per far ritenere che si sia impegnato a corrispondere l'importo di euro 20.970,00 in favore della Parte_1
“SA” riconoscendo di non avere nulla a che pretendere nei confronti della società opposta. A prescindere dunque dalla legittimità o meno della suddetta dichiarazione dalla stessa non emergono elementi per ritenere che , si fosse obbligato a corrispondere l'importo di euro Parte_1
20970,00 in favore della società MI RL .
D'altro canto la società opposta non costituendosi, ha rinunciato a fornire elementi di prova necessari per ritenere che, in forza di quella dichiarazione l'opponente fosse tenuto a corrispondere la somma di cui è causa in suo favore.
Tanto premesso l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n . 6708/2024 revocato.
Assorbita ogni altra eccezione sollevata da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n 6708/2024.
Condanna la società a pagare all'opponente le spese di lite che liquida CP_3 Controparte_2 in euro 3500,00 oltre Iva, CPA e spese generlai nella misura del 15%.
Roma,15 giugno 2025
Il Giudice