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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3381/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3381/2020 promossa da:
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Curatore, avv. Francesco Corleto, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Barile (C.F.
) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec C.F._1
ATTRICE
Contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv. Leonardo Delre e Claudio Ciriello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del 04.03.2020 la - premesso che: Parte_1
con atto Rep. n. 68343/Racc. 27077, del 14.12.17, la società fallita aveva alienato alla convenuta la porzione di suolo (foglio 8, p.lla n. 857 del catasto dei terreni di Matera), sita in Matera, alla zona industriale “Iesce”; nel contratto si dava atto che il bene era già gravato da ipoteca (iscritta in data
09.02.12 da altro creditore) e si stabiliva che il pagamento del prezzo sarebbe stato compensato con il credito, pari ad € 71.209,36, vantato dall'acquirente per l'erogazione delle forniture di cui alle fatture n.
518, 592, 595 e 602, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 (in atti); non vi era prova delle prestazioni eseguite dall'avente causa, in quanto la maggior parte dei documenti di trasporto non risultava sottoscritta dai rappresentanti della società alienante;
la vendita del bene era stata già deliberata, a quel prezzo, nell'assemblea ordinaria della società fallita il 03.11.17, ossia un mese prima che fossero erogate le prestazioni relative alle fatture n. 595 e 602 e, segnatamente, che i crediti sorgessero;
tale operazione economica non aveva soddisfatto alcun interesse della convenuta che, al contrario, si era trovata a succedere nella posizione debitoria dell'alienante, senza, peraltro, mai sollecitare quest'ultima alla cancellazione dell'ipoteca; l'analisi congiunta di tali elementi dimostrava che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di dissesto patrimoniale della società alienante;
il contratto stipulato doveva ritenersi nullo, alternativamente, per difetto di causa, non avendo integrato la funzione che gli è propria (ossia, il paradigma dello scambio di cosa verso prezzo) ovvero per violazione dell'art. 2744 c.c., avendo perseguito lo scopo di garanzia del credito con il trasferimento della proprietà dell'unico bene facente capo al debitore;
anche in assenza del difetto o dell'illiceità di causa, la vendita doveva comunque ritenersi simulata relativamente alla clausola di pagamento del prezzo, sì da risultare passibile di revocatoria ai sensi degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c.; le circostanze esposte risultavano dimostrate sia dall' Amministratore della fallita, il quale aveva dichiarato che alla fine del 2017 (ossia al momento della stipula del contratto di compravendita) l'azienda aveva cessato i rapporti con tutti i suoi dipendenti, sia dalle istanze di ammissione al passivo che attestavano la sussistenza di debiti pregressi alla stipula del contratto;
la consapevolezza dell'acquirente in ordine all'insolvenza della fallita emergeva anche dalla scelta di rivendere l'immobile ad una terza società,
CL &Co s.r.l., a distanza di poco tempo dall'acquisto; - conveniva pertanto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'annullabilità o comunque l'inefficacia ed inopponibilità alla Curatela dell'atto di vendita, stipulato in data14.12.2017, con cui la Società fallita alienava alla convenuta l'area edificabile, sita in
Matera alla contrada “Iesce”, della superficie di circa mq. 5.524, riportata in catasto terreni di
Matera al foglio 8, p.lla 857 e tanto per difetto di causa e comunque per simulazione relativa della clausola inerente il pagamento del prezzo ovvero per violazione del divieto del patto commissorio;
2)
pagina 2 di 11 accertare e dichiarare, per le ragioni dette innanzi, la revocabilità del medesimo atto ex artt. 66 l. fall.
e 2901 c.c.; 3) accertare e dichiarare che, rivendendo il bene, a CL & Co. s.r.l., come che acquistato con contratto nullo, annullabile, inefficace e/o inopponibile, la convenuta ha impedito di conseguire l'utile risultato ottenibile con la fondata proposizione dell'azione revocatoria, alienandolo alla terza ridetta, con modalità tali da precludere l'esperimento dell'azione conservativa o esecutiva dei creditori e della subentrante Curatela e così determinando la perdita definitiva delle garanzie patrimoniali;
4) condannare a risarcire il danno arrecato alla Curatela, nella Controparte_1
qualità suddetta, in misura non inferiore al valore di mercato del cespite oggetto di causa o comunque non inferiore alla somma di € 71.209,36, pari al credito potuto illegittimamente compensare;
5) condannare la stessa al pagamento della somma a risultare dovuta per i titoli in parola. Vittoria per spese e competenze legali.
Costituitasi, dapprima con comparsa del 28.05.2020, per eccepire la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire e, successivamente, con comparsa del 15.09.2020, la convenuta rappresentava l'esistenza di stabili rapporti contrattuali con la società fallita, consistenti nella somministrazione periodica di prodotti semilavorati, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa di quest'ultima. Chiariva, altresì, che tra la ricezione degli ordini e l'emissione delle relative fatture decorreva un lasso di tempo pari a circa sei settimane. In merito alla compravendita dell'immobile per cui è causa, l'acquirente precisava di averne conseguito la disponibilità sin dal mese di agosto 2017, quando era stato stipulato un contratto di locazione, che attribuiva al conduttore l'opzione di acquisto;
diritto poi, esercitato il 14.12.2017, con la conclusione dell'apposito contratto.
La convenuta, inoltre, sosteneva che la compensazione del prezzo era stata decisa solo in quel momento, posto che, fino al giorno prima, era stata emessa regolare fattura per la somministrazione dei prodotti. Tale assunto, peraltro, non risulterebbe scalfito dal richiamato verbale dell'assemblea ordinaria della società fallita, svoltasi il 03.11.17, in quanto le dettagliate informazioni in esso contenute (in particolare, quelle relative alla compensazione dei crediti e all'indicazione numerica delle fatture) sarebbero state aggiunte in un momento successivo rispetto alla data indicata.
Nella prospettazione difensiva, pertanto, non vi sarebbero stati indici sintomatici delle difficoltà finanziarie dell'alienante, dato il suo regolare approvvigionamento di materie prime, nonché
l'inesistenza di pubblicazioni pregiudizievoli a suo carico (l'unico protesto risale al 12.01.2018 ed è, quindi, successivo alla conclusione del contratto di compravendita).
In merito all'alienazione del bene, la convenuta dichiarava che la scelta era stata imposta dal fatto che la CL & Co. aveva trascritto un pignoramento sul bene, sì da vanificare le finalità per le quali era stato acquistato.
pagina 3 di 11 Osservava, inoltre, che tali operazioni economiche, lungi dal mortificare le ragioni dei creditori della fallita, le avevano tutelate, in quanto, da un lato, la compensazione (in luogo del pagamento del prezzo) aveva consentito di conservare, presso la società fallita, i semilavorati dalla stessa acquistati, favorendo la loro aggressione da parte dei creditori, e, dall'altro, il bene era stato rivenduto allo stesso prezzo di acquisto.
Nella prospettazione difensiva, inoltre, il contratto non era nullo, né per difetto di causa, attesa l'inesigibilità del credito garantito dall'ipoteca, né per violazione dell'art. 2744 c.c., posto che il divieto di patto commissorio sarebbe circoscritto all'anticresi ovvero al patto accessorio al pegno o all'ipoteca.
Infine, la convenuta negava la simulazione parziale della clausola di pagamento del prezzo, in quanto i documenti di traporto attestavano l'effettiva ricezione dei materiali e respingeva, altresì, ogni addebito in ordine alla responsabilità derivante dalla successiva alienazione del bene, difettando tanto l'eventus damni, quanto la scientia damni.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
La causa, istruita in via documentale, anche con pronuncia di ordine di esibizione ai sensi dell'art.210
c.p.c., è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, celebrata con modalità cartolare, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, atteso l'esito del giudizio, deve essere rigettata la richiesta di prova testimoniale reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, inammissibile, in quanto vertente su circostanze documentate o comunque documentabili.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Nel perimetrare il thema decidendum, l'attrice chiede, in prima battuta, che venga accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita del 14.12.17, concluso tra la società fallita “ Parte_1
e la , avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Matera alla contrada “Iesce.” In particolare, nella prospettazione attorea, la nullità deriverebbe, alternativamente, da un generico difetto di causa ovvero dalla violazione dell'art. 2744 c.c.: entrambe le censure appaiono, tuttavia, destituite di fondamento.
Con riferimento alla prima, la Curatela evidenzia che, sin dal 2012, l'immobile era gravato da ipoteca, sì che il successivo acquisto ad opera dell'odierna convenuta non le avrebbe apportato alcuna utilità ma pagina 4 di 11 solo l'effetto sfavorevole, ai sensi dell'art. 2808 c.c., di subentrare nella posizione debitoria dell'alienante.
A ben vedere, tale considerazione non vale a privare il contratto della sua causa, né in astratto, né in concreto. Sul primo versante, infatti, il contratto di compravendita continua a perseguire la sua funzione di scambio di un bene verso un corrispettivo;
sul secondo fronte, il negozio traslativo si mostra concretamente idoneo a soddisfare l'interesse dell'acquirente alla proprietà del bene, con conseguente arretramento delle valutazioni economiche dell'operazione a mero motivo, come tale, giuridicamente irrilevante.
Invero, la scelta del contraente di acquistare un bene ipotecato e, segnatamente, di sopportare un maggior costo pur di averlo nella propria disponibilità, attiene alla sfera soggettiva di valutazione della convenienza dell'affare e non si oggettivizza nel programma negoziale, sì da non far venir meno la ragione traslativa perseguita dallo stesso.
D'altronde, come dimostrato dalla convenuta, la stessa aveva interesse all'acquisto del bene, in quanto confinante con la propria sede operativa e utile ai fini di manovra e parcheggio dei mezzi pesanti, nonché di stoccaggio di materiali e merci.
Quanto alla nullità del contratto per violazione dell'art. 2744 c.c., pur non cogliendo nel segno le eccezioni formulate dalla convenuta, secondo la quale il divieto del patto commissorio opererebbe nelle sole ipotesi di anticresi o di patto accessorio al pegno o all'ipoteca, si rappresenta che lo stesso pone un divieto di risultato, colpendo qualunque convenzione tesa a indurre «il debitore ad accettare preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito» (da ultimo, Cass. 25 gennaio 2024, n. 2469). In altre parole, il problema di evitare la c.d. debitoris suffocatio nonché l'ingiustificata alterazione della par condicio creditorum si pone solo allorquando il creditore costringa il debitore a precostituire forme di garanzia del debito (e, segnatamente, cause di prelazione) atipiche, sì da risultare ingiustamente preferito rispetto alla restante platea dei creditori.
Tale risultato, nei contratti di compravendita, viene perseguito con l'apposizione di un patto di riscatto ovvero mediante le c.d. alienazioni a scopo di garanzia, ossia negozi in frode alla legge attraverso i quali il trasferimento del bene è sospensivamente o risolutivamente condizionato, rispettivamente, all'inadempimento ovvero all'adempimento della prestazione. In queste ipotesi, pertanto, i contraenti attuano un illecito sviamento teleologico del negozio di compravendita che, lungi dal tendere allo scambio, si arresta alla mera garanzia.
Orbene, nel caso di specie, tali coordinate ermeneutiche non possono trovare applicazione, in quanto il contratto è stato concluso dopo l'insorgenza dei crediti, sì che, durante il periodo di esecuzione della pagina 5 di 11 prestazione, il debitore è stato libero di godere e di disporre dei propri beni e la par condicio creditorum non è stata alterata.
D'altronde, a conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi neanche accogliendo la prospettazione formulata dalla stessa attrice, secondo la quale, in occasione dell'assemblea ordinaria del 03.11.17, la società fallita avrebbe già avuto conoscenza dell'intero importo del debito, pur effettuando gli ordini relativi alle fatture n. 595 e 602 il mese successivo (cfr. all. n.5 attrice). Pertanto, secondo tale ricostruzione, le ragioni creditorie della convenuta sarebbero maturate successivamente allo svolgimento dell'assemblea, con la conseguenza che, senza un credito da garantire, non si può discorrere di patto commissorio.
Venendo alla domanda di accertamento della «simulazione relativa della clausola inerente il pagamento del prezzo», è opportuno attuare qualche precisazione. Sebbene l'attrice discorra genericamente di simulazione relativa, lasciando quindi intendere che tra la società fallita e l'odierna convenuta sia intercorso un contratto diverso da quello di compravendita, appare preferibile, alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica dell'atto di citazione, riqualificare la domanda come di simulazione parziale, circoscritta alla clausola di pagamento del prezzo. Sul punto, tuttavia, la Curatela non ha fornito adeguata prova, ancorché per presunzioni, in ordine ai fatti affermati. In particolare, dall'atto introduttivo non si comprende se il credito della convenuta non sia mai venuto ad esistenza, con la conseguenza che il contratto di compravendita sottenda, nei fatti, un atto a titolo gratuito
(simulazione relativa); ovvero se, al contrario, esso sia di importo differente rispetto a quello dichiarato e vi sia stata una simulazione relativa parziale.
Tali precisazioni, infatti, lungi dal costituire un fuor d'opera, si rivelano strettamente necessarie ai fini dell'onere probatorio, atteso che l'azione diretta a far valere la simulazione relativa presuppone, oltre all'accertamento negativo del negozio simulato, anche l'accertamento positivo del negozio dissimulato.
Ebbene, nel caso di specie, le presunzioni addotte dalla Curatela si rivelano inadeguate rispetto alla prova di tali elementi. Innanzitutto, come si è detto, non risulta dirimente la circostanza che il bene, al momento dell'acquisto, fosse gravato da ipoteca, atteso che le valutazioni in ordine alla convenienza di un determinato affare inseriscono ai motivi di conclusione del contratto e non costituiscono, di per sé, indice di simulazione.
In secondo luogo, non risulta altresì decisivo il richiamato verbale dell'assemblea del 3.11.17, nel quale già si faceva menzione dei crediti che l'odierna convenuta avrebbe maturato nel mese successivo. Sul punto, infatti, appare verosimile la ricostruzione operata dalla secondo la quale Controparte_1
l'indicazione del numero delle fatture all'interno del verbale sarebbe intervenuta in un momento successivo. La bontà di tale affermazione appare confermata proprio dall'analisi del documento (all. 5
pagina 6 di 11 fascicolo attrice), dal quale emerge una postilla (indicata con il n. 1) sul prezzo di vendita e, solo in calce al verbale, l'indicazione dei numeri di fattura con i relativi importi. Invero, se il verbale fosse stato redatto nella stessa giornata, non sarebbe stato necessario dichiarare, per due volte consecutive, la chiusura dell'assemblea con la sottoscrizione del presidente e del segretario. Tale operazione, quindi, intanto si è resa necessaria, in quanto la società fallita ha dovuto integrare, in un momento successivo, i dettagli delle fatture che sarebbero state oggetto di compensazione.
Infine, non vale a provare la simulazione neanche il rilievo che la maggior parte dei documenti di trasporto sarebbe priva della sottoscrizione, in quanto dalle copie depositate non solo emerge il contrario ma l'attrice non ha mai disconosciuto le firme apposte.
Il rigetto della domanda di accertamento della simulazione non preclude, tuttavia, l'accoglimento della domanda revocatoria, che appare ammissibile e fondata.
Com'è noto, l'art. 2901 c.c., costituisce uno dei rimedi, esperibili dal creditore, avverso quegli atti dispositivi del debitore, tesi a ridurre la garanzia patrimoniale generica e, segnatamente, minare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
In particolare, ai fini dell'esperibilità dell'azione, è necessario, in negativo, che l'atto dispositivo non si concreti nell'adempimento di un debito scaduto e, in positivo, che determini un pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni), noto al debitore nonché al terzo acquirente a titolo oneroso (scientia damni).
Orbene, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi che il trasferimento dell'immobile per cui è causa possa rientrare nell'ipotesi contemplata dall'art. 2901 co. 3 c.c., ossia nell'adempimento di un debito scaduto.
Com'è noto, infatti, l'adempimento è un atto giuridico in senso stretto, per il quale l'elemento volontaristico sorregge l'atto ma non l'effetto, che si produce, ex lege, in forza della corrispondenza della prestazione effettuata con quella dedotta in obbligazione. L'adempimento, quindi, quale un atto dovuto, estingue fisiologicamente l'obbligazione a prescindere dalla volontà del debitore (art. 1191
c.c.).
Nel caso in esame, invece, non viene in rilievo un'ipotesi di adempimento, quanto, piuttosto, quella di un pagamento traslativo, ossia di un negozio, con causa esterna, teso a trasferire la proprietà di un bene per adempiere ad un'obbligazione precedentemente assunta con altro contratto. È evidente, infatti, che nella fattispecie esaminata, il contratto di compravendita sia stato concluso solvendi causa, al fine di estinguere il debito sorto con il contratto di somministrazione.
In tal caso, quindi, l'adempimento, lungi dal presentare la natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto dovuto, diviene negozio e atto discrezionale, con il quale il debitore decide volontariamente le modalità di regolazione dei propri interessi.
pagina 7 di 11 Pertanto, il pagamento traslativo, in quanto «privo del carattere di doverosità che delimita il campo applicativo dell'esenzione di cui all'art. 2901, co. 3 c.c.», è suscettibile di azione revocatoria ordinaria
(cfr., Cass., 5 luglio 2018, n. 17612).
Quanto agli altri due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., è possibile ravvisare tanto l'eventus damni, quanto la scientia damni.
Con riferimento al primo, emerge ex actis (e la circostanza non è contestata) che il bene alienato fosse l'unico immobile facente capo alla società fallita, con la conseguenza che la sua vendita ha oggettivamente pregiudicato la garanzia patrimoniale generica del debitore e, di riflesso, le ragioni dei relativi creditori. Invero, a tal proposito, non è possibile accogliere i rilievi formulati dalla convenuta, secondo la quale la compensazione ha consentito ai creditori di rivalersi sulle forniture di materia prima rimaste nei magazzini della società fallita. Al riguardo, è noto l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'eventus damni è configurabile «non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito». In particolare, tale pregiudizio «può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (così, Cass. n. 18 giugno
2019, n. 16221).
Nel caso in esame, quindi, non solo è stata integralmente svuotata la garanzia patrimoniale del debitore ma è stata, altresì, sostituita da beni facilmente deteriorabili e di più ardua esecuzione.
Quanto, al requisito della scientia damni, essa risulta pienamente provata sia in capo al debitore che all'odierna convenuta.
In particolare, la Curatela ha efficacemente dimostrato che tutta la perniciosa operazione economica è stata posta in essere dopo l'insorgenza dei debiti in capo alla società fallita (cfr. allegato 11 dell'attrice)
e si è concretata in un'alienazione intervenuta in circostanze singolari.
Nel dettaglio, si è già detto che la convenuta, prima di acquistare l'immobile, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di locazione stipulato pochi mesi prima (all.4 fascicolo convenuta). Durante questo lasso di tempo (da febbraio a novembre), erano maturati già € 300.000 di debiti, sì che, in pieno periodo di crisi della società locatrice, la conduttrice si affrettava ad esercitare l'opzione di acquisto del bene, per poi rivenderlo, dopo circa un anno, alla società CL&Co s.r.l.
Ebbene, durante questo periodo, la convenuta non poteva non conoscere lo stato di dissesto patrimoniale del suo debitore e, conseguentemente, il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai suoi pagina 8 di 11 creditori, in quanto operante nello stesso settore e nella medesima area geografica del primo.
D'altronde, è la stessa convenuta a dichiarare che le due società erano legate da anni da uno stabile rapporto di somministrazione.
Si aggiunga, poi, che quest'ultima aveva comprato dalla prima un bene gravato da un'ipoteca mai cancellata e tanto era già sintomatico di un'esposizione debitoria della società alienante. Inoltre, la mancata consapevolezza del danno cagionato dall'atto dispositivo è smentita tanto dalle dichiarazioni rese, in data 22.02.19, dall'Amministratore della società fallita (doc. 10 attrice), il quale ha sostenuto che la situazione fosse peggiorata proprio negli ultimi mesi del 2017 (i.e. al momento di conclusione del contratto), sì che i rapporti di lavoro erano venuti meno e l'Agenzia delle Entrate aveva operato dei pignoramenti mobiliari;
quanto dal certificato CRIBIS prodotto dalla stessa convenuta, che attesta una consistenza finanziaria negativa della società, oltre alla presenza di un unico dipendente.
Pertanto, in disparte l'anomalia di fornire merce ad una società che non era di fatto più operativa, è evidente la scientia damni in capo alla odierna convenuta.
D'altronde, tale quadro probatorio, già di per sé eloquente, si arricchisce approfondendo la successiva alienazione del bene operata dalla in favore di CL&Co s.r.l. Controparte_1
In particolare, si rappresenta che il contratto di compravendita, allo stesso prezzo del precedente trasferimento, interviene il 19.11.2018, ossia dopo meno di un anno da quando la convenuta aveva acquistato il bene (14.12.2017). Tale circostanza, nella prospettiva difensiva, si giustificherebbe in forza di un pignoramento trascritto dalla CL&Co s.r.l. sul bene, che avrebbe fatto venir meno l'interesse della prima acquirente sullo stesso.
Orbene, tale circostanza risulta, ex actis, smentita, in quanto il pignoramento è stato trascritto il
14.11.2017, ossia un mese prima che la concludesse il primo contratto di Controparte_1 compravendita. Pertanto, l'odierna convenuta già conosceva i pesi gravanti sul bene e, segnatamente, il pregiudizio che la stessa stava arrecando ai creditori della società fallita.
Inoltre, nel contratto del 19.11.2018, la e la CL&Co s.r.l. convengono che il Controparte_1 prezzo sarà versato in 15 rate mensili da € 3900, con decorrenza dal 31.12.18 e fino al 29.02.2020.
Orbene, dai bonifici depositati dalla convenuta il 04.07.23 emerge che, solo il primo è stato eseguito nel giorno prestabilito, mentre tutti gli altri sono intervenuti a ridosso o nelle more del presente procedimento.
Risulta, invero, singolare che dal 19.11.2018, siano seguiti soli tre versamenti (bonifico del 4.11.19 da
€15.600; bonifico dell'08.01.2020 da €10.000 e bonifico del 23.09.2020 da 41.870), l'ultimo dei quali avvenuto in corso di causa e teso a pagare quasi integralmente il prezzo del bene.
pagina 9 di 11 Per tutte queste ragioni deve ritenersi sussistente, non solo la scientia damni in capo all'odierna convenuta, ma anche la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il danno cagionato ai creditori della società fallita con il successivo atto di vendita.
Sul punto, infatti, devono ritenersi provati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità aquiliana, atteso che, le modalità della vendita, lungi dal rievocare un ordinario atto di autonomia privata, appaiono dolosamente preordinate allo svuotamento della garanzia patrimoniale dell'originario debitore nonché ad ostacolare i suoi creditori nell'esperimento delle azioni esecutive.
Quanto al danno-conseguenza, esso deve essere ravvisato nel prezzo di acquisto del bene, così come chiarito dalla Suprema Corte, a mente della quale «l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente» (Cass., 06 agosto 2010, n. 18369).
Sulla scorta delle ragioni sin qui esposte, la domanda dell'attrice va dunque accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 14.12.2017 a rogito del notaio , rep. Per_1
n. 68343/racc. 27077 ed ordine al Conservatore, con esonero da responsabilità, di procedere alla trascrizione della sentenza.
Per le medesime ragioni va accolta la richiesta di risarcimento danni, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 71.209,36, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia al soddisfo, difettando domanda di danni ex 1224 c.c. ed ulteriori accessori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta ai minimi, perché di maggiore semplicità, con attribuzione in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
04.03.2020 dalla nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- Rigetta le domande attoree di nullità e simulazione del contratto di compravendita del
14.12.2017;
pagina 10 di 11 - Accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita del 14.12.2017, a rogito del notaio , rep. n. Per_1
68343/racc. 27077;
- Ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero del
Conservatore da responsabilità;
- Condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma pari ad € 71.209,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- Condanna la convenuta, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'Erario, liquidate in €
11.268,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 03.03.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Valentina
Sara Ruscigno.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3381/2020 promossa da:
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Curatore, avv. Francesco Corleto, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Barile (C.F.
) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec C.F._1
ATTRICE
Contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv. Leonardo Delre e Claudio Ciriello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del 04.03.2020 la - premesso che: Parte_1
con atto Rep. n. 68343/Racc. 27077, del 14.12.17, la società fallita aveva alienato alla convenuta la porzione di suolo (foglio 8, p.lla n. 857 del catasto dei terreni di Matera), sita in Matera, alla zona industriale “Iesce”; nel contratto si dava atto che il bene era già gravato da ipoteca (iscritta in data
09.02.12 da altro creditore) e si stabiliva che il pagamento del prezzo sarebbe stato compensato con il credito, pari ad € 71.209,36, vantato dall'acquirente per l'erogazione delle forniture di cui alle fatture n.
518, 592, 595 e 602, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 (in atti); non vi era prova delle prestazioni eseguite dall'avente causa, in quanto la maggior parte dei documenti di trasporto non risultava sottoscritta dai rappresentanti della società alienante;
la vendita del bene era stata già deliberata, a quel prezzo, nell'assemblea ordinaria della società fallita il 03.11.17, ossia un mese prima che fossero erogate le prestazioni relative alle fatture n. 595 e 602 e, segnatamente, che i crediti sorgessero;
tale operazione economica non aveva soddisfatto alcun interesse della convenuta che, al contrario, si era trovata a succedere nella posizione debitoria dell'alienante, senza, peraltro, mai sollecitare quest'ultima alla cancellazione dell'ipoteca; l'analisi congiunta di tali elementi dimostrava che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di dissesto patrimoniale della società alienante;
il contratto stipulato doveva ritenersi nullo, alternativamente, per difetto di causa, non avendo integrato la funzione che gli è propria (ossia, il paradigma dello scambio di cosa verso prezzo) ovvero per violazione dell'art. 2744 c.c., avendo perseguito lo scopo di garanzia del credito con il trasferimento della proprietà dell'unico bene facente capo al debitore;
anche in assenza del difetto o dell'illiceità di causa, la vendita doveva comunque ritenersi simulata relativamente alla clausola di pagamento del prezzo, sì da risultare passibile di revocatoria ai sensi degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c.; le circostanze esposte risultavano dimostrate sia dall' Amministratore della fallita, il quale aveva dichiarato che alla fine del 2017 (ossia al momento della stipula del contratto di compravendita) l'azienda aveva cessato i rapporti con tutti i suoi dipendenti, sia dalle istanze di ammissione al passivo che attestavano la sussistenza di debiti pregressi alla stipula del contratto;
la consapevolezza dell'acquirente in ordine all'insolvenza della fallita emergeva anche dalla scelta di rivendere l'immobile ad una terza società,
CL &Co s.r.l., a distanza di poco tempo dall'acquisto; - conveniva pertanto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'annullabilità o comunque l'inefficacia ed inopponibilità alla Curatela dell'atto di vendita, stipulato in data14.12.2017, con cui la Società fallita alienava alla convenuta l'area edificabile, sita in
Matera alla contrada “Iesce”, della superficie di circa mq. 5.524, riportata in catasto terreni di
Matera al foglio 8, p.lla 857 e tanto per difetto di causa e comunque per simulazione relativa della clausola inerente il pagamento del prezzo ovvero per violazione del divieto del patto commissorio;
2)
pagina 2 di 11 accertare e dichiarare, per le ragioni dette innanzi, la revocabilità del medesimo atto ex artt. 66 l. fall.
e 2901 c.c.; 3) accertare e dichiarare che, rivendendo il bene, a CL & Co. s.r.l., come che acquistato con contratto nullo, annullabile, inefficace e/o inopponibile, la convenuta ha impedito di conseguire l'utile risultato ottenibile con la fondata proposizione dell'azione revocatoria, alienandolo alla terza ridetta, con modalità tali da precludere l'esperimento dell'azione conservativa o esecutiva dei creditori e della subentrante Curatela e così determinando la perdita definitiva delle garanzie patrimoniali;
4) condannare a risarcire il danno arrecato alla Curatela, nella Controparte_1
qualità suddetta, in misura non inferiore al valore di mercato del cespite oggetto di causa o comunque non inferiore alla somma di € 71.209,36, pari al credito potuto illegittimamente compensare;
5) condannare la stessa al pagamento della somma a risultare dovuta per i titoli in parola. Vittoria per spese e competenze legali.
Costituitasi, dapprima con comparsa del 28.05.2020, per eccepire la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire e, successivamente, con comparsa del 15.09.2020, la convenuta rappresentava l'esistenza di stabili rapporti contrattuali con la società fallita, consistenti nella somministrazione periodica di prodotti semilavorati, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa di quest'ultima. Chiariva, altresì, che tra la ricezione degli ordini e l'emissione delle relative fatture decorreva un lasso di tempo pari a circa sei settimane. In merito alla compravendita dell'immobile per cui è causa, l'acquirente precisava di averne conseguito la disponibilità sin dal mese di agosto 2017, quando era stato stipulato un contratto di locazione, che attribuiva al conduttore l'opzione di acquisto;
diritto poi, esercitato il 14.12.2017, con la conclusione dell'apposito contratto.
La convenuta, inoltre, sosteneva che la compensazione del prezzo era stata decisa solo in quel momento, posto che, fino al giorno prima, era stata emessa regolare fattura per la somministrazione dei prodotti. Tale assunto, peraltro, non risulterebbe scalfito dal richiamato verbale dell'assemblea ordinaria della società fallita, svoltasi il 03.11.17, in quanto le dettagliate informazioni in esso contenute (in particolare, quelle relative alla compensazione dei crediti e all'indicazione numerica delle fatture) sarebbero state aggiunte in un momento successivo rispetto alla data indicata.
Nella prospettazione difensiva, pertanto, non vi sarebbero stati indici sintomatici delle difficoltà finanziarie dell'alienante, dato il suo regolare approvvigionamento di materie prime, nonché
l'inesistenza di pubblicazioni pregiudizievoli a suo carico (l'unico protesto risale al 12.01.2018 ed è, quindi, successivo alla conclusione del contratto di compravendita).
In merito all'alienazione del bene, la convenuta dichiarava che la scelta era stata imposta dal fatto che la CL & Co. aveva trascritto un pignoramento sul bene, sì da vanificare le finalità per le quali era stato acquistato.
pagina 3 di 11 Osservava, inoltre, che tali operazioni economiche, lungi dal mortificare le ragioni dei creditori della fallita, le avevano tutelate, in quanto, da un lato, la compensazione (in luogo del pagamento del prezzo) aveva consentito di conservare, presso la società fallita, i semilavorati dalla stessa acquistati, favorendo la loro aggressione da parte dei creditori, e, dall'altro, il bene era stato rivenduto allo stesso prezzo di acquisto.
Nella prospettazione difensiva, inoltre, il contratto non era nullo, né per difetto di causa, attesa l'inesigibilità del credito garantito dall'ipoteca, né per violazione dell'art. 2744 c.c., posto che il divieto di patto commissorio sarebbe circoscritto all'anticresi ovvero al patto accessorio al pegno o all'ipoteca.
Infine, la convenuta negava la simulazione parziale della clausola di pagamento del prezzo, in quanto i documenti di traporto attestavano l'effettiva ricezione dei materiali e respingeva, altresì, ogni addebito in ordine alla responsabilità derivante dalla successiva alienazione del bene, difettando tanto l'eventus damni, quanto la scientia damni.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
La causa, istruita in via documentale, anche con pronuncia di ordine di esibizione ai sensi dell'art.210
c.p.c., è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, celebrata con modalità cartolare, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, atteso l'esito del giudizio, deve essere rigettata la richiesta di prova testimoniale reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, inammissibile, in quanto vertente su circostanze documentate o comunque documentabili.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Nel perimetrare il thema decidendum, l'attrice chiede, in prima battuta, che venga accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita del 14.12.17, concluso tra la società fallita “ Parte_1
e la , avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Matera alla contrada “Iesce.” In particolare, nella prospettazione attorea, la nullità deriverebbe, alternativamente, da un generico difetto di causa ovvero dalla violazione dell'art. 2744 c.c.: entrambe le censure appaiono, tuttavia, destituite di fondamento.
Con riferimento alla prima, la Curatela evidenzia che, sin dal 2012, l'immobile era gravato da ipoteca, sì che il successivo acquisto ad opera dell'odierna convenuta non le avrebbe apportato alcuna utilità ma pagina 4 di 11 solo l'effetto sfavorevole, ai sensi dell'art. 2808 c.c., di subentrare nella posizione debitoria dell'alienante.
A ben vedere, tale considerazione non vale a privare il contratto della sua causa, né in astratto, né in concreto. Sul primo versante, infatti, il contratto di compravendita continua a perseguire la sua funzione di scambio di un bene verso un corrispettivo;
sul secondo fronte, il negozio traslativo si mostra concretamente idoneo a soddisfare l'interesse dell'acquirente alla proprietà del bene, con conseguente arretramento delle valutazioni economiche dell'operazione a mero motivo, come tale, giuridicamente irrilevante.
Invero, la scelta del contraente di acquistare un bene ipotecato e, segnatamente, di sopportare un maggior costo pur di averlo nella propria disponibilità, attiene alla sfera soggettiva di valutazione della convenienza dell'affare e non si oggettivizza nel programma negoziale, sì da non far venir meno la ragione traslativa perseguita dallo stesso.
D'altronde, come dimostrato dalla convenuta, la stessa aveva interesse all'acquisto del bene, in quanto confinante con la propria sede operativa e utile ai fini di manovra e parcheggio dei mezzi pesanti, nonché di stoccaggio di materiali e merci.
Quanto alla nullità del contratto per violazione dell'art. 2744 c.c., pur non cogliendo nel segno le eccezioni formulate dalla convenuta, secondo la quale il divieto del patto commissorio opererebbe nelle sole ipotesi di anticresi o di patto accessorio al pegno o all'ipoteca, si rappresenta che lo stesso pone un divieto di risultato, colpendo qualunque convenzione tesa a indurre «il debitore ad accettare preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito» (da ultimo, Cass. 25 gennaio 2024, n. 2469). In altre parole, il problema di evitare la c.d. debitoris suffocatio nonché l'ingiustificata alterazione della par condicio creditorum si pone solo allorquando il creditore costringa il debitore a precostituire forme di garanzia del debito (e, segnatamente, cause di prelazione) atipiche, sì da risultare ingiustamente preferito rispetto alla restante platea dei creditori.
Tale risultato, nei contratti di compravendita, viene perseguito con l'apposizione di un patto di riscatto ovvero mediante le c.d. alienazioni a scopo di garanzia, ossia negozi in frode alla legge attraverso i quali il trasferimento del bene è sospensivamente o risolutivamente condizionato, rispettivamente, all'inadempimento ovvero all'adempimento della prestazione. In queste ipotesi, pertanto, i contraenti attuano un illecito sviamento teleologico del negozio di compravendita che, lungi dal tendere allo scambio, si arresta alla mera garanzia.
Orbene, nel caso di specie, tali coordinate ermeneutiche non possono trovare applicazione, in quanto il contratto è stato concluso dopo l'insorgenza dei crediti, sì che, durante il periodo di esecuzione della pagina 5 di 11 prestazione, il debitore è stato libero di godere e di disporre dei propri beni e la par condicio creditorum non è stata alterata.
D'altronde, a conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi neanche accogliendo la prospettazione formulata dalla stessa attrice, secondo la quale, in occasione dell'assemblea ordinaria del 03.11.17, la società fallita avrebbe già avuto conoscenza dell'intero importo del debito, pur effettuando gli ordini relativi alle fatture n. 595 e 602 il mese successivo (cfr. all. n.5 attrice). Pertanto, secondo tale ricostruzione, le ragioni creditorie della convenuta sarebbero maturate successivamente allo svolgimento dell'assemblea, con la conseguenza che, senza un credito da garantire, non si può discorrere di patto commissorio.
Venendo alla domanda di accertamento della «simulazione relativa della clausola inerente il pagamento del prezzo», è opportuno attuare qualche precisazione. Sebbene l'attrice discorra genericamente di simulazione relativa, lasciando quindi intendere che tra la società fallita e l'odierna convenuta sia intercorso un contratto diverso da quello di compravendita, appare preferibile, alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica dell'atto di citazione, riqualificare la domanda come di simulazione parziale, circoscritta alla clausola di pagamento del prezzo. Sul punto, tuttavia, la Curatela non ha fornito adeguata prova, ancorché per presunzioni, in ordine ai fatti affermati. In particolare, dall'atto introduttivo non si comprende se il credito della convenuta non sia mai venuto ad esistenza, con la conseguenza che il contratto di compravendita sottenda, nei fatti, un atto a titolo gratuito
(simulazione relativa); ovvero se, al contrario, esso sia di importo differente rispetto a quello dichiarato e vi sia stata una simulazione relativa parziale.
Tali precisazioni, infatti, lungi dal costituire un fuor d'opera, si rivelano strettamente necessarie ai fini dell'onere probatorio, atteso che l'azione diretta a far valere la simulazione relativa presuppone, oltre all'accertamento negativo del negozio simulato, anche l'accertamento positivo del negozio dissimulato.
Ebbene, nel caso di specie, le presunzioni addotte dalla Curatela si rivelano inadeguate rispetto alla prova di tali elementi. Innanzitutto, come si è detto, non risulta dirimente la circostanza che il bene, al momento dell'acquisto, fosse gravato da ipoteca, atteso che le valutazioni in ordine alla convenienza di un determinato affare inseriscono ai motivi di conclusione del contratto e non costituiscono, di per sé, indice di simulazione.
In secondo luogo, non risulta altresì decisivo il richiamato verbale dell'assemblea del 3.11.17, nel quale già si faceva menzione dei crediti che l'odierna convenuta avrebbe maturato nel mese successivo. Sul punto, infatti, appare verosimile la ricostruzione operata dalla secondo la quale Controparte_1
l'indicazione del numero delle fatture all'interno del verbale sarebbe intervenuta in un momento successivo. La bontà di tale affermazione appare confermata proprio dall'analisi del documento (all. 5
pagina 6 di 11 fascicolo attrice), dal quale emerge una postilla (indicata con il n. 1) sul prezzo di vendita e, solo in calce al verbale, l'indicazione dei numeri di fattura con i relativi importi. Invero, se il verbale fosse stato redatto nella stessa giornata, non sarebbe stato necessario dichiarare, per due volte consecutive, la chiusura dell'assemblea con la sottoscrizione del presidente e del segretario. Tale operazione, quindi, intanto si è resa necessaria, in quanto la società fallita ha dovuto integrare, in un momento successivo, i dettagli delle fatture che sarebbero state oggetto di compensazione.
Infine, non vale a provare la simulazione neanche il rilievo che la maggior parte dei documenti di trasporto sarebbe priva della sottoscrizione, in quanto dalle copie depositate non solo emerge il contrario ma l'attrice non ha mai disconosciuto le firme apposte.
Il rigetto della domanda di accertamento della simulazione non preclude, tuttavia, l'accoglimento della domanda revocatoria, che appare ammissibile e fondata.
Com'è noto, l'art. 2901 c.c., costituisce uno dei rimedi, esperibili dal creditore, avverso quegli atti dispositivi del debitore, tesi a ridurre la garanzia patrimoniale generica e, segnatamente, minare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
In particolare, ai fini dell'esperibilità dell'azione, è necessario, in negativo, che l'atto dispositivo non si concreti nell'adempimento di un debito scaduto e, in positivo, che determini un pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni), noto al debitore nonché al terzo acquirente a titolo oneroso (scientia damni).
Orbene, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi che il trasferimento dell'immobile per cui è causa possa rientrare nell'ipotesi contemplata dall'art. 2901 co. 3 c.c., ossia nell'adempimento di un debito scaduto.
Com'è noto, infatti, l'adempimento è un atto giuridico in senso stretto, per il quale l'elemento volontaristico sorregge l'atto ma non l'effetto, che si produce, ex lege, in forza della corrispondenza della prestazione effettuata con quella dedotta in obbligazione. L'adempimento, quindi, quale un atto dovuto, estingue fisiologicamente l'obbligazione a prescindere dalla volontà del debitore (art. 1191
c.c.).
Nel caso in esame, invece, non viene in rilievo un'ipotesi di adempimento, quanto, piuttosto, quella di un pagamento traslativo, ossia di un negozio, con causa esterna, teso a trasferire la proprietà di un bene per adempiere ad un'obbligazione precedentemente assunta con altro contratto. È evidente, infatti, che nella fattispecie esaminata, il contratto di compravendita sia stato concluso solvendi causa, al fine di estinguere il debito sorto con il contratto di somministrazione.
In tal caso, quindi, l'adempimento, lungi dal presentare la natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto dovuto, diviene negozio e atto discrezionale, con il quale il debitore decide volontariamente le modalità di regolazione dei propri interessi.
pagina 7 di 11 Pertanto, il pagamento traslativo, in quanto «privo del carattere di doverosità che delimita il campo applicativo dell'esenzione di cui all'art. 2901, co. 3 c.c.», è suscettibile di azione revocatoria ordinaria
(cfr., Cass., 5 luglio 2018, n. 17612).
Quanto agli altri due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., è possibile ravvisare tanto l'eventus damni, quanto la scientia damni.
Con riferimento al primo, emerge ex actis (e la circostanza non è contestata) che il bene alienato fosse l'unico immobile facente capo alla società fallita, con la conseguenza che la sua vendita ha oggettivamente pregiudicato la garanzia patrimoniale generica del debitore e, di riflesso, le ragioni dei relativi creditori. Invero, a tal proposito, non è possibile accogliere i rilievi formulati dalla convenuta, secondo la quale la compensazione ha consentito ai creditori di rivalersi sulle forniture di materia prima rimaste nei magazzini della società fallita. Al riguardo, è noto l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'eventus damni è configurabile «non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito». In particolare, tale pregiudizio «può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (così, Cass. n. 18 giugno
2019, n. 16221).
Nel caso in esame, quindi, non solo è stata integralmente svuotata la garanzia patrimoniale del debitore ma è stata, altresì, sostituita da beni facilmente deteriorabili e di più ardua esecuzione.
Quanto, al requisito della scientia damni, essa risulta pienamente provata sia in capo al debitore che all'odierna convenuta.
In particolare, la Curatela ha efficacemente dimostrato che tutta la perniciosa operazione economica è stata posta in essere dopo l'insorgenza dei debiti in capo alla società fallita (cfr. allegato 11 dell'attrice)
e si è concretata in un'alienazione intervenuta in circostanze singolari.
Nel dettaglio, si è già detto che la convenuta, prima di acquistare l'immobile, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di locazione stipulato pochi mesi prima (all.4 fascicolo convenuta). Durante questo lasso di tempo (da febbraio a novembre), erano maturati già € 300.000 di debiti, sì che, in pieno periodo di crisi della società locatrice, la conduttrice si affrettava ad esercitare l'opzione di acquisto del bene, per poi rivenderlo, dopo circa un anno, alla società CL&Co s.r.l.
Ebbene, durante questo periodo, la convenuta non poteva non conoscere lo stato di dissesto patrimoniale del suo debitore e, conseguentemente, il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai suoi pagina 8 di 11 creditori, in quanto operante nello stesso settore e nella medesima area geografica del primo.
D'altronde, è la stessa convenuta a dichiarare che le due società erano legate da anni da uno stabile rapporto di somministrazione.
Si aggiunga, poi, che quest'ultima aveva comprato dalla prima un bene gravato da un'ipoteca mai cancellata e tanto era già sintomatico di un'esposizione debitoria della società alienante. Inoltre, la mancata consapevolezza del danno cagionato dall'atto dispositivo è smentita tanto dalle dichiarazioni rese, in data 22.02.19, dall'Amministratore della società fallita (doc. 10 attrice), il quale ha sostenuto che la situazione fosse peggiorata proprio negli ultimi mesi del 2017 (i.e. al momento di conclusione del contratto), sì che i rapporti di lavoro erano venuti meno e l'Agenzia delle Entrate aveva operato dei pignoramenti mobiliari;
quanto dal certificato CRIBIS prodotto dalla stessa convenuta, che attesta una consistenza finanziaria negativa della società, oltre alla presenza di un unico dipendente.
Pertanto, in disparte l'anomalia di fornire merce ad una società che non era di fatto più operativa, è evidente la scientia damni in capo alla odierna convenuta.
D'altronde, tale quadro probatorio, già di per sé eloquente, si arricchisce approfondendo la successiva alienazione del bene operata dalla in favore di CL&Co s.r.l. Controparte_1
In particolare, si rappresenta che il contratto di compravendita, allo stesso prezzo del precedente trasferimento, interviene il 19.11.2018, ossia dopo meno di un anno da quando la convenuta aveva acquistato il bene (14.12.2017). Tale circostanza, nella prospettiva difensiva, si giustificherebbe in forza di un pignoramento trascritto dalla CL&Co s.r.l. sul bene, che avrebbe fatto venir meno l'interesse della prima acquirente sullo stesso.
Orbene, tale circostanza risulta, ex actis, smentita, in quanto il pignoramento è stato trascritto il
14.11.2017, ossia un mese prima che la concludesse il primo contratto di Controparte_1 compravendita. Pertanto, l'odierna convenuta già conosceva i pesi gravanti sul bene e, segnatamente, il pregiudizio che la stessa stava arrecando ai creditori della società fallita.
Inoltre, nel contratto del 19.11.2018, la e la CL&Co s.r.l. convengono che il Controparte_1 prezzo sarà versato in 15 rate mensili da € 3900, con decorrenza dal 31.12.18 e fino al 29.02.2020.
Orbene, dai bonifici depositati dalla convenuta il 04.07.23 emerge che, solo il primo è stato eseguito nel giorno prestabilito, mentre tutti gli altri sono intervenuti a ridosso o nelle more del presente procedimento.
Risulta, invero, singolare che dal 19.11.2018, siano seguiti soli tre versamenti (bonifico del 4.11.19 da
€15.600; bonifico dell'08.01.2020 da €10.000 e bonifico del 23.09.2020 da 41.870), l'ultimo dei quali avvenuto in corso di causa e teso a pagare quasi integralmente il prezzo del bene.
pagina 9 di 11 Per tutte queste ragioni deve ritenersi sussistente, non solo la scientia damni in capo all'odierna convenuta, ma anche la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il danno cagionato ai creditori della società fallita con il successivo atto di vendita.
Sul punto, infatti, devono ritenersi provati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità aquiliana, atteso che, le modalità della vendita, lungi dal rievocare un ordinario atto di autonomia privata, appaiono dolosamente preordinate allo svuotamento della garanzia patrimoniale dell'originario debitore nonché ad ostacolare i suoi creditori nell'esperimento delle azioni esecutive.
Quanto al danno-conseguenza, esso deve essere ravvisato nel prezzo di acquisto del bene, così come chiarito dalla Suprema Corte, a mente della quale «l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente» (Cass., 06 agosto 2010, n. 18369).
Sulla scorta delle ragioni sin qui esposte, la domanda dell'attrice va dunque accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 14.12.2017 a rogito del notaio , rep. Per_1
n. 68343/racc. 27077 ed ordine al Conservatore, con esonero da responsabilità, di procedere alla trascrizione della sentenza.
Per le medesime ragioni va accolta la richiesta di risarcimento danni, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 71.209,36, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia al soddisfo, difettando domanda di danni ex 1224 c.c. ed ulteriori accessori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta ai minimi, perché di maggiore semplicità, con attribuzione in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
04.03.2020 dalla nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- Rigetta le domande attoree di nullità e simulazione del contratto di compravendita del
14.12.2017;
pagina 10 di 11 - Accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita del 14.12.2017, a rogito del notaio , rep. n. Per_1
68343/racc. 27077;
- Ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero del
Conservatore da responsabilità;
- Condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma pari ad € 71.209,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- Condanna la convenuta, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'Erario, liquidate in €
11.268,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 03.03.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Valentina
Sara Ruscigno.
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