Articolo 5 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1965
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Versione
15 agosto 1965
Art. 5. ((I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:
156 contributi giornalieri per gli uomini;
101 contributi giornalieri per le donne e i giovani))
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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