TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 941/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Sorrento (Na) al Corso Italia n. 238, (C.F. ), rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dal prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'avv. Mariano Russo, unitamente ai quali elegge domicilio digitale agli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
Lubrense alla Via Vigliano n. 3, (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._2 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ciro Savino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sorrento (NA), alla via Corso Italia n. 145, presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note congiunte di trattazione scritta, depositate in data 16 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come integrate e modificate, quanto al regime di visita dei minori con il genitore non collocatario, con note di udienza del 24 febbraio 2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori per autentica.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso come modificate a verbale di udienza.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 3.05.2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Sorrento in data 6.05.2007.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati tre figli, (nato il [...] in [...] Per_1
di Sorrento), ( nato il [...] in [...] e ( nata il 27 Per_2 Per_3
luglio 2015 in Napoli), tutti ancora minorenni;
2. che gli stessi vivevano separati sin dal 20 gennaio 2021 allorchè le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. RG 3936/2020, trasformatosi per comune volontà dei coniugi in sede di prima udienza in consensuale, e conclusosi con decreto di omologa delle condizioni della separazione in tale sede concordate n. 1580/2021 del 22.02.2021;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata con decreto del Presidente del 16.05.2024 l' udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., in conformità alla richiesta congiunta formulata in ricorso, con ordinanza del 7.11.2024 il giudice delegato, rilevato che non era stata versata in atti documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi al fine di consentire la valutazione circa la congruità dei patti raggiunti quanto al mantenimento dei figli minori e che anche il regime di visita così come concordato non appariva pienamente rispondente all'interesse dei
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 8 minori, non prevedendosi un periodo di permanenza degli stessi presso il genitore collocatario durante le vacanze estive di almeno 15 giorni, rinviava alla successiva udienza del 24 febbraio 2025, invitando le parti ad allegare documentazione reddituale ed a rivedere le pattuizioni relative alle modalità di visita dei minori durante il periodo estivo, in conformità ai rilievi formulati.
Con note congiunte di trattazione scritta del 22.02.2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori per autentica, le parti quindi – a parziale modifica di quanto convenuto in ricorso – prevedevano la permanenza dei figli minori, durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di quindici giorni con ciascuno dei genitori, da previamente concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, ed allegavano altresì documentazione relativa alle rispettive condizione economico – patrimoniali.
Riassegnata con decreto del 4.03.2024 la controversia ad altro relatore e fissata l'udienza del 29.04.2025, con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 16.04.2025 le parti, infine, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con le richiamate note del 22.02.2025, e chiedevano pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento di tali condizioni.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 24.06.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dal
20 gennaio 2021, allorchè le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. RG
3936/2020, trasformatosi per comune volontà dei coniugi in sede di prima udienza in procedimento consensuale, e conclusosi con decreto di omologa delle condizioni della separazione in tale sede concordate n. 1580/2021 del 22.02.2021.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, con note congiunte di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 8 trattazione scritta del 16 aprile 2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, Parte_2
risulta legale rapp.te di tre società e socio di altre due società, attività dlala quale ha ricavato un reddito complessivo imponibile di € 65.826,00 nell'0anno 2022, € 52.425,00 nell'anno 2021 ed € 35.636,00 nell'anno 2023; è proprietario di due immobili – uno in
Sorrento, già adibito a casa coniugale ed un altro in Massa Lubrense ove lo stesso attualmente abita – nonché gravato del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (pari ad € 930,00 circa mensili). , dal canto suo, è titolare Parte_1 della ditta individuale Casa IS di Morvillo Carmen, dedita all'attività di affittacamere e b&b, svolta in un immobile sito in Sorrento, alla via Marziale, di proprietà della medesima;
ha goduto di un reddito imponibile annuo di € 14.250,00 per l'anno 2021, € 12.526,00 per l'anno 2022 ed € 6.598,00 per l'anno 2023 ed è titolare di un motociclo Honda SH.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore dei figli minori siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse dei minori alla bigenitorialità.
Quanto ai reciproci rapporti economici, entrambi i coniugi si dichiaravano economicamente indipendenti, sicchè nulla disponevano in ordine al reciproco mantenimento. Le stesse inoltre convenivano, come già concordato in sede di separazione, che resti integralmente a carico del l'obbligo di provvedere al Pt_2 pagamento delle rate di mutuo relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n. 238, già casa coniugale di sua esclusiva proprietà, fino alla sua totale estinzione.
In ragione degli accordi così raggiunti, le parti dichiaravano di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo che per quanto pattuito nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 8 Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 3.05.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Pt_1
) ed , nato a [...] il 25 settembre C.F._1 Parte_2
1973 (C.F. ) in data 2.05.6 maggio 2007 in Sorrento (atto n. 28, C.F._2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento dell'anno
2007), alle seguenti condizioni:
a) L'abitazione sita in Sorrento (Na) al Corso Italia n. 238, di proprietà di , Parte_2 già “casa coniugale” ed assegnata in sede di separazione alla SI.ra , resta Pt_1
assegnata alla SI.ra , la quale ne conserverà la piena Parte_1
disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, e la continuerà ad adibire a residenza propria e dei figli che con lei già coabitavano e continueranno a coabitare. Ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare all'altro la propria residenza ed eventuali mutamenti della stessa;
b) I tre figli minori, , e , vengono affidati in forma condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi degli stessi, con domicilio preferenziale e prevalente presso la madre
, con la quale continueranno a convivere presso l'immobile sito in Parte_1
Sorrento al Corso Italia n. 238, già casa coniugale;
c) Al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, potrà potrà trascorrere insieme ai figli, , Parte_2 Per_1
e , compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche di questi Per_2 Per_3
ultimi:
✓ i pomeriggi dei giorni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
✓ l'intera giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 a domeniche alternate.
d) Il padre potrà altresì trascorrere insieme ai figli, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi:
✓ due fine settimana al mese con pernottamento presso il SI. , da Pt_2
concordarsi tra le parti e, comunque, in coincidenza con una delle domeniche che il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 8 SI. trascorre con i figli e, precisamente: nel periodo scolastico, il SI. Pt_2 Pt_2 preleverà i figli il sabato all'uscita della scuola, riportandoli a casa alle ore 20.00 della domenica;
nel periodo estivo, il SI. preleverà i figli da casa il sabato Pt_2
alle ore 13.00, riportandoli a casa alle ore 20.00 della domenica;
✓ un periodo di quindici giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso il SI. , così come per essa , in Pt_2 Parte_1
coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno;
✓ un periodo di quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con la SI.ra come segue: per il 2024 le parti hanno convenuto che i Pt_1
figli trascorreranno le festività natalizie nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2024 con la
SI.ra e nei giorni dal 31 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 con il SI. Pt_1
; dall'anno successivo i detti periodi di permanenza dei figli con i genitori Pt_2
saranno invertiti e così di anno in anno;
✓ il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo alla domenica di
Pasqua ad anni alterni, così come ad anni alterni il giorno del lunedì in Albis: per l'anno 2024, i ricorrenti hanno convenuto che i figli trascorreranno le festività pasquali (dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua) con la SI.ra , mente Pt_1 il giorno del lunedì in Albis con il SI. ; dall'anno successivo i detti periodi di Pt_2
permanenza dei figli con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
✓ il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun figlio, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno: per l'anno 2024 i ricorrenti hanno convenuto che i figli trascorreranno il pranzo di dette giornate con la SI.ra Pt_1 ed il pomeriggio e sino a sera con il SI. ; dall'anno successivo i detti periodi Pt_2
di permanenza dei figli con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
nell'ipotesi in cui dovessero essere organizzate feste anche con amici per i compleanni dei figli, ciascuno dei genitori potrà parteciparvi a prescindere dall'orario in cui le stesse si svolgeranno;
e) Resta inteso che le parti potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 8 f) si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma complessiva mensile di euro
2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), pari ad euro 750,00 per ciascun figlio, da versarsi a far data dal deposito del presente Ricorso in poi, e successivamente, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente di Banca Mediolanum con IBAN
[...], con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
g) Restano integralmente a carico del SI. le spese mediche, che a titolo Parte_2
esemplificativo, ma non esaustivo, sono le seguenti: visite specialistiche e interventi chirurgici, fisioterapia, visite dall'osteopata, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali e fisioterapia, spese dentistiche, l'acquisto di apparecchi ortodontici, oculistiche, l'acquisto di occhiali, e di altre specializzazioni;
h) Restano, invece, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese scolastiche (libri, cancelleria, quota di iscrizione e rette scolastiche, mensa, abbigliamento scolastico etc.), comprese le gite scolastiche, nonché le spese sportive (palestra, piscina, abbigliamento ed attrezzature sportivi etc.), le spese per l'acquisto di computer, stampante, smartphone, tablet ed altri apparecchi analoghi, le spese per corsi musicali con acquisto del relativo strumento, le spese per corsi teatrali, le spese per lezioni private, le spese per il lido privato, le spese per il ricevimento e il servizio fotografico in occasione di comunione e cresima, le spese per le feste di compleanno decise di comune accordo, le spese per far conseguire ai figli la patente di guida. Resta inteso tra i ricorrenti che quella che tra le parti avrà sostenuto le spese sopra indicate potrà ottenerne il rimborso dall'altra - pro quota o per intero a seconda della spesa - purché debitamente documentate con scontrini fiscali o fatture;
i) Le spese straordinarie per i figli, comunque diverse da quelle mediche per cui vale quanto sopra stabilito, sono a carico di ciascuna parte per la metà e dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese straordinarie che siano effettivamente urgenti e necessarie, le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altra parte ogni decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte - pro quota o per intero a seconda della spesa - previa esibizione della documentazione
(scontrini fiscali o fatture) che ne attesti l'esborso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 8 j) In caso di disaccordo tra le parti, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente dalla parte che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altra parte;
k) Si dà atto che le parti hanno convenuto, come già in precedenza concordato, che resta integralmente a carico del SI. l'obbligo di provvedere al Parte_2 pagamento delle rate di mutuo relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n.
238, già casa coniugale di sua esclusiva proprietà, fino alla sua totale estinzione;
l) Si dà atto, altresì, che riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nell'abitazione già “casa coniugale”, le parti hanno già convenuto nel procedimento di separazione e confermano in questa sede che restano definitivamente assegnati in proprietà alla SI.ra ; Pt_1
m) Le spese straordinarie relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n. 238, graveranno esclusivamente a carico del SI. , mentre le spese ordinarie e le Pt_2 utenze resteranno a carico della SI.ra fino a quando l'immobile resterà Pt_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, in quanto assegnataria del medesimo per coabitarvi insieme ai figli n) Si dà atto che le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott.ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 941/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Sorrento (Na) al Corso Italia n. 238, (C.F. ), rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dal prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'avv. Mariano Russo, unitamente ai quali elegge domicilio digitale agli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
Lubrense alla Via Vigliano n. 3, (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._2 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ciro Savino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sorrento (NA), alla via Corso Italia n. 145, presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note congiunte di trattazione scritta, depositate in data 16 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come integrate e modificate, quanto al regime di visita dei minori con il genitore non collocatario, con note di udienza del 24 febbraio 2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori per autentica.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso come modificate a verbale di udienza.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 3.05.2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Sorrento in data 6.05.2007.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati tre figli, (nato il [...] in [...] Per_1
di Sorrento), ( nato il [...] in [...] e ( nata il 27 Per_2 Per_3
luglio 2015 in Napoli), tutti ancora minorenni;
2. che gli stessi vivevano separati sin dal 20 gennaio 2021 allorchè le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. RG 3936/2020, trasformatosi per comune volontà dei coniugi in sede di prima udienza in consensuale, e conclusosi con decreto di omologa delle condizioni della separazione in tale sede concordate n. 1580/2021 del 22.02.2021;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata con decreto del Presidente del 16.05.2024 l' udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., in conformità alla richiesta congiunta formulata in ricorso, con ordinanza del 7.11.2024 il giudice delegato, rilevato che non era stata versata in atti documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi al fine di consentire la valutazione circa la congruità dei patti raggiunti quanto al mantenimento dei figli minori e che anche il regime di visita così come concordato non appariva pienamente rispondente all'interesse dei
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 8 minori, non prevedendosi un periodo di permanenza degli stessi presso il genitore collocatario durante le vacanze estive di almeno 15 giorni, rinviava alla successiva udienza del 24 febbraio 2025, invitando le parti ad allegare documentazione reddituale ed a rivedere le pattuizioni relative alle modalità di visita dei minori durante il periodo estivo, in conformità ai rilievi formulati.
Con note congiunte di trattazione scritta del 22.02.2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori per autentica, le parti quindi – a parziale modifica di quanto convenuto in ricorso – prevedevano la permanenza dei figli minori, durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di quindici giorni con ciascuno dei genitori, da previamente concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, ed allegavano altresì documentazione relativa alle rispettive condizione economico – patrimoniali.
Riassegnata con decreto del 4.03.2024 la controversia ad altro relatore e fissata l'udienza del 29.04.2025, con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 16.04.2025 le parti, infine, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con le richiamate note del 22.02.2025, e chiedevano pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento di tali condizioni.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 24.06.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dal
20 gennaio 2021, allorchè le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. RG
3936/2020, trasformatosi per comune volontà dei coniugi in sede di prima udienza in procedimento consensuale, e conclusosi con decreto di omologa delle condizioni della separazione in tale sede concordate n. 1580/2021 del 22.02.2021.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, con note congiunte di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 8 trattazione scritta del 16 aprile 2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, Parte_2
risulta legale rapp.te di tre società e socio di altre due società, attività dlala quale ha ricavato un reddito complessivo imponibile di € 65.826,00 nell'0anno 2022, € 52.425,00 nell'anno 2021 ed € 35.636,00 nell'anno 2023; è proprietario di due immobili – uno in
Sorrento, già adibito a casa coniugale ed un altro in Massa Lubrense ove lo stesso attualmente abita – nonché gravato del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (pari ad € 930,00 circa mensili). , dal canto suo, è titolare Parte_1 della ditta individuale Casa IS di Morvillo Carmen, dedita all'attività di affittacamere e b&b, svolta in un immobile sito in Sorrento, alla via Marziale, di proprietà della medesima;
ha goduto di un reddito imponibile annuo di € 14.250,00 per l'anno 2021, € 12.526,00 per l'anno 2022 ed € 6.598,00 per l'anno 2023 ed è titolare di un motociclo Honda SH.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore dei figli minori siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse dei minori alla bigenitorialità.
Quanto ai reciproci rapporti economici, entrambi i coniugi si dichiaravano economicamente indipendenti, sicchè nulla disponevano in ordine al reciproco mantenimento. Le stesse inoltre convenivano, come già concordato in sede di separazione, che resti integralmente a carico del l'obbligo di provvedere al Pt_2 pagamento delle rate di mutuo relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n. 238, già casa coniugale di sua esclusiva proprietà, fino alla sua totale estinzione.
In ragione degli accordi così raggiunti, le parti dichiaravano di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo che per quanto pattuito nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 8 Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 3.05.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Pt_1
) ed , nato a [...] il 25 settembre C.F._1 Parte_2
1973 (C.F. ) in data 2.05.6 maggio 2007 in Sorrento (atto n. 28, C.F._2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento dell'anno
2007), alle seguenti condizioni:
a) L'abitazione sita in Sorrento (Na) al Corso Italia n. 238, di proprietà di , Parte_2 già “casa coniugale” ed assegnata in sede di separazione alla SI.ra , resta Pt_1
assegnata alla SI.ra , la quale ne conserverà la piena Parte_1
disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, e la continuerà ad adibire a residenza propria e dei figli che con lei già coabitavano e continueranno a coabitare. Ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare all'altro la propria residenza ed eventuali mutamenti della stessa;
b) I tre figli minori, , e , vengono affidati in forma condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi degli stessi, con domicilio preferenziale e prevalente presso la madre
, con la quale continueranno a convivere presso l'immobile sito in Parte_1
Sorrento al Corso Italia n. 238, già casa coniugale;
c) Al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, potrà potrà trascorrere insieme ai figli, , Parte_2 Per_1
e , compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche di questi Per_2 Per_3
ultimi:
✓ i pomeriggi dei giorni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
✓ l'intera giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 a domeniche alternate.
d) Il padre potrà altresì trascorrere insieme ai figli, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi:
✓ due fine settimana al mese con pernottamento presso il SI. , da Pt_2
concordarsi tra le parti e, comunque, in coincidenza con una delle domeniche che il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 8 SI. trascorre con i figli e, precisamente: nel periodo scolastico, il SI. Pt_2 Pt_2 preleverà i figli il sabato all'uscita della scuola, riportandoli a casa alle ore 20.00 della domenica;
nel periodo estivo, il SI. preleverà i figli da casa il sabato Pt_2
alle ore 13.00, riportandoli a casa alle ore 20.00 della domenica;
✓ un periodo di quindici giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso il SI. , così come per essa , in Pt_2 Parte_1
coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno;
✓ un periodo di quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con la SI.ra come segue: per il 2024 le parti hanno convenuto che i Pt_1
figli trascorreranno le festività natalizie nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2024 con la
SI.ra e nei giorni dal 31 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 con il SI. Pt_1
; dall'anno successivo i detti periodi di permanenza dei figli con i genitori Pt_2
saranno invertiti e così di anno in anno;
✓ il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo alla domenica di
Pasqua ad anni alterni, così come ad anni alterni il giorno del lunedì in Albis: per l'anno 2024, i ricorrenti hanno convenuto che i figli trascorreranno le festività pasquali (dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua) con la SI.ra , mente Pt_1 il giorno del lunedì in Albis con il SI. ; dall'anno successivo i detti periodi di Pt_2
permanenza dei figli con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
✓ il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun figlio, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno: per l'anno 2024 i ricorrenti hanno convenuto che i figli trascorreranno il pranzo di dette giornate con la SI.ra Pt_1 ed il pomeriggio e sino a sera con il SI. ; dall'anno successivo i detti periodi Pt_2
di permanenza dei figli con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
nell'ipotesi in cui dovessero essere organizzate feste anche con amici per i compleanni dei figli, ciascuno dei genitori potrà parteciparvi a prescindere dall'orario in cui le stesse si svolgeranno;
e) Resta inteso che le parti potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 8 f) si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma complessiva mensile di euro
2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), pari ad euro 750,00 per ciascun figlio, da versarsi a far data dal deposito del presente Ricorso in poi, e successivamente, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente di Banca Mediolanum con IBAN
[...], con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
g) Restano integralmente a carico del SI. le spese mediche, che a titolo Parte_2
esemplificativo, ma non esaustivo, sono le seguenti: visite specialistiche e interventi chirurgici, fisioterapia, visite dall'osteopata, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali e fisioterapia, spese dentistiche, l'acquisto di apparecchi ortodontici, oculistiche, l'acquisto di occhiali, e di altre specializzazioni;
h) Restano, invece, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese scolastiche (libri, cancelleria, quota di iscrizione e rette scolastiche, mensa, abbigliamento scolastico etc.), comprese le gite scolastiche, nonché le spese sportive (palestra, piscina, abbigliamento ed attrezzature sportivi etc.), le spese per l'acquisto di computer, stampante, smartphone, tablet ed altri apparecchi analoghi, le spese per corsi musicali con acquisto del relativo strumento, le spese per corsi teatrali, le spese per lezioni private, le spese per il lido privato, le spese per il ricevimento e il servizio fotografico in occasione di comunione e cresima, le spese per le feste di compleanno decise di comune accordo, le spese per far conseguire ai figli la patente di guida. Resta inteso tra i ricorrenti che quella che tra le parti avrà sostenuto le spese sopra indicate potrà ottenerne il rimborso dall'altra - pro quota o per intero a seconda della spesa - purché debitamente documentate con scontrini fiscali o fatture;
i) Le spese straordinarie per i figli, comunque diverse da quelle mediche per cui vale quanto sopra stabilito, sono a carico di ciascuna parte per la metà e dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese straordinarie che siano effettivamente urgenti e necessarie, le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altra parte ogni decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte - pro quota o per intero a seconda della spesa - previa esibizione della documentazione
(scontrini fiscali o fatture) che ne attesti l'esborso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 8 j) In caso di disaccordo tra le parti, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente dalla parte che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altra parte;
k) Si dà atto che le parti hanno convenuto, come già in precedenza concordato, che resta integralmente a carico del SI. l'obbligo di provvedere al Parte_2 pagamento delle rate di mutuo relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n.
238, già casa coniugale di sua esclusiva proprietà, fino alla sua totale estinzione;
l) Si dà atto, altresì, che riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nell'abitazione già “casa coniugale”, le parti hanno già convenuto nel procedimento di separazione e confermano in questa sede che restano definitivamente assegnati in proprietà alla SI.ra ; Pt_1
m) Le spese straordinarie relative all'immobile sito in Sorrento al Corso Italia n. 238, graveranno esclusivamente a carico del SI. , mentre le spese ordinarie e le Pt_2 utenze resteranno a carico della SI.ra fino a quando l'immobile resterà Pt_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, in quanto assegnataria del medesimo per coabitarvi insieme ai figli n) Si dà atto che le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott.ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 8 di 8