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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1178/2020
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1214/2020 R. Sent. resa in data 25/09/2020 depositata in cancelleria il 28/09/2020 e notificata in pari data;
OGGETTO: Altri contratti d'opera tra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iafisco in in forza di Controparte_1
procura a margine dell'atto di appello;
- appellante –;
e
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Massimo De Controparte_2
Feudis con procura alle liti in calce alla comparsa in appello;
- appellata –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 16.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
1 per l'appellante: accogliere lo spiegato appello e in riforma della sentenza di primo grado
confermare il decreto ingiuntivo n. 1311/11 reso dal Tribunale di Foggia in data 23/11/2011,
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via subordinata, nell'ipotesi
di nullità del decreto ingiuntivo opposto si conclude, voglia accertare e condannare la
[...]
alpagamento in favore della della somma di €. 223.560,00 CP_2 Controparte_1
oltre interessi ex art. 5 Dlg n.231/02 e svalutazione monetaria come per legge. Vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: voglia rigettare integralmente l'avverso gravame, poiché inammissibile ed
infondato, e confermare la decisione impugnata. Con condanna della società appellante al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 139/11 del 27.9.11 il Tribunale di Foggia sezione distaccata di San Severo su istanza della ha ingiunto alla Controparte_1 [...]
di pagare la somma di euro 223.560,00 oltre interessi, spese liquidate e CP_2
successive di legge, a fronte di un credito rinveniente da alcune fatture rivenvienti dal contratto di appalto sottoscritto il 6.12.2006 che venne affidato dalla committente in forza CP_2
dell'accordo di programma sottoscritto il 17.10.2005 con il Comune di San Severo, che aveva dato avvio ai lavori per la realizzazione della struttura alberghiera con contratto.
Con atto di citazione del 27.10.11 la ha opposto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
139/11 del 27.9.11.
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Il Tribunale di Foggia, all'esito dell'istruttoria documentale, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo del 27.9.2011 n. 139/11 in quanto per l'adempimento degli obblighi assunti la aveva citato la ed il suo socio di maggioranza, innanzi al Controparte_2 CP_1
Tribunale di Foggia in un diverso procedimento iscritto al n. 2283/11 RG, la cui sentenza che 2 aveva definito la causa (di accertamento negativo del credito) di primo grado era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio iscritto al n. 3/2019, sussistendo così identità di parti e di accertamento tra i due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi, con la fondatezza, a dire del giudice di primo grado, dell'eccezione di litispendenza proposta dall'opponente.
Condannava la società opposta al pagamento delle spese in favore della Controparte_2
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 23.10.2020, la Controparte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado per aver omesso la decisione di merito non sussistendo, a suo dire, i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza, tenuto conto che il giudizio di accertamento negativo incardinato dalla sarebbe CP_2
terminato con la sentenza n. 1312/21 resa dalla Corte di Appello di Bari, passata in giudicato,
che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda della CP_2
[...]
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Motivi della decisione
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia va rilevata la inammissibilità del gravame.
Va osservato che la sentenza impugnata, essendosi limitata a dichiarare la litispendenza,
pendendo al momento della proposizione del gravame altro giudizio tra le stesse parti, e lo stesso oggetto, la decisione poteva essere impugnata “soltanto” con istanza di regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.).
La litispendenza e la continenza, benché non integrino "stricto sensu" ipotesi di incompetenza,
sono istituti che concorrono alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, e pertanto, sotto questo profilo, vanno equiparate all'incompetenza, con la conseguenza che la pronuncia che si limiti a rilevare la litispendenza o la continenza può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza, e che l'appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile. ( Cass. civ. 12132/98) 3 È corretto quindi che contro la sentenza dichiarativa della litispendenza, e in pendenza di altro giudizio (al momento della proposizione del gravame era pendente l'altro giudizio), è
proponibile soltanto il regolamento necessario di competenza, come si desume dal fatto che l'art. 42 c.p.c., relativo a tate mezzo di impugnazione, considera anche la sentenza emanata ai sensi dell'art. 39 c.p.c., che prevede e definisce la litispendenza. E, d'altro canto, le pronunce sulla sola competenza (alle quali va equiparata la sentenza che si è limitata a dichiarare la litispendenza), pure se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado (Cass. 22 agosto 1996 n. 7751; Cass. Civ 19131/05).
Inoltre, l'appellante ha dedotto che il giudizio di accertamento incardinato dalla CP_2
è terminato con sentenza n. 1312/21 R.Sent resa dalla Corte di Appello di Bari, passata in
[...]
giudicato nelle more del presente procedimento.
Ciò vuol dire che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico, come in questo caso, e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità
diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo.
Quindi, sarebbe stato necessario accertare l'ampiezza del giudicato formatosi dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari e, quindi, opportuno che entrambi i giudizi fossero stati trattati congiuntamente, affinchè si potesse valutare tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari, sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, dovevano intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi;
pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate nell'altro giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia passata in giudicato. 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1214/2020 R. Controparte_1
Sent. resa in data 25/09/2020 depositata in cancelleria il 28/09/2020 e notificata in pari data così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente grado in favore della che liquida in Euro 7.160,00 Controparte_2
per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 03.12.2024
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1178/2020
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1214/2020 R. Sent. resa in data 25/09/2020 depositata in cancelleria il 28/09/2020 e notificata in pari data;
OGGETTO: Altri contratti d'opera tra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iafisco in in forza di Controparte_1
procura a margine dell'atto di appello;
- appellante –;
e
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Massimo De Controparte_2
Feudis con procura alle liti in calce alla comparsa in appello;
- appellata –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 16.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
1 per l'appellante: accogliere lo spiegato appello e in riforma della sentenza di primo grado
confermare il decreto ingiuntivo n. 1311/11 reso dal Tribunale di Foggia in data 23/11/2011,
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via subordinata, nell'ipotesi
di nullità del decreto ingiuntivo opposto si conclude, voglia accertare e condannare la
[...]
alpagamento in favore della della somma di €. 223.560,00 CP_2 Controparte_1
oltre interessi ex art. 5 Dlg n.231/02 e svalutazione monetaria come per legge. Vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: voglia rigettare integralmente l'avverso gravame, poiché inammissibile ed
infondato, e confermare la decisione impugnata. Con condanna della società appellante al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 139/11 del 27.9.11 il Tribunale di Foggia sezione distaccata di San Severo su istanza della ha ingiunto alla Controparte_1 [...]
di pagare la somma di euro 223.560,00 oltre interessi, spese liquidate e CP_2
successive di legge, a fronte di un credito rinveniente da alcune fatture rivenvienti dal contratto di appalto sottoscritto il 6.12.2006 che venne affidato dalla committente in forza CP_2
dell'accordo di programma sottoscritto il 17.10.2005 con il Comune di San Severo, che aveva dato avvio ai lavori per la realizzazione della struttura alberghiera con contratto.
Con atto di citazione del 27.10.11 la ha opposto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
139/11 del 27.9.11.
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Il Tribunale di Foggia, all'esito dell'istruttoria documentale, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo del 27.9.2011 n. 139/11 in quanto per l'adempimento degli obblighi assunti la aveva citato la ed il suo socio di maggioranza, innanzi al Controparte_2 CP_1
Tribunale di Foggia in un diverso procedimento iscritto al n. 2283/11 RG, la cui sentenza che 2 aveva definito la causa (di accertamento negativo del credito) di primo grado era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio iscritto al n. 3/2019, sussistendo così identità di parti e di accertamento tra i due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi, con la fondatezza, a dire del giudice di primo grado, dell'eccezione di litispendenza proposta dall'opponente.
Condannava la società opposta al pagamento delle spese in favore della Controparte_2
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 23.10.2020, la Controparte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado per aver omesso la decisione di merito non sussistendo, a suo dire, i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza, tenuto conto che il giudizio di accertamento negativo incardinato dalla sarebbe CP_2
terminato con la sentenza n. 1312/21 resa dalla Corte di Appello di Bari, passata in giudicato,
che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda della CP_2
[...]
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Motivi della decisione
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia va rilevata la inammissibilità del gravame.
Va osservato che la sentenza impugnata, essendosi limitata a dichiarare la litispendenza,
pendendo al momento della proposizione del gravame altro giudizio tra le stesse parti, e lo stesso oggetto, la decisione poteva essere impugnata “soltanto” con istanza di regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.).
La litispendenza e la continenza, benché non integrino "stricto sensu" ipotesi di incompetenza,
sono istituti che concorrono alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, e pertanto, sotto questo profilo, vanno equiparate all'incompetenza, con la conseguenza che la pronuncia che si limiti a rilevare la litispendenza o la continenza può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza, e che l'appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile. ( Cass. civ. 12132/98) 3 È corretto quindi che contro la sentenza dichiarativa della litispendenza, e in pendenza di altro giudizio (al momento della proposizione del gravame era pendente l'altro giudizio), è
proponibile soltanto il regolamento necessario di competenza, come si desume dal fatto che l'art. 42 c.p.c., relativo a tate mezzo di impugnazione, considera anche la sentenza emanata ai sensi dell'art. 39 c.p.c., che prevede e definisce la litispendenza. E, d'altro canto, le pronunce sulla sola competenza (alle quali va equiparata la sentenza che si è limitata a dichiarare la litispendenza), pure se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado (Cass. 22 agosto 1996 n. 7751; Cass. Civ 19131/05).
Inoltre, l'appellante ha dedotto che il giudizio di accertamento incardinato dalla CP_2
è terminato con sentenza n. 1312/21 R.Sent resa dalla Corte di Appello di Bari, passata in
[...]
giudicato nelle more del presente procedimento.
Ciò vuol dire che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico, come in questo caso, e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità
diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo.
Quindi, sarebbe stato necessario accertare l'ampiezza del giudicato formatosi dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari e, quindi, opportuno che entrambi i giudizi fossero stati trattati congiuntamente, affinchè si potesse valutare tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari, sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, dovevano intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi;
pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate nell'altro giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia passata in giudicato. 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1214/2020 R. Controparte_1
Sent. resa in data 25/09/2020 depositata in cancelleria il 28/09/2020 e notificata in pari data così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente grado in favore della che liquida in Euro 7.160,00 Controparte_2
per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 03.12.2024
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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