Legge 31 dicembre 2012, n. 233

Commentari14

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  • 1Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    https://www.lavoro.gov.it/

    INFORMAZIONI PERSONALINome / CognomePaola UrsoIndirizzoVia Fornovo, 8 00192 ROMAData di nascita03/02/1957Telefono0646834140E-MailPUrso@lavoro.gov.itCittadinanzaItalianaSessoFESPERIENZA PROFESSIONALEDate14/09/2021 Principali attività e responsabilitàcon D.D. MISE del 14 settembre 2021 nominata componente effettivo, in rappresentanza Ministero Lavoro e Politiche Sociali, nel Tavolo per l'Artigianato Artistico e Tradizionale. Principali attività e responsabilitàMISE - Roma (italia)Date23/07/2021 Lavoro o posizione ricopertidirigente div. IVPrincipali attività e responsabilitàDelegata allo svolgimento dell'attività di verificazione ex articolo 66 del Codice del Processo Amministrativo …

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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Prima rata dei contributi dei lavoratori agricoli autonomi entro il 16 luglioAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il successivo 25 gennaio, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 25 novembre 2024, n. 95, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione. 1.1.- Il ricorrente riferisce …

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  • 5Accertamento INPS Per Soci SAS E SNC: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 dicembre 2025

    L'accertamento INPS nei confronti dei soci di SAS e SNC è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché colpisce direttamente la persona fisica, spesso con richieste contributive retroattive, sanzioni e interessi elevati. Quando l'INPS avvia un controllo, tende spesso a presumere automaticamente che i soci svolgano attività lavorativa abituale nell'impresa, imponendo l'iscrizione alla gestione artigiani o commercianti. È fondamentale chiarirlo subito: essere socio di una SAS o di una SNC non significa automaticamente essere soggetto all'obbligo contributivo INPS. Molti accertamenti INPS nei confronti dei soci sono contestabili e annullabili se difesi con una strategia …

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Giurisprudenza58

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 447
    Provvedimento: Sentenza n. 447/2024 Depositato il 03/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: LORELLI QUIRINO, Presidente DEMOZZI ANDREA, Relatore CUCCARO MICHELE, Giudice in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 88/2021 depositato il 18/06/2021 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TO - Via Brennero 133 38121 TO TN elettivamente domiciliato presso …
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    • art. 2 DL 194/2009·
    • agevolazioni fiscali·
    • elemento soggettivo coltivatore diretto·
    • conduzione terreno agricolo·
    • coltivatore diretto·
    • iscrizione previdenziale agricola·
    • compensazione spese giudizio·
    • art. 9 DPR n. 601/1973·
    • imposta ipotecaria·
    • imposta di registro

  • 2Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 188
    Provvedimento: SENTENZA N. 188 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: NN AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, GE SC, LA VA, RI OS AN IO, PO NI FI, RC D'TI, NN TR, AN RR LI, SI CI, RO CO SI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione LI 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione LI), e dell'art. 21 della legge della Regione LI 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio …
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    • disciplina delle procedure di affidamento·
    • contratti pubblici·
    • riconduzione alla materia della tutela della concorrenza·
    • codice dei contratti pubblici·
    • disposizioni riguardanti le fasi di conclusione ed esecuzione dell'appalto

  • 3Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6194
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott. ssa Ornella Minucci Giudice dott. Adriano Del Bene Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6959/2022, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Izzo (C.F. C.F._1 ) e dall'avv. Rosa Piscitelli (C.F. ), con studio in C.F._2 C.F._3 Cancello Scalo (CE) alla via Napoli n.720 -ATTORE- CONTRO con sede legale in Roma al viale Mazzini n.14 (C.F. Controparte_1 , in persona del …
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    • creatività·
    • originalità·
    • prezzo del consenso·
    • art. 158 legge n. 633/1941·
    • diritto d'autore·
    • tutela diritto d'autore·
    • art. 87 legge n. 633/1941·
    • risarcimento danni·
    • art. 20 legge n. 633/1941·
    • fotografia semplice

  • 4Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1928
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 443/2019 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti nn. 1162/2020, 12008/2021 e 579/2023, promossi da: , rappr. e dif. dall' avv. GIANSERAFINO PINTO; Parte_1 OPPONENTE contro : , anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rapp. e dif. dagli avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA, [...] CONTURSI CHIARA e CAPOTORTI VALERIA; OPPOSTI RAGIONI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi del 15.1.2019, …
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    • art. 24 d.lgs. 46/1999·
    • opposizione a iscrizione a ruolo·
    • requisiti oggettivi e soggettivi·
    • coltivatore diretto·
    • spese di lite·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 29 d.lgs. 46/1999·
    • fabbisogno lavorativo·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • onere della prova

  • 5Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 818
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1. dott. Maria G. Di Marco Presidente 2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore 3. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 482 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello DA , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Laurana n.59. Appellante …
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    • opposizione ad avviso di addebito·
    • reddito agrario·
    • fascicolo aziendale·
    • art. 7 L. 233/1990·
    • contributo unificato·
    • CTU·
    • obbligo contributivo·
    • spese di giudizio·
    • variazione fascia reddituale·
    • risultanze catastali
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Versioni del testo

  • Art. 1.


    Finalita', definizioni e ambito applicativo

    1. In attuazione dell' articolo 36, primo comma, della Costituzione , la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
    2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' articolo 36 della Costituzione , e' il seguente:
    «Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
    La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge.
    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
    Il testo dell' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e' il seguente:
    «Art. 27. - Albo: contenuto.
    L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
    L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
    A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.».
  • Art. 2. Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico 1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
    2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
    d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
    e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
    f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
    3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
    a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
    b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
    (( 4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3 )) 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese.
  • Art. 3. Accesso ai contributi in favore dell'editoria 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonche' da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
    2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso e' nullo.