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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/08/2025, n. 6630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6630 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18942/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO NOVELLI e dell'avv. SALVATORE PASCA, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 44 per delega allegata alla citazione ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA-CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
ALESSANDRA LORENZETTI, presso la quale è elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale S. Panagia, 136/A per delega allegata alla comparsa di risposta CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. LUCA MARCO TODESCHINI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via C. Hajech, 2, per delega allegata alla comparsa di risposta TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito:
In via principale:
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'errato intervento effettuato dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento del danno pari ad € 49.702,00 CP_2 quantificato e provato in atti o del maggiore o minore importo risultante dai fatti di causa;
– accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la Controparte_1 prestazione erogata al suo interno dal Dott. e, per l'effetto, condannare la medesima al Controparte_2 risarcimento del danno pari ad € 49.702,00 quantificato e provato in atti o del maggiore o minore importo risultante dai fatti di causa;
In via subordinata:
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'errato intervento effettuato dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, condannare in solido la ed il Dott. al CP_2 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno pari ad € 49.702,00 quantificato e provato in atti o del maggiore o minore importo risultante dai fatti di causa;
In via istruttoria:
– disporsi Ctu medico legale sulla persona dell'attrice;
– con ogni più ampia riserva anche istruttoria nell'eventuale concedendo termine di rito;
Si chiede altresì:
- ammettere la prova per testi, sulle circostanze dedotte in narrativa dal n. 1 al n. 18 da intendersi quivi ritrascritti e preceduti da “Vero che”;
- ammettere la prova per testi sulle ulteriori seguenti circostanze preceduti da “Vero che”:
a) “il Prof. in data 27 novembre 2019, presso lo Studio sito in Milano, viale Majno 3, CP_2 offriva la propria prestazione per intervenire chirurgicamente su quanto dallo stesso eseguito?”;
b) “il Prof. in data 27 novembre 2019, presso lo Studio sito in Milano, viale Majno 3, CP_2 invitava la sig.ra a recarsi presso la clinica di Roma per un nuovo intervento?”. Pt_1
Su detti capitoli si indica quale teste il sig. . Testimone_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA.”
pagina 2 di 11 CONVENUTO CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale da parte della;
CP_3
-accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia o inapplicabilità della clausola claims made alla polizza stipulata dal prof. Controparte_2
- per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice a manlevare e tenere indenne il CP_3
Prof. da ogni esborso, somma o pregiudizio derivante dall'esito del presente giudizio. Controparte_2
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
TERZA CHIAMATA:
“piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano, reietta ogni di- versa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
- Nel merito:
Rigettare, con qualsivoglia motivazione, le domande svolte dal dott. con atto di Controparte_2 citazione per chiamata in causa notificato in data 6.10.22 e, per l'effetto, assolvere
[...]
da ogni domanda nei suoi confronti avanzata, con la rifusione delle spese.” Controparte_3
pagina 3 di 11 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 maggio 2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio il chirurgo e la per Controparte_2 Controparte_4
farne accertare la responsabilità derivante dal mancato raggiungimento del risultato estetico auspicato in relazione all'intervento di mastoplastica riduttiva sulla stessa eseguito dal prof. nonché per ottenere il risarcimento dei danni di natura CP_2
patrimoniale e non patrimoniale causati da tale condotta.
L'attrice ha dedotto che:
- in data 20 aprile 2017, le veniva diagnosticata una “ipertrofia mammaria severa”, cagione di una sintomatologia dolorosa posturale;
- a seguito di ecografie mammarie che confermavano tale patologia, l'attrice decideva di rivolgersi al prof. il quale in data 19 febbraio 2019 le confermava Controparte_2
l'opportunità di intervenire, anche a finalità estetiche, con una mastoplastica riduttiva;
- l'intervento veniva effettuato presso la Casa di Cura Privata “ in data Controparte_4
14 aprile 2019, cui seguivano la degenza del 15 aprile 2019 e la fase post-operatoria a cura del prof. CP_2
- dall'esame della cartella clinica, emerge che, ancor prima che l'intervento fosse eseguito, lo stesso prof. rilevava: “ipertrofia mammaria bilaterale con CP_2
asimmetria di forma e volume tra le due mammelle. CAC posti a differente altezza”; ciononostante, l'intervento veniva eseguito senza che la problematica estetica venisse risolta;
- in ragione della mancata risoluzione dell'asimmetria mammaria, alla signora Pt_1
veniva diagnosticato un “Disturbo Depressivo Maggiore Grave Senza Caratteristiche
pagina 4 di 11 Psicotiche” con esordio clinico ascrivibile agli esiti dell'intervento chirurgico, talmente grave da provocare nell'attrice “rilevanti dissidi coniugali”;
- per i suddetti motivi, l'attrice ha intrapreso l'azione legale al fine di sentir condannare al pagamento del risarcimento del danno il professionista incaricato dell'operazione, in solido con la clinica ove era stato eseguito l'intervento.
2. Si è costituito in giudizio il prof. contestando la fondatezza delle Controparte_2
domande proposte.
In particolare, il convenuto ha dedotto che l'obbligo assunto nei confronti della signora era stato esclusivamente quello di risolvere l'ipertrofia mammaria (motivo per il Pt_1
quale l'attrice aveva contattato il chirurgo) e non anche il raggiungimento di un risultato estetico, e che, in ogni caso, l'asimmetria mammaria lamentata dall'attrice era preesistente all'intervento, eseguito a regola d'arte.
Il convenuto ha inoltre chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione, al fine di essere manlevato dalla stessa in caso di condanna.
3. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita
[...]
che ha aderito, nel merito, alle difese del convenuto, e ha Controparte_3
comunque eccepito l'inoperatività della garanzia invocata in considerazione della natura claims made della stessa e, in ogni caso, dei limiti contrattuali previsti.
4. La convenuta pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_1
ed è stata dichiarata contumace.
Conclusasi l'istruttoria orale, consistita nell'escussione di un teste, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 11 5. All'esito dell'esame degli atti e dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che la domanda dell'attrice sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
5.1. Premesso che il rapporto instaurato tra paziente attrice e medico convenuto è pacificamente ricollegabile a un contratto d'opera professionale (come si evince dalla scelta elettiva del medico chirurgo che seguì privatamente l'attrice sia prima che dopo l'intervento), vale ricordare in via generale il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico- chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/1/2009).
Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato che "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass.
15993/2011).
pagina 6 di 11 Ebbene, nel caso qui considerato, la responsabilità contrattuale del professionista non appare, ex art.1218 c.c., in alcun modo fondata allo stato degli atti.
L'esito dell'istruttoria ha difatti consentito di escludere qualsivoglia inadempimento professionale del prof. rispetto all'accordo contrattuale dedotto in giudizio. CP_2
Sotto quest'ultimo profilo è bene chiarire che, con particolare riferimento al contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, l'obbligazione assunta dal sanitario può essere alternativamente qualificata come una semplice obbligazione di mezzi oppure come obbligazione di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi). In forza del principio generale in tema di onere della prova discendente dall'art. 1218 c.c. è, però, su colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno che incombe l'onere di fornire la prova del titolo negoziale su cui la domanda si fonda, individuando il contenuto esatto della prestazione richiesta (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6618/2018) e, quindi, nel caso oggetto di controversia, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'assunzione di un'obbligazione di risultato da parte del chirurgo (sul punto si veda anche Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 266 del 09.3.2022).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall'attrice.
La tesi di quest'ultima, che sostiene che l'intervento sarebbe stato eseguito anche per finalità estetiche, è, difatti, rimasta priva di supporto probatorio.
Il teste , escusso all'udienza del 22 novembre 2023, non ha fornito Testimone_1
elementi di prova diretti in tal senso, essendosi limitato a riferire quanto appreso dalla moglie e dalla suocera che si recarono alla prima visita con il prof. alla quale CP_2
il teste non presenziò per impegni di lavoro (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2023:
“Prima dell'intervento il dott. ha detto che avrebbe fatto l'intervento sia per CP_2
il peso eccessivo che per finalità estetiche, tanto che mostrò a mia moglie delle protesi, pagina 7 di 11 questo mi venne riferito da mia moglie e da mia suocera che andarono a quella visita, io lavoravo.”).
Il contenuto dell'accordo tra medico e paziente va, pertanto, considerato limitato al profilo funzionale, con esclusione di un impegno alla realizzazione di una finalità estetica, o comunque della finalità estetica relativa all'eliminazione dell'asimmetria mammaria cui si fa riferimento nell'atto di citazione, dal momento che, genericamente, la realizzazione di una finalità estetica potrebbe essere collegata semplicemente alla riduzione dell'ipertrofia mammaria diagnosticata, risultato questo che, pacificamente, è stato raggiunto.
Alla luce delle risultanze istruttorie, manca quindi la prova dell'assunzione di un'obbligazione di risultato da parte del prof. nei riguardi della sig.ra CP_2 Pt_1
5.2 Come sopra ricordato poi, a carico del danneggiato grava altresì l'onere di allegazione dell'inadempimento, vale a dire l'individuazione di uno dei possibili profili di responsabilità a carico del debitore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ciò comporta, in primo luogo, che l'allegazione del creditore "non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia" ma deve attenere "ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. Civ. SS.UU., Sentenza n. 577 del 11/01/2008). In ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, specificato che "Chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale,
l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione." (Cass. Civ. n. 6618 del 16/3/2018). Come chiarito nella pagina 8 di 11 pronuncia appena citata, "l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce (...) ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto (...) altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica".
Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, l'attrice ha finanche omesso di allegare la specifica condotta inadempiente ascrivibile al chirurgo convenuto, essendosi limitata a riferire come, nonostante l'esame obiettivo precedente all'intervento avesse indicato una
“ipertrofia mammaria bilaterale con asimmetria di forma e volume tra le due mammelle. CAC posti a differente altezza”, l'intervento sia stato “eseguito senza che la problematica estetica venisse risolta”.
Tale essendo la prospettazione di parte attrice, ritiene il Tribunale che quest'ultima non abbia assolto agli oneri di allegazione sulla stessa gravanti in ordine alle domande spiegate nei confronti del convenuto, rispetto al quale non ha invero dedotto alcun profilo di imperizia nell'esecuzione dell'intervento che consenta di individuare l'inadempimento contrattuale imputato allo stesso.
Nemmeno la relazione tecnica di parte redatta dal prof. e richiamata in citazione Per_1
(doc. 15 di parte attrice) – seppur idonea a integrare la descrizione del danno in termini di risultato estetico insoddisfacente lamentato dall'attrice - ha fornito elementi utili a individuare l'inadempimento contrattuale idoneo a fondare la richiesta risarcitoria avanzata dalla paziente, non formulando un preciso addebito colposo nei confronti del chirurgo.
Al rilevato difetto di allegazione non può che conseguire, per le ragioni illustrate, il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del medico convenuto.
Alle carenze allegatorie e probatorie evidenziate non è ovviamente possibile sopperire attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la funzione pagina 9 di 11 della c.t.u. è quella di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non di esonerare una parte dall'onere probatorio sulla stessa incombente.
La c.t.u. non rappresenta, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, spettando al
Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria o opportuna e fermo restando l'onere probatorio delle parti (a tal proposito si veda Cass. 6/12/2019, n. 31886, secondo cui “La
CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”).
Dette valutazioni, tenuto conto delle risultanze processuali e dell'assenza di ulteriore documentazione fornita da parte attrice, portano ad escludere la responsabilità del chirurgo convenuto in merito all'esecuzione dell'intervento per cui è causa.
In definitiva, ritiene questo giudice che, in assenza di un comprovato e qualificato inadempimento concernente l'operato del medico convenuto, la domanda di parte attrice, avuto riguardo a detto profilo e titolo, non possa trovare accoglimento.
5.3. L'esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità del medico convenuto, in merito all'esecuzione dell'intervento per cui è causa, impone altresì il rigetto della domanda risarcitoria svolta dall'attrice nei confronti della struttura sanitaria, chiamata a rispondere per il solo fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c.
6. Il rigetto delle domande di parte attrice consente di ritenere assorbite le ulteriori e conseguenti domande formulate dalle altre parti. pagina 10 di 11 7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dall'attrice in favore del convenuto e della società assicuratrice, legittimamente chiamata in causa dal convenuto assicurato a fini di manleva.
Nulla va invece disposto, riguardo alle spese, nei confronti della convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e della con citazione Controparte_2 Controparte_4
notificata il 9 maggio 2022, ha convenuto in giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte dall'attrice;
2. condanna l'attrice a rifondere al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in € 518,00, per spese e in € 7.616,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto al convenuto e in € Controparte_2
7.616,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla Controparte_3
3. nulla va disposto riguardo alle spese, nei confronti della convenuta contumace.
Milano, 30 agosto 2025
Il Giudice Anna Bellesi
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