TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2271/23 R.Gen vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Luciacristina Arquilla giusta procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Liguori giusta procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura generale alle liti in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 28.4.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229022368162000, concernente, tra l'altro, pretese previdenziali vantate dall' nei suoi confronti CP_2 con gli avvisi di addebito nn. 39720180015138592000 e 39720190017064786000.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: a) l'omessa notifica dell'atto opposto e dei suddetti titoli allo stesso sottesi;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa;
c) l'omessa indicazione dei criteri di computo delle
1 sanzioni e degli accessori;
d) l'omessa indicazione della data di trasmissione dei ruoli e la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
e) il difetto di motivazione delle pretese;
f) l'omessa indicazione delle modalità con le quali proporre opposizione all'atto.
Si è costituito in giudizio, formulando plurime eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Non si è costituito invece l' in vista della prima udienza. CP_2
Con ordinanza dl 3.12.2024 è stato ordinato all' di produrre la CP_2
documentazione afferente alla notifica degli avvisi di addebito oggetto della presente di opposizione.
L' , onde ottemperare all'ordine, si è costituito in giudizio Controparte_3 con memoria depositata il 5.8.2025.
All'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
II. La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va osservato che l' , nel Controparte_4 costituirsi tempestivamente in giudizio, ha prodotto documentazione da cui risulta che l'intimazione impugnata è stata regolarmente notificata a mezzo di servizio postale con atto consegnato al destinatario in data 18.03.2023 (vedi fascicolo
. CP_5
Ne consegue che eventuali vizi formali dell'atto avrebbe dovuto essere sollevati mediante la proposizione l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 del c.p.c.; mentre, eventuali doglianze di merito avrebbero dovute essere dedotto entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24
d.l.gs. n. 46 del 1999
Dunque, risultano inammissibili le censure con le quali parte ricorrente ha lamentato l'omessa indicazione dei criteri di computo delle sanzioni e degli accessori, l'omessa indicazione della data di trasmissione dei ruoli e la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, il difetto di motivazione degli atti impositivi e l'omessa indicazione delle modalità con le quali proporre opposizione all'atto.
2 In ordine a quest'ultima eccezione deve rilevarsi come, in ogni caso, parte ricorrente non abbia indicato alcun concreto pregiudizio al suo diritto difensiva derivante dal dedotto vizio.
III. In secondo luogo, occorre rilevare che l' in ottemperanza CP_2 all'ordine emesso da questo Tribunale, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che gli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione sono stati entrambi regolarmente notificati a mezzo di servizio postale, precisamente:
l'avviso n. 39720180015138592000 è stato notificato il 26.7.2019; l'avviso n.
39720190017064786000 è stato notificato il 28.8.2019 (vedi fascicolo . CP_2
Orbene, è opportuno rammentare che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di CP_2
accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può CP_2
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella fattispecie in esame, l' ha proceduto proprio alla Controparte_6
notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Precisamente, le raccomandate sono state recapitate presso l'indirizzo di residenza dell'Alberighi con sottoscrizione della cartolina di ricevimento.
La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998
(che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari
3 possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” (Cass. n.
15834/2017, Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016).
Si è più volte affermato la che trattasi di una forma alternativa di notifica che permette all'agente di riscossione di utilizzare direttamente il servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento;
tale modalità di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli
Ufficiali giudiziari e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per l'ordinaria spedizione postale in raccomandata con avviso di ricevimento e ne resta estranea a tale modalità la redazione della relata di notifica.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 che prescrive l'onere per
l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (cfr. Cass. 16949/2014).
Ciò in quanto è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
La cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) può essere notificata, sulla base della stessa disposizione, anche direttamente dal concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, secondo la disciplina del D.M. 9.4.01, artt.
4 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
E' stato chiarito (Cass. n. 23351 del 2015) che quando gli uffici finanziari si avvalgono della notifica a mezzo posta raccomandata diretta, “tale facoltà di notificazione semplificata” comporta che “alla spedizione dell'atto di applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982”. Sicchè, non vanno applicate le disposizioni in tema di notifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, né è richiesto l'invio della raccomandata informativa, perché la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto che ha ricevuto il plico.
Si è altresì affermato che “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l dia prova di avere eseguito Controparte_7
regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi” (Cass.
10326 del 2014).
Ancora: “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.,
5 superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 9246 del 2015).
Dunque, a fronte della produzione degli avvisi di ricevimento, è onere della parte dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano - con il destinatario- in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in tal senso, v. Cass.
n. 19733 del 2010).
Deve rammentarsi che l'applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario implica che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n. 9240 del
2019).
Nella specie, il ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione avverso la produzione documentale dell' limitandosi a chiedere CP_2
l'esibizione dell'originale delle cartoline di ricevimento senza indicare alcun concreto vizio di tali cartoline e senza fornire elementi utili a superare la presunzione sopra illustrata.
In proposito, si rammenta, quanto alla contestazione della produzione di copie fotostatiche, che l'art. 2712 c.c. dispone che le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Sul punto, è stato ritenuto che l'onere di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della stessa, implichi che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato. L'onere di
6 disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 15790 del 2016).
L'interessato ha quindi l'onere di eccepire con precisione ogni specifico errore, illegittimità ed incongruenza quanto al contenuto dei documenti depositati in atti in copia rispetto all'originale, così da potersi presumere un'alterazione o una mancata rispondenza delle copie rispetto ai documenti originali, non potendosi limitare a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.
Orbene, nella specie, l'opponente non ha indicato alcun elemento concreto di difformità e/o discrasia di dette produzioni fotostatiche.
Gli avvisi di addebito in questione risultano, pertanto, correttamente notificati a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo del ricorrente.
IV. L'affermata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito in parola e la mancata opposizione dei medesimi nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
In questa sede possono essere valutati soltanto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (come appunto la prescrizione del credito).
Le ragioni estintive della pretesa precedenti alla data della notifica dell'avviso di addebito, invece, avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.l.gs. n. 46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo.
7 In proposito, va rammentato che l'azione volta ad ottenere l'accertamento negativo del credito (nella specie per intervenuta prescrizione “successiva”) va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non assoggettata al termine di decadenza di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, né a quello di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46 del 1999.
Orbene, nella fattispecie in esame, allorquando è stato recapitato l'atto oggetto della presente opposizione (18.3.2023), non era maturata alcuna prescrizione dei crediti previdenziali in questione, atteso che, come detto, gli avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 26.7.2019 ed il 28.8.2019.
IV. In definitiva, l'opposizione va respinta.
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannato alla rifusione, in favore della parte opposta , Controparte_4 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia.
La tardiva costituzione dell' comporta la compensazione delle spese di lite CP_2 tra quest'ultimo ed il ricorrente.
PQM
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' Controparte_4
, delle spese di lite, che liquida in euro 4.638,00, oltre iva, cpa e
[...] spese generali al 15%;
- compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l' ; CP_2
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 19.9.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
8