Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 2016 |
Commentari • 13
- 1. Accertamento Fiscale A Ceramisti: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 6 ottobre 2025 · 1
Hai ricevuto un accertamento fiscale come ceramista? In questi casi, l'Agenzia delle Entrate presume che parte dei ricavi derivanti dalla vendita di manufatti artistici, oggetti decorativi, ceramiche da tavola o articoli su commissione non sia stata dichiarata correttamente. Le attività artigianali e artistiche, come quelle dei ceramisti, sono considerate dal Fisco a rischio per l'elevato utilizzo di pagamenti in contanti e per la difficoltà di tracciare le vendite, soprattutto nei mercati, fiere ed eventi. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni e, nei casi più seri, anche contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una …
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Giurisprudenza • 58
- 1. Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6194Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott. ssa Ornella Minucci Giudice dott. Adriano Del Bene Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6959/2022, promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Izzo (C.F. C.F._2 ) e dall'avv. OS IT (C.F. C.F._3 ), con studio in EL AL (CE) alla via Napoli n.720 -ATTORE- CONTRO Controparte_1 con sede legale in Roma al viale Mazzini n.14 (C.F. P.IVA_1 , in persona del legale …Leggi di più...
- creatività·
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- art. 158 legge n. 633/1941·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita', definizioni e ambito applicativo
1. In attuazione dell' articolo 36, primo comma, della Costituzione , la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 36 della Costituzione , e' il seguente:
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
Il testo dell' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e' il seguente:
«Art. 27. - Albo: contenuto.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.». - Art. 2. Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico 1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
(( 4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3 )) 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese. - Art. 3. Accesso ai contributi in favore dell'editoria 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonche' da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso e' nullo.