TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ. depositato il 13.4.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 dom. Nicola Cannone e l'avv.to Mariela Carolina Cebalios, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'avv. dom. Marco Quagliaro, per procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Causa ritenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti pagina 1 di 20 conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 20.3.2025:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione: 1) accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, della resistente
[...]
per le condotte colpose degli Controparte_1 esercenti la professione sanitaria che hanno operato al suo interno e che hanno cagionato la morte della sig.ra ovvero, in via Persona_1 subordinata, hanno determinato la perdita di chance di sopravvivenza della sig.ra 2) accertare e dichiarare ad ogni effetto di Persona_1 legge che i fatti allegati nel presente atto sub da 1 a 6 integrano la fattispecie di reato, commesso mediante omissione, di omicidio colposo ex artt. 40-589 c.p. ovvero di lesioni colpose ex artt. 40-590 c.p.; 3) per l'effetto: - condannare, per tutti le ragioni di cui in narrativa, la
[...]
al risarcimento del danno cagionato Controparte_1 al ricorrente, in proprio ed in qualità di unico erede della sig.ra
[...]
da liquidarsi nella complessiva somma di € 482.000,00 a titolo Per_1 di danno non patrimoniale ed € 7.606,00 a titolo di danno patrimoniale, ovvero della diversa anche maggior somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del decesso ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del decesso al saldo, interessi da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. 4) condannare la
[...]
alla rifusione delle competenze Controparte_1 defensionali, spese ed accessori del presente procedimento, nonché di quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo R.G. pagina 2 di 20 2391/2022 Tribunale di Udine.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da ricorso.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
NEL MERITO: Rigettare le domande.
Condannare il ricorrente alla rifusione dei compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nonché di questa causa, come stabilito da Cass. 13 aprile 2023, n. 9815, cioè distinti per fasi ed esclusa la riduzione al di sotto dei minimi ex D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018, Maggiorare del 30% i compensi ex art. 4, comma 1-bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione dell'atto e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (sommario con collegamenti ipertestuali;
segnalibri e collegamenti ipertestuali che consentono il passaggio a punti specifici all'interno dell'atto e permettono l'immediata consultazione dei documenti;
segnalibri nei documenti;
per gli atti normativi citati: permalink, cioè collegamenti immutabili nel tempo a risorse web, Cass., 32771/2021; 35753/2022);
IN VIA ISTRUTTORIA: come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, agendo in proprio Parte_1
e iure hereditatis quale unico figlio della sig.ra ha Persona_1 evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...]
(nel prosieguo anche solo ), Controparte_1 CP_2 per sentir condannare quest'ultima, in ragione dei titoli dianzi indicati, a risarcirgli tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alla pagina 3 di 20 morte della congiunta, avvenuta il 31.3.2019, in quanto dichiaratamente attribuibile alla sola negligenza dei medici della struttura ospedaliera.
Deduceva, infatti, il ricorrente: 1) che, a gennaio 2013, accusando un'intensa sintomatologia dolorosa al rachide medio-basso, la madre si era recata presso l'Ospedale “Santa Maria Misericordia” di UDINE ed era stata lì sottoposta ad una serie di indagini diagnostiche di approfondimento tra le quali, in particolare, una risonanza magnetica vertebrale in data 4.4.2013, per poi essere trattata con terapia antalgica;
2) che, persistendo i sintomi, il 2.5.2013, nel corso di una nuova visita, le veniva effettuata una TAC toracica ed addominale, che evidenziava degli ispessimenti di apprezzabili dimensioni a livello del grasso perirenale in sede retroperitoneale, non escludendosi una lesione primitiva lipomatosa;
3) che, senza biopsia né successivi accertamenti diagnostici calendarizzati nel tempo, solo a febbraio 2019, a fronte di dolori all'addome e ad un conseguente accesso al pronto soccorso con successivo ricovero della madre presso la SOC Medicina Interna, si dava seguito ad una TAC da cui emergeva la presenza, nella stessa sig.ra di una grande Per_1 massa addominale retroperitoneale di ben 12x9x20 cm., associata a metastasi polmonari;
4) che, come appurato anche nel corso del procedimento di ATP n. 2391/2022 R.G. previamente introdotto, si trattava, invero, del tumore maligno del tipo liposarcoma, in graduale ma costante evoluzione dal 2013; 5) che, del resto, anche il radiologo che aveva eseguito, in data 25.2.2019, la TAC toracico-addominale urgente con mezzo di contrasto, aveva cura di riportare nel referto come, già dal
2013, fossero evidenti noduli di ispessimento, confermando così il nesso fra le lesioni addominali viste nel 2013 e la massa tumorale accertata nel
2019; 6) che l'errore dei medici curanti, quindi, era stato quello -una volta esclusa un'eventuale patologia tumorale ossea vertebrale- di non pagina 4 di 20 porre la massima attenzione sulla sospetta analoga patologia addominale retroperitoneale, omettendo di prescrivere monitoraggi adeguati attraverso TAC addominali frequenti, le quali -stante la lenta progressione della neoplasia- avrebbero consentito di coglierne con tempestività e precocemente l'incremento volumetrico, di procedere ad una dirimente biopsia e, quindi, alla chirurgia, con probabilità molto elevata di sopravvivenza;
7) che, dunque, essendo la morte della sig.ra imputabile alla condotta negligente ed omissiva dei sanitari Per_1 dell'Ospedale di UDINE, la convenuta avrebbe dovuto rispondere, CP_2 così, non solo dei costi sostenuti per il procedimento di ATP, ma anche del danno a lui direttamente cagionato nella misura di € 294.000,00 per la perdita rapporto parentale, oltre ai danni iure successionis per
€ 128.000,00 da perdita di chances di sopravvivenza della madre, per
€ 30.000,00 a titolo di danno biologico terminale e catastrofale e per
€ 30.000,00 di danno morale, comunque integrando l'omissione colposa in questione una evidente ipotesi reato.
Ritualmente costituitasi, nel chiedere il rigetto meritale delle pretese di controparte, in quanto infondate, o comunque la loro riduzione nel quantum perché esorbitante, la convenuta ha invece eccepito, CP_2 nell'ordine, anche confutando gli esiti dell'anteriore elaborato peritale disposto ex art. 696-bis cod. proc. civ.: a) che mancava, nel caso di specie, il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, o che doveva comunque predicarsi l'interruzione di esso per fatto successivo della danneggiata, a fronte della sottoposizione della sig.ra ad approfonditi esami e visite durante il lungo Day Hospital Per_1 del 2013 e dell'indicato programma di follow up pur rilasciatole in sede di dimissioni, ma non seguito dalla paziente, la quale, invero, non si era sottoposta, nel prosieguo, alla rivalutazione sollecitata dai medici;
b) che, pagina 5 di 20 nel referto del 2.5.2013, il radiologo aveva correttamente suggerito una
TC/PET, la cui esecuzione permise di approfondire nel modo più corretto e completo le anomalie emerse durante la precedente TAC, ma senza che il modesto gradiente metabolico desse indicazioni di effettuare, nell'immediato, ulteriori approfondimenti diagnostici invasivi come la biopsia;
c) che la pretesa risarcitoria relativa al danno morale doveva ritenersi prescritta ove reclamata iure successionis ed assorbita nel danno da perdita del rapporto parentale se azionata iure proprio; d) che, assente il nesso causale, neppure era predicabile un'indagine sulla perdita di chance, in relazione alla quale, peraltro, oltre al comunque rilevante errore attoreo di quantificazione, era inutilizzabile lo stesso nomogramma di essendo sconosciuto il grading istologico del Per_2 tumore della sig.ra con conseguente impossibilità scientifica Per_1 di ragionevoli previsioni su una più lunga durata della sua vita;
e) che neppure era stata considerata, dai consulenti d'ufficio, la presenza di comorbilità della paziente, quali l'ipertensione ed il diabete;
f) che anche la domanda di danno da perdita del rapporto parentale non poteva avere seguito, per come era stata richiesta;
g) che insussistenti erano, del pari,
i danni biologico terminale e morale catastrofale, in assenza di pertinenti allegazioni;
h) che infondata appariva la richiesta di applicare, sul capitale eventualmente liquidabile, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, commi primo e quarto cod. civ.; i) che nulla era dovuto a titolo di danni patrimoniali per le spese del procedimento di
ATP, a fronte della ribadita insussistenza del nesso causale.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa, le domande risarcitorie di cui trattasi -esaminate alla luce delle sole evidenze documentali in atti, stante la ritenuta irrilevanza delle prove pagina 6 di 20 orali comunque capitolate dalle parti- possono incontrare accoglimento, in quanto fondate, ma nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Merita peraltro rammentare sin d'ora -per ragioni di chiarezza espositiva- che, essendo stata qui convenuta una struttura sanitaria, per i danni dedotti iure hereditario è destinata a venire in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, così come contemplata dall'art. 7, comma 1, della c.d. Legge n. 24/2017 c.d. . A fronte di ciò, sarà CP_3
“… onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre sarà onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (v., così, Cass. civ. 27142, Sez.
3, Ordinanza del 21/10/2024). Per i danni riflessi dedotti iure proprio, invece, la responsabilità ha sicura natura extracontrattuale ed incomberà, dunque, sul ricorrente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (v., sul punto, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del
7/4/2022, secondo cui “… il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale «iure proprio» per i danni da loro patiti”).
Fermo questo, è quindi opportuno, sotto il profilo strettamente medico-legale, l'immediato richiamo alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel procedimento n. 2391/2022 R.G. introdotto sempre dall'odierno ricorrente ex art. 696-bis cod. proc. civ. avanti al Tribunale di pagina 7 di 20 UDINE;
risultanze poi meglio precisate dallo stesso collegio peritale, in risposta ai chiarimenti sollecitati nel presente giudizio. (v., in tale senso,
l'ordinanza istruttoria, 3.9.2024).
Gli ausiliari, in argomento, sono stati lineari e convincenti.
“… La Signora -riferiscono i consulenti d'ufficio- fu Per_1 affetta da sarcoma retroperitoneale, patologia che la condusse a morte per diffusione di malattia neoplastica. La forma istologica fu di sarcoma mesenchimale con differenziazione condrocitaria (biopsia del 2019). …
(La paziente - N.d.R.) viene ricoverata e valutata nel 2013 per dolore alla colonna vertebrale e dagli accertamenti emergono due situazioni: 1) la lesione vertebrale litica al metamero D12; 2) immagini alla TC di ispessimento della fascia pararenale anteriore a ridosso del muscolo psoas immediatamente al di sotto del polo renale inferiore destro. La lesione vertebrale, assai sospetta in effetti dal punto di vista oncologico, fu sottoposta a biopsia in struttura adeguata e non si evidenziò traccia di tumore. Venne eseguita una PET/TC (alla luce anche del suggerimento del radiologo). Purtroppo, basandosi sulla PET/TC si è sviato da quello che avrebbe dovuto essere un iter adeguato. Il sospetto già nel 2013 era di lesione lipomatosa ed è corretto, anche accettabile. Ma quello che mancò fu una valutazione di quello che in realtà era il tessuto neoformato
(in natura non ci dovrebbe essere). La PET/TC non era «positiva» e questo ha fuorviato il prosieguo. Il SUV1 presentato dalla lesione ha
«rassicurato» i medici che avevano in cura la Signora, ma va ricordato 1 In medicina nucleare, un SUV (Standardized Uptake Value) è un valore numerico che indica il grado di captazione di un radiofarmaco (solitamente uno zucchero marcato con un isotopo radioattivo) in una specifica area del corpo, come una lesione. Un SUV elevato in una lesione, come un tumore, suggerisce un'elevata attività metabolica, spesso associata a un'aumentata proliferazione cellulare. pagina 8 di 20 che nei sarcomi retroperitoneali non ci si deve aspettare un giudizio bianco e nero dalla PET/TC. Le lesioni benigne e maligne non si differenziano sempre in base al valore del SUV. (…) quella immagine sospetta avrebbe dovuto essere controllata nel tempo e non solo dopo anni all'acclararsi della malattia manifesta e metastatica. SUV «basso», in certe situazioni come le malattie retroperitoneali neoplastiche, non è
l'esame sempre chiarificatore e può non distinguere fra lesione benigna o non benigna a basso grading. Ciò che mancò fu un controllo TC delle immagini pararenali, che -si ribadisce- non esistono in anatomia umana normale. (sottolineatura nell'originale del testo - N.D.R.) Era la stessa sede in cui poi si manifestò la enorme massa neoplastica? Certamente sì
e lo conferma anche il radiologo come da refertazione. Quindi … non vi
(sono) dubbi sul fatto che ciò che si rileva nel 2019 era la evoluzione di ciò che era stato intravisto anzi visto nel 2013 (enfasi nell'originale del testo – N.D.R.). Che si sarebbe dovuto fare allora? Certamente non era necessaria una biopsia immediata, ma un attento controllo della lesione a
Parte mezzo TC (eco era negativa). La eseguita mesi dopo valutò unicamente la colonna.” (v. pagg. da 19 a 21 dell'elaborato dell'11.1.2023 a firma della dott.ssa Specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, e del dott. Persona_4
Specista in Oncologia). In altri termini, “sulla base di quanto sin qui argomentato, (il collegio peritale - N.d.R.) conclude ritenendo che, nel caso in esame, nel 2013, i Sanitari non siano addivenuti ad una corretta conclusione diagnostica e, di conseguenza, non fu intrapreso nessun percorso terapeutico. Infatti, come già antecedentemente precisato, all'epoca di cui trattasi (2013), era possibile sottoporre la paziente ad una
TAC che meglio della PET/TC avrebbe potuto chiarire la natura di quelle immagini pararenali (si ribadisce che le immagini pararenali pagina 9 di 20 rappresentano una «anomalia», non essendo presenti nei soggetti sani).
Invece, non fu completato l'iter diagnostico differenziale tra neoformazione benigna e neoformazione maligna, possibile all'epoca, iter che avrebbe potuto diversamente orientare l'iter clinico e, soprattutto avrebbe potuto consentire di mettere in atto, in tempi precoci, un corretto piano terapeutico. Si precisa che in linea generale, le chance di sopravvivenza si sono ridotte con il trascorrere del tempo (dal 2013 in poi), ma è impossibile dare in tal senso più precise informazioni, non essendo noto il grading e l'istotipo della neoplasia nel 2013. Tale errore diagnostico iniziale, ha ulteriormente, negativamente, condizionato l'iter clinico successivo: non furono prescritti controlli successivi e, di conseguenza, non furono praticate cure. Se almeno vi fosse stato un
«dubbio/sospetto diagnostico», sarebbe stata posta indicazione ad un follow up nel tempo, controlli che avrebbero consentito ai Sanitari di intraprendere un diverso e tempestivo percorso diagnostico e, quindi, terapeutico, anche successivamente al 2013. Purtroppo, trascorsero sei anni prima che si giungesse ad una corretta diagnosi;
tale lasso di tempo ha consentito la progressione della neoplasia e la diffusione metastatica, stadio in cui nessun intervento terapeutico avrebbe potuto sortire un risultato, di alcun genere;
di fatto la patologia in esame ha causato il decesso della paziente. …” (v. pagg. 24 e 25, ibidem).
Quanto alla riferita impossibilità di fornire più precise informazioni sulle possibilità di sopravvivenza della sig.ra salve le Per_1 ulteriori precisazioni che si esporranno di qui a breve sull'impropria evocazione del concetto di chance e soprassedendo, del pari, sul rilievo
-invero non indifferente nell'ottica dell'accertamento delle responsabilità- che siffatta lacuna informativa era esclusivamente dipesa da obbiettive carenze diagnostiche della struttura ospedaliera, non deve sfuggire, in pagina 10 di 20 ogni caso, come la stessa difesa di convenga “… con la CTU nel CP_2 desumere dalla cronologia degli eventi, culminati con la morte solo nel
2019, che il grading fosse basso e, quindi, che il sarcoma potesse essere intercettato se la paziente si fosse sottoposta alla rivalutazione programmata.” (v., così, a pag. 8 della comparsa di risposta).
I termini della questione sono stati ulteriormente chiariti -come si diceva- nel supplemento di indagini peritali disposto in corso di causa sulla possibilità o meno, nel 2013, di considerare la PET un esame idoneo ai fini dell'individuazione della natura benigna o maligna del sarcoma retroperitoneale. Gli ausiliari hanno infatti puntualizzato, al riguardo, che
“nel caso dei sarcomi, all'epoca dei fatti, non vi erano dati sufficienti per assegnare alla PET un ruolo dirimente ai quesiti clinici in particolare benignità o malignità. … In nessuna linea guida dell'epoca la PET veniva suggerita come esame fondamentale (sottolineatura nell'originale del testo - N.D.R.). … Avere ritrovato una PET «spenta» su una massa non vuole dire che non fosse una neoplasia. Ma il punto fondamentale è che la massa della signora era in una posizione in cui Parte_3
-normalmente- non vi sono altre strutture anatomiche per cui doveva assolutamente essere messa in atto una strategia di controllo di tale immagine. La TC (a questo punto la PET non serviva) doveva essere ripetuta a distanza di qualche mese e poi ripetuta ancora … per la assenza di immagini normali in tale sede anatomica. Una serie di TC avrebbe potuto mostrare aumento della lesione e a questo punto, eseguita una biopsia, era possibile porre diagnosi di sarcoma. All'epoca la malattia avrebbe potuto quindi essere operata e le possibilità di guarigione sarebbero state ben oltre il 50% assestandosi far il 60 e il
90%. Invece nel momento in cui, a distanza di anni, si giunse alla diagnosi di sarcoma, tali possibilità raggiungevano lo 0 (zero) pagina 11 di 20 (sottolineatura aggiunta – N.d.R.).” (v., così, a pag. 4 dell'elaborato integrativo del 24.10.2024, in atti).
In tale contesto, talune immediate considerazioni si impongono.
Nell'ordine, è subito il caso di escludere qualsiasi ipotesi di concorso colposo ex art. 1227, comma 2 cod. civ. della sig.ra per Per_1 non essersi sottoposta “… alla rivalutazione sollecitata in sede di Day
Hospital e formalizzata nella lettera di dimissione che fu consegnata alla sorella (delegata).” (v. pag. 7, ibidem). Ed invero, proprio il generico consiglio “… di eseguire RMN lombare con m.d.c. per la fine di novembre, salvo novità, e nostra rivalutazione” (v., così, la cartella clinica riportata nell'elaborato peritale, a pag. 11 e la lettera di dimissione del 15.7.2013), costituisce, semmai, evidente dimostrazione sia della grave sottovalutazione, da parte dei sanitari, della diversa anomalia pur rilevata nel 2013 con la PET/TC, sia del mancato approntamento di un preciso programma conseguente di costante monitoraggio circa l'evoluzione dei sospetti ispessimenti comparsi in sede retroperitoneale.
In secondo luogo, ciò che rileva, nella vicenda al vaglio, non è affatto un danno da presunta “perdita di chance di sopravvivenza”
(v. pag. 14 del ricorso) che il figlio della sig.ra ha preteso Per_1
-tra gli altri- iure hereditatis, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale dichiaratamente subito dalla de cuius e come tale caduto in successione, posto che -alla stregua del criterio valutativo del “più probabile che non”- il rilevante ritardo dei sanitari nella diagnosi della patologia oncologia della paziente e -soprattutto- l'assenza di un piano di osservazione continua della situazione della stessa che pure aveva sin Per_1 dall'inizio fornito spie significative di rischio, devono ritenersi, piuttosto, causa immediata e diretta della morte di quest'ultima. Detto altrimenti, si verte, qui, nell'ipotesi in cui “… la condotta (commissiva o più spesso pagina 12 di 20 omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario …” (v., così, la lett. A dell'elencazione casistica al punto 17 della motivazione di Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019).
Non è lecito, sotto questo profilo, prospettare, in senso contrario, elementi di permanente incertezza eventistica, sia con riferimento agli esiti del programmabile intervento “… di una -comunque inevitabile- chirurgia completamente demolitiva, (nell'impossibilità di - N.d.R.) individuare con la necessaria precisione che cosa i chirurghi avrebbero dovuto asportare alla paziente …” (v. pag. 12 della comparsa di risposta della convenuta), sia con riferimento alla “… presenza delle comorbilità della paziente, … fra tutte il diabete mellito non insulinodipendente e
l'ipertensione, che certamente avrebbero causato uno scadimento anticipato delle condizioni della signora, anche a prescindere dalla patologia neo-plastica.” (ibidem). Da un lato, la questione degli esiti favorevoli dell'intervento chirurgico, come si è visto, era direttamente connessa alla tempestività della diagnosi e, semmai, proprio l'aver colposamente condotto la paziente ad una situazione di ormai irrisolvibile diffusione della malattia neoplastica, nella mancata attivazione di qualsivoglia monitoraggio della sua evoluzione, è ciò che, per l'appunto, causalmente rileva, in considerazione del fatto che, qui, il tempo di attivazione delle cure era sicuramente dirimente, con percentuali di riuscita comunque significativamente superiori al 50%. Dall'altro lato, la stessa documentazione medica rilasciata dall'AZIENDA sconfessa l'allegazione di uno scadimento delle condizioni di salute della sig.ra pagina 13 di 20 per cause estranee al progredire del tumore, posto che Per_1 anche l'ipertensione arteriosa ed il diabete -patologie ampiamente diffuse nella popolazione, peraltro- non avevano impedito ai medici dell'Ospedale “Santa Maria Misericordia” di UDINE di descrivere la madre del ricorrente, in data 1.7.2023, come paziente che “… sta bene, (senza) nessun dolore, nessun disturbo”, dimettendola “asintomatica e in buone condizioni generali”, per poi certificare, nell'ultimo ricovero del febbraio
2019, una situazione sempre con “… obbiettività nei limiti di norma, asintomatica …”, senza evidenza di deterioramenti della sua salute, che non fossero riconducibili al tumore.
Va da sé, d'altro canto, che appare illogico predicare un danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale -il quale si giustifica proprio in ragione della accertata causazione diretta dell'esito infausto ad opera della condotta anche omissiva del sanitario- e dedurre, al contempo, iure successionis, una lesione del diritto alla salute da responsabilità medica in termini di mera perdita di chance quale privazione della possibilità di un miglior risultato sperato (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), incerto ed eventuale. (v., per la distinzione tra perdita di chance e danno da morte,
Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 31136 del 2022). Anche il ricorrente, a ben vedere, nelle sue conclusioni prospetta la seconda eventualità -la perdita di chance- come meramente subordinata alla prima -il danno da causazione della morte- (v. a pag. 20 del ricorso), salvo poi confondere e sommare le due voci nella narrativa dell'atto (v. a pag. 18., ibidem).
Di talché, se su ciò si conviene, appare pienamente risarcibile, sotto questo profilo, il solo danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sofferto del ricorrente, dovendo il pregiudizio, per tale fattispecie -a differenza del c.d. "danno in re ipsa", il quale sorge per il pagina 14 di 20 mero verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna dimostrazione- essere non solo allegato, ma anche provato, pur se con il conforto di presunzioni semplici e massime di comune esperienza (v., in tal senso, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022).
Rileva, allora, il fatto -invero non contestato- che “l'ing. Parte_1 non è sposato e non ha figli, sicché l'intensità del legame con la propria madre convivente è rimasto immutato nel tempo”; tutti elementi, questi, idonei a fornire, in via presuntiva appunto, la dimostrazione della sofferenza patita dal predetto ricorrente a causa della scomparsa della madre. Si rammenti, peraltro, che tale voce di danno è la risultante delle due “componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto” (Cass. civ., - Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12.1.2025); ne consegue che non può domandarsi, come ha fatto invece il ricorrente nel presente giudizio, un danno iure proprio non patrimoniale anche in termini di danno morale, peraltro a solo genericamente dedotto (v. pag.
17 del ricorso), dal momento che la posta risarcitoria riconosciuta a fronte della perdita del rapporto parentale comprende già, al suo interno, la componente di danno morale, essendovi, altrimenti, una indebita duplicazione risarcitoria del pretium doloris. Nel caso di specie, quindi, dovrà vagliarsi una sola volta la risarcibilità del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Proprio per la genericità dell'allegazione, del resto, si esclude che il danno morale in questione possa alternativamente riferirsi -iure hereditatis- alla posizione della de cuius, essendosi il ricorrente limitato ad allegare, in argomento, che “la fattispecie in esame integra gli estremi del reato, commesso mediante omissione, di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ovvero, in subordine, di
pagina 15 di 20 lesioni colpose ex art. 590 c.p. …” (v., così. a pag. 17 del ricorso), così precludendo anche ogni sua eventuale valutazione equitativa.
Ritornando alla posta risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale in discussione, occorre convenire -in adesione ai più recenti orientamenti della corte di legittimità- sul fatto che “le tabelle di AN … costituiscono idoneo criterio per la quantificazione (dello stesso), in quanto fondate su un sistema «a punto variabile» (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione «a forbice») che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa «pura», purché sorretta da adeguata motivazione.”
(v. così, Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022); a questo sistema, perciò, si farà riferimento nell'odierna controversia, applicando, in particolare, la versione del 2024 delle predette Tabelle.
In quest'ottica, deve rilevarsi che, attraverso la produzione del certificato di famiglia (v. doc. 17 unito al ricorso), è stata effettivamente provata -e non è stata, peraltro, neppure contestata dalla convenuta- la permanente convivenza del figlio con la madre, Parte_1 sicché, nell'ambito della posta risarcitoria in esame, dovranno certamente attribuirsi i 16 punti riconosciuti dal sistema tabellare milanese per la convivenza tra la vittima ed il figlio. Di talché, considerati l'età della vittima
(77 anni) e l'età del figlio (44 anni) al momento del fatto, la convivenza tra i due, l'assenza di altri familiari nel nucleo familiare primario del superstite ed un'intensità media della relazione tra la sig.ra ed il Per_1 ricorrente, in quanto i fatti allegati -anche attraverso l'articolazione dei pagina 16 di 20 capitoli di prova- danno comunque conto di un normale (per quanto solido) rapporto tra madre e figlio e che, quindi, non si giustifica il riconoscimento di un'intensità massima della relazione tra i due;
considerato tutto questo, si ripete, ad dovranno essere riconosciuti Parte_1
€ 308.969,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Detto importo, -devalutato alla data dell'evento di danno (€ 261.174,13) e di seguito doverosamente maggiorato con il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT, secondo l'insegnamento consolidato desumibile da Cass. civ., - Sez. U., Sentenza n. 1712 del
17.2.1995- è così pari, in moneta attuale, ad € 340.353,06, quale importo che, in ogni caso, appare equitativamente adeguato all'effettivo ristoro del danno subito, con assorbimento, quindi, della diversa questione posta dal ricorrente -ma in alcun modo motivata, proprio con riferimento all'adeguatezza del risarcimento (v. pag. 20 del ricorso)- in relazione alla applicabilità del maggior tasso di cui all'art. 1284, comma 4 cod. civ. (v., in argomento, Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
Escluse, per le ragioni dianzi indicate, la risarcibilità del danno morale e della perdita di chance di sopravvivenza, neppure possono trovate accoglimento, nell'ambito del danno non patrimoniale liquidabile iure successionis, le poste del c.d. danno biologico terminale e del c.d. danno catastrofale, trattandosi di poste solo genericamente indicate in ricorso: della prima, invero, in quanto “consistente in un danno da invalidità temporanea totale” (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 16592 del
20/06/2019), neppure è dato comprendere, in difetto di specificazione,
l'arco temporale della sua effettiva protrazione nel tempo, anche nell'ottica di una sua personalizzazione (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 33009 del
17/12/2024); della seconda, “consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza pagina 17 di 20 dell'approssimarsi della propria fine” (v. Cass civ. - Sez. 3, Sentenza
n. 7923 del 23/03/2024), mancano gli stessi presupposti di dimostrabilità, invero non evincibili né dalle indicate prove documentali, ove emergerebbe solo che la sig.ra alla data del ricovero del 26.2.2029, era Per_1
“… vigile, orientata, collaborante …” (v. pag. 17 nell'atto introduttivo), né dalle non dirimenti -e, perciò, non ammesse- prove testimoniali2.
Da ultimo, quanto al richiesto ristoro del danno patrimoniale (v. pag.
18 del ricorso), vale rammentare che, per maggior precisione, “… le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017) …”, dovendosi altresì ricordare “per completezza di esame, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)”
(v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del 2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato gli esborsi sostenuti per la fase di ATP (v. le ricevute di spese sub doc. 14 nel fascicolo attoreo)
e questi non risultano né eccessivi, né superflui;
il ricorrente medesimo, pertanto, avrà diritto, a tale titolo, all'integrale rimborso di € 7.606,00. Venendo, invece, alla quantificazione dei costi dell'odierna lite ed alla loro ripartizione tra le parti in causa, il mancato accoglimento della domanda attorea sotto il profilo del danno morale e degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati iure hereditario, determina la solo parziale soccombenza di , la quale sarà qui tenuta, perciò, a rifondere a CP_2 parte ricorrente unicamente i 2/3 sia delle spese del presente giudizio, come liquidati in dispositivo. Le spese per il supplemento della CTU disposto nel corso del presente procedimento e liquidate con separato decreto, attenendo a profili connessi con la questione del danno da perdita del rapporto parentale, gravano interamente sulla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
▪ CONDANNA a risarcire in moneta attuale ad CP_2 Parte_1
per il titolo di cui in motivazione, la complessiva somma
[...] di € 340.353,06 oltre agli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
▪ CONDANNA la predetta convenuta resistente a pagare al ricorrente, i
2/3 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate per intero in complessivi € 15.411,00 di cui € 14.170,00 per compensi ed
€ 1.241,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e
CNAP, con compensazione tra le parti predette del terzo residuo;
▪ PONE integralmente a carico della medesima resistente le spese del procedimento di ATP, liquidate in complessivi € 4.286,00, di cui pagina 19 di 20 € 4.000,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP;
▪ PONE ad integrale carico di anche le spese di C.T.U. e di CTTP CP_2 sostenute dal ricorrente nel procedimento di Parte_1
ATP, liquidate in complessivi € 7.320,00 nonché le spese di supplemento di consulenza del presente giudizio, pari ad € 740,00 oltre accessori di legge.
Udine, 18.7.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V, in tal senso, i capitoli 4 5 5 a pag. 21 del ricorso: “… 4. È vero lei ha parlato con la sig.ra nell'anno 2019 e che la stessa rispondeva alle Persona_1 domande o alle richieste che le venivano rivolte?”; 5. “È vero che la sig.ra
[...] le ha parlato della malattia che la affliggeva descrivendone la Per_1 natura? …” pagina 18 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ. depositato il 13.4.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 dom. Nicola Cannone e l'avv.to Mariela Carolina Cebalios, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'avv. dom. Marco Quagliaro, per procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Causa ritenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti pagina 1 di 20 conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 20.3.2025:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione: 1) accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, della resistente
[...]
per le condotte colpose degli Controparte_1 esercenti la professione sanitaria che hanno operato al suo interno e che hanno cagionato la morte della sig.ra ovvero, in via Persona_1 subordinata, hanno determinato la perdita di chance di sopravvivenza della sig.ra 2) accertare e dichiarare ad ogni effetto di Persona_1 legge che i fatti allegati nel presente atto sub da 1 a 6 integrano la fattispecie di reato, commesso mediante omissione, di omicidio colposo ex artt. 40-589 c.p. ovvero di lesioni colpose ex artt. 40-590 c.p.; 3) per l'effetto: - condannare, per tutti le ragioni di cui in narrativa, la
[...]
al risarcimento del danno cagionato Controparte_1 al ricorrente, in proprio ed in qualità di unico erede della sig.ra
[...]
da liquidarsi nella complessiva somma di € 482.000,00 a titolo Per_1 di danno non patrimoniale ed € 7.606,00 a titolo di danno patrimoniale, ovvero della diversa anche maggior somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del decesso ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del decesso al saldo, interessi da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. 4) condannare la
[...]
alla rifusione delle competenze Controparte_1 defensionali, spese ed accessori del presente procedimento, nonché di quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo R.G. pagina 2 di 20 2391/2022 Tribunale di Udine.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da ricorso.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
NEL MERITO: Rigettare le domande.
Condannare il ricorrente alla rifusione dei compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nonché di questa causa, come stabilito da Cass. 13 aprile 2023, n. 9815, cioè distinti per fasi ed esclusa la riduzione al di sotto dei minimi ex D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018, Maggiorare del 30% i compensi ex art. 4, comma 1-bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione dell'atto e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (sommario con collegamenti ipertestuali;
segnalibri e collegamenti ipertestuali che consentono il passaggio a punti specifici all'interno dell'atto e permettono l'immediata consultazione dei documenti;
segnalibri nei documenti;
per gli atti normativi citati: permalink, cioè collegamenti immutabili nel tempo a risorse web, Cass., 32771/2021; 35753/2022);
IN VIA ISTRUTTORIA: come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, agendo in proprio Parte_1
e iure hereditatis quale unico figlio della sig.ra ha Persona_1 evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...]
(nel prosieguo anche solo ), Controparte_1 CP_2 per sentir condannare quest'ultima, in ragione dei titoli dianzi indicati, a risarcirgli tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alla pagina 3 di 20 morte della congiunta, avvenuta il 31.3.2019, in quanto dichiaratamente attribuibile alla sola negligenza dei medici della struttura ospedaliera.
Deduceva, infatti, il ricorrente: 1) che, a gennaio 2013, accusando un'intensa sintomatologia dolorosa al rachide medio-basso, la madre si era recata presso l'Ospedale “Santa Maria Misericordia” di UDINE ed era stata lì sottoposta ad una serie di indagini diagnostiche di approfondimento tra le quali, in particolare, una risonanza magnetica vertebrale in data 4.4.2013, per poi essere trattata con terapia antalgica;
2) che, persistendo i sintomi, il 2.5.2013, nel corso di una nuova visita, le veniva effettuata una TAC toracica ed addominale, che evidenziava degli ispessimenti di apprezzabili dimensioni a livello del grasso perirenale in sede retroperitoneale, non escludendosi una lesione primitiva lipomatosa;
3) che, senza biopsia né successivi accertamenti diagnostici calendarizzati nel tempo, solo a febbraio 2019, a fronte di dolori all'addome e ad un conseguente accesso al pronto soccorso con successivo ricovero della madre presso la SOC Medicina Interna, si dava seguito ad una TAC da cui emergeva la presenza, nella stessa sig.ra di una grande Per_1 massa addominale retroperitoneale di ben 12x9x20 cm., associata a metastasi polmonari;
4) che, come appurato anche nel corso del procedimento di ATP n. 2391/2022 R.G. previamente introdotto, si trattava, invero, del tumore maligno del tipo liposarcoma, in graduale ma costante evoluzione dal 2013; 5) che, del resto, anche il radiologo che aveva eseguito, in data 25.2.2019, la TAC toracico-addominale urgente con mezzo di contrasto, aveva cura di riportare nel referto come, già dal
2013, fossero evidenti noduli di ispessimento, confermando così il nesso fra le lesioni addominali viste nel 2013 e la massa tumorale accertata nel
2019; 6) che l'errore dei medici curanti, quindi, era stato quello -una volta esclusa un'eventuale patologia tumorale ossea vertebrale- di non pagina 4 di 20 porre la massima attenzione sulla sospetta analoga patologia addominale retroperitoneale, omettendo di prescrivere monitoraggi adeguati attraverso TAC addominali frequenti, le quali -stante la lenta progressione della neoplasia- avrebbero consentito di coglierne con tempestività e precocemente l'incremento volumetrico, di procedere ad una dirimente biopsia e, quindi, alla chirurgia, con probabilità molto elevata di sopravvivenza;
7) che, dunque, essendo la morte della sig.ra imputabile alla condotta negligente ed omissiva dei sanitari Per_1 dell'Ospedale di UDINE, la convenuta avrebbe dovuto rispondere, CP_2 così, non solo dei costi sostenuti per il procedimento di ATP, ma anche del danno a lui direttamente cagionato nella misura di € 294.000,00 per la perdita rapporto parentale, oltre ai danni iure successionis per
€ 128.000,00 da perdita di chances di sopravvivenza della madre, per
€ 30.000,00 a titolo di danno biologico terminale e catastrofale e per
€ 30.000,00 di danno morale, comunque integrando l'omissione colposa in questione una evidente ipotesi reato.
Ritualmente costituitasi, nel chiedere il rigetto meritale delle pretese di controparte, in quanto infondate, o comunque la loro riduzione nel quantum perché esorbitante, la convenuta ha invece eccepito, CP_2 nell'ordine, anche confutando gli esiti dell'anteriore elaborato peritale disposto ex art. 696-bis cod. proc. civ.: a) che mancava, nel caso di specie, il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, o che doveva comunque predicarsi l'interruzione di esso per fatto successivo della danneggiata, a fronte della sottoposizione della sig.ra ad approfonditi esami e visite durante il lungo Day Hospital Per_1 del 2013 e dell'indicato programma di follow up pur rilasciatole in sede di dimissioni, ma non seguito dalla paziente, la quale, invero, non si era sottoposta, nel prosieguo, alla rivalutazione sollecitata dai medici;
b) che, pagina 5 di 20 nel referto del 2.5.2013, il radiologo aveva correttamente suggerito una
TC/PET, la cui esecuzione permise di approfondire nel modo più corretto e completo le anomalie emerse durante la precedente TAC, ma senza che il modesto gradiente metabolico desse indicazioni di effettuare, nell'immediato, ulteriori approfondimenti diagnostici invasivi come la biopsia;
c) che la pretesa risarcitoria relativa al danno morale doveva ritenersi prescritta ove reclamata iure successionis ed assorbita nel danno da perdita del rapporto parentale se azionata iure proprio; d) che, assente il nesso causale, neppure era predicabile un'indagine sulla perdita di chance, in relazione alla quale, peraltro, oltre al comunque rilevante errore attoreo di quantificazione, era inutilizzabile lo stesso nomogramma di essendo sconosciuto il grading istologico del Per_2 tumore della sig.ra con conseguente impossibilità scientifica Per_1 di ragionevoli previsioni su una più lunga durata della sua vita;
e) che neppure era stata considerata, dai consulenti d'ufficio, la presenza di comorbilità della paziente, quali l'ipertensione ed il diabete;
f) che anche la domanda di danno da perdita del rapporto parentale non poteva avere seguito, per come era stata richiesta;
g) che insussistenti erano, del pari,
i danni biologico terminale e morale catastrofale, in assenza di pertinenti allegazioni;
h) che infondata appariva la richiesta di applicare, sul capitale eventualmente liquidabile, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, commi primo e quarto cod. civ.; i) che nulla era dovuto a titolo di danni patrimoniali per le spese del procedimento di
ATP, a fronte della ribadita insussistenza del nesso causale.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa, le domande risarcitorie di cui trattasi -esaminate alla luce delle sole evidenze documentali in atti, stante la ritenuta irrilevanza delle prove pagina 6 di 20 orali comunque capitolate dalle parti- possono incontrare accoglimento, in quanto fondate, ma nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Merita peraltro rammentare sin d'ora -per ragioni di chiarezza espositiva- che, essendo stata qui convenuta una struttura sanitaria, per i danni dedotti iure hereditario è destinata a venire in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, così come contemplata dall'art. 7, comma 1, della c.d. Legge n. 24/2017 c.d. . A fronte di ciò, sarà CP_3
“… onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre sarà onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (v., così, Cass. civ. 27142, Sez.
3, Ordinanza del 21/10/2024). Per i danni riflessi dedotti iure proprio, invece, la responsabilità ha sicura natura extracontrattuale ed incomberà, dunque, sul ricorrente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (v., sul punto, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del
7/4/2022, secondo cui “… il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale «iure proprio» per i danni da loro patiti”).
Fermo questo, è quindi opportuno, sotto il profilo strettamente medico-legale, l'immediato richiamo alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel procedimento n. 2391/2022 R.G. introdotto sempre dall'odierno ricorrente ex art. 696-bis cod. proc. civ. avanti al Tribunale di pagina 7 di 20 UDINE;
risultanze poi meglio precisate dallo stesso collegio peritale, in risposta ai chiarimenti sollecitati nel presente giudizio. (v., in tale senso,
l'ordinanza istruttoria, 3.9.2024).
Gli ausiliari, in argomento, sono stati lineari e convincenti.
“… La Signora -riferiscono i consulenti d'ufficio- fu Per_1 affetta da sarcoma retroperitoneale, patologia che la condusse a morte per diffusione di malattia neoplastica. La forma istologica fu di sarcoma mesenchimale con differenziazione condrocitaria (biopsia del 2019). …
(La paziente - N.d.R.) viene ricoverata e valutata nel 2013 per dolore alla colonna vertebrale e dagli accertamenti emergono due situazioni: 1) la lesione vertebrale litica al metamero D12; 2) immagini alla TC di ispessimento della fascia pararenale anteriore a ridosso del muscolo psoas immediatamente al di sotto del polo renale inferiore destro. La lesione vertebrale, assai sospetta in effetti dal punto di vista oncologico, fu sottoposta a biopsia in struttura adeguata e non si evidenziò traccia di tumore. Venne eseguita una PET/TC (alla luce anche del suggerimento del radiologo). Purtroppo, basandosi sulla PET/TC si è sviato da quello che avrebbe dovuto essere un iter adeguato. Il sospetto già nel 2013 era di lesione lipomatosa ed è corretto, anche accettabile. Ma quello che mancò fu una valutazione di quello che in realtà era il tessuto neoformato
(in natura non ci dovrebbe essere). La PET/TC non era «positiva» e questo ha fuorviato il prosieguo. Il SUV1 presentato dalla lesione ha
«rassicurato» i medici che avevano in cura la Signora, ma va ricordato 1 In medicina nucleare, un SUV (Standardized Uptake Value) è un valore numerico che indica il grado di captazione di un radiofarmaco (solitamente uno zucchero marcato con un isotopo radioattivo) in una specifica area del corpo, come una lesione. Un SUV elevato in una lesione, come un tumore, suggerisce un'elevata attività metabolica, spesso associata a un'aumentata proliferazione cellulare. pagina 8 di 20 che nei sarcomi retroperitoneali non ci si deve aspettare un giudizio bianco e nero dalla PET/TC. Le lesioni benigne e maligne non si differenziano sempre in base al valore del SUV. (…) quella immagine sospetta avrebbe dovuto essere controllata nel tempo e non solo dopo anni all'acclararsi della malattia manifesta e metastatica. SUV «basso», in certe situazioni come le malattie retroperitoneali neoplastiche, non è
l'esame sempre chiarificatore e può non distinguere fra lesione benigna o non benigna a basso grading. Ciò che mancò fu un controllo TC delle immagini pararenali, che -si ribadisce- non esistono in anatomia umana normale. (sottolineatura nell'originale del testo - N.D.R.) Era la stessa sede in cui poi si manifestò la enorme massa neoplastica? Certamente sì
e lo conferma anche il radiologo come da refertazione. Quindi … non vi
(sono) dubbi sul fatto che ciò che si rileva nel 2019 era la evoluzione di ciò che era stato intravisto anzi visto nel 2013 (enfasi nell'originale del testo – N.D.R.). Che si sarebbe dovuto fare allora? Certamente non era necessaria una biopsia immediata, ma un attento controllo della lesione a
Parte mezzo TC (eco era negativa). La eseguita mesi dopo valutò unicamente la colonna.” (v. pagg. da 19 a 21 dell'elaborato dell'11.1.2023 a firma della dott.ssa Specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, e del dott. Persona_4
Specista in Oncologia). In altri termini, “sulla base di quanto sin qui argomentato, (il collegio peritale - N.d.R.) conclude ritenendo che, nel caso in esame, nel 2013, i Sanitari non siano addivenuti ad una corretta conclusione diagnostica e, di conseguenza, non fu intrapreso nessun percorso terapeutico. Infatti, come già antecedentemente precisato, all'epoca di cui trattasi (2013), era possibile sottoporre la paziente ad una
TAC che meglio della PET/TC avrebbe potuto chiarire la natura di quelle immagini pararenali (si ribadisce che le immagini pararenali pagina 9 di 20 rappresentano una «anomalia», non essendo presenti nei soggetti sani).
Invece, non fu completato l'iter diagnostico differenziale tra neoformazione benigna e neoformazione maligna, possibile all'epoca, iter che avrebbe potuto diversamente orientare l'iter clinico e, soprattutto avrebbe potuto consentire di mettere in atto, in tempi precoci, un corretto piano terapeutico. Si precisa che in linea generale, le chance di sopravvivenza si sono ridotte con il trascorrere del tempo (dal 2013 in poi), ma è impossibile dare in tal senso più precise informazioni, non essendo noto il grading e l'istotipo della neoplasia nel 2013. Tale errore diagnostico iniziale, ha ulteriormente, negativamente, condizionato l'iter clinico successivo: non furono prescritti controlli successivi e, di conseguenza, non furono praticate cure. Se almeno vi fosse stato un
«dubbio/sospetto diagnostico», sarebbe stata posta indicazione ad un follow up nel tempo, controlli che avrebbero consentito ai Sanitari di intraprendere un diverso e tempestivo percorso diagnostico e, quindi, terapeutico, anche successivamente al 2013. Purtroppo, trascorsero sei anni prima che si giungesse ad una corretta diagnosi;
tale lasso di tempo ha consentito la progressione della neoplasia e la diffusione metastatica, stadio in cui nessun intervento terapeutico avrebbe potuto sortire un risultato, di alcun genere;
di fatto la patologia in esame ha causato il decesso della paziente. …” (v. pagg. 24 e 25, ibidem).
Quanto alla riferita impossibilità di fornire più precise informazioni sulle possibilità di sopravvivenza della sig.ra salve le Per_1 ulteriori precisazioni che si esporranno di qui a breve sull'impropria evocazione del concetto di chance e soprassedendo, del pari, sul rilievo
-invero non indifferente nell'ottica dell'accertamento delle responsabilità- che siffatta lacuna informativa era esclusivamente dipesa da obbiettive carenze diagnostiche della struttura ospedaliera, non deve sfuggire, in pagina 10 di 20 ogni caso, come la stessa difesa di convenga “… con la CTU nel CP_2 desumere dalla cronologia degli eventi, culminati con la morte solo nel
2019, che il grading fosse basso e, quindi, che il sarcoma potesse essere intercettato se la paziente si fosse sottoposta alla rivalutazione programmata.” (v., così, a pag. 8 della comparsa di risposta).
I termini della questione sono stati ulteriormente chiariti -come si diceva- nel supplemento di indagini peritali disposto in corso di causa sulla possibilità o meno, nel 2013, di considerare la PET un esame idoneo ai fini dell'individuazione della natura benigna o maligna del sarcoma retroperitoneale. Gli ausiliari hanno infatti puntualizzato, al riguardo, che
“nel caso dei sarcomi, all'epoca dei fatti, non vi erano dati sufficienti per assegnare alla PET un ruolo dirimente ai quesiti clinici in particolare benignità o malignità. … In nessuna linea guida dell'epoca la PET veniva suggerita come esame fondamentale (sottolineatura nell'originale del testo - N.D.R.). … Avere ritrovato una PET «spenta» su una massa non vuole dire che non fosse una neoplasia. Ma il punto fondamentale è che la massa della signora era in una posizione in cui Parte_3
-normalmente- non vi sono altre strutture anatomiche per cui doveva assolutamente essere messa in atto una strategia di controllo di tale immagine. La TC (a questo punto la PET non serviva) doveva essere ripetuta a distanza di qualche mese e poi ripetuta ancora … per la assenza di immagini normali in tale sede anatomica. Una serie di TC avrebbe potuto mostrare aumento della lesione e a questo punto, eseguita una biopsia, era possibile porre diagnosi di sarcoma. All'epoca la malattia avrebbe potuto quindi essere operata e le possibilità di guarigione sarebbero state ben oltre il 50% assestandosi far il 60 e il
90%. Invece nel momento in cui, a distanza di anni, si giunse alla diagnosi di sarcoma, tali possibilità raggiungevano lo 0 (zero) pagina 11 di 20 (sottolineatura aggiunta – N.d.R.).” (v., così, a pag. 4 dell'elaborato integrativo del 24.10.2024, in atti).
In tale contesto, talune immediate considerazioni si impongono.
Nell'ordine, è subito il caso di escludere qualsiasi ipotesi di concorso colposo ex art. 1227, comma 2 cod. civ. della sig.ra per Per_1 non essersi sottoposta “… alla rivalutazione sollecitata in sede di Day
Hospital e formalizzata nella lettera di dimissione che fu consegnata alla sorella (delegata).” (v. pag. 7, ibidem). Ed invero, proprio il generico consiglio “… di eseguire RMN lombare con m.d.c. per la fine di novembre, salvo novità, e nostra rivalutazione” (v., così, la cartella clinica riportata nell'elaborato peritale, a pag. 11 e la lettera di dimissione del 15.7.2013), costituisce, semmai, evidente dimostrazione sia della grave sottovalutazione, da parte dei sanitari, della diversa anomalia pur rilevata nel 2013 con la PET/TC, sia del mancato approntamento di un preciso programma conseguente di costante monitoraggio circa l'evoluzione dei sospetti ispessimenti comparsi in sede retroperitoneale.
In secondo luogo, ciò che rileva, nella vicenda al vaglio, non è affatto un danno da presunta “perdita di chance di sopravvivenza”
(v. pag. 14 del ricorso) che il figlio della sig.ra ha preteso Per_1
-tra gli altri- iure hereditatis, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale dichiaratamente subito dalla de cuius e come tale caduto in successione, posto che -alla stregua del criterio valutativo del “più probabile che non”- il rilevante ritardo dei sanitari nella diagnosi della patologia oncologia della paziente e -soprattutto- l'assenza di un piano di osservazione continua della situazione della stessa che pure aveva sin Per_1 dall'inizio fornito spie significative di rischio, devono ritenersi, piuttosto, causa immediata e diretta della morte di quest'ultima. Detto altrimenti, si verte, qui, nell'ipotesi in cui “… la condotta (commissiva o più spesso pagina 12 di 20 omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario …” (v., così, la lett. A dell'elencazione casistica al punto 17 della motivazione di Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019).
Non è lecito, sotto questo profilo, prospettare, in senso contrario, elementi di permanente incertezza eventistica, sia con riferimento agli esiti del programmabile intervento “… di una -comunque inevitabile- chirurgia completamente demolitiva, (nell'impossibilità di - N.d.R.) individuare con la necessaria precisione che cosa i chirurghi avrebbero dovuto asportare alla paziente …” (v. pag. 12 della comparsa di risposta della convenuta), sia con riferimento alla “… presenza delle comorbilità della paziente, … fra tutte il diabete mellito non insulinodipendente e
l'ipertensione, che certamente avrebbero causato uno scadimento anticipato delle condizioni della signora, anche a prescindere dalla patologia neo-plastica.” (ibidem). Da un lato, la questione degli esiti favorevoli dell'intervento chirurgico, come si è visto, era direttamente connessa alla tempestività della diagnosi e, semmai, proprio l'aver colposamente condotto la paziente ad una situazione di ormai irrisolvibile diffusione della malattia neoplastica, nella mancata attivazione di qualsivoglia monitoraggio della sua evoluzione, è ciò che, per l'appunto, causalmente rileva, in considerazione del fatto che, qui, il tempo di attivazione delle cure era sicuramente dirimente, con percentuali di riuscita comunque significativamente superiori al 50%. Dall'altro lato, la stessa documentazione medica rilasciata dall'AZIENDA sconfessa l'allegazione di uno scadimento delle condizioni di salute della sig.ra pagina 13 di 20 per cause estranee al progredire del tumore, posto che Per_1 anche l'ipertensione arteriosa ed il diabete -patologie ampiamente diffuse nella popolazione, peraltro- non avevano impedito ai medici dell'Ospedale “Santa Maria Misericordia” di UDINE di descrivere la madre del ricorrente, in data 1.7.2023, come paziente che “… sta bene, (senza) nessun dolore, nessun disturbo”, dimettendola “asintomatica e in buone condizioni generali”, per poi certificare, nell'ultimo ricovero del febbraio
2019, una situazione sempre con “… obbiettività nei limiti di norma, asintomatica …”, senza evidenza di deterioramenti della sua salute, che non fossero riconducibili al tumore.
Va da sé, d'altro canto, che appare illogico predicare un danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale -il quale si giustifica proprio in ragione della accertata causazione diretta dell'esito infausto ad opera della condotta anche omissiva del sanitario- e dedurre, al contempo, iure successionis, una lesione del diritto alla salute da responsabilità medica in termini di mera perdita di chance quale privazione della possibilità di un miglior risultato sperato (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), incerto ed eventuale. (v., per la distinzione tra perdita di chance e danno da morte,
Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 31136 del 2022). Anche il ricorrente, a ben vedere, nelle sue conclusioni prospetta la seconda eventualità -la perdita di chance- come meramente subordinata alla prima -il danno da causazione della morte- (v. a pag. 20 del ricorso), salvo poi confondere e sommare le due voci nella narrativa dell'atto (v. a pag. 18., ibidem).
Di talché, se su ciò si conviene, appare pienamente risarcibile, sotto questo profilo, il solo danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sofferto del ricorrente, dovendo il pregiudizio, per tale fattispecie -a differenza del c.d. "danno in re ipsa", il quale sorge per il pagina 14 di 20 mero verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna dimostrazione- essere non solo allegato, ma anche provato, pur se con il conforto di presunzioni semplici e massime di comune esperienza (v., in tal senso, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022).
Rileva, allora, il fatto -invero non contestato- che “l'ing. Parte_1 non è sposato e non ha figli, sicché l'intensità del legame con la propria madre convivente è rimasto immutato nel tempo”; tutti elementi, questi, idonei a fornire, in via presuntiva appunto, la dimostrazione della sofferenza patita dal predetto ricorrente a causa della scomparsa della madre. Si rammenti, peraltro, che tale voce di danno è la risultante delle due “componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto” (Cass. civ., - Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12.1.2025); ne consegue che non può domandarsi, come ha fatto invece il ricorrente nel presente giudizio, un danno iure proprio non patrimoniale anche in termini di danno morale, peraltro a solo genericamente dedotto (v. pag.
17 del ricorso), dal momento che la posta risarcitoria riconosciuta a fronte della perdita del rapporto parentale comprende già, al suo interno, la componente di danno morale, essendovi, altrimenti, una indebita duplicazione risarcitoria del pretium doloris. Nel caso di specie, quindi, dovrà vagliarsi una sola volta la risarcibilità del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Proprio per la genericità dell'allegazione, del resto, si esclude che il danno morale in questione possa alternativamente riferirsi -iure hereditatis- alla posizione della de cuius, essendosi il ricorrente limitato ad allegare, in argomento, che “la fattispecie in esame integra gli estremi del reato, commesso mediante omissione, di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ovvero, in subordine, di
pagina 15 di 20 lesioni colpose ex art. 590 c.p. …” (v., così. a pag. 17 del ricorso), così precludendo anche ogni sua eventuale valutazione equitativa.
Ritornando alla posta risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale in discussione, occorre convenire -in adesione ai più recenti orientamenti della corte di legittimità- sul fatto che “le tabelle di AN … costituiscono idoneo criterio per la quantificazione (dello stesso), in quanto fondate su un sistema «a punto variabile» (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione «a forbice») che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa «pura», purché sorretta da adeguata motivazione.”
(v. così, Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022); a questo sistema, perciò, si farà riferimento nell'odierna controversia, applicando, in particolare, la versione del 2024 delle predette Tabelle.
In quest'ottica, deve rilevarsi che, attraverso la produzione del certificato di famiglia (v. doc. 17 unito al ricorso), è stata effettivamente provata -e non è stata, peraltro, neppure contestata dalla convenuta- la permanente convivenza del figlio con la madre, Parte_1 sicché, nell'ambito della posta risarcitoria in esame, dovranno certamente attribuirsi i 16 punti riconosciuti dal sistema tabellare milanese per la convivenza tra la vittima ed il figlio. Di talché, considerati l'età della vittima
(77 anni) e l'età del figlio (44 anni) al momento del fatto, la convivenza tra i due, l'assenza di altri familiari nel nucleo familiare primario del superstite ed un'intensità media della relazione tra la sig.ra ed il Per_1 ricorrente, in quanto i fatti allegati -anche attraverso l'articolazione dei pagina 16 di 20 capitoli di prova- danno comunque conto di un normale (per quanto solido) rapporto tra madre e figlio e che, quindi, non si giustifica il riconoscimento di un'intensità massima della relazione tra i due;
considerato tutto questo, si ripete, ad dovranno essere riconosciuti Parte_1
€ 308.969,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Detto importo, -devalutato alla data dell'evento di danno (€ 261.174,13) e di seguito doverosamente maggiorato con il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT, secondo l'insegnamento consolidato desumibile da Cass. civ., - Sez. U., Sentenza n. 1712 del
17.2.1995- è così pari, in moneta attuale, ad € 340.353,06, quale importo che, in ogni caso, appare equitativamente adeguato all'effettivo ristoro del danno subito, con assorbimento, quindi, della diversa questione posta dal ricorrente -ma in alcun modo motivata, proprio con riferimento all'adeguatezza del risarcimento (v. pag. 20 del ricorso)- in relazione alla applicabilità del maggior tasso di cui all'art. 1284, comma 4 cod. civ. (v., in argomento, Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
Escluse, per le ragioni dianzi indicate, la risarcibilità del danno morale e della perdita di chance di sopravvivenza, neppure possono trovate accoglimento, nell'ambito del danno non patrimoniale liquidabile iure successionis, le poste del c.d. danno biologico terminale e del c.d. danno catastrofale, trattandosi di poste solo genericamente indicate in ricorso: della prima, invero, in quanto “consistente in un danno da invalidità temporanea totale” (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 16592 del
20/06/2019), neppure è dato comprendere, in difetto di specificazione,
l'arco temporale della sua effettiva protrazione nel tempo, anche nell'ottica di una sua personalizzazione (v. Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 33009 del
17/12/2024); della seconda, “consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza pagina 17 di 20 dell'approssimarsi della propria fine” (v. Cass civ. - Sez. 3, Sentenza
n. 7923 del 23/03/2024), mancano gli stessi presupposti di dimostrabilità, invero non evincibili né dalle indicate prove documentali, ove emergerebbe solo che la sig.ra alla data del ricovero del 26.2.2029, era Per_1
“… vigile, orientata, collaborante …” (v. pag. 17 nell'atto introduttivo), né dalle non dirimenti -e, perciò, non ammesse- prove testimoniali2.
Da ultimo, quanto al richiesto ristoro del danno patrimoniale (v. pag.
18 del ricorso), vale rammentare che, per maggior precisione, “… le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017) …”, dovendosi altresì ricordare “per completezza di esame, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)”
(v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del 2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato gli esborsi sostenuti per la fase di ATP (v. le ricevute di spese sub doc. 14 nel fascicolo attoreo)
e questi non risultano né eccessivi, né superflui;
il ricorrente medesimo, pertanto, avrà diritto, a tale titolo, all'integrale rimborso di € 7.606,00. Venendo, invece, alla quantificazione dei costi dell'odierna lite ed alla loro ripartizione tra le parti in causa, il mancato accoglimento della domanda attorea sotto il profilo del danno morale e degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati iure hereditario, determina la solo parziale soccombenza di , la quale sarà qui tenuta, perciò, a rifondere a CP_2 parte ricorrente unicamente i 2/3 sia delle spese del presente giudizio, come liquidati in dispositivo. Le spese per il supplemento della CTU disposto nel corso del presente procedimento e liquidate con separato decreto, attenendo a profili connessi con la questione del danno da perdita del rapporto parentale, gravano interamente sulla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
▪ CONDANNA a risarcire in moneta attuale ad CP_2 Parte_1
per il titolo di cui in motivazione, la complessiva somma
[...] di € 340.353,06 oltre agli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
▪ CONDANNA la predetta convenuta resistente a pagare al ricorrente, i
2/3 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate per intero in complessivi € 15.411,00 di cui € 14.170,00 per compensi ed
€ 1.241,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e
CNAP, con compensazione tra le parti predette del terzo residuo;
▪ PONE integralmente a carico della medesima resistente le spese del procedimento di ATP, liquidate in complessivi € 4.286,00, di cui pagina 19 di 20 € 4.000,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP;
▪ PONE ad integrale carico di anche le spese di C.T.U. e di CTTP CP_2 sostenute dal ricorrente nel procedimento di Parte_1
ATP, liquidate in complessivi € 7.320,00 nonché le spese di supplemento di consulenza del presente giudizio, pari ad € 740,00 oltre accessori di legge.
Udine, 18.7.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V, in tal senso, i capitoli 4 5 5 a pag. 21 del ricorso: “… 4. È vero lei ha parlato con la sig.ra nell'anno 2019 e che la stessa rispondeva alle Persona_1 domande o alle richieste che le venivano rivolte?”; 5. “È vero che la sig.ra
[...] le ha parlato della malattia che la affliggeva descrivendone la Per_1 natura? …” pagina 18 di 20