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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 16/12/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1247/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c. f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliatI ai fini del presente giudizio in Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata (cod. fisc. C.F._2
, p.e.c. , che la rappresenta e difende come da
[...] Email_1
procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. dr. Controparte_1 Persona_1
autorizzato a stare in giudizio giusta delibera di G.M. n. 148 del 29 ottobre 2024 e determinazione dirigenziale n. 1655 del 6 novembre 2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G. c.f. , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec ed il suo studio in Milazzo, via Email_2
Tre Monti, 70, come da procura in atti. Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con ricorso depositato il 22/04/2024, convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio il esponendo di essere stati assunti con Controparte_1
contratto di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo indeterminato, stipulati in data 5/6/2019 all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs.
75/2017, con la qualifica di “Esecutore”, Categoria B-1; con note del 09/09/2020.
Riferivano che, con rispettive note prot. n. 23670 del 11/09/2020 e n. 24665 del
18/09/2020, indirizzate al Sindaco, ai Responsabili delle Aree di rispettiva appartenenza e al Segretario Generale dell'Ente, avevano domandato la ricontrattualizzazione e la trasformazione del proprio contratto di lavoro, da part-time a full-time, per 36 ore settimanali, precisando, tuttavia, di non avere ottenuto alcun riscontro.
Deducevano, ancora, che il Comune di , con Delibera di Giunta CP_1
Municipale n. 165 del 5/11/2020, aveva approvato il “Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022”, statuendo di provvedere alla programmazione del fabbisogno, per l'anno 2020, tra l'altro, mediante la “Trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, di n. 6 posti da lavoratore part- time 24 ore settimanali a lavoratore full-time 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti
Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile, posizione economica C1” - n. 1 posto Categoria B “Esecutore”, posizione economica B1”, senza indicare in maniera puntuale e rigorosa né gli specifici posti di categoria B1 resisi vacanti, né i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Successivamente, l'ente, con Delibera di Giunta Municipale n. 188 del 15/12/2020 aveva proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, per 36 ore settimanali, con decorrenza dal 18/12/2020, di n. 1 dipendente, ivi indicato nominativamente, avente Profilo Professionale “Esecutore” – Categoria B e posizione economica B1.
Pag. 2 di 10 Tutto ciò premesso, lamentavano che il al fine di ricoprire i suddetti posti CP_1
mediante trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non avendo avviato alcun procedimento per la selezione del personale con qualifica di
Esecutore, Categoria B1, né avendo dato avviso, pubblicamente o personalmente, al personale dipendente che ne aveva fatto richiesta, avrebbe operato arbitrariamente non rispettando le modalità e limiti previsti dalla legge e richiamati dall'art. 3 comma 101, l.
244/07, in base al quale era stata avviata la procedura di trasformazione dell'orario di lavoro.
Chiedevano, pertanto, di accertare la violazione del loro diritto di precedenza alla trasformazione dei propri rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dal 18/12/2020 e la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per perdita di chance, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura parametrata alle mancate differenze retributive cui avrebbero avuto diritto, dal
18/12/2020 in poi, in caso di trasformazione del contratto part-time in essere (24 ore settimanali) a full-time (36 ore settimanali), secondo l'inquadramento nella Categoria
C-1 del Ccnl Autonomie Locali;
il tutto, per un importo pari a € 6.844,63 (=€ 526,51 x
13 mensilità), ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 08/11/2024, con Controparte_1 la quale sosteneva l'infondatezza delle pretese avversarie.
Deduceva, infatti, che i ricorrenti non potessero invocare alcun diritto di precedenza nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, atteso che, secondo il CCNL Funzioni Locali, i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Pag. 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, ritiene il giudice di doversi uniformare alle precedenti pronunce emesse in fattispecie analoghe.
I ricorrenti sostengono che il avrebbe leso il loro diritto Controparte_1
soggettivo alla trasformazione dei loro rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 3, comma 101, legge n. 244/2007, sorto, a seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno del personale, con la decisione di ricoprire i posti di Esecutore di cat. B, a tempo pieno con altri impiegati.
Giova premettere che, l'art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007, stabilisce: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”
Emerge, anzitutto, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, deve considerarsi alla stregua di una nuova assunzione, atteso che l'anzidetta disposizione, da un lato richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e, dall'altro, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, attribuisce ai lavoratori già assunti a tempo determinato una precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro che, pertanto, non può che considerarsi come una nuova assunzione.
Tuttavia, tale trasformazione non costituisce un diritto assoluto del dipendente.
Infatti, può essere fatto valere soltanto se vi sia la disponibilità del posto da parte della
P.A. e se la stessa abbia avviato una procedura di assunzione, che deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
L' art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007 sopracitato, dunque, non stabilisce in maniera rigorosa il criterio di individuazione del personale da assumere nel caso vi sia un
Pag. 4 di 10 numero limitato di posti e un numero maggiore di richieste, facendo genericamente rimando al rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione.
In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
27440/2017, che ha affermato la competenza del giudice ordinario, atteso che il diritto di precedenza in oggetto si configura alla stregua di un diritto soggettivo, seppure condizionato dalla presenza di determinati presupposti, atteso che la questione che attiene all'esecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, nel quale l'amministrazione agisce come datore di lavoro in un rapporto avente natura privatistica.
Conseguentemente, quando, come nel caso in esame, non si contesti la scelta dell'amministrazione di procedere alle nuove assunzioni, ma soltanto la correttezza della procedura, competente a valutare i relativi atti rimane il giudice ordinario.
Peraltro, una volta chiarito che oggetto della pretesa dei ricorrenti è l'accertamento del proprio diritto ad essere correttamente valutati nella procedura di scelta avviata dall'amministrazione, occorre altresì precisare che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato in full time.
Infatti, posto che un'ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione non possa che pronunciarsi nei confronti di più parti, va rilevato che nel caso di specie si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l'amministrazione resistente, nel quale non sono coinvolti altri soggetti nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione stessa.
Tanto premesso, va rilevato che la Suprema Corte ha, altresì, esplicitato che la sopra richiamata normativa obbliga l'ente locale, prima dell'avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche, determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale, vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Pag. 5 di 10 L'amministrazione, dunque, se decide di avviare la predetta procedura - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Conseguentemente, da tale onere di comunicazione e valutazione, discende l'obbligo di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, rimasti esclusi. Diversamente la scelta dell'amministrazione sarebbe un atto arbitrario e non rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Costituzione.
Tanto premesso, il , con la delibera n. 165/2020 del CP_1 CP_1 CP_1
05/11/2020, con l'approvazione del piano di fabbisogno triennale 2020/2022, ha indicato in maniera generica, le vacanze nella propria dotazione organica, prevedendo la
“trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 - dicembre
2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time a 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile”, posizione economica C, n. 1 posto Categoria B “Esecutore”, posizione economica B1”.
Tuttavia, pur manifestando la necessità di coprire dei posti vacanti nel proprio organico, non ha indicato in maniera puntuale e rigorosa né gli specifici posti di categoria B1 che si sarebbero resi vacanti, né tantomeno i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Una volta manifestata, dunque, la necessità di coprire le vacanze, secondo i principi generali in materia di assunzioni, l'Ente per poter avviare le procedure di selezione del personale avrebbe dovuto comunicare ai potenziali interessati la possibilità di esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva per coprire la vacanza relative a posizioni uguali, prendere in considerazione le manifestazioni di interesse espresse, al fine di individuare i potenziali interessati, e procedere alla selezione secondo i principi di trasparenza e non arbitrarietà.
Ciò premesso, nonostante la pubblicità della delibera con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno dell'Ente, non risulta che la P.A. abbia avviato la procedura selettiva in maniera appropriata, mancando la comunicazione ai lavoratori
Pag. 6 di 10 potenzialmente interessati, della possibilità di partecipare alle procedure di selezione, nonché l'indicazione dei criteri sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la selezione del personale potenzialmente interessato alla predetta trasformazione.
Ciononostante, è pacifico che le parti ricorrenti, rientrando potenzialmente nel bacino dei soggetti interessati alla selezione, abbiano comunque richiesto la trasformazione dell'orario di lavoro sia pure in epoca immediatamente antecedente all'approvazione del piano di fabbisogno triennale.
Tuttavia, tale preventiva richiesta, non vale certo a elidere l'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio della procedura e i criteri della stessa.
Ciononostante, non risulta in alcun modo provata l'allegazione del comune resistente circa l'elaborazione di un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, in base al quale sarebbe stata operata la scelta del personale il cui rapporto di lavoro è stato poi trasformato.
Il , dunque, pur nella flessibilità della procedura seguita - Controparte_1
non necessariamente sottoposta a rigorosi canoni di formalità, regole e passaggi ben individuati - con il provvedimento di individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto almeno individuare i criteri attraverso cui coprire il fabbisogno individuato, informare i dipendenti interessati e motivare in maniera esaustiva le proprie scelte, in modo da rendere trasparente ed oggettivamente verificabile la scelta effettuata, al fine di escludere che il potere discrezionale non sia stato utilizzato in maniera arbitraria.
Ed invece, nella delibera n. 188/2020 del 15/12/2020, con la quale è stato previsto di trasformazione rapporti di lavoro da part-time a full-time, l'Ente, per giustificare la selezione dell'unica unità di personale scelto, è stata fornita una motivazione sommaria e sostanzialmente apparente, secondo cui: “Considerata la carenza di organico in varie aree, a seguito del collocamento in pensione di personale dipendente di questo ente, per cui, necessita articolare e intensificare l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale che vi prestano servizio da anni e che hanno dato garanzia oggettiva di
Pag. 7 di 10 capacità e funzionalità delle prestazioni al fine dell'organizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi”.
In particolare, l'anzidetto provvedimento non indica in alcun modo le aree operative asseritamente bisognose di maggior supporto o, quantomeno, quali vuoti di organico, determinatisi a seguito della collocazione in quiescenza di alcuni dipendenti, richiedevano una urgente copertura in ragione degli obiettivi amministrativi ed organizzativi perseguiti dal comune resistente.
In ogni caso, non sono stati nemmeno esplicitati i criteri di eventuale corrispondenza tra le carenze, così genericamente evocate, e i soggetti poi individuati quali dipendenti più adatti e meritevoli al fine di sopperire a tali carenze mediante il prolungamento dell'orario lavorativo. Segnatamente, non viene rappresentato in alcun modo in base a quali criteri è stato ritenuto che la “capacità e funzionalità” dei dipendenti prescelti fosse tale da farli preferire rispetto al profilo professionale posseduto dagli altri soggetti interessati.
In definitiva, il comune resistente, omettendo di supportare con idonea motivazione la scelta dei dipendenti da assumere a tempo pieno e non procedendo ad alcuna comparazione effettiva tra i profili dei soggetti interessati, ha totalmente pretermesso i passaggi fondamentali della procedura per il corretto esercizio del potere di trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time, emergenti dalla legge e chiariti dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Così operando, il ha precluso ai ricorrenti il diritto a che le Controparte_1
proprie domande di trasformazione del rapporto di lavoro fossero valutate correttamente al pari degli altri dipendenti e dunque la possibilità di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale.
In ordine alle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, deve tenersi conto tuttavia che ex art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001: “la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime …, ferma
Pag. 8 di 10 restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
Dunque, rammentato il fatto che la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale e tempo pieno si risolve in una nuova assunzione, non è possibile in questa sede ordinare all'amministrazione resistente di procedere all'anzidetta trasformazione nei confronti degli odierni ricorrenti.
Di contro, la condotta illegittima dell'amministrazione, sostanzialmente risoltasi nell'omessa valutazione della posizione dei ricorrenti nella procedura finalizzata all'assunzione del personale a tempo pieno, ha certamente determinato in capo agli stessi la perdita della possibilità di conseguire un possibile risultato favorevole, ove la procedura di selezione si fosse correttamente svolta.
Si tratta dunque di una perdita di chanche con evidenti ricadute economiche, consistenti nella mancata possibilità di concorrere ad una posizione lavorativa meglio retribuita, il cui ammontare può essere determinato in via equitativa, nella misura pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione percepita dai ricorrenti e quella che la stessa avrebbero potuto percepire in caso di trasformazione del loro contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali).
Le spese seguono la soccombenza, considerati il valore della causa ed il numero di parti sicché il deve essere condannato a pagare alla ricorrente, le Controparte_1
spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.741,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese, generali, oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
Pag. 9 di 10 - Condanna, in ragione delle causali meglio indicate in motivazione, il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti di
[...] una somma pari ad un'annualità delle differenze retributive tra la retribuzione da loro effettivamente percepita e quella che gli stessi avrebbero potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali), oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il a pagare in favore dei ricorrenti, le spese Controparte_1
sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.741,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 09/01/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 16/12/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1247/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c. f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliatI ai fini del presente giudizio in Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata (cod. fisc. C.F._2
, p.e.c. , che la rappresenta e difende come da
[...] Email_1
procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. dr. Controparte_1 Persona_1
autorizzato a stare in giudizio giusta delibera di G.M. n. 148 del 29 ottobre 2024 e determinazione dirigenziale n. 1655 del 6 novembre 2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G. c.f. , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec ed il suo studio in Milazzo, via Email_2
Tre Monti, 70, come da procura in atti. Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con ricorso depositato il 22/04/2024, convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio il esponendo di essere stati assunti con Controparte_1
contratto di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo indeterminato, stipulati in data 5/6/2019 all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs.
75/2017, con la qualifica di “Esecutore”, Categoria B-1; con note del 09/09/2020.
Riferivano che, con rispettive note prot. n. 23670 del 11/09/2020 e n. 24665 del
18/09/2020, indirizzate al Sindaco, ai Responsabili delle Aree di rispettiva appartenenza e al Segretario Generale dell'Ente, avevano domandato la ricontrattualizzazione e la trasformazione del proprio contratto di lavoro, da part-time a full-time, per 36 ore settimanali, precisando, tuttavia, di non avere ottenuto alcun riscontro.
Deducevano, ancora, che il Comune di , con Delibera di Giunta CP_1
Municipale n. 165 del 5/11/2020, aveva approvato il “Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022”, statuendo di provvedere alla programmazione del fabbisogno, per l'anno 2020, tra l'altro, mediante la “Trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, di n. 6 posti da lavoratore part- time 24 ore settimanali a lavoratore full-time 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti
Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile, posizione economica C1” - n. 1 posto Categoria B “Esecutore”, posizione economica B1”, senza indicare in maniera puntuale e rigorosa né gli specifici posti di categoria B1 resisi vacanti, né i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Successivamente, l'ente, con Delibera di Giunta Municipale n. 188 del 15/12/2020 aveva proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, per 36 ore settimanali, con decorrenza dal 18/12/2020, di n. 1 dipendente, ivi indicato nominativamente, avente Profilo Professionale “Esecutore” – Categoria B e posizione economica B1.
Pag. 2 di 10 Tutto ciò premesso, lamentavano che il al fine di ricoprire i suddetti posti CP_1
mediante trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non avendo avviato alcun procedimento per la selezione del personale con qualifica di
Esecutore, Categoria B1, né avendo dato avviso, pubblicamente o personalmente, al personale dipendente che ne aveva fatto richiesta, avrebbe operato arbitrariamente non rispettando le modalità e limiti previsti dalla legge e richiamati dall'art. 3 comma 101, l.
244/07, in base al quale era stata avviata la procedura di trasformazione dell'orario di lavoro.
Chiedevano, pertanto, di accertare la violazione del loro diritto di precedenza alla trasformazione dei propri rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dal 18/12/2020 e la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per perdita di chance, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura parametrata alle mancate differenze retributive cui avrebbero avuto diritto, dal
18/12/2020 in poi, in caso di trasformazione del contratto part-time in essere (24 ore settimanali) a full-time (36 ore settimanali), secondo l'inquadramento nella Categoria
C-1 del Ccnl Autonomie Locali;
il tutto, per un importo pari a € 6.844,63 (=€ 526,51 x
13 mensilità), ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 08/11/2024, con Controparte_1 la quale sosteneva l'infondatezza delle pretese avversarie.
Deduceva, infatti, che i ricorrenti non potessero invocare alcun diritto di precedenza nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, atteso che, secondo il CCNL Funzioni Locali, i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Pag. 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, ritiene il giudice di doversi uniformare alle precedenti pronunce emesse in fattispecie analoghe.
I ricorrenti sostengono che il avrebbe leso il loro diritto Controparte_1
soggettivo alla trasformazione dei loro rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 3, comma 101, legge n. 244/2007, sorto, a seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno del personale, con la decisione di ricoprire i posti di Esecutore di cat. B, a tempo pieno con altri impiegati.
Giova premettere che, l'art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007, stabilisce: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”
Emerge, anzitutto, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, deve considerarsi alla stregua di una nuova assunzione, atteso che l'anzidetta disposizione, da un lato richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e, dall'altro, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, attribuisce ai lavoratori già assunti a tempo determinato una precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro che, pertanto, non può che considerarsi come una nuova assunzione.
Tuttavia, tale trasformazione non costituisce un diritto assoluto del dipendente.
Infatti, può essere fatto valere soltanto se vi sia la disponibilità del posto da parte della
P.A. e se la stessa abbia avviato una procedura di assunzione, che deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
L' art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007 sopracitato, dunque, non stabilisce in maniera rigorosa il criterio di individuazione del personale da assumere nel caso vi sia un
Pag. 4 di 10 numero limitato di posti e un numero maggiore di richieste, facendo genericamente rimando al rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione.
In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
27440/2017, che ha affermato la competenza del giudice ordinario, atteso che il diritto di precedenza in oggetto si configura alla stregua di un diritto soggettivo, seppure condizionato dalla presenza di determinati presupposti, atteso che la questione che attiene all'esecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, nel quale l'amministrazione agisce come datore di lavoro in un rapporto avente natura privatistica.
Conseguentemente, quando, come nel caso in esame, non si contesti la scelta dell'amministrazione di procedere alle nuove assunzioni, ma soltanto la correttezza della procedura, competente a valutare i relativi atti rimane il giudice ordinario.
Peraltro, una volta chiarito che oggetto della pretesa dei ricorrenti è l'accertamento del proprio diritto ad essere correttamente valutati nella procedura di scelta avviata dall'amministrazione, occorre altresì precisare che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato in full time.
Infatti, posto che un'ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione non possa che pronunciarsi nei confronti di più parti, va rilevato che nel caso di specie si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l'amministrazione resistente, nel quale non sono coinvolti altri soggetti nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione stessa.
Tanto premesso, va rilevato che la Suprema Corte ha, altresì, esplicitato che la sopra richiamata normativa obbliga l'ente locale, prima dell'avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche, determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale, vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Pag. 5 di 10 L'amministrazione, dunque, se decide di avviare la predetta procedura - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Conseguentemente, da tale onere di comunicazione e valutazione, discende l'obbligo di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, rimasti esclusi. Diversamente la scelta dell'amministrazione sarebbe un atto arbitrario e non rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Costituzione.
Tanto premesso, il , con la delibera n. 165/2020 del CP_1 CP_1 CP_1
05/11/2020, con l'approvazione del piano di fabbisogno triennale 2020/2022, ha indicato in maniera generica, le vacanze nella propria dotazione organica, prevedendo la
“trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 - dicembre
2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time a 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile”, posizione economica C, n. 1 posto Categoria B “Esecutore”, posizione economica B1”.
Tuttavia, pur manifestando la necessità di coprire dei posti vacanti nel proprio organico, non ha indicato in maniera puntuale e rigorosa né gli specifici posti di categoria B1 che si sarebbero resi vacanti, né tantomeno i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Una volta manifestata, dunque, la necessità di coprire le vacanze, secondo i principi generali in materia di assunzioni, l'Ente per poter avviare le procedure di selezione del personale avrebbe dovuto comunicare ai potenziali interessati la possibilità di esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva per coprire la vacanza relative a posizioni uguali, prendere in considerazione le manifestazioni di interesse espresse, al fine di individuare i potenziali interessati, e procedere alla selezione secondo i principi di trasparenza e non arbitrarietà.
Ciò premesso, nonostante la pubblicità della delibera con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno dell'Ente, non risulta che la P.A. abbia avviato la procedura selettiva in maniera appropriata, mancando la comunicazione ai lavoratori
Pag. 6 di 10 potenzialmente interessati, della possibilità di partecipare alle procedure di selezione, nonché l'indicazione dei criteri sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la selezione del personale potenzialmente interessato alla predetta trasformazione.
Ciononostante, è pacifico che le parti ricorrenti, rientrando potenzialmente nel bacino dei soggetti interessati alla selezione, abbiano comunque richiesto la trasformazione dell'orario di lavoro sia pure in epoca immediatamente antecedente all'approvazione del piano di fabbisogno triennale.
Tuttavia, tale preventiva richiesta, non vale certo a elidere l'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio della procedura e i criteri della stessa.
Ciononostante, non risulta in alcun modo provata l'allegazione del comune resistente circa l'elaborazione di un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, in base al quale sarebbe stata operata la scelta del personale il cui rapporto di lavoro è stato poi trasformato.
Il , dunque, pur nella flessibilità della procedura seguita - Controparte_1
non necessariamente sottoposta a rigorosi canoni di formalità, regole e passaggi ben individuati - con il provvedimento di individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto almeno individuare i criteri attraverso cui coprire il fabbisogno individuato, informare i dipendenti interessati e motivare in maniera esaustiva le proprie scelte, in modo da rendere trasparente ed oggettivamente verificabile la scelta effettuata, al fine di escludere che il potere discrezionale non sia stato utilizzato in maniera arbitraria.
Ed invece, nella delibera n. 188/2020 del 15/12/2020, con la quale è stato previsto di trasformazione rapporti di lavoro da part-time a full-time, l'Ente, per giustificare la selezione dell'unica unità di personale scelto, è stata fornita una motivazione sommaria e sostanzialmente apparente, secondo cui: “Considerata la carenza di organico in varie aree, a seguito del collocamento in pensione di personale dipendente di questo ente, per cui, necessita articolare e intensificare l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale che vi prestano servizio da anni e che hanno dato garanzia oggettiva di
Pag. 7 di 10 capacità e funzionalità delle prestazioni al fine dell'organizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi”.
In particolare, l'anzidetto provvedimento non indica in alcun modo le aree operative asseritamente bisognose di maggior supporto o, quantomeno, quali vuoti di organico, determinatisi a seguito della collocazione in quiescenza di alcuni dipendenti, richiedevano una urgente copertura in ragione degli obiettivi amministrativi ed organizzativi perseguiti dal comune resistente.
In ogni caso, non sono stati nemmeno esplicitati i criteri di eventuale corrispondenza tra le carenze, così genericamente evocate, e i soggetti poi individuati quali dipendenti più adatti e meritevoli al fine di sopperire a tali carenze mediante il prolungamento dell'orario lavorativo. Segnatamente, non viene rappresentato in alcun modo in base a quali criteri è stato ritenuto che la “capacità e funzionalità” dei dipendenti prescelti fosse tale da farli preferire rispetto al profilo professionale posseduto dagli altri soggetti interessati.
In definitiva, il comune resistente, omettendo di supportare con idonea motivazione la scelta dei dipendenti da assumere a tempo pieno e non procedendo ad alcuna comparazione effettiva tra i profili dei soggetti interessati, ha totalmente pretermesso i passaggi fondamentali della procedura per il corretto esercizio del potere di trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time, emergenti dalla legge e chiariti dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Così operando, il ha precluso ai ricorrenti il diritto a che le Controparte_1
proprie domande di trasformazione del rapporto di lavoro fossero valutate correttamente al pari degli altri dipendenti e dunque la possibilità di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale.
In ordine alle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, deve tenersi conto tuttavia che ex art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001: “la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime …, ferma
Pag. 8 di 10 restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
Dunque, rammentato il fatto che la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale e tempo pieno si risolve in una nuova assunzione, non è possibile in questa sede ordinare all'amministrazione resistente di procedere all'anzidetta trasformazione nei confronti degli odierni ricorrenti.
Di contro, la condotta illegittima dell'amministrazione, sostanzialmente risoltasi nell'omessa valutazione della posizione dei ricorrenti nella procedura finalizzata all'assunzione del personale a tempo pieno, ha certamente determinato in capo agli stessi la perdita della possibilità di conseguire un possibile risultato favorevole, ove la procedura di selezione si fosse correttamente svolta.
Si tratta dunque di una perdita di chanche con evidenti ricadute economiche, consistenti nella mancata possibilità di concorrere ad una posizione lavorativa meglio retribuita, il cui ammontare può essere determinato in via equitativa, nella misura pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione percepita dai ricorrenti e quella che la stessa avrebbero potuto percepire in caso di trasformazione del loro contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali).
Le spese seguono la soccombenza, considerati il valore della causa ed il numero di parti sicché il deve essere condannato a pagare alla ricorrente, le Controparte_1
spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.741,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese, generali, oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
Pag. 9 di 10 - Condanna, in ragione delle causali meglio indicate in motivazione, il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti di
[...] una somma pari ad un'annualità delle differenze retributive tra la retribuzione da loro effettivamente percepita e quella che gli stessi avrebbero potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali), oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il a pagare in favore dei ricorrenti, le spese Controparte_1
sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.741,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 09/01/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata
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