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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di
Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 29.05.2024, promossa da:
con l'avv. NADIA Parte_1
PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliata in Milano via Savarè n 1 presso l'ufficio legale distrettuale dell'istituto
Contro
con l'avv MARIA LAURA. GIGLIO presso lo Studio della quale, in Lecco, CP_1
in Piazza degli Affari, n. 12, elegge domicilio
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO, riformare la sentenza n. 110/2024 pubbl. il 29/05/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
➢Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza n. 110/2024 pubbl. il 29/05/2024 del Tribunale di Lecco - Dott.ssa Trovò
➢In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 110/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, accogliendo il ricorso promosso da contro , ha annullato l'avviso di addebito n. 434 2023 CP_1 Pt_1
00004313 23 000 notificato dall' di Lecco in data 15.12.2023 per euro 21.323,04 con il Pt_1 quale l' aveva richiesto il pagamento di contributi oltre il minimale asseritamente Pt_1
dovuti nella gestione artigiani dalla ricorrente sulla base dei redditi dichiarati in sede fiscale quale socia della AM TA S.r.l. per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, oltre sanzioni, per un totale di euro 31.359,79. Ha altresì condannato l'ente resistente alla rifusione delle spese di lite.
non contestando la avvenuta spontanea iscrizione nella gestione artigiani dal 1996 in CP_1
ragione della sua qualità di socia della AM TA srl, già AM di UN IN e C. S.n.c. fino al 2015, ha sostenuto la non debenza dei contributi. Richiesti. A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto in fatto:
-di avere sempre versato regolarmente i contributi fissi nonché anche quelli percentuali ad esclusione degli anni 2016,2017 e 2018;
- che, per espressa previsione dell'art 27 dello Statuto della AM S.r.l., in caso di distribuzione di utili, al socio “indipendentemente dalla misura o dell'entità della CP_1
partecipazione dalla stessa detenuta del capitale sociale della società, spetta il “diritto
Pagina 2 particolare” a percepire una quota di utili nella misura del 90% (novanta per cento) degli utili netti e/o delle riserve utili distribuiti” (Doc. 4 del fascicolo di primo grado);
-che la società nel 2016 ha dichiarato redditi di euro 87.926 di da ripartirsi al 90% alla ricorrente per un importo di 79.133,40 euro (Doc. 3 del fascicolo di primo grado) e nel 2017 redditi per euro 189.147 (Doc. 5 del fascicolo di primo grado) attribuiti al 90% alla ricorrente per un importo di euro 170.232,3
- che dai bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 emergeva che gli utili non erano stati distribuiti bensì riportati interamente a riserva utili esercizi precedenti.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente, richiamando copiosa giurisprudenza di merito, in diritto ha sostenuto che i redditi prodotti nel 2016 e nel 2017 dalla AM TA S.r.l. sono da qualificarsi come “redditi di capitale” ex art. 55 TUIR D.P.R. 917/1986 e, in ragione della mancata distribuzione degli utili, non sono ascrivibili alle disposizione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, ossia, in altre parole, non concorrono a formare base imponibile per il calcolo dei contributi I.V.S.
Si è costituito in giudizio l' assumendo la correttezza del proprio operato e, richiamata la Pt_1
circolare 102/2003, ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando che deve ritenersi Pt_1
che “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni Previdenziali degli Artigiani e dei
Commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5)
Il Tribunale di prime cure, richiamando a supporto quanto statuito dal T.U. 22.12.1986 n. 917, che qualifica come redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, nel testo post riforma del 2004), mentre rientrano nei redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, ha escluso che gli utili non distribuiti potessero concorrere a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana. Sul punto, infatti, ha così statuito: “Non si condivide pertanto l'impostazione della parte resistente, secondo cui sarebbero assoggettabili a contribuzione anche i redditi
d'impresa derivanti dalla partecipazione a società di capitali, a prescindere dalla
Pagina 3 distribuzione di utili, sul presupposto che questi verrebbero imputati ai singoli soci, semplicemente in base alla quota di partecipazione (…)”.
Va quindi ribadito che, quando il reddito rimane nella sfera giuridica della società -che è persona diversa e distinta dal socio- esso non corrisponde, per quest'ultimo, ad un reddito reale, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, sicchè non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa”
Ha annullato pertanto l'avviso di addebito così concludendo: “Va rilevato che la Pt_1
mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le società di persone e quelle di capitali, posto che solo nelle seconde è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o accantonarli a riserva per effettuare altri investimenti. In questo ultimo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini dell'IRPEF”
Avverso la sentenza ha proposto appello insistendo per la riforma della stessa. Pt_1
L'appellante ha censurato la decisione lamentando l'erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana
L'ente appellante richiama la legge 233/90, che prevede:
-che la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali e dagli artigiani è interamente rapportata ai redditi d'impresa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 233/90.
- che il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti è pari al 12 per cento annuo derivante dall'attività d'impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
- che il reddito imponibile, su cui calcolare la contribuzione applicando l'aliquota contestualmente indicata, non può essere inferiore al minimale annuo di retribuzione degli operai del settore commercio ed artigianato, calcolato sulla base del minimale retributivo giornaliero fissato dall'art. 1 del D.L. n. 402/81 conv. in legge n. 527/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come chiarito poi nella circolare n. 102/2003 “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai
Pagina 4 fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO)”.
Parte appellante conclude quindi sostenendo che nulla rileva se lo Statuto o la deliberazione dell'Assemblea ha determinato la non distribuzione di utili;
limitare l'imponibile alle quote di utile assegnate si presterebbe evidentemente a fattispecie in frode alla normativa.
Con memoria depositata in data 14/03/25 si è costituita in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto dell'impugnazione..
Evidenzia che la Circolare n. 102/2003 richiamata da parte appellante a supporto delle proprie affermazioni non è fonte di diritto e a nulla rileva ai fini del decidere. Quanto invece alla giurisprudenza di merito e alle sentenze citate da controparte, rileva che le stesse non sono conferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio, dal momento che non si riferiscono al tema dell'esclusione o meno degli utili conseguiti da una società di capitale e non distribuiti dalla base imponibile per il calcolo dei contributi IVS
All'udienza del 26 marzo 2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
*******
Osserva il Collegio che nella fattispecie la questione controversa è se siano o meno dovuti da i contributi eccedenti il minimale in relazione a redditi prodotti dalla società di CP_1
cui l'odierna appellata è socia AM TA srl e imputati a riserva (cioè, non distribuiti ai soci). La questione attiene alla natura di tali redditi, se gli stessi siano da considerare redditi d'impresa o redditi di capitale, nel tale ultimo caso da non considerare nella base imponibile contributiva (pacifica tra le parti l'omessa distribuzione ai soci).
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, si è già espressa, in analoga fattispecie, la Corte d'Appello di Firenze con sentenze n. 693//2024 e 696/2024, con le seguenti motivazioni:
“Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme:
- l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari
Pagina 5 al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
- l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n.
233, e' rapportato alla totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef.
Mentre la prima fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale.
In sostanza, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non distribuiti Pt_1
tra i soci), applicando alla società di capitali lo stesso principio di “trasparenza fiscale”, che valeva per le società di persone. Ciò in considerazione delle circolari n. 32/1999 e n. Pt_1
102/2003, secondo cui il socio lavoratore di srl è tenuto:
i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sul compenso eventualmente percepito come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone.
Sul punto, il principio di “trasparenza fiscale” previsto dall'art 5 del TUIR (in base al quale
“I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice .. sono imputati
a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società, la quale può decidere appunto di imputare i redditi ai soci, a prescindere o meno dalla percezione degli stessi.
In tal senso l'art 115 TUIR:
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una
Pagina 6 percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 cc, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 % e non superiore al 50 %, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (e nella specie non risulta avvenuto), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società, e non conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote).
Pertanto, tali redditi vanno intesi come da capitale, secondo la definizione dell'art 44 TUIR
“1. Sono redditi di capitale: …e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; é ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile a quella del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e Pt_1
delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione - sentenze
n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 - secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli
Part iscritti alle speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa).
In particolare, secondo Cass. n. 23790/2019 per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Ge. degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i
Pagina 7 redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
Nello stesso senso, Cass n. 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, vi è un reinvestimento dei redditi conseguiti dalla società attuato con l'accantonamento in riserva, onde tali redditi devono considerarsi come redditi da capitale.”
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Essa ben si attaglia al caso di specie, in cui ha svolto motivi di gravame in tutto Pt_1
analoghi a quelli disattesi mediante la pronuncia appena riportata.
Le motivazioni poste a base di tale decisione, che il Collegio condivide, nel ritenere l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n.354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della d.l. 384/92, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al d.p.r. numero
917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio.
La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che: “secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta
Pagina 8 categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla
"quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).
Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione.
In conclusione, per quanto sopra, ritiene il Collegio che il reddito delle società di capitali, diversamente da quello delle società di persone, non possa rientrare nella nozione di redditi di impresa ai fini IRPEF dei singoli soci;
solo in caso di effettiva distribuzione degli utili, circostanza esclusa nel presente giudizio, dovranno poi seguirsi le regole espressamente stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR).
Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio.
Non è poi corretto il rilevo di secondo cui lo schermo societario consentirebbe Pt_1
un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio.
La pretesa contributiva di di sottoporre a contribuzione anche gli utili non distribuiti ai Pt_1
soci è pertanto infondata e quindi deve confermarsi l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Pagina 9 Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria,
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro;
condanna a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Pt_1
€ 3.500,00 oltre oneri di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 26/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di
Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 29.05.2024, promossa da:
con l'avv. NADIA Parte_1
PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliata in Milano via Savarè n 1 presso l'ufficio legale distrettuale dell'istituto
Contro
con l'avv MARIA LAURA. GIGLIO presso lo Studio della quale, in Lecco, CP_1
in Piazza degli Affari, n. 12, elegge domicilio
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO, riformare la sentenza n. 110/2024 pubbl. il 29/05/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
➢Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza n. 110/2024 pubbl. il 29/05/2024 del Tribunale di Lecco - Dott.ssa Trovò
➢In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 110/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, accogliendo il ricorso promosso da contro , ha annullato l'avviso di addebito n. 434 2023 CP_1 Pt_1
00004313 23 000 notificato dall' di Lecco in data 15.12.2023 per euro 21.323,04 con il Pt_1 quale l' aveva richiesto il pagamento di contributi oltre il minimale asseritamente Pt_1
dovuti nella gestione artigiani dalla ricorrente sulla base dei redditi dichiarati in sede fiscale quale socia della AM TA S.r.l. per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, oltre sanzioni, per un totale di euro 31.359,79. Ha altresì condannato l'ente resistente alla rifusione delle spese di lite.
non contestando la avvenuta spontanea iscrizione nella gestione artigiani dal 1996 in CP_1
ragione della sua qualità di socia della AM TA srl, già AM di UN IN e C. S.n.c. fino al 2015, ha sostenuto la non debenza dei contributi. Richiesti. A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto in fatto:
-di avere sempre versato regolarmente i contributi fissi nonché anche quelli percentuali ad esclusione degli anni 2016,2017 e 2018;
- che, per espressa previsione dell'art 27 dello Statuto della AM S.r.l., in caso di distribuzione di utili, al socio “indipendentemente dalla misura o dell'entità della CP_1
partecipazione dalla stessa detenuta del capitale sociale della società, spetta il “diritto
Pagina 2 particolare” a percepire una quota di utili nella misura del 90% (novanta per cento) degli utili netti e/o delle riserve utili distribuiti” (Doc. 4 del fascicolo di primo grado);
-che la società nel 2016 ha dichiarato redditi di euro 87.926 di da ripartirsi al 90% alla ricorrente per un importo di 79.133,40 euro (Doc. 3 del fascicolo di primo grado) e nel 2017 redditi per euro 189.147 (Doc. 5 del fascicolo di primo grado) attribuiti al 90% alla ricorrente per un importo di euro 170.232,3
- che dai bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 emergeva che gli utili non erano stati distribuiti bensì riportati interamente a riserva utili esercizi precedenti.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente, richiamando copiosa giurisprudenza di merito, in diritto ha sostenuto che i redditi prodotti nel 2016 e nel 2017 dalla AM TA S.r.l. sono da qualificarsi come “redditi di capitale” ex art. 55 TUIR D.P.R. 917/1986 e, in ragione della mancata distribuzione degli utili, non sono ascrivibili alle disposizione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, ossia, in altre parole, non concorrono a formare base imponibile per il calcolo dei contributi I.V.S.
Si è costituito in giudizio l' assumendo la correttezza del proprio operato e, richiamata la Pt_1
circolare 102/2003, ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando che deve ritenersi Pt_1
che “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni Previdenziali degli Artigiani e dei
Commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5)
Il Tribunale di prime cure, richiamando a supporto quanto statuito dal T.U. 22.12.1986 n. 917, che qualifica come redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, nel testo post riforma del 2004), mentre rientrano nei redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, ha escluso che gli utili non distribuiti potessero concorrere a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana. Sul punto, infatti, ha così statuito: “Non si condivide pertanto l'impostazione della parte resistente, secondo cui sarebbero assoggettabili a contribuzione anche i redditi
d'impresa derivanti dalla partecipazione a società di capitali, a prescindere dalla
Pagina 3 distribuzione di utili, sul presupposto che questi verrebbero imputati ai singoli soci, semplicemente in base alla quota di partecipazione (…)”.
Va quindi ribadito che, quando il reddito rimane nella sfera giuridica della società -che è persona diversa e distinta dal socio- esso non corrisponde, per quest'ultimo, ad un reddito reale, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, sicchè non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa”
Ha annullato pertanto l'avviso di addebito così concludendo: “Va rilevato che la Pt_1
mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le società di persone e quelle di capitali, posto che solo nelle seconde è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o accantonarli a riserva per effettuare altri investimenti. In questo ultimo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini dell'IRPEF”
Avverso la sentenza ha proposto appello insistendo per la riforma della stessa. Pt_1
L'appellante ha censurato la decisione lamentando l'erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana
L'ente appellante richiama la legge 233/90, che prevede:
-che la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali e dagli artigiani è interamente rapportata ai redditi d'impresa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 233/90.
- che il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti è pari al 12 per cento annuo derivante dall'attività d'impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
- che il reddito imponibile, su cui calcolare la contribuzione applicando l'aliquota contestualmente indicata, non può essere inferiore al minimale annuo di retribuzione degli operai del settore commercio ed artigianato, calcolato sulla base del minimale retributivo giornaliero fissato dall'art. 1 del D.L. n. 402/81 conv. in legge n. 527/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come chiarito poi nella circolare n. 102/2003 “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai
Pagina 4 fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO)”.
Parte appellante conclude quindi sostenendo che nulla rileva se lo Statuto o la deliberazione dell'Assemblea ha determinato la non distribuzione di utili;
limitare l'imponibile alle quote di utile assegnate si presterebbe evidentemente a fattispecie in frode alla normativa.
Con memoria depositata in data 14/03/25 si è costituita in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto dell'impugnazione..
Evidenzia che la Circolare n. 102/2003 richiamata da parte appellante a supporto delle proprie affermazioni non è fonte di diritto e a nulla rileva ai fini del decidere. Quanto invece alla giurisprudenza di merito e alle sentenze citate da controparte, rileva che le stesse non sono conferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio, dal momento che non si riferiscono al tema dell'esclusione o meno degli utili conseguiti da una società di capitale e non distribuiti dalla base imponibile per il calcolo dei contributi IVS
All'udienza del 26 marzo 2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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Osserva il Collegio che nella fattispecie la questione controversa è se siano o meno dovuti da i contributi eccedenti il minimale in relazione a redditi prodotti dalla società di CP_1
cui l'odierna appellata è socia AM TA srl e imputati a riserva (cioè, non distribuiti ai soci). La questione attiene alla natura di tali redditi, se gli stessi siano da considerare redditi d'impresa o redditi di capitale, nel tale ultimo caso da non considerare nella base imponibile contributiva (pacifica tra le parti l'omessa distribuzione ai soci).
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, si è già espressa, in analoga fattispecie, la Corte d'Appello di Firenze con sentenze n. 693//2024 e 696/2024, con le seguenti motivazioni:
“Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme:
- l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari
Pagina 5 al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
- l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n.
233, e' rapportato alla totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef.
Mentre la prima fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale.
In sostanza, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non distribuiti Pt_1
tra i soci), applicando alla società di capitali lo stesso principio di “trasparenza fiscale”, che valeva per le società di persone. Ciò in considerazione delle circolari n. 32/1999 e n. Pt_1
102/2003, secondo cui il socio lavoratore di srl è tenuto:
i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sul compenso eventualmente percepito come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone.
Sul punto, il principio di “trasparenza fiscale” previsto dall'art 5 del TUIR (in base al quale
“I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice .. sono imputati
a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società, la quale può decidere appunto di imputare i redditi ai soci, a prescindere o meno dalla percezione degli stessi.
In tal senso l'art 115 TUIR:
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una
Pagina 6 percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 cc, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 % e non superiore al 50 %, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (e nella specie non risulta avvenuto), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società, e non conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote).
Pertanto, tali redditi vanno intesi come da capitale, secondo la definizione dell'art 44 TUIR
“1. Sono redditi di capitale: …e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; é ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile a quella del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e Pt_1
delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione - sentenze
n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 - secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli
Part iscritti alle speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa).
In particolare, secondo Cass. n. 23790/2019 per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Ge. degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i
Pagina 7 redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
Nello stesso senso, Cass n. 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, vi è un reinvestimento dei redditi conseguiti dalla società attuato con l'accantonamento in riserva, onde tali redditi devono considerarsi come redditi da capitale.”
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Essa ben si attaglia al caso di specie, in cui ha svolto motivi di gravame in tutto Pt_1
analoghi a quelli disattesi mediante la pronuncia appena riportata.
Le motivazioni poste a base di tale decisione, che il Collegio condivide, nel ritenere l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n.354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della d.l. 384/92, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al d.p.r. numero
917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio.
La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che: “secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta
Pagina 8 categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla
"quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).
Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione.
In conclusione, per quanto sopra, ritiene il Collegio che il reddito delle società di capitali, diversamente da quello delle società di persone, non possa rientrare nella nozione di redditi di impresa ai fini IRPEF dei singoli soci;
solo in caso di effettiva distribuzione degli utili, circostanza esclusa nel presente giudizio, dovranno poi seguirsi le regole espressamente stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR).
Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio.
Non è poi corretto il rilevo di secondo cui lo schermo societario consentirebbe Pt_1
un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio.
La pretesa contributiva di di sottoporre a contribuzione anche gli utili non distribuiti ai Pt_1
soci è pertanto infondata e quindi deve confermarsi l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Pagina 9 Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria,
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro;
condanna a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Pt_1
€ 3.500,00 oltre oneri di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 26/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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