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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/08/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
RG Nr. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21.05.2024
Da
"rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F. Parte_1 C.F._1
Email_1 indicata come Ventura, C.F. C.F. 2 pec:
destinazione per la ricezione di notifiche e comunicazioni, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Trieste, via del Coroneo n. 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si allega anche al presente atto appellante
Contro
(C.F. e P.I. P.IVA_1 ) d'ora in avanti Controparte_1 breviter anche 66"Cont
- in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio
C.F. 3di Amministrazione Dott.ssa Controparte_3 (C.F.
), con sede in Trieste, Via
Karl Ludwig Von Bruck n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura su file separato e allegato alla medesima busta telematica (doc. a, procura sottoscritta e autenticata), dagli avv.ti Daniele
Compagnone (C.F. C.F._4 - pec: Email_2 P.IVA_2 ) del Foro di Gorizia e Parte_2 (CF C.F._5 ) del Foro di
Udine ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste,
Appellata
appello avverso la sentenza del tribunale di Trieste n.49/2024 in RG 161/2023, pubblicata il
4.03.2024 e notificata il 22 aprile 2024;
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire dall'inizio del rapporto e fino al 15.4.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia l'indennità di turno di cui all'art. 7, c. 2, lett. a), od eventualmente b), CCNL Porti.
2) Per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle indennità nella misura di €. 4.877,83 o in subordine di €. 3.183,38, o in quella diversa che risulterà di giustizia con rivalutazione e interessi.
3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Ammettersi se del caso C.T.U. sull'ammontare dei crediti dell'appellante.
2) Ordinarsi alla resistente di esibire le buste paga dell'appellante dall'inizio del rapporto, nonché dei turni di lavoro nei quali il medesimo è stato impiegato.
3) Disporsi se del caso l'assunzione di informazioni sindacali ex art. 425 cpc sull'applicazione dell'art. 7 CCNL porti.
4) Disporsi l'acquisizione dell'allegato estratto del CP_4
Per parte appellata:
In via preliminare
Previo accertamento delle premesse di cui in narrativa, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 436 c.p.c., non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
In via principale, nel merito
Rigettarsi le domande svolte dall'appellante nei confronti dell'odierna appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 49/2024, pubblicata il 22/04/2024, emessa dal Tribunale di Trieste, sezione lavoro, nell'ambito del giudizio RGn. 161/2023.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dispiegate dall'appellante, condannarsi l'odierna appellata al pagamento del solo importo indicato nei conteggi sub doc. 3 del fascicolo di parte di primo grado, dimezzato per valorizzazione del solo turno 7-14, o nella minor somma ritenuta di giustizia, in ragione delle deduzioni e delle eccezioni svolte nei precedenti atti difensivi.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa, come per legge.
In via istruttoria
Ci si oppone alle richieste istruttorie come formulate dall'appellante in quanto inconferenti, anche in considerazione della natura documentale della causa.
Ci si oppone alla richiesta istruttoria formulata dall'appellante con riferimento all'ordine di esibizione dei turni di lavoro nei quali era impiegato. Sul punto, si sottopone all'attenzione dell'adita Corte
d'Appello che, essendo la predetta istanza istruttoria formulata anche in primo grado, l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di impugnazione.
,che la controparte vorrebbe Ci si oppone all'acquisizione dell'allegato 3 Parte_3 utilizzare ai fini della confutazione del contenuto della sentenza impugnata, in quanto inammissibile, tardiva, oltre che irrilevante ai fini del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte da Parte_1 Cont nei confronti della società Controparte_1 (d'ora in poi per brevità condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. II Parte_1 aveva dedotto di essere stato dipendente della Controparte_1 dall'1.12.2016
e di essere stato impiegato fino al 15.4.2020 al reparto viabilità/varchi. Il ricorrente, premesso che il suo orario di lavoro era organizzato in turni mattina/pomeriggio a settimane alterne, con orario dalle ore 7 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20, rivendicava il diritto all'indennità prevista dall'art. 7 CCNL Porti e dalla contrattazione di secondo livello, quantificando il proprio credito in complessivi
€ 4.877,83 come da conteggi allegati al ricorso.
La società resistente si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto nello stesso non era stato precisato a quale delle indennità, tra le otto previste dall'art. 7 del CCNL e tra le 23 contemplate dal contratto di secondo livello, il lavoratore aveva inteso riferirsi e in ogni caso non era stato precisato per quale ragione tale indennità sarebbe dovuta, posto che ciascuna tipologia di indennità aveva presupposti diversi. Nel merito la resistente rilevava che il contratto di secondo livello era ininfluente dal momento che era di data 24.5.2021, mentre il periodo oggetto di causa era quello dall'1.12.2016 al 15.4.2020.
La convenuta evidenziava che il ricorrente aveva sempre goduto di un orario di lavoro settimanale predeterminato, di un riposo settimanale fisso e non era mai stato inserito in una turnistica H24, mentre il turno avvicendato è caratterizzato da una pluralità di sequenze orarie che tra loro via via si susseguono e si avvicendano con variazioni, nei giorni, presentando generalmente una fase di lavoro notturno, un giorno di riposo fisso, in genere la domenica, ed un altro a scorrimento.
La resistente contestava i conteggi avversari anche perché non erano stati redatti in base alle presenze effettive del ricorrente ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso rilevando che il ricorrente non aveva precisato quali delle otto diverse voci dell'art. 7 CCNL Porti riteneva applicabile (lavoro diurno, notturno, notturno festivo, diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%, notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%). Sulla base delle allegazioni poteva essere escluso solo il lavoro notturno. In ogni caso anche nel merito, secondo il primo giudice, il ricorso era infondato, perché il concetto di turno avvicendato (non chiarito dal CCNL), richiamava quello di alternarsi, darsi il cambio, e quindi una turnazione nell'ambito di una produzione a ciclo continuo, ove i lavoratori si danno sempre il cambio con altri, in una produzione h24, con turni anche notturni.
Quindi al fine di riconoscere le richieste attoree sarebbero stati necessari turni anche notturni e riposi a scorrimento (nel caso di specie i turni erano solo diurni e il riposo in giorno fisso).
E questo sarebbe stato dimostrato dalla previsione nell'art. 7 CCNL del lavoro notturno feriale e festivo;
circostanza che richiamava una organizzazione del lavoro resa continuativamente nell'arco di tutta la giornata, in modo da indennizzare il disagio connesso ad una turnazione a ciclo continuo.
Il ricorrente si era limitato a lavorare con orario 7-13.30/13.30-20, mentre la gravosità indennizzata dall'art. 7 sarebbe stata diversa.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il Parte_1 che instava per la riforma integrale della decisione e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva la società che contrastava l'impugnazione di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza.
3. La Corte di Appello di Trieste all'esito della discussione disponeva consulenza contabile;
indi fissata udienza di chiarimenti del consulente nel contradditorio delle parti, modificata l'assegnazione della causa a seguito della entrata in ruolo di nuovo Consigliere lavoro della Corte, ottenuto l'elaborato peritale, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della discussione orale, decideva la causa come da separato dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 impugnava la pronuncia di primo grado con due motivi.
4. Il
Con il primo motivo censurava l'errata interpretazione del ricorso introduttivo da parte del giudice:
l'orario di lavoro era stato indicato, e quindi le allegazioni fattuali c'erano; la domanda aveva avuto ad oggetto tutte le indennità contemplate dall'art. 7 ; al più il giudice avrebbe dovuto rigettare quelle ritenute non dovute.
Rilevava il ricorrente che il petitum era chiarito dall'articolazione oraria allegata che era riferita all'orario feriale diurno che consentiva di limitare il richiesto soltanto alle indennità collegate ad un orario di lavoro che si svolgeva nella fascia oraria riportata nel capitolo 4 del ricorso introduttivo.
Peraltro in sede di note di discussione per maggiore chiarezza il ricorrente aveva specificato meglio quanto richiesto in giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante contestava l'errata individuazione del concetto di turni avvicendati. Nel concetto di turni avvicendati rientrerebbero non solo i turni in terza, ma anche quelli in seconda come il caso del ricorrente.
Secondo l'appellante l'art.7, che riguarda i turni avvicendati si applica a tutti i lavoratori che si avvicendano sul medesimo posto di lavoro in orari diversi, ossia quando c'è un dipendente che subentra ad un altro che smonta il turno.
Precisava in via ulteriore che, applicando tale concetto, il contratto di secondo livello aveva successivamente esplicitato che è considerato personale turnista "tutto il personale" che opera in turni avvicendati tra mattina e pomeriggio, e tra mattina pomeriggio sera/notte. L'art.7 indicava i turni avvicendati e non era possibile interpretarlo come "turni continui e avvicendati sull'intera giornata”.
Deduceva che nell'ambito delle imprese portuali è generalizzata l'applicazione del contratto come richiesto dall'appellante.
5. L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello che non avrebbe avuto probabilità di essere accolto.
Quanto al primo motivo osservava che l'appellante aveva riconosciuto la lacunosità del ricorso rilevando di avere dovuto ridurre la domanda al solo lavoro diurno. Osservava che i conteggi non erano comunque esplicativi con riferimento al solo lavoro diurno ed eccepiva di averli contestati in modo specifico, senza che mai l'appellante avesse fornito prova dei turni effettivamente espletati.
I conteggi non consentivano di individuare le effettive giornate di lavoro considerate ai fini del calcolo e neppure di verificare quali giornate potessero essere state considerate meritevoli di indennità maggiorata, considerato che il ricorrente aveva usufruito di permessi. La società si opponeva all'ordine di esibizione dei turni di lavoro in cui il ricorrente era stato impiegato, osservando che l'istanza era stata svolta anche in primo grado e sul punto l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di impugnazione.
Quanto al secondo motivo ribadiva che il contratto di secondo livello è successivo e quindi non poteva essere utilizzato per interpretare il CCNL.
Si opponeva alla produzione del documento nuovo (CCNL di Italo), in quanto tardivo e irrilevante.
Osservava che il lavoro portuale richiede tipicamente una copertura continua h24 (il ricorrente non poteva più svolgere invece lavoro notturno). Il ricorrente aveva un turno predeterminato e fisso, e non c'erano sequenze orarie che si avvicendassero e anche il giorno di riposo non era a scorrimento ma fisso, il sabato e domenica. Invocava orientamento giurisprudenziale sui turni avvicendati, continui.
Contestava il quantum, e in subordine deduceva che l'indennità non sarebbe dovuta per l'orario di lavoro dalle ore 13.30 alle 20.00 perché il ricorrente non si avvicendava con nessuno.
Eccepiva in via ulteriore la prescrizione quinquennale dei crediti contestando l'orientamento giurisprudenziale che a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/12 escludeva la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro anche per le imprese con requisito dimensionale superiore a 15 dipendenti.
6. L'appello proposto va accolto siccome fondato con i limiti di seguito indicati.
In via preliminare di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata la quale assume che l'appello si appaleserebbe prima facie infondato e suscettibile di immediato rigetto.
La questione interpretativa controversa merita infatti riflessione da parte del Collegio che ha disposto verifica contabile mediante consulenza tecnica;
inoltre la necessità di esaminare nel merito le diverse interpretazioni sollevate dalle parti consente di escludere l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
6.1. Nel merito la questione controversa in giudizio è il diritto o meno del Parte_1 al pagamento della indennità per turni avvicendati.
L'appellante dall'1.12.2016 e fino al 15.04.20 era stato utilizzato presso il reparto varchi/valichi con orario definito dallo stesso in seconda, poiché, come si evince dal ricorso di primo grado:"... Fino al
15.4.2020 era impiegato al reparto viabilità/varchi, con mansioni che consistevano nel posteggio dei camion, nella gestione del traffico, nel controllo e nelle registrazioni dei permessi di entrata in porto.
4) L'orario di lavoro era organizzato in turni mattina/pomeriggio a settimane alterne, con orario 7-
13.30/13.30-20.". Allegazione in fatto confermata dalla resistente che in primo grado aveva evidenziato che l'interessato operava a settimane alterne con orario articolato la prima settimana dalle ore 7.00 alle ore 13,30 e la seconda dalle ore 13,30 alle ore 20.00.
7. Secondo il giudice di prime cure e la resistente non competevano al Parte_1 le indennità di cui all'art. 7 (rubricato lavoro a turni dipendente imprese), perché il ricorrente non avrebbe osservato un orario di lavoro a ciclo continuo e quindi non sarebbe rientrato nella previsione del comma secondo dell'art. 7 disciplinante il personale con turni avvicendati.
L'art. 7 del CCNL Porti si articola in più commi: il primo si limita a prescrivere indicazioni generali sull'organizzazione del lavoro a turni (“nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro ."), con il secondo si stabiliscono "normative e
...
maggiorazioni” da applicarsi nell'ipotesi di “lavoro a turni avvicendati":
In particolare nel comma secondo citato si legge quanto segue: "Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e maggiorazioni: a. diurno feriale 5%; b. notturno feriale 31%; c. notturno feriale - IV turno 50%; d. diurno festivo 50%; e. notturno festivo 50%, 53% dall'1.3.05; f. notturno festivo - IV turno 60%; g. diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%; h. notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%. N.B. Le maggiorazioni b. ed e. di lavoro notturno decorrono dopo la 12a ora dall'inizio del 1° turno diurno, le c ed f dopo la 18a ora dal 1° turno diurno. Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso ed alla loro incidenza su tredicesima, quattordicesima e TFR rimangono in vigore i trattamenti in essere. In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore. Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata all'art. 8".
8. Secondo il tribunale l'interpretazione normativa collettiva escludeva dal proprio ambito il ricorrente;
sul punto la motivazione era la seguente:".. La definizione è assai generica e suscettibile di ricomprendere al suo interno qualsiasi tipologia di turno e dunque un'organizzazione del lavoro che comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Quanto al significato etimologico della parola "avvicendarsi", la stessa richiama gli equivalenti significati di alternarsi e darsi il cambio. Ritiene tuttavia lo scrivente che il termine "avvicendati", calato nella realtà concreta di una produzione lavorativa, non possa non richiamare il concetto di continuità nella produzione. Il lavoratore che si avvicenda con un altro nell'ambito di una turnazione, lascia il proprio posto ad un collega, nell'ambito di una produzione che non si arresta, ma procede H24 e prevede l'assegnazione del lavoratore a turni differenti nel corso della settimana, anche notturni. Tale prospettazione riceve conferma dai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte resistente nella propria memoria difensiva, i quali danno atto di una nozione di turno avvicendato che nella prassi contrattuale e nella contrattazione collettiva è ormai assai consolidata nel senso di richiamare una pluralità di sequenze orarie che tra loro via via si susseguono e per il lavoratore si avvicendano, prevedendo anche turnazioni notturne e riposi a scorrimento. Nondimeno, ed è quel che più conta nella fattispecie, è la stessa previsione collettiva invocata da parte ricorrente a rendere preferibile una tale prospettazione, in quanto l'art. 7 CCNL Porti, richiamando le maggiorazioni per il lavoro notturno feriale e festivo fa intendere che le parti contrattuali, richiamando i turni avvicendati, si siano voluti riferire ad un'organizzazione del lavoro resa continuativamente nell'arco di tutta la giornata, con la previsione di indennità che vadano a compensare in misura crescente a seconda del diverso momento nel quale venga resa la prestazione, il peculiare disagio connesso ad una turnazione a ciclo continuo. Risulta in tal modo decisamente smentito l'assunto attoreo secondo il quale quello che tradizionalmente era denominato turno avvicendato non può essere che quello che la legge definisce sic et simpliciter lavoro a turni, cioè lavoro svolto sullo stesso posto di lavoro secondo un ritmo precostituito anche a settimane in orari diversi, con un lavoratore montante che sostituisce il lavoratore smontante. Nella fattispecie è pacifico che il lavoratore si sia limitato a svolgere la propria prestazione nell'ambito di un orario di lavoro predeterminato e ripartito su due diversi schemi settimanali, con orario 7-13.30/13.30-20, così come a questo punto appare evidente che la gravosità indennizzata dall'art. 7 CCNL Porti è differente da quella dedotta in ricorso, e fa riferimento al disagio derivante dall'avvicendarsi del lavoratore nell'ambito di una produzione resa H24.".
9. Questo Collegio non ritiene corretta l'interpretazione del primo giudice poiché introduce nella norma collettiva e soprattutto nell'ambito di applicazione della stessa, delle limitazioni e restrizioni aggiuntive non previste dalle parti collettive neppure sotto il profilo letterale.
L'interpretazione letterale, in uno con l'interpretazione sistematica delle clausole è criterio di interpretazione che deve guidare il giudice nel ricercare la ratio e la volontà comune espressa dalle parti nel contratto collettivo (cfr. tra le altre Cass. 2996/2023).
In particolare la disposizione contrattuale azionata dall'appellante non consente di ritenere che il turno avvicendato sia esclusivamente quello a ciclo continuo in cui il lavoratore sia impiegato a rotazione in turno diurno e notturno, quanto piuttosto che il turno sia un nastro orario nel quale al lavoratore smontante ne succeda altro montante, nello stesso posto, con una alternanza oraria, nel caso di specie, tra mattina e pomeriggio che giustifica il riconoscimento di una indennità, poiché il mutamento anche periodico degli orari di lavoro è comunque foriero di uno sconvolgimento nell'organizzazione della vita personale del lavoratore e quindi di una maggiore penosità del lavoro rispetto ad un dipendente non in turno.
Quanto esposto trova conferma nel disposto normativo di cui all'art. 1 lett. f) decreto legislativo n.
66/03 secondo cui lavoro a turni è ": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
omissis".
9.1.Nel caso di specie, per quanto esposto nella parte in fatto, il Parte_1 ha operato a settimane alternate la prima con orario al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13,30 e la seconda al pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 20.00.
Invero che si trattasse di lavoratore operante in turni ( definito dalla società h24), è elemento confermato dalla stessa datrice di lavoro: nella e-mail dimessa dall'appellante sub. 2 del 20 marzo
2019 ed avente ad oggetto i turni della 12 settimana, la società dava atto che a causa della impossibilità
- per ragioni di salute- di utilizzare il lavoratore ricorrente in turni notturni, comunque dal mese di
--
settembre 2019 il suo orario sarebbe stato ripartito per 38 ore sempre a settimane alternate ( mattina e pomeriggio) oltre a due sabati al mese lavorativi (cfr. doc. 3 parte appellante).
Ne consegue che né la norma collettiva, né la condotta tenuta dalle parti nel corso del rapporto di lavoro, consente di escludere il diritto del Parte_1 alle maggiorazioni di cui all'art. 7 in relazione all'orario di lavoro effettivamente osservato dal dipendente nel periodo di lavoro azionato.
10. Interpretazione avvalorata anche dalla condotta delle parti sociali che hanno stipulato successivamente una contrattazione integrativa che è significativa della correttezza della tesi adottata dal Collegio.
L'accordo integrativo di secondo livello adottato dalla società (non applicabile al caso di specie in quanto avente efficacia dall' 1.1.2021), all'art. 3 (cfr. doc. 12 parte ricorrente in primo grado), prevede infatti l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 7 CCnl Porti, per il personale operante in turni;
la disposizione contrattuale precisa che si considerano operanti in turni avvicendati i lavoratori che prestano servizio tra la mattina e il pomeriggio, ovvero mattina pomeriggio/sera/ notte, su cinque o sei giorni, a settimane alternate tra la prima settimana ( orario mattina) e la seconda settimana ( pomeriggio) con orario analogo a quello osservato dal Parte_1 escludendo quindi la endiadi operata dal primo giudice di turno avvicendato/ continuo, a nulla rilevando la giurisprudenza invocata dalla società che ineriva altri contratti collettivi.
11. Pertanto ritiene questo Collegio che il Parte_1 abbia fondatamente azionato il diritto di pagamento di cui all'art. 7 CCnl porti.
Nessuna prescrizione è maturata considerati gli atti interruttivi posti in essere dall'interessato prima della notifica del ricorso di primo grado nel 2023 (cfr. docc. 5,6,7), tenuto conto del periodo temporale azionato in giudizio (dal 2016 al 2020). Peraltro anche l'interpretazione giurisprudenziale, seguita dall'odierno Collegio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero nel 2012 e in via ulteriore del Job Act nel 2015, per i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti, non sussistono più “i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata" e il rapporto di lavoro "non è assistito da un regime di stabilità" (cfr. Cass. 26246/2022) e quindi l'assenza del metus rispetto al licenziamento che giustificava, secondo la Corte Costituzionale, il decorso della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, consentirebbe a priori di rigettare l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
12. Rispetto al quantum il Collegio a fronte delle contestazioni specifiche dei conteggi attorei ha disposto apposita consulenza contabile che è stata condivisa dalle parti negli esiti finali, pur ritenendo la parte appellata dovuta la sola maggiorazione del 5% del lavoro diurno, in ragione del contenuto del ricorso giudiziale di primo grado.
Contestazione che va rigettata atteso che nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante aveva delimitato la domanda avente ad oggetto tutte le indennità di cui all'art .7 Ccnl Porti, alle maggiorazioni spettanti in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato.
12.1.Orario che per quanto precisato dalla consulente alla luce delle schede orarie e del LUL- era articolato tra mattina e pomeriggio a settimane alterne con orario di 6,5 ore la mattina e 7 ore al pomeriggio, tenuto conto che al mattino era articolato dalle ore 7.00 alle 13,30 e il pomeriggio dalle
13,30 alle 20,30. La consulente confermava che per ogni lavoratore era previsto il turno settimanale e il Parte_1 era sempre stato inserito nella turnistica insieme agli altri colleghi.
Ulteriore modifica oraria era accertata dall'ottobre 2019 per motivi di salute del dipendente cui era assegnato nuovo orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 o dalle ore 13.30 alle ore 20,30 e due sabati al mese dalle ore 8.00 alle ore 13,30 e dalle ore 13,30 alle ore
19.00.
13. Il consulente tecnico ha quindi quantificato il credito attoreo in ragione dell'orario effettivamente osservato, applicando soltanto in caso di turno pomeridiano per le ore successive alla 12° ora dall'inizio del turno osservato dalla società, la percentuale del 31% in luogo del 5% primo conteggio.
Con il secondo conteggio ha considerato esclusivamente la maggiorazione del 5% per tutti i turni indipendentemente dall'orario in adesione alla tesi della parte appellata.
Questo Collegio ritiene corretta la prima quantificazione perché rispettosa degli orari effettivamente osservati e delle richieste attoree di primo grado;
ne consegue che al Parte_1 quando lavorava al mattino competeva la sola maggiorazione del 5% mentre per il turno pomeridiano che terminava alle
20,30, 5 ore erano computate al 5% e 1,5% al 31%. Nel caso di lavoro straordinario notturno ( comunque accertato) ovvero di lavoro in giorni festivi le maggiorazioni del turno avvicendato sono invece assorbite dalle maggiori percentuali spettanti, così come previsto dal contratto collettivo (cfr. pagg.
9-10 consulenza contabile).
14. All'esito dei conteggi non contestati nella lora elaborazione ne è conseguito un credito per differenze dovute al Parte_1 per il periodo dall'1.12.16 al 15.04.20 pari ad euro 3777,70, oltre agli interessi, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo.
Conseguentemente in riforma della sentenza impugnata la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro 3777,70.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni, sono poste a carico della società soccombente;
le spese di consulenza tecnica resa necessaria da entrambe le parti sono poste a carico delle parti in solido al 50% essendo risultati erronei i conteggi di parte appellante correttamente contestati dalla società appellata.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di Parte_1 all'indennità di cui all'art. 7 comma secondo lett. a e b Ccnl Porti dall'1.12.2016 al
15.04.2020;
- Per l'effetto condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere al Parte_1 l'importo di euro 3777,70 con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi che
-
liquida quanto al primo grado in euro 2059,00, quanto al secondo grado in euro 1.923,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone a carico delle parti in via solidale e in misura interna pari al 50% le spese di ctu che
Parte_4 come da separato decreto. liquida in favore della sig.ra
Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21.05.2024
Da
"rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F. Parte_1 C.F._1
Email_1 indicata come Ventura, C.F. C.F. 2 pec:
destinazione per la ricezione di notifiche e comunicazioni, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Trieste, via del Coroneo n. 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si allega anche al presente atto appellante
Contro
(C.F. e P.I. P.IVA_1 ) d'ora in avanti Controparte_1 breviter anche 66"Cont
- in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio
C.F. 3di Amministrazione Dott.ssa Controparte_3 (C.F.
), con sede in Trieste, Via
Karl Ludwig Von Bruck n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura su file separato e allegato alla medesima busta telematica (doc. a, procura sottoscritta e autenticata), dagli avv.ti Daniele
Compagnone (C.F. C.F._4 - pec: Email_2 P.IVA_2 ) del Foro di Gorizia e Parte_2 (CF C.F._5 ) del Foro di
Udine ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste,
Appellata
appello avverso la sentenza del tribunale di Trieste n.49/2024 in RG 161/2023, pubblicata il
4.03.2024 e notificata il 22 aprile 2024;
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire dall'inizio del rapporto e fino al 15.4.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia l'indennità di turno di cui all'art. 7, c. 2, lett. a), od eventualmente b), CCNL Porti.
2) Per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle indennità nella misura di €. 4.877,83 o in subordine di €. 3.183,38, o in quella diversa che risulterà di giustizia con rivalutazione e interessi.
3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Ammettersi se del caso C.T.U. sull'ammontare dei crediti dell'appellante.
2) Ordinarsi alla resistente di esibire le buste paga dell'appellante dall'inizio del rapporto, nonché dei turni di lavoro nei quali il medesimo è stato impiegato.
3) Disporsi se del caso l'assunzione di informazioni sindacali ex art. 425 cpc sull'applicazione dell'art. 7 CCNL porti.
4) Disporsi l'acquisizione dell'allegato estratto del CP_4
Per parte appellata:
In via preliminare
Previo accertamento delle premesse di cui in narrativa, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 436 c.p.c., non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
In via principale, nel merito
Rigettarsi le domande svolte dall'appellante nei confronti dell'odierna appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 49/2024, pubblicata il 22/04/2024, emessa dal Tribunale di Trieste, sezione lavoro, nell'ambito del giudizio RGn. 161/2023.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dispiegate dall'appellante, condannarsi l'odierna appellata al pagamento del solo importo indicato nei conteggi sub doc. 3 del fascicolo di parte di primo grado, dimezzato per valorizzazione del solo turno 7-14, o nella minor somma ritenuta di giustizia, in ragione delle deduzioni e delle eccezioni svolte nei precedenti atti difensivi.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa, come per legge.
In via istruttoria
Ci si oppone alle richieste istruttorie come formulate dall'appellante in quanto inconferenti, anche in considerazione della natura documentale della causa.
Ci si oppone alla richiesta istruttoria formulata dall'appellante con riferimento all'ordine di esibizione dei turni di lavoro nei quali era impiegato. Sul punto, si sottopone all'attenzione dell'adita Corte
d'Appello che, essendo la predetta istanza istruttoria formulata anche in primo grado, l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di impugnazione.
,che la controparte vorrebbe Ci si oppone all'acquisizione dell'allegato 3 Parte_3 utilizzare ai fini della confutazione del contenuto della sentenza impugnata, in quanto inammissibile, tardiva, oltre che irrilevante ai fini del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte da Parte_1 Cont nei confronti della società Controparte_1 (d'ora in poi per brevità condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. II Parte_1 aveva dedotto di essere stato dipendente della Controparte_1 dall'1.12.2016
e di essere stato impiegato fino al 15.4.2020 al reparto viabilità/varchi. Il ricorrente, premesso che il suo orario di lavoro era organizzato in turni mattina/pomeriggio a settimane alterne, con orario dalle ore 7 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20, rivendicava il diritto all'indennità prevista dall'art. 7 CCNL Porti e dalla contrattazione di secondo livello, quantificando il proprio credito in complessivi
€ 4.877,83 come da conteggi allegati al ricorso.
La società resistente si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto nello stesso non era stato precisato a quale delle indennità, tra le otto previste dall'art. 7 del CCNL e tra le 23 contemplate dal contratto di secondo livello, il lavoratore aveva inteso riferirsi e in ogni caso non era stato precisato per quale ragione tale indennità sarebbe dovuta, posto che ciascuna tipologia di indennità aveva presupposti diversi. Nel merito la resistente rilevava che il contratto di secondo livello era ininfluente dal momento che era di data 24.5.2021, mentre il periodo oggetto di causa era quello dall'1.12.2016 al 15.4.2020.
La convenuta evidenziava che il ricorrente aveva sempre goduto di un orario di lavoro settimanale predeterminato, di un riposo settimanale fisso e non era mai stato inserito in una turnistica H24, mentre il turno avvicendato è caratterizzato da una pluralità di sequenze orarie che tra loro via via si susseguono e si avvicendano con variazioni, nei giorni, presentando generalmente una fase di lavoro notturno, un giorno di riposo fisso, in genere la domenica, ed un altro a scorrimento.
La resistente contestava i conteggi avversari anche perché non erano stati redatti in base alle presenze effettive del ricorrente ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso rilevando che il ricorrente non aveva precisato quali delle otto diverse voci dell'art. 7 CCNL Porti riteneva applicabile (lavoro diurno, notturno, notturno festivo, diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%, notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%). Sulla base delle allegazioni poteva essere escluso solo il lavoro notturno. In ogni caso anche nel merito, secondo il primo giudice, il ricorso era infondato, perché il concetto di turno avvicendato (non chiarito dal CCNL), richiamava quello di alternarsi, darsi il cambio, e quindi una turnazione nell'ambito di una produzione a ciclo continuo, ove i lavoratori si danno sempre il cambio con altri, in una produzione h24, con turni anche notturni.
Quindi al fine di riconoscere le richieste attoree sarebbero stati necessari turni anche notturni e riposi a scorrimento (nel caso di specie i turni erano solo diurni e il riposo in giorno fisso).
E questo sarebbe stato dimostrato dalla previsione nell'art. 7 CCNL del lavoro notturno feriale e festivo;
circostanza che richiamava una organizzazione del lavoro resa continuativamente nell'arco di tutta la giornata, in modo da indennizzare il disagio connesso ad una turnazione a ciclo continuo.
Il ricorrente si era limitato a lavorare con orario 7-13.30/13.30-20, mentre la gravosità indennizzata dall'art. 7 sarebbe stata diversa.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il Parte_1 che instava per la riforma integrale della decisione e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva la società che contrastava l'impugnazione di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza.
3. La Corte di Appello di Trieste all'esito della discussione disponeva consulenza contabile;
indi fissata udienza di chiarimenti del consulente nel contradditorio delle parti, modificata l'assegnazione della causa a seguito della entrata in ruolo di nuovo Consigliere lavoro della Corte, ottenuto l'elaborato peritale, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della discussione orale, decideva la causa come da separato dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 impugnava la pronuncia di primo grado con due motivi.
4. Il
Con il primo motivo censurava l'errata interpretazione del ricorso introduttivo da parte del giudice:
l'orario di lavoro era stato indicato, e quindi le allegazioni fattuali c'erano; la domanda aveva avuto ad oggetto tutte le indennità contemplate dall'art. 7 ; al più il giudice avrebbe dovuto rigettare quelle ritenute non dovute.
Rilevava il ricorrente che il petitum era chiarito dall'articolazione oraria allegata che era riferita all'orario feriale diurno che consentiva di limitare il richiesto soltanto alle indennità collegate ad un orario di lavoro che si svolgeva nella fascia oraria riportata nel capitolo 4 del ricorso introduttivo.
Peraltro in sede di note di discussione per maggiore chiarezza il ricorrente aveva specificato meglio quanto richiesto in giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante contestava l'errata individuazione del concetto di turni avvicendati. Nel concetto di turni avvicendati rientrerebbero non solo i turni in terza, ma anche quelli in seconda come il caso del ricorrente.
Secondo l'appellante l'art.7, che riguarda i turni avvicendati si applica a tutti i lavoratori che si avvicendano sul medesimo posto di lavoro in orari diversi, ossia quando c'è un dipendente che subentra ad un altro che smonta il turno.
Precisava in via ulteriore che, applicando tale concetto, il contratto di secondo livello aveva successivamente esplicitato che è considerato personale turnista "tutto il personale" che opera in turni avvicendati tra mattina e pomeriggio, e tra mattina pomeriggio sera/notte. L'art.7 indicava i turni avvicendati e non era possibile interpretarlo come "turni continui e avvicendati sull'intera giornata”.
Deduceva che nell'ambito delle imprese portuali è generalizzata l'applicazione del contratto come richiesto dall'appellante.
5. L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello che non avrebbe avuto probabilità di essere accolto.
Quanto al primo motivo osservava che l'appellante aveva riconosciuto la lacunosità del ricorso rilevando di avere dovuto ridurre la domanda al solo lavoro diurno. Osservava che i conteggi non erano comunque esplicativi con riferimento al solo lavoro diurno ed eccepiva di averli contestati in modo specifico, senza che mai l'appellante avesse fornito prova dei turni effettivamente espletati.
I conteggi non consentivano di individuare le effettive giornate di lavoro considerate ai fini del calcolo e neppure di verificare quali giornate potessero essere state considerate meritevoli di indennità maggiorata, considerato che il ricorrente aveva usufruito di permessi. La società si opponeva all'ordine di esibizione dei turni di lavoro in cui il ricorrente era stato impiegato, osservando che l'istanza era stata svolta anche in primo grado e sul punto l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di impugnazione.
Quanto al secondo motivo ribadiva che il contratto di secondo livello è successivo e quindi non poteva essere utilizzato per interpretare il CCNL.
Si opponeva alla produzione del documento nuovo (CCNL di Italo), in quanto tardivo e irrilevante.
Osservava che il lavoro portuale richiede tipicamente una copertura continua h24 (il ricorrente non poteva più svolgere invece lavoro notturno). Il ricorrente aveva un turno predeterminato e fisso, e non c'erano sequenze orarie che si avvicendassero e anche il giorno di riposo non era a scorrimento ma fisso, il sabato e domenica. Invocava orientamento giurisprudenziale sui turni avvicendati, continui.
Contestava il quantum, e in subordine deduceva che l'indennità non sarebbe dovuta per l'orario di lavoro dalle ore 13.30 alle 20.00 perché il ricorrente non si avvicendava con nessuno.
Eccepiva in via ulteriore la prescrizione quinquennale dei crediti contestando l'orientamento giurisprudenziale che a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/12 escludeva la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro anche per le imprese con requisito dimensionale superiore a 15 dipendenti.
6. L'appello proposto va accolto siccome fondato con i limiti di seguito indicati.
In via preliminare di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata la quale assume che l'appello si appaleserebbe prima facie infondato e suscettibile di immediato rigetto.
La questione interpretativa controversa merita infatti riflessione da parte del Collegio che ha disposto verifica contabile mediante consulenza tecnica;
inoltre la necessità di esaminare nel merito le diverse interpretazioni sollevate dalle parti consente di escludere l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
6.1. Nel merito la questione controversa in giudizio è il diritto o meno del Parte_1 al pagamento della indennità per turni avvicendati.
L'appellante dall'1.12.2016 e fino al 15.04.20 era stato utilizzato presso il reparto varchi/valichi con orario definito dallo stesso in seconda, poiché, come si evince dal ricorso di primo grado:"... Fino al
15.4.2020 era impiegato al reparto viabilità/varchi, con mansioni che consistevano nel posteggio dei camion, nella gestione del traffico, nel controllo e nelle registrazioni dei permessi di entrata in porto.
4) L'orario di lavoro era organizzato in turni mattina/pomeriggio a settimane alterne, con orario 7-
13.30/13.30-20.". Allegazione in fatto confermata dalla resistente che in primo grado aveva evidenziato che l'interessato operava a settimane alterne con orario articolato la prima settimana dalle ore 7.00 alle ore 13,30 e la seconda dalle ore 13,30 alle ore 20.00.
7. Secondo il giudice di prime cure e la resistente non competevano al Parte_1 le indennità di cui all'art. 7 (rubricato lavoro a turni dipendente imprese), perché il ricorrente non avrebbe osservato un orario di lavoro a ciclo continuo e quindi non sarebbe rientrato nella previsione del comma secondo dell'art. 7 disciplinante il personale con turni avvicendati.
L'art. 7 del CCNL Porti si articola in più commi: il primo si limita a prescrivere indicazioni generali sull'organizzazione del lavoro a turni (“nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro ."), con il secondo si stabiliscono "normative e
...
maggiorazioni” da applicarsi nell'ipotesi di “lavoro a turni avvicendati":
In particolare nel comma secondo citato si legge quanto segue: "Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e maggiorazioni: a. diurno feriale 5%; b. notturno feriale 31%; c. notturno feriale - IV turno 50%; d. diurno festivo 50%; e. notturno festivo 50%, 53% dall'1.3.05; f. notturno festivo - IV turno 60%; g. diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%; h. notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%. N.B. Le maggiorazioni b. ed e. di lavoro notturno decorrono dopo la 12a ora dall'inizio del 1° turno diurno, le c ed f dopo la 18a ora dal 1° turno diurno. Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso ed alla loro incidenza su tredicesima, quattordicesima e TFR rimangono in vigore i trattamenti in essere. In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore. Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata all'art. 8".
8. Secondo il tribunale l'interpretazione normativa collettiva escludeva dal proprio ambito il ricorrente;
sul punto la motivazione era la seguente:".. La definizione è assai generica e suscettibile di ricomprendere al suo interno qualsiasi tipologia di turno e dunque un'organizzazione del lavoro che comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Quanto al significato etimologico della parola "avvicendarsi", la stessa richiama gli equivalenti significati di alternarsi e darsi il cambio. Ritiene tuttavia lo scrivente che il termine "avvicendati", calato nella realtà concreta di una produzione lavorativa, non possa non richiamare il concetto di continuità nella produzione. Il lavoratore che si avvicenda con un altro nell'ambito di una turnazione, lascia il proprio posto ad un collega, nell'ambito di una produzione che non si arresta, ma procede H24 e prevede l'assegnazione del lavoratore a turni differenti nel corso della settimana, anche notturni. Tale prospettazione riceve conferma dai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte resistente nella propria memoria difensiva, i quali danno atto di una nozione di turno avvicendato che nella prassi contrattuale e nella contrattazione collettiva è ormai assai consolidata nel senso di richiamare una pluralità di sequenze orarie che tra loro via via si susseguono e per il lavoratore si avvicendano, prevedendo anche turnazioni notturne e riposi a scorrimento. Nondimeno, ed è quel che più conta nella fattispecie, è la stessa previsione collettiva invocata da parte ricorrente a rendere preferibile una tale prospettazione, in quanto l'art. 7 CCNL Porti, richiamando le maggiorazioni per il lavoro notturno feriale e festivo fa intendere che le parti contrattuali, richiamando i turni avvicendati, si siano voluti riferire ad un'organizzazione del lavoro resa continuativamente nell'arco di tutta la giornata, con la previsione di indennità che vadano a compensare in misura crescente a seconda del diverso momento nel quale venga resa la prestazione, il peculiare disagio connesso ad una turnazione a ciclo continuo. Risulta in tal modo decisamente smentito l'assunto attoreo secondo il quale quello che tradizionalmente era denominato turno avvicendato non può essere che quello che la legge definisce sic et simpliciter lavoro a turni, cioè lavoro svolto sullo stesso posto di lavoro secondo un ritmo precostituito anche a settimane in orari diversi, con un lavoratore montante che sostituisce il lavoratore smontante. Nella fattispecie è pacifico che il lavoratore si sia limitato a svolgere la propria prestazione nell'ambito di un orario di lavoro predeterminato e ripartito su due diversi schemi settimanali, con orario 7-13.30/13.30-20, così come a questo punto appare evidente che la gravosità indennizzata dall'art. 7 CCNL Porti è differente da quella dedotta in ricorso, e fa riferimento al disagio derivante dall'avvicendarsi del lavoratore nell'ambito di una produzione resa H24.".
9. Questo Collegio non ritiene corretta l'interpretazione del primo giudice poiché introduce nella norma collettiva e soprattutto nell'ambito di applicazione della stessa, delle limitazioni e restrizioni aggiuntive non previste dalle parti collettive neppure sotto il profilo letterale.
L'interpretazione letterale, in uno con l'interpretazione sistematica delle clausole è criterio di interpretazione che deve guidare il giudice nel ricercare la ratio e la volontà comune espressa dalle parti nel contratto collettivo (cfr. tra le altre Cass. 2996/2023).
In particolare la disposizione contrattuale azionata dall'appellante non consente di ritenere che il turno avvicendato sia esclusivamente quello a ciclo continuo in cui il lavoratore sia impiegato a rotazione in turno diurno e notturno, quanto piuttosto che il turno sia un nastro orario nel quale al lavoratore smontante ne succeda altro montante, nello stesso posto, con una alternanza oraria, nel caso di specie, tra mattina e pomeriggio che giustifica il riconoscimento di una indennità, poiché il mutamento anche periodico degli orari di lavoro è comunque foriero di uno sconvolgimento nell'organizzazione della vita personale del lavoratore e quindi di una maggiore penosità del lavoro rispetto ad un dipendente non in turno.
Quanto esposto trova conferma nel disposto normativo di cui all'art. 1 lett. f) decreto legislativo n.
66/03 secondo cui lavoro a turni è ": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
omissis".
9.1.Nel caso di specie, per quanto esposto nella parte in fatto, il Parte_1 ha operato a settimane alternate la prima con orario al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13,30 e la seconda al pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 20.00.
Invero che si trattasse di lavoratore operante in turni ( definito dalla società h24), è elemento confermato dalla stessa datrice di lavoro: nella e-mail dimessa dall'appellante sub. 2 del 20 marzo
2019 ed avente ad oggetto i turni della 12 settimana, la società dava atto che a causa della impossibilità
- per ragioni di salute- di utilizzare il lavoratore ricorrente in turni notturni, comunque dal mese di
--
settembre 2019 il suo orario sarebbe stato ripartito per 38 ore sempre a settimane alternate ( mattina e pomeriggio) oltre a due sabati al mese lavorativi (cfr. doc. 3 parte appellante).
Ne consegue che né la norma collettiva, né la condotta tenuta dalle parti nel corso del rapporto di lavoro, consente di escludere il diritto del Parte_1 alle maggiorazioni di cui all'art. 7 in relazione all'orario di lavoro effettivamente osservato dal dipendente nel periodo di lavoro azionato.
10. Interpretazione avvalorata anche dalla condotta delle parti sociali che hanno stipulato successivamente una contrattazione integrativa che è significativa della correttezza della tesi adottata dal Collegio.
L'accordo integrativo di secondo livello adottato dalla società (non applicabile al caso di specie in quanto avente efficacia dall' 1.1.2021), all'art. 3 (cfr. doc. 12 parte ricorrente in primo grado), prevede infatti l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 7 CCnl Porti, per il personale operante in turni;
la disposizione contrattuale precisa che si considerano operanti in turni avvicendati i lavoratori che prestano servizio tra la mattina e il pomeriggio, ovvero mattina pomeriggio/sera/ notte, su cinque o sei giorni, a settimane alternate tra la prima settimana ( orario mattina) e la seconda settimana ( pomeriggio) con orario analogo a quello osservato dal Parte_1 escludendo quindi la endiadi operata dal primo giudice di turno avvicendato/ continuo, a nulla rilevando la giurisprudenza invocata dalla società che ineriva altri contratti collettivi.
11. Pertanto ritiene questo Collegio che il Parte_1 abbia fondatamente azionato il diritto di pagamento di cui all'art. 7 CCnl porti.
Nessuna prescrizione è maturata considerati gli atti interruttivi posti in essere dall'interessato prima della notifica del ricorso di primo grado nel 2023 (cfr. docc. 5,6,7), tenuto conto del periodo temporale azionato in giudizio (dal 2016 al 2020). Peraltro anche l'interpretazione giurisprudenziale, seguita dall'odierno Collegio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero nel 2012 e in via ulteriore del Job Act nel 2015, per i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti, non sussistono più “i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata" e il rapporto di lavoro "non è assistito da un regime di stabilità" (cfr. Cass. 26246/2022) e quindi l'assenza del metus rispetto al licenziamento che giustificava, secondo la Corte Costituzionale, il decorso della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, consentirebbe a priori di rigettare l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
12. Rispetto al quantum il Collegio a fronte delle contestazioni specifiche dei conteggi attorei ha disposto apposita consulenza contabile che è stata condivisa dalle parti negli esiti finali, pur ritenendo la parte appellata dovuta la sola maggiorazione del 5% del lavoro diurno, in ragione del contenuto del ricorso giudiziale di primo grado.
Contestazione che va rigettata atteso che nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante aveva delimitato la domanda avente ad oggetto tutte le indennità di cui all'art .7 Ccnl Porti, alle maggiorazioni spettanti in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato.
12.1.Orario che per quanto precisato dalla consulente alla luce delle schede orarie e del LUL- era articolato tra mattina e pomeriggio a settimane alterne con orario di 6,5 ore la mattina e 7 ore al pomeriggio, tenuto conto che al mattino era articolato dalle ore 7.00 alle 13,30 e il pomeriggio dalle
13,30 alle 20,30. La consulente confermava che per ogni lavoratore era previsto il turno settimanale e il Parte_1 era sempre stato inserito nella turnistica insieme agli altri colleghi.
Ulteriore modifica oraria era accertata dall'ottobre 2019 per motivi di salute del dipendente cui era assegnato nuovo orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 o dalle ore 13.30 alle ore 20,30 e due sabati al mese dalle ore 8.00 alle ore 13,30 e dalle ore 13,30 alle ore
19.00.
13. Il consulente tecnico ha quindi quantificato il credito attoreo in ragione dell'orario effettivamente osservato, applicando soltanto in caso di turno pomeridiano per le ore successive alla 12° ora dall'inizio del turno osservato dalla società, la percentuale del 31% in luogo del 5% primo conteggio.
Con il secondo conteggio ha considerato esclusivamente la maggiorazione del 5% per tutti i turni indipendentemente dall'orario in adesione alla tesi della parte appellata.
Questo Collegio ritiene corretta la prima quantificazione perché rispettosa degli orari effettivamente osservati e delle richieste attoree di primo grado;
ne consegue che al Parte_1 quando lavorava al mattino competeva la sola maggiorazione del 5% mentre per il turno pomeridiano che terminava alle
20,30, 5 ore erano computate al 5% e 1,5% al 31%. Nel caso di lavoro straordinario notturno ( comunque accertato) ovvero di lavoro in giorni festivi le maggiorazioni del turno avvicendato sono invece assorbite dalle maggiori percentuali spettanti, così come previsto dal contratto collettivo (cfr. pagg.
9-10 consulenza contabile).
14. All'esito dei conteggi non contestati nella lora elaborazione ne è conseguito un credito per differenze dovute al Parte_1 per il periodo dall'1.12.16 al 15.04.20 pari ad euro 3777,70, oltre agli interessi, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo.
Conseguentemente in riforma della sentenza impugnata la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo lordo di euro 3777,70.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni, sono poste a carico della società soccombente;
le spese di consulenza tecnica resa necessaria da entrambe le parti sono poste a carico delle parti in solido al 50% essendo risultati erronei i conteggi di parte appellante correttamente contestati dalla società appellata.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di Parte_1 all'indennità di cui all'art. 7 comma secondo lett. a e b Ccnl Porti dall'1.12.2016 al
15.04.2020;
- Per l'effetto condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere al Parte_1 l'importo di euro 3777,70 con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi che
-
liquida quanto al primo grado in euro 2059,00, quanto al secondo grado in euro 1.923,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone a carico delle parti in via solidale e in misura interna pari al 50% le spese di ctu che
Parte_4 come da separato decreto. liquida in favore della sig.ra
Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli